Language of document : ECLI:EU:T:2001:28

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

31 gennaio 2001 (1)

«Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Ricorso di annullamento - Rigetto di una denuncia - Interesse comunitario - Rapporti tra l'art. 85 del Trattato e l'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE)»

Nelle cause riunite T-197/97 e T-198/97,

Weyl Beef Products BV, con sede in Enschede (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, e S.B. Noë, del foro di Rotterdam,

ricorrente nella causa T-197/97,

Exportslachterij Chris Hogeslag BV, con sede in Holten (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. A.P.J.M. de Bruyn, del foro di Zutphen,

Groninger Vleeshandel BV, con sede in Groninga (Paesi Bassi), in liquidazione giudiziaria, rappresentata dal sig. J.J. van der Molen, mandatario liquidatore, rappresentata inizialmente dall'avv. A.P.J.M. de Bruyn, del foro di Zutphen, quindi dall'avv. P.E. Mazel, del foro di Leeuwarden,

con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Bonn e Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,

ricorrenti nella causa T-198/97,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. W. Wils, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. G. van der Wal, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Produktschap voor Vee en Vlees

e

Stichting Saneringsfonds Runderslachterijen,

con sede in Rijswijk (Paesi Bassi),

rappresentati dall'avv. I.W. VerLoren van Themaat, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. C. Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

intervenienti,

avente ad oggetto, nella causa T-197/97, un ricorso di annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1997 (pratica n. IV/35.591/F-3-Weyl/PVV+SSR) recante rigetto di una denuncia proposta dalla ricorrente il 14 giugno 1995, e , nella causa T-198/97, un ricorso di annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1997 (pratica n. IV/35.634/F-3-Hogeslag-Groninger/PVV+SSR) recante rigetto di una denuncia proposta dalle ricorrenti il 30 giugno 1995,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: sig. G. Herzig, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 febbraio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti e sfondo normativo

1.
    Il Produktschap voor Vee en Vlees (in prosieguo: il «PVV») è un ente di diritto pubblico creato ai sensi dell'art. 6 della Wet op de bedrijfsorganisatie (legge olandese sull'organizzazione della vita economica). In base a tale articolo è possibile istituire enti di diritto pubblico definiti «hoofdproduktschap» o «produktschap» (associazioni professionali di diritto pubblico) che riuniscono due o più gruppi di imprese che svolgono nella vita economica diverse funzioni riguardo a taluni prodotti o gruppi di prodotti.

2.
    Il PVV è stato creato nel 1954 per provvedere alla promozione dell'interesse comune di tutte le imprese attive nel settore dell'allevamento, del trattamento e della trasformazione del bestiame e della carne. I membri della sua direzione sono nominati dalle organizzazioni padronali e sindacali del settore.

3.
    In tale ambito il PVV può imporre prelievi finanziari alle imprese interessate mediante regolamento. Dopo l'approvazione del ministro competente, tali regolamenti hanno forza di legge.

4.
    Per un programma di risanamento del settore bovino al fine di ridurre la sovraccapacità di produzione globale dei macelli olandesi, il PVV ha avviato, dal 1992, una concertazione con rappresentanti del settore interessato che è sfociata nell'intento di rilevare taluni macelli per metterli fuori uso. Il PVV ha adottato in tal senso, il 14 luglio 1993, due regolamenti: il primo che istituisce il fondo del settore della macellazione bovina (PVV Verordening - Fonds runderslachtsector) e il secondo che garantisce il suo finanziamento (PVV Heffingsverordening - Fonds runderslachtsector) ( in prosieguo: «i regolamenti del PVV»).

5.
    Il regolamento del PVV che istituisce il fondo del settore della macellazione bovina ha lo scopo di provvedere al finanziamento delle misure dirette al miglioramento della struttura del settore olandese della macellazione bovina. Le risorse del fondo fanno parte del patrimonio del PVV che provvede alla gestione del fondo. Tali risorse sono destinate alla realizzazione degli obiettivi del fondo da parte del consiglio d'amministrazione fino ad un importo definito da quest'ultimo.

6.
    Il regolamento relativo al prelievo PVV riguardante il fondo del settore della macellazione bovina mira a raccogliere le risorse finanziarie destinate ad alimentare il fondo.

7.
    I due regolamenti sono stati approvati dal ministro olandese dell'Agricoltura, del Patrimonio naturale e della Pesca.

8.
    In base a tali due regolamenti, i costi del risanamento sono finanziati da un prelievo di risanamento. Tale prelievo ammonta a 150.000 fiorini olandesi (NLG) per ciascun punto in percentuale della capacità totale di macellazione esistente nei Paesi Bassi che detiene il macellatore ed è provvisoriamente fissato a NLG 15 per ogni bovino macellato. L'art. 2, n. 4, dell'Heffingsverordening prevede che il prelievo non può essere ripercosso sugli operatori che forniscono i bovini da macello.

9.
    Nel dicembre 1993 (GU 1994, C 109, pag. 4) e nel luglio 1995 (GU 1996, C 67, pag. 3), la Commissione ha autorizzato le misure d'aiuto che derivano da tali due regolamenti (in prosieguo: l'«aiuto relativo al risanamento») subordinando tale autorizzazione a talune condizioni. In queste due decisioni, essa ha tenuto conto del fatto che le autorità olandesi le avevano garantito che tale aiuto non sarebbe stato in alcun caso accordato in base a difficoltà commerciali in cui i beneficiari incorressero in quel momento o fossero incorsi nel passato e che, per la determinazione dell'importo dell'aiuto accordato ai beneficiari, sarebbe stato considerato unicamente l'effetto delle riduzioni di capacità imposte dal punto di vista della riduzione degli utili netti e/o dei costi sociali e/o della perdita di valore del capitale.

10.
    Il 7 novembre 1994, tredici macelli hanno creato la Stichting Saneringsfonds Runderslachterijen (fondazione per il risanamento dei macelli del settore bovino, in prosieguo: «la SSR»), che ha lo scopo di rafforzare la struttura dei macelli del settore bovino olandese. La direzione della SSR è costituita da rappresentanti dei macelli partecipanti che, nel loro insieme, annoverano la maggior parte delle macellazioni effettuate nei Paesi Bassi.

11.
    La SSR tenta in particolare di realizzare il rafforzamento della struttura del settore interessato rilevando capacità di macellazione dei bovini per rinunciare poi, in maniera permanente, all'utilizzo di tali capacità. Le acquisizioni delle capacità di macellazione effettuate dalla SSR sono finanziate dal PVV.

