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Ordinanza del Tribunale del 10 novembre 2023 – Chart / EUIPO (ABSOLUTEFLOW)

(Causa T-21/23)1

[«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ABSOLUTEFLOW – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Chart Inc. (Ball Ground, Georgia, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Dróżdż e J. Wachinger, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Stoyanova-Valchanova e T. Klee, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 31 ottobre 2022 (procedimento R 1583/2022-1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Chart Inc. e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si faranno carico, ciascuno, delle proprie spese.

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1     GU C 83 del 6.3.2023.