Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 17 maggio 2011 – Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon «Ygeia» / UAMI (υγεία)
(causa T‑7/10)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo υγεία – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo e carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo acquisito attraverso l’uso – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), e art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 1, n. 2, e 7, nn. 2 e 3) (v. punti 40-41, 50-52)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, n. 1, lett. c), e 3] (v. punti 22, 30, 65)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 4 novembre 2009 (procedimento R 190/2009-2), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo υγεία come marchio comunitario. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon « Ygeia » AE |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo υγεία per servizi della classe 44, servizi medici – domanda di registrazione n. 7129001 |
Decisione dell’esaminatore: | Rigetto della domanda di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Conferma della decisione dell’esaminatore e rigetto della domanda di registrazione |
Dispositivo
2) | | Il Diagnostico kai Therapeftiko Kentro Athinon «Ygeia » AE è condannato alle spese. |