12.
    Il 28 febbraio 1995, la SSR ha notificato il suo statuto alla Commissione. Ad un quesito scritto postole dal Tribunale quest'ultima ha risposto che, in attesa dell'esito del presente procedimento essa non aveva ancora preso formalmente posizione riguardo a tale notifica.

13.
    Nel corso del primo semestre del 1995, la SSR ha rilevato diversi macelli. Tutti i macelli interessati potevano manifestarsi e chiedere la fissazione di un premio di acquisizione.

14.
    I contratti di acquisizione di tali macelli precisano che, nell'arco di trent'anni, i macelli rilevati non effettueranno nessuna macellazione di bovini nel raggio di 1 500 km intorno alla loro impresa e non faranno effettuare macellazioni altrove. La SSR vigila attivamente sul rispetto di tali accordi e può eventualmente intentare un'azione giudiziaria contro coloro che non ne rispettino i termini.

15.
    La ricorrente nella causa T-197/97, la Weyl Beef Products BV (in prosieguo: la «Weyl Beef»), è il più grande macello dei Paesi Bassi e non fa parte della SSR. Tale macello effettua ogni anno tra le 125 000 e le 130 000 macellazioni. Esso deve versare ogni anno, per cinque anni, una somma di NLG 2,2 milioni quale contributo alle operazioni di risanamento.

16.
    Le ricorrenti nella causa T-198/97, la Exportslachterij Chris Hogeslag BV (in prosieguo: la «Hogeslag») e la Groninger Vleeshandel BV (in prosieguo: la «Groninger Vleeshandel»), attualmente in liquidazione giudiziaria, fanno parte dei macelli di media dimensione.

17.
    La Weyl Beef, il 14 giugno 1995, la Hogeslag e la Groninger Vleeshandel, il 30 giugno 1995, hanno presentato una denuncia in base all'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), chiedendo alla Commissione di dichiarare che: in primo luogo le disposizioni e gli accordi di risanamento del settore olandese della macellazione bovina violano l'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) e, in secondo luogo, l'istituzione di un prelievo da parte del PVV per finanziare il risanamento del settore della macellazione bovina nei Paesi Bassi costituisce una violazione degli artt. 3, lett. g) del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, lett. g) CE], 3 A del Trattato CE (divenuto art. 4 CE), 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), 85, 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) nonché degli artt. 1, n. 2, lett. e, 3 e 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

18.
    In occasione dell'audizione prevista ai sensi dell'art. 19 del regolamento n. 17, le ricorrenti hanno aggiunto che l'insieme di tali disposizioni e di tali accordi, ove questi non ricadessero direttamente nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, sarebbe comunque incompatibile con l'art. 5, secondo comma, in combinato disposto con gli artt. 3, lett. g), e 85 del Trattato.

19.
    Il 6 novembre 1995, la Commissione ha inviato alle ricorrenti comunicazioni ai sensi dell'art. 6 del suo regolamento 25 luglio 1963 , n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'art. 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio(GU 1963, 127, pag. 2268), nelle quali essa ha precisato di ritenere che gli elementi raccolti non consentissero di dare seguito favorevole alle denunce.

20.
    Con lettere del 5 gennaio 1996, le ricorrenti hanno risposto a tali comunicazioni della Commissione. Una seconda audizione è seguita in data 20 giugno 1996.

21.
    Il 23 aprile 1997, la Commissione ha adottato due decisioni (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), nelle quali essa ha confermato la sua intenzione di non dar seguito alle denunce delle ricorrenti. In tali decisioni essa ha affermato in primo luogo che le censure dirette contro i regolamenti del PVV erano irricevibili poiché i detti regolamenti hanno forza di legge. In secondo luogo, per quanto riguarda lo statuto della SSR, anche se si tratta di un accordo tra imprese, la Commissione ha considerato che esso non contiene alcun obbligo né alcuna raccomandazione che sia in relazione con le attività economiche degli aderenti, dato che l'obiettivo della SSR e i mezzi previsti per raggiungerlo devono formare oggetto di misure di esecuzione. Soltanto in seguito a tali misure l'art. 85, n. 1, del Trattato potrà ricevere applicazione. In terzo luogo, quanto ai premi di acquisizione, la Commissione li ha qualificati come misure di aiuto istituite dalle autorità olandesi. Le domande formulate contro tali misure di aiuto erano pertanto da considerare irricevibili in forza dell'art. 3 del regolamento n. 17. Infine per quanto riguarda le convenzioni di acquisizione la Commissione ha concluso che esse non avevano un effetto sensibile sulla concorrenza.

Procedimento

22.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 1997, la Weyl Beef ha presentato un ricorso registrato con il numero T-197/97.

23.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno la Hogeslag e la Groninger Vleeshandel hanno proposto un ricorso registrato con il numero T-198/97.

24.
    Con istanze depositate presso la cancelleria del Tribunale il 10 novembre 1997, il PVV e la SSR hanno chiesto di intervenire a sostegno delle domande della convenuta nei due procedimenti.

25.
    Con ordinanze 17 febbraio 1998 del presidente della Prima Sezione tali istanze sono state accolte.

26.
    La fase scritta del procedimento nella causa T-197/97 è stata chiusa il 12 maggio 1998.

27.
    La fase scritta del procedimento nella causa T-198/97 è stata chiusa il 20 maggio 1998.

28.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione), nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell'art. 64 del suo regolamento di procedura, ha posto alcuni quesiti scritti alle parti e ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno risposto a tali quesiti nei termini prescritti.

29.
    Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state sentite in occasione delle udienze svoltesi il 10 febbraio 2000.

30.
    Essendo state sentite le parti su tale punto, il Tribunale (Quarta Sezione), conformemente all'art. 50 del proprio regolamento di procedura, considera che occorre riunire le presenti cause ai fini della sentenza.

Conclusioni delle parti

31.
    Nella causa T-197/97 la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione 23 aprile 1997 (IV/35.591/F-3 - Weyl/PVV+SSR);

-    dichiarare che le disposizioni degli accordi di risanamento del settore olandese della macellazione bovina violano l'art. 85, n. 1, del Trattato;

-    ordinare ogni altro provvedimento necessario;

-    condannare la Commissione alle spese.

