Language of document : ECLI:EU:F:2015:5

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

22 gennaio 2015

Cause riunite F‑1/14 e F‑48/14

Danuta Kakol

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso – Concorso generale EPSO/AD/177/10 – Requisiti di ammissibilità – Non ammissione ad un concorso – Difetto di motivazione – Ammissione ad un concorso analogo anteriore – Obbligo di specifica motivazione – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto:      Ricorsi, proposti ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con i quali la sig.ra Kakol chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/177/10, del 3 ottobre 2013, di non ammetterla a partecipare alle prove del centro di valutazione e, dall’altro, la condanna della Commissione europea a risarcire il danno morale che essa afferma di avere subito.

Decisione:      La causa F‑1/14 è cancellata dal ruolo del Tribunale. La decisione del 14 febbraio 2014 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/177/10 di non ammettere la sig.ra Kakol al concorso EPSO/AD/177/10 è annullata. Il ricorso nella causa F‑48/14 è respinto quanto al resto. Nella causa F‑1/14 la Commissione europea si farà carico delle spese sostenute dalla sig.ra Kakol ed è condannata a sopportare le proprie spese. Nella causa F‑48/14 la Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Kakol.

Massime

Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Rifiuto di ammissione alle prove – Obbligo di motivazione – Portata – Diversa valutazione dello stesso candidato in concorsi analoghi successivi – Ammissibilità – Presupposto – Necessità di una motivazione specifica

(Statuto dei funzionari, art. 25, e allegato III, art. 5)

L’obbligo di motivazione di ogni decisione individuale adottata in applicazione dello Statuto ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, di renderne possibile il sindacato giurisdizionale. Per quanto attiene più in particolare alle decisioni di rifiuto di ammissione a un concorso, il giudice dell’Unione esige, a tal fine, che la commissione giudicatrice indichi con precisione quali siano i requisiti fissati nel bando di concorso che sono stati ritenuti non soddisfatti.

A tal riguardo, qualora i requisiti di ammissione al concorso siano formulati in termini identici o analoghi in bandi di concorso successivi, una valutazione dei titoli di un candidato o della sua esperienza professionale meno favorevole di quella espressa in occasione di concorsi precedenti è possibile solo se la motivazione della decisione giustifichi in modo chiaro tale diversa valutazione, posto che un tale obbligo di motivazione sussiste soltanto qualora l’interessato abbia richiamato l’attenzione della commissione giudicatrice sul fatto che è stato ammesso a partecipare a un concorso analogo precedente. Orbene, l’obbligo per la commissione giudicatrice di motivare tale differenza di valutazione rispetto a quella di una commissione giudicatrice precedente non si limita all’obbligo di motivare la propria decisione di non ammissione del candidato a partecipare alle prove del concorso in questione, ma richiede che vengano illustrate le ragioni per le quali la sua valutazione della pertinenza dei diplomi del candidato sia diversa da quella di una precedente commissione giudicatrice. È pertanto inficiata da un vizio di forma per insufficiente motivazione, tale da determinarne l’annullamento, una decisione di non ammissione nella quale la commissione giudicatrice del concorso si sia limitata a motivare la sua decisione di non ammettere un candidato a partecipare al concorso senza aver specificamente e chiaramente giustificato la differenza di valutazione dei suoi titoli e diplomi alla luce dei compiti da espletare, quali previsti nel bando di concorso, rispetto alla valutazione di una commissione giudicatrice di un concorso analogo precedente.

Peraltro, per verificare se i due concorsi sono analoghi, è opportuno analizzare congiuntamente i requisiti di ammissione e la descrizione delle funzioni per ciascuno di essi. A tal riguardo, le finalità di un concorso risultano dalla descrizione delle funzioni che i vincitori dovranno svolgere, e non già dal requisito della nazionalità che questi ultimi devono soddisfare. Un requisito di nazionalità dei candidati a un concorso non costituisce di per sé una finalità di quest’ultimo. Si tratta di un elemento che si aggiunge a quello della pertinenza dei diplomi dei candidati, restando però irrilevante ai fini della valutazione di tali diplomi.

(v. punti 45, 48, 53, 54, 56, 70, 77 e 78)

Riferimento:

Corte: sentenze Kobor/Commissione, 112/78, EU:C:1979:107, punti 11 e 12; De Santis/Corte dei Conti, 108/84, EU:C:1985:134, punti 18 e 19, e Belardinelli e a./Corte di giustizia, 225/87, EU:C:1989:309, punti 23 e 27

Tribunale di primo grado: sentenze Giannini/Commissione, T‑21/96, EU:T:1997:40, punto 21, e Teixeira Neves/Corte di giustizia, T‑146/99, EU:T:2000:194, punto 34

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Hristova/Commissione, F‑50/07, EU:F:2008:147, punto 22, e la giurisprudenza citata