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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 3 ottobre 2023 – Finanzamt für Großbetriebe

(Causa C-602/23, Finanzamt für Großbetriebe)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente per cassazione: Finanzamt für Großbetriebe

Controinteressato: Franklin Mutual Series Funds - Franklin Mutual European Fund

Questioni pregiudiziali

Se costituisca una restrizione della libertà di circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE una disposizione come l’articolo 188 dell’Investmentfondsgesetz del 2011 (InvFG 2011) 1 , la quale produca il risultato che entità straniere paragonabili ad un ente collettivo austriaco vengono escluse in Austria dal rimborso dell’imposta sui redditi di capitale, nel caso in cui esse corrispondano sostanzialmente ad un OICVM 2 nel senso di cui alla direttiva 2009/65/CE 3 e pertanto non potrebbero operare nel territorio austriaco come enti collettivi, per il fatto che in Austria è previsto che entità siffatte possano rivestire soltanto la forma giuridica del patrimonio autonomo trasparente.

In caso di risposta affermativa alla questione precedente: se siano situazioni oggettivamente paragonabili, da un lato, quella di un ente collettivo austriaco che investe il proprio patrimonio in base ai principi della diversificazione del rischio, ma che non è un OICVM per mancanza di raccolta di capitali presso il pubblico e che pertanto può operare come ente collettivo anche in Austria, e, dall’altro lato, quella di una società estera di gestione di fondi di investimento, la quale, in virtù della raccolta di capitali presso il pubblico, sarebbe in base ai principi austriaci un OICVM e pertanto non potrebbe operare in Austria come ente collettivo.

In caso di risposta affermativa alla questione precedente: se per la restrizione della libertà di circolazione dei capitali valga la giustificazione relativa alla preservazione dell’equilibrata ripartizione dei poteri impositivi, per il fatto che gli articoli 186 e 188 dell’InvFG 2011 intendono garantire che né un fondo aperto al pubblico austriaco né un fondo aperto al pubblico estero possano svolgere una funzione di schermo fiscale rispetto ai titolari di quote e che pertanto uno sgravio dall’imposta sui redditi di capitale debba avvenire a livello dei titolari di quote soltanto in quei casi nei quali l’Austria abbia rinunciato al proprio potere impositivo nell’ambito di un accordo contro le doppie imposizioni.

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1 Österreichisches Bundesgesetz über Investmentfonds [legge federale austriaca sui fondi di investimento] (BGBl. I n. 77/2011 nel testo di cui al BGBl. I n. 111/2023).

1 Organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari.

1 Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU 2009, L 302, pag. 32).