32.
    Nella causa T-198/97, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione 23 aprile 1997 (IV/35.624/F-3 - Hogeslag-Groninger/PVV+SSR);

-    dichiarare che le disposizioni e gli accordi di risanamento del settore olandese della macellazione bovina violano l'art. 85, n.1, del Trattato;

-    ordinare ogni altro provvedimento necessario;

-    condannare la Commissione alle spese.

    

33.
    Nelle due cause, la convenuta, sostenuta dal PVV e dalla SSR, conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile nella parte in cui si basa sugli artt. 3, lett. g), 3 A, 5,85, 92 e 93 del Trattato, nonché sugli artt. 3 e 53 dell'accordo SEE;

-    per il resto, dichiararlo infondato;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

34.
    Secondo la convenuta, i due ricorsi sono diretti a far dichiarare che il regime e gli accordi che mirano al risanamento dei macelli del settore bovino violano l'art. 85, n. 1, del Trattato, che l'onere parafiscale del PVV destinato a finanziare il risanamento dei macelli del settore bovino viola il combinato disposto dell'art. 3, lett. g), con gli artt. 3 A, 5 e 85 del Trattato e il combinato disposto dell'art. 1, n. 2, lett. e), con gli artt. 3 e 53 dell'accordo SEE e che la costituzione del fondo del PVV e la concessione di risorse destinate a tale fondo (per il tramite della SSR) a imprese risanate violano gli artt. 92 e 93 del Trattato.

35.
    Basandosi su siffatta interpretazione dei ricorsi, la convenuta, senza sollevare formalmente un'eccezione d'irricevibilità deduce due motivi diretti a far dichiarare irricevibili i ricorsi.

36.
    In primo luogo essa sostiene che i ricorsi sono irricevibili nei limiti in cui essi si basano sugli artt. 92 e 93 del Trattato e sono diretti contro i regolamenti del PVV. A tal proposito essa osserva che, in seguito alla notifica, da parte dei Paesi Bassi, dei regolamenti del PVV, essa ha deciso di non avviare il procedimento previsto all'art. 93, n. 2, del Trattato e di non sollevare alcuna obiezione in base all'art. 92 del Trattato contro i detti regolamenti e contro la destinazione della tassa parafiscale o contro il fondo. In quanto terzi interessati, le ricorrenti avrebbero potuto presentare un reclamo presso la Commissione contro le dette misure di aiuto e proporre poi un ricorso contro la decisione di autorizzazione di queste ultime (sentenze della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, e 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487).

37.
    Per contestare la legittimità della decisione della Commissione relativa a tale aiuto, le ricorrenti non possono neppure avvalersi dell'eccezione d'illegittimità prevista dall'art.184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE) dato che tale eccezione non potrebbe essere invocata riguardo ad atti contro i quali chi fa valere l'eccezione poteva proporre un ricorso in base all'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE).

38.
    Infine, la Commissione sostiene che, nelle decisioni impugnate, essa aveva già ritenuto che le domande dirette contro i regolamenti del PVV, proposte conformemente all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, fossero irricevibili poiché tali regolamenti non potevano formare oggetto di denunce presentate in base a tale disposizione in quanto hanno forza di legge.

39.
    In secondo luogo, la convenuta sostiene che i ricorsi sono irricevibili nei limiti in cui essi si basano sugli artt. 3, lett. g), 5 e 85, del Trattato e sugli artt. 1, n. 2,3 e 53 dell'accordo SEE e sono diretti contro i regolamenti del PVV. A tal proposito, essa osserva che tale parte dei ricorsi è diretta contro il PVV in quanto ente pubblico e che, di conseguenza, le domande rivolte alla Commissione possono mirare solo all'avvio da parte di quest'ultima del procedimento per inadempimento previsto dall'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) contro i Paesi Bassi in ragione della violazione degli obblighi che derivano dalle citate disposizioni. Secondo una giurisprudenza costante, un ricorso proposto contro il rifiuto della Commissione di avviare contro uno Stato membro il procedimento per inadempimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 169 del Trattato e degli artt. 3, lett. g), 5 e 85 del Trattato, sarebbe irricevibile.

40.
    La Weyl Beef nel ricorso T-197/97 e la Hogeslag nel ricorso T-198/97 ribattono che i loro ricorsi riguardano soltanto il rigetto delle denunce dirette contro la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre esse riconoscono che le prestazioni del fondo istituito dal PVV sono state approvate dalla Commissione conformemente all'art. 92 del Trattato. Tale approvazione non esonererebbe tuttavia la Commissione dall'obbligo di valutare autonomamente gli accordi tra imprese, ai quali le misure di aiuto controverse sono connesse, alla luce dell'art. 85 del Trattato.

41.
    Infine esse osservano che la Corte ha stabilito che il fatto che uno Stato membro conferisca ad accordi tra imprese che violano il detto art. 85 un effetto obbligatorio generale o ne estenda la portata a imprese che non fanno parte del cartello non significa che non sia stata commessa un'infrazione all'art. 85, n. 1 del Trattato da parte delle imprese interessate (v., in tal senso, sentenza della Corte 30 gennaio 1985, causa 123/83, Clair, Racc. pag. 391, punto 23). Peraltro niente osterebbe a che, nell'ambito di una denuncia fondata sull'art. 3, n. 2 del regolamento n. 17 un'impresa chieda altresì alla Commissione di constatare un'infrazione ai sensi degli artt. 3, 5 e 85 del Trattato e di adottare misure a tal proposito in forza dell'art. 169 del Trattato.

42.
    L'affermazione della Commissione secondo la quale i regolamenti del PVV hanno forza di legge e, di conseguenza, le domande proposte sul fondamento dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 contro tali regolamenti sono irricevibili (punto 32 delle decisioni impugnate) non le impedirebbe di intervenire ai sensi del regolamento n. 17 contro il regime di risanamento nel suo insieme.

43.
    La Groninger Vleeshandel concorda sul fatto che il suo ricorso è sostanzialmente basato sull'art. 85 del Trattato. Cionondimeno essa aggiunge che tale ricorso si fonda altresì sugli artt. 92 e 93 del Trattato. Su questa base il suo ricorso sarebbe ricevibile in quanto l'informazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale circa l'autorizzazione dell'aiuto relativo al risanamento da parte della Commissione era così sommaria che ciò le ha impedito di poter valutare l'interesse che essa avrebbe potuto avere a proporre un ricorso. Pertanto essa potrebbe inoltre contestare ladecisione relativa a tale aiuto nella fase del presente ricorso dinanzi al Tribunale senza che le sia eccepito il fatto di aver presentato la sua denuncia tardivamente.

Giudizio del Tribunale

44.
    Occorre constatare anzitutto che le ricorrenti chiedono al Tribunale di pronunciarsi esclusivamente sulla questione se le disposizioni e gli accordi di risanamento del settore olandese della macellazione bovina violino l'art. 85, n. 1, del Trattato. Non solo le loro conclusioni sono in tal senso, ma l'intero esame dei loro motivi presentati a sostegno di tali conclusioni si basa, da un lato, sulla natura privata (in opposizione a pubblica) delle misure impugnate al fine di far dichiarare che esse ricadono nell'ambito di applicazione del detto articolo e, dall'altro, sugli effetti anticoncorrenziali delle dette misure, dai quali deriverebbe una palese violazione dell'art. 85 del Trattato.

45.
    Se è vero che le denunce presentate dinanzi alla Commissione in base all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, e che sono all'origine della presente causa, avevano un oggetto più esteso, l'oggetto dei ricorsi dinanzi al Tribunale è, per contro, limitato alla compatibilità delle misure impugnate con l'art. 85 del Trattato e qualsiasi riferimento ad altre disposizioni del Trattato è destinato alla sola dimostrazione di una violazione del detto articolo.

46.
    Per giunta, la Weyl Beef e la Hogeslag, interpellate su tale punto dal Tribunale attraverso un quesito scritto hanno confermato che l'oggetto dei loro ricorsi è effettivamente limitato alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

47.
    Da quanto precede è giocoforza concludere che i motivi dedotti dalla Commissione al fine di far dichiarare l'irricevibilità del ricorso sono senza effetto.

48.
    Peraltro, l'argomento della Groninger Vleeshandel, secondo il quale il suo ricorso, essendo fondato sugli artt. 92 e 93 del Trattato, sarebbe ricevibile in quanto l'informazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale circa l'autorizzazione dell'aiuto relativo al risanamento era così sommaria che ciò le ha impedito di poter valutare l'interesse che essa avrebbe potuto avere a proporre un ricorso va respinto. E' giurisprudenza costante che gli interessati da un aiuto sono non soltanto l'impresa o le imprese beneficiarie di tale aiuto, ma anche le persone, imprese o associazioni, e in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali, eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell'aiuto. Si tratta, in altri termini, di una cerchia indeterminata di destinatari (sentenza Intermills/Commissione, citata, punto 16).

49.
    Emerge da tale considerazione, così come per quanto riguarda i pareri pubblicati ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, che l'unico scopo di una comunicazione di autorizzazione di un aiuto in base all'art. 93, n. 3, è quello di obbligare la Commissione a far sì che tutte le persone potenzialmente interessate siano informate. Di conseguenza, la pubblicazione di una comunicazione diautorizzazione nella Gazzetta Ufficiale appare come un mezzo adeguato per far conoscere a tutti gli interessati che un determinato aiuto è stato autorizzato dalla Commissione in base all'art. 93, n. 3 (v., per analogia, sentenza Intermills, citata, punto 17).

50.
    Nella fattispecie, le specificazioni contenute nella citata comunicazione, che riguardava l'autorizzazione di un «aiuto destinato a migliorare le strutture dei macelli nel settore bovino e (l')onere parafiscale a favore del Produktschap bestiame e carni» avevano una precisione sufficiente perché la ricorrente - che era all'epoca perfettamente al corrente delle operazioni di risanamento del settore - potesse riconoscere senza alcun possibile dubbio di essere interessata dalla misura. Nei limiti in cui può essere considerato fondato anche sugli artt. 92 e 93 del Trattato, il ricorso della Groninger Vleeshandel va quindi considerato irricevibile.

Sul merito

Argomenti delle parti

51.
    Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato, sotto diversi aspetti, l'art. 85, n. 1, del Trattato. A tal proposito, esse contestano la tesi della Commissione secondo la quale quest'ultima avrebbe rifiutato di avviare un'inchiesta in materia di concorrenza per mancanza di interesse comunitario. Infatti risulterebbe in modo certo dallo svolgimento del procedimento relativo alle loro denunce che la Commissione ha operato un esame dei fatti da esse addotti alla luce del detto articolo.

52.
    Inoltre, le decisioni controverse non farebbero menzione della mancanza di interesse comunitario come motivo di rigetto delle denunce. Di conseguenza, tale motivo sarebbe una giustificazione a posteriori che non troverebbe alcun fondamento nelle decisioni impugnate né potrebbe essere dedotto nel corso dei ricorsi in esame.

53.
    Peraltro, la Commissione, considerando che il regime di risanamento non rientra nel campo d'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato avrebbe operato un esame erroneo dei fatti e commesso un errore di diritto.

54.
    Da un lato, le ricorrenti asseriscono che la Commissione può basarsi sulle sue decisioni di autorizzazione dell'aiuto relativo al regime di risanamento solo per quanto riguarda i premi di acquisizione poiché, nelle decisioni impugnate, il solo riferimento agli aspetti dell'aiuto riguarda i detti premi e non i regolamenti del PVV o le convenzioni di acquisizione.

55.
    D'altra parte, emergerebbe dalla giurisprudenza della Corte che l'approvazione degli aiuti ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato non può avere come risultato che le misure esaminate siano sottratte dall'ambito di applicazione dell'art. 85 delTrattato (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag.I-3203, punto 44, e sentenza del Tribunale 15 luglio 1994, causa T-17/93, Matra Hachette/Commissione, Racc. pag. II-595, punti 44 e ssgg.). Infatti, in primo luogo, la questione se una misura di aiuto sia compatibile con il mercato comune sarebbe diversa da quella se un accordo tra imprese abbia per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e, in secondo luogo, il fatto che la Commissione approvi, nell'ambito di un procedimento relativo agli aiuti di Stato, misure che hanno conseguenze rilevanti sui vari mercati non significherebbe che un accordo orizzontale avente la stessa portata sia compatibile con l'art. 85 del Trattato.

56.
    In occasione dell'adozione delle decisioni riguardanti l'aiuto relativo al risanamento, la Commissione non avrebbe tenuto conto degli accordi tra imprese che erano alla base dei regolamenti del PVV, dato che le informazioni generalmente richieste a uno Stato nell'ambito di una procedura di notifica di un aiuto non riguardano gli accordi tra imprese e che al momento di adottare le sue decisioni relative al detto aiuto la Commissione non aveva conoscenza degli accordi che formano oggetto del presente ricorso e degli aspetti dei detti accordi relativi all'art. 85 del Trattato. Essa non avrebbe preso in considerazione le denunce delle ricorrenti nella prima decisione relativa all'aiuto controverso poiché quest'ultima è precedente alle denunce e essa non l'avrebbe fatto nemmeno nella seconda decisione relativa al detto aiuto, decisione che è stata adottata il 5 luglio 1995, vale a dire tre settimane dopo la presentazione delle denunce.

57.
    Le ricorrenti deducono da quanto precede che le disposizioni e gli accordi di risanamento del settore olandese della macellazione bovina rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato. Tali disposizioni ed accordi avrebbero per oggetto e per effetto di restringere o di falsare il gioco della concorrenza, dato che la capacità di produzione globale di carcasse bovine del settore sarebbe stata ridotta artificiosamente, che solo i macelli affetti da sovraccapacità prima del risanamento avrebbero beneficiato di quest'ultimo, mentre le imprese che non dovevano affrontare tale problema di sovraccapacità non avrebbero tratto alcun profitto dalle misure di risanamento e avrebbero subito solo l'aspetto negativo, vale a dire il prelievo finanziario, e che la struttura del settore della macellazione bovina non sarebbe migliorata poiché tali misure avrebbero portato alla chiusura dei macelli moderni a beneficio di vecchi macelli affetti da sovraccapacità. Inoltre, i macelli rilevati continuerebbero ad essere attivi sul rilevante mercato a valle della produzione della carne bovina (disossamento e preparazione delle carcasse) e, grazie all'acquisizione, avrebbero diminuito la superficie di esercizio e le relative scorte. Di conseguenza, le imprese «risanate» avrebbero migliorato artificiosamente la loro posizione concorrenziale su tale mercato a valle a danno dei loro concorrenti e, avendo convenuto che il prelievo non poteva essere ripercosso sugli operatori che consegnano i bovini, i macelli bovini avrebbero così realizzato un'intesa innegabilmente in contrasto con l'art. 85 del Trattato.

58.
    La Commissione ribatte preliminarmente che nell'ambito della valutazione di una denuncia presentata ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17 non è suo compito pronunciare un giudizio definitivo sull'applicabilità dell'art. 85, n. 1, del Trattato ma soltanto valutare la natura e l'importanza della questione per stabilire se esista un interesse comunitario sufficiente a dar seguito alla denuncia (sentenza del Tribunale 15 gennaio 1997, causa T-77/95, SFEI e a./Commissione, Racc. pag. II-1, punti 29 e 46). Le sue decisioni, prese in tale ambito, si baserebbero pertanto sulla ponderazione della natura e della gravità degli effetti di un'eventuale restrizione di concorrenza, da un lato, e dell'interesse comunitario, dall'altro. Anche se tale analisi non risulterebbe testualmente dalle decisioni impugnate, le valutazioni che esse contengono seguirebbero tale schema.

59.
    La Commissione sostiene inoltre che essa non può vietare ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato un contratto di risanamento (convenzione di acquisizione) a causa degli effetti, sul mercato a valle della produzione della carne bovina, provocati da un regime di aiuto che è stato approvato (i regolamenti del PVV).

60.
    A tal proposito essa osserva che gli elementi essenziali del regime di risanamento figurano nel regolamento del PVV che istituisce un fondo per i macelli del settore bovino e nel regolamento del PVV che istituisce un onere parafiscale a beneficio del fondo sui macelli del settore bovino.

61.
    Orbene, con la lettera del 31 dicembre 1993, la Commissione avrebbe reso noto ai Paesi Bassi di non avere obiezioni nei confronti delle misure di aiuto relative al risanamento esaminate ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato. Di conseguenza, il regime di risanamento in quanto tale e il suo finanziamento non potrebbero essere vietati ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato a meno che l'applicazione di tale regime da parte della SSR non imponga alle imprese aderenti e/o risanate limitazioni che non derivino già dal regime di risanamento (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli e Volpi, Racc. pag. 557). La valutazione alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato potrebbe riguardare quindi soltanto eventuali restrizioni di concorrenza, eccedenti quelle prodotte dal regime di risanamento imposte o convenute dalla SSR, e solo in quanto esse non siano identiche agli effetti dell'aiuto o accessorie rispetto a tali effetti.

62.
    La Commissione ricorda che le autorità olandesi hanno istituito un regime di aiuto per il risanamento dei macelli del settore bovino, il quale, sul piano del diritto privato, si realizza in base ad accordi di acquisizione conclusi tra la SSR e i macelli risanati. Essa sottolinea di aver esaminato l'aspetto finanziario del risanamento (concessione di un importo a carico del fondo e riscossione di un onere a beneficio del fondo), le conseguenze del versamento del premio di acquisizione e gli obblighi che derivano dai regolamenti del PVV (come quello di non ripercuotere l'onere su terzi) al momento in cui essa ha valutato i regolamenti del PVV nell'ambito degli artt. 92 e 93 del Trattato e non ha sollevato alcuna obiezione. Tra le conseguenze di tale aiuto, la Commissione avrebbe constatato gli effetti sul mercato a valle, valea dire quello della produzione della carne bovina. Tali effetti deriverebbero direttamente dal versamento da parte del PVV, a carico del fondo di risanamento, di un aiuto di Stato alla chiusura del macello o alla divisione dell'impresa specializzata nella macellazione. La Commissione rammenta che essa ne ha dedotto, nelle sue diverse decisioni riguardanti la presente controversia, che gli effetti sul mercato dei macelli bovini e sul mercato a valle sono compatibili con l'art. 92, n. 1, e anche con l'art. 85, n. 1, del Trattato. La giurisprudenza della Corte citata dalle ricorrenti (sentenze Matra/Commissione, citata, punto 44, e Matra Hachette/ Commissione, citata, punti 44 e ss.) confermerebbe tale conclusione nel senso che la valutazione sostanziale nell'ambito delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e quella effettuata nell'ambito degli artt. 85 e 86 del Trattato costituirebbero appunto un insieme.

63.
    Infine, la Commissione ribatte che non è esatto affermare che, al momento dell'adozione della seconda decisione riguardante l'aiuto relativo al risanamento, essa non aveva conoscenza degli «accordi sottostanti e degli aspetti di tale questione relativi all'art. 85». Infatti, il PVV e la SSR avrebbero notificato le normative di cui trattasi il 28 febbraio 1995.

Giudizio del Tribunale

64.
    Preliminarmente occorre constatare che le censure delle ricorrenti si basano su un'interpretazione delle decisioni impugnate che viene contestata dalla Commissione. Mentre le ricorrenti partono dal presupposto che la Commissione ha applicato l'art. 85, n. 1, del Trattato di materia di concorrenza rigettando le loro denunce, quest'ultima sostiene che il suo rigetto è basato unicamente sull'interesse comunitario insufficiente che presentava la questione.

65.
    Di conseguenza occorre stabilire anzitutto quale sia il motivo che costituisce il fondamento del rigetto delle denunce nelle decisioni impugnate.

66.
    A tal proposito occorre osservare che, come precisano giustamente le ricorrenti, nelle decisioni impugnate non compare alcun riferimento all'interesse comunitario. Pertanto occorre valutare se, malgrado la mancanza di qualsiasi riferimento esplicito all'interesse comunitario, il rigetto delle denunce fosse effettivamente basato sul solo motivo che la questione non presentava un interesse comunitario sufficiente.

67.
    Nelle decisioni impugnate la Commissione constata che, benché l'iniziativa del programma di risanamento provenga dal settore privato, il programma deve essere considerato istituito da una decisione dei pubblici poteri, essendo soltanto preliminare all'adozione di atti pubblici la partecipazione delle imprese all'elaborazione delle decisioni in tale settore. In tale contesto, la Commissione respinge qualsiasi possibilità di presentare denuncia di materia di concorrenza contro i regolamenti del PVV, poiché questi ultimi, a suo avviso, hanno forza di legge. Parimenti, per la Commissione, i premi di acquisizione previsti in caso dichiusura dei macelli sono considerati come aventi la natura di aiuti di Stato approvati dalla Commissione.

68.
    Per quanto riguarda lo statuto della SSR, si afferma, nelle decisioni impugnate, che si tratta invece di un accordo tra imprese. Tuttavia esso non conterrebbe disposizioni che implichino obblighi o raccomandazioni in relazione alle attività economiche degli aderenti alla SSR. Infatti, l'obiettivo e i mezzi previsti per ottenere il risanamento del settore, vale a dire l'acquisto massiccio di capacità di macellazione bovina per poi metterle durevolmente fuori uso dovevano formare oggetto di misure d'esecuzione. Soltanto tali misure potrebbero costituire oggetto di un'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

69.
    Infine, secondo le decisioni impugnate, le convenzioni di acquisizione che la SSR conclude con i macelli sono soggette all'art. 85 del Trattato nonostante il fatto che siano una componente fondamentale della realizzazione dell'obiettivo perseguito dal programma pubblico di risanamento. Tuttavia la Commissione constata, nelle dette decisioni, che tali convenzioni, in quanto elemento fondamentale della realizzazione del detto obiettivo, non ne hanno uno proprio, vale a dire che esse non hanno lo scopo di restringere la concorrenza.

70.
    Ai sensi delle decisioni impugnate, i detti accordi non avrebbero nemmeno come effetto di restringere in modo sensibile la concorrenza: in primo luogo, la Commissione definisce i mercati geografici interessati, almeno per quanto riguarda il commercio all'ingrosso, nel senso che comprendono come minimo il SEE; in secondo luogo, essa stabilisce che numero di macellazioni e quindi, di conseguenza, la produzione di carne bovina non sono diminuiti a causa delle misure di risanamento. In base agli elementi da essa raccolti la Commissione conclude che gli effetti delle convenzioni di acquisizione sul mercato dei bovini da macelleria sono stati positivi poiché taluni macelli hanno potuto aumentare il numero delle loro macellazioni, il che avrebbe migliorato il loro rendimento. Ne risulta una spinta al ribasso sui prezzi dei bovini da macelleria nei Paesi Bassi.

71.
    Sempre secondo le decisioni impugnate, gli effetti sui mercati delle carcasse e della carne bovina non sono stati percettibili o, se lo sono stati, si sono rivelati positivi. Tenuto conto delle sovraccapacità nel settore della macellazione bovina la Commissione non vi riscontra nemmeno alcun effetto sul mercato dei servizi di macellazione. Infine, prendendo in considerazione il fatto che i mercati dei bovini da macelleria, delle carcasse e dei servizi di macellazione sono posti a monte del mercato della carne bovina, la Commissione considera anche gli effetti su quest'ultimo mercato concludendo che essi non sono sensibili.

72.
    Alla luce di quanto precede, occorre constatare non solo che nelle decisioni impugnate non compare alcun cenno all'interesse comunitario, ma anche che è evidente che tale motivo di rigetto non è alla base delle dette decisioni. Al contrario, gli elementi riportati nelle decisioni impugnate devono essere consideraticome una valutazione giuridica ai sensi dell'art. 85 del Trattato. Ciò vale altresì per quanto riguarda le considerazioni della Commissione quanto agli effetti concreti delle convenzioni di acquisizione sul mercato a valle della carne bovina, che essa qualifica come non sensibili. Infatti, tale conclusione non porta la Commissione a concludere che non vi è interesse comunitario a dar seguito alla denuncia ma la conduce ad escludere l'applicazione dell'art. 85 del Trattato in quanto esso si applica soltanto se gli effetti anticoncorrenziali degli accordi esaminati hanno un'incidenza sensibile sul mercato.

73.
    Occorre pertanto respingere l'assunto della Commissione secondo il quale essa avrebbe soltanto basato il suo rigetto sulla mancanza di interesse comunitario e concluderne che, poiché nelle decisioni impugnate si tratta di un rigetto delle denunce debitamente giustificato con una motivazione di merito, l'analisi giuridica dei fatti operata dalla Commissione deve essere esaminata.

74.
    A tal proposito occorre osservare che, secondo una giurisprudenza costante, qualora la Commissione abbia deciso l'archiviazione di una denuncia, senza procedere ad istruttoria, il sindacato di legittimità che il Tribunale deve effettuare è diretto a verificare se la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti, non sia viziata da un errore di diritto né da alcun manifesto errore di valutazione o da sviamento di potere (in particolare, sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. pag. II-2223, punto 80).

75.
    La Corte ha dichiarato che dall'economia generale del Trattato si ricava che la procedura prevista agli artt. 92 e 93 del Trattato non deve mai pervenire ad un risultato contrario a norme specifiche del Trattato (v., in tal senso, sentenze della Corte 21 maggio 1980, causa 73/79, Commissione/Italia, Racc. pag. 1533, punto 11, e Matra/Commissione, citata, punto 41). Tale obbligo della Commissione di rispettare la coerenza tra gli artt. 92 e 93 del Trattato e altre norme del Trattato s'impone in particolare qualora anche le altre norme riguardino, come nel caso di specie, l'obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato comune. Infatti, adottando una decisione sulla compatibilità di un aiuto con il mercato comune, la Commissione non può ignorare il pericolo di un pregiudizio alla concorrenza nel mercato comune causato da singoli operatori economici (sentenza Matra/Commissione, citata, punti 42 e 43).

76.
    Tuttavia, la Corte ha anche statuito che le modalità di un aiuto contrastanti con norme specifiche del Trattato diverse dagli artt. 92 e 93 possono essere così indissolubilmente connesse con l'oggetto dell'aiuto da far sì che sia impossibile valutarle isolatamente (sentenza Matra/ Commissione, citata, punto 41).

77.
    Più in particolare, la Corte ha dichiarato, in tale ipotesi, che gli effetti di tali modalità sulla compatibilità o sull'incompatibilità dell'aiuto nel suo insieme devono essere necessariamente valutati mediante il procedimento ex art. 93 del Trattato. Diverso è invece il caso qualora, nell'analisi di un sistema di aiuti, sia possibileisolare condizioni o elementi che, pur facendo parte del sistema stesso, possono essere considerati non necessari ai fini della realizzazione del suo oggetto o al suo funzionamento (sentenza 22 marzo 1977, Iannelli e Volpi, citata, punto 14).

78.
    Di conseguenza, occorre anzitutto stabilire se le misure di risanamento siano modalità o elementi dell'aiuto autorizzato dalla Commissione e se, in caso affermativo, implichino effetti restrittivi eccedenti quanto è necessario perché l'aiuto possa conseguire gli obiettivi ammessi dal Trattato.

79.
    Preliminarmente, occorre sottolineare che le parti non sono d'accordo sulla natura delle misure controverse. Mentre la Commissione ritiene che il piano di risanamento nel suo complesso discenda dai regolamenti del PVV e che, di conseguenza, le convenzioni concluse dalla SSR siano un elemento fondamentale della realizzazione dell'obiettivo perseguito dai pubblici poteri, le ricorrenti considerano che il regime di risanamento è il risultato di accordi privati e che solo le misure di finanziamento del detto piano sono di natura pubblica. In sostanza, mentre la convenuta sostiene che il regime di risanamento è il risultato di un'azione pubblica, le ricorrenti affermano che quest'ultimo è il risultato di una concertazione privata, che successivamente ha ottenuto finanziamenti pubblici.

80.
    Tale disputa è irrilevante per la valutazione del nesso tra tali misure e l'oggetto dell'aiuto: sia che, di fatto, l'iniziativa del risanamento provenga dalle imprese, sia che provenga dalle autorità pubbliche (dal PVV), è pacifico che si tratta di misure destinate alla riduzione di capacità del settore sovvenzionato dallo Stato. Inoltre, le ricorrenti stesse hanno dichiarato nel loro ricorso che «l'istituzione del prelievo e la decisione di trasferire il gettito del prelievo [alla] SSR sono indissolubilmente connesse al risanamento. Senza prelievo, non vi sarebbe stato risanamento e senza risanamento, non vi sarebbe stato prelievo».

81.
    Peraltro, è giurisprudenza costante che, per l'applicazione dell'art. 92 del Trattato, sono sostanzialmente gli effetti dell'aiuto nei confronti delle imprese o dei produttori beneficiari dello stesso che vanno presi in considerazione, non già la situazione degli enti che distribuiscono o gestiscono l'aiuto (sentenza della Corte 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig, Racc. pag. 595, punto 21). Di conseguenza, poiché gli effetti dell'aiuto si realizzano attraverso il regime di risanamento nel suo insieme, compresa la selezione dei beneficiari dell'aiuto da parte della SSR, si deve ritenere che il piano costituisca le modalità di quest'ultimo. Peraltro, un provvedimento dell'autorità pubblica che favorisca determinate imprese o determinati prodotti non perde il suo carattere di vantaggio gratuito e quindi di aiuto per il fatto di venire in tutto o in parte finanziato da contributi imposti dalla stessa autorità alle imprese considerate (sentenza Steinike & Weinlig, citata, punto 22).

82.
    E' tuttavia artificioso distinguere le misure del piano nel modo proposto dalle ricorrenti. Nei loro ricorsi esse affermano di riconoscere che le prestazioniprovenienti dal fondo istituito dal PVV sono state approvate dalla Commissione in forza dell'art. 92 del Trattato, «ma tale approvazione non si estende a prelievi diretti al finanziamento delle misure di risanamento». Sembra quindi che le ricorrenti distinguano tra i prelievi per finanziare il risanamento e le misure di impiego di tali prelievi, mentre le due operazioni sono indissolubilmente connesse e, nel loro insieme, destinate a soddisfare l'obiettivo di riduzione della sovraccapacità del settore.

83.
    Occorre di conseguenza concludere nel senso che, anche se è riconosciuto che talune delle misure riguardanti il risanamento del settore della macellazione bovina potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato (vale a dire gli accordi di costituzione della SSR e le convenzioni di acquisizione), esse sono così indissolubilmente connesse all' oggetto dell'aiuto che non è possibile valutarle in modo isolato.

84.
    Tuttavia occorre inoltre stabilire se le dette misure comportino effetti restrittivi eccedenti quanto è necessario perché l'aiuto possa raggiungere gli obiettivi ammessi dal Trattato. A tale proposito, le ricorrenti non forniscono alcun elemento utile poiché tutte le loro osservazioni si focalizzano sugli effetti anticoncorrenziali della riduzione di capacità dovuta al regime di risanamento e sulla discriminazione prodotta dal carattere obbligatorio del prelievo nei confronti di tutti gli operatori del settore. Tali effetti sono inerenti agli obiettivi dell'aiuto.

85.
    In particolare, le ricorrenti asseriscono che il regime di risanamento restringe la concorrenza in quanto i vantaggi della sua applicazione vanno soltanto a beneficio dei macelli bovini affetti da sovraccapacità, il che è una conseguenza inerente all'aiuto. Peraltro, anche se le ricorrenti accennano al fatto che la riduzione di capacità avrebbe potuto essere gestita individualmente da ciascuna impresa, senza che fosse necessario creare una fondazione incaricata di valutare in modo coordinato le domande di concessione dell'aiuto, esse basano i loro argomenti non sul fatto che l'azione fosse coordinata, ma sul fatto che soltanto i macelli affetti da sovraccapacità beneficiano delle misure. Orbene, tale effetto sarebbe stato lo stesso in caso di risanamento non coordinato ed è quindi la conseguenza dell'aiuto e non del coordinamento.

86.
    Occorre di conseguenza trarne la conclusione che tutti gli effetti anticoncorrenziali che, secondo le ricorrenti, il regime implica sono da imputare alle misure d'aiuto e da ritenere necessari per la realizzazione del suo obiettivo e per il suo funzionamento.

87.
    Tuttavia, le ricorrenti obiettano che, nelle decisioni impugnate, la Commissione qualifica come aiuto le sole misure relative ai premi di acquisizione, mentre definisce tutte le altre misure come derivanti semplicemente da una legge e quindi strettamente connesse a misure pubbliche. Esse ne traggono la conseguenza che la Commissione non potrebbe ora sostenere che tutte le misure rientrano nel regime degli aiuti di Stato.

88.
    Anche se, nelle decisioni impugnate, la Commissione qualifica come aiuto di Stato i soli premi di acquisizione, essa afferma nelle stesse decisioni che le misure di risanamento fanno parte di un progetto pubblico i cui aspetti finanziari rientrano nel regime degli aiuti di Stato. Più in particolare, le autorità olandesi hanno istituito un regime d'aiuto per il risanamento del settore della macellazione bovina, il quale, sul piano del diritto privato, si realizza in base a convenzioni di acquisizione concluse tra la SSN e i macelli risanati (convenzioni assoggettate all'art. 85 del Trattato).

89.
    Su tale base, la Commissione ha esaminato l'aspetto finanziario del risanamento, le conseguenze del versamento del premio di acquisizione e gli obblighi derivanti dai regolamenti del PVV nel momento in cui essa ha valutato i detti regolamenti nel contesto degli artt. 92 e 93 del Trattato e non ha sollevato alcuna obiezione. Tra le conseguenze dell'aiuto, la Commissione ha constatato gli effetti sul mercato a valle della produzione della carne bovina. Tali effetti derivano direttamente dal versamento da parte del PVV, attraverso il fondo di risanamento, di premi di acquisizione. Di conseguenza, la Commissione ne deduce che il regime di risanamento in quanto tale e il suo finanziamento non possono essere vietati ai sensi dell'art. 85 del Trattato.

90.
    Inoltre, la Commissione dichiara espressamente ai punti 36 e 37 delle decisioni impugnate che le convenzioni di acquisizione che, in quanto misure di diritto privato, sono assoggettate all'art. 85 del Trattato, devono essere valutate tenendo conto del contesto concreto nel quale si inserisce il comportamento delle imprese. Essa osserva inoltre che, nella fattispecie, tale contesto è appunto il piano di risanamento del settore operato dalla legge (gli «adattamenti sono tuttavia un elemento fondamentale della realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla legge», punto 39 delle decisioni impugnate) e che, di conseguenza, tali convenzioni non hanno un obiettivo proprio.

91.
    Occorre dedurne che il ragionamento indicato ai punti precedenti è alla base dell'intero contenuto delle dette decisioni. Infatti, tenuto conto della descrizione dei fatti da parte della Commissione nelle decisioni impugnate, va sottolineato che essa si è sempre riferita al regime di risanamento come ad un solo ed unico piano da esaminare nell'ambito delle norme relative agli aiuti di Stato. Parimenti, nell'intero contenuto delle decisioni, la Commissione prosegue lo stesso ragionamento giuridico tendente a dimostrare la natura pubblica del piano, il cui punto centrale è costituito dagli aspetti relativi al finanziamento.

92.
    Occorre concluderne che la Commissione ha lecitamente considerato di non potere vietare ai sensi dell'art. 85 del Trattato le misure di natura privata che fanno parte del piano in ragione degli effetti di un regime d'aiuto che è stato approvato e che tale motivo di rigetto è alla base di tutta la decisione.

93.
    Infine, per quanto riguarda l'affermazione delle ricorrenti secondo la quale in occasione dell'adozione delle decisioni riguardanti l'aiuto relativo al risanamento la Commissione non avrebbe tenuto conto degli accordi tra imprese che erano alla base dei regolamenti del PVV, è stato accertato nel corso della trattazione orale che la Commissione, al momento dell'adozione delle decisioni relative a tale aiuto, aveva conoscenza dello statuto della SSR, il cui art. 3 menziona espressamente misure di realizzazione del risanamento, comprese le convenzioni di acquisizione. Non essendo invece al corrente delle applicazioni concrete degli accordi sul risanamento, la Commissione ha quindi valutato il sistema in quanto tale e non i possibili effetti anticoncorrenziali delle convenzioni specifiche di acquisizione.

94.
    Alla luce di quanto precede risulta che le decisioni controverse non si basano su fatti materialmente inesatti e non sono viziate da alcun errore di diritto o da manifesto errore di valutazione e che la Commissione, a buon diritto, ha escluso l'esistenza di sensibili effetti anticoncorrenziali del regime di risanamento del settore bovino - quali ad essa noti all'epoca delle decisioni impugnate - eccedenti quelli inerenti all'aiuto relativo a tale regime che ha formato oggetto di una valutazione nell'ambito degli artt. 92 e 93 del Trattato.

95.
    Ne consegue che i ricorsi devono essere respinti in toto.

Sulle spese

96.
    A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

97.
    Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti e la Commissione ha chiesto la loro condanna alle spese, le spese vanno poste a loro carico.

98.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 4, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese. Le intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL Tribunale (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    I ricorsi sono respinti.

2)    Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

3)    Le intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Tiili
Moura Ramos
Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 gennaio 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi


1: Lingua processuale: l'olandese.