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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della S.A. Global Electronic Finance Management contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 febbraio 2002.

    (Causa T-29/02)

    Lingua di procedura: inglese

Il 13 febbraio 2002 la S.A. Global Electronic Finance Management, rappresentata dagli avv.ti M. E. Storme e A. Gobien dello studio Keuleneer, Storme, Vanneste, Van Varenbergh, Verhelst, di Bruxelles (Belgio), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

( condannare la Commissione al pagamento, in favore della ricorrente, dell'equivalente in Euro della somma di ECU 40 693;

( dichiarare infondato il tentativo della Commissione di ottenere dalla ricorrente la restituzione della somma di ECU 273 516 e pertanto condannare la Commissione ad emettere una nota di accredito per l'importo di ECU 273 516;

(condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso, presentato in forza di una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), mira alla condanna della Commissione, quale rappresentante della Comunità europea, al pagamento in favore della ricorrente della somma di ECU 40 693, relativa all'esecuzione di un contratto concluso nell'ambito del programma ESPRIT, volto a promuovere lo sviluppo di infrastrutture finanziarie di sistemi e di metodi operativi necessari ad assicurare la crescita del commercio elettronico nell'Unione europea. Il contratto è sottoposto alla legge belga.

A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente espone quanto segue:

(Essa ha correttamente adempiuto le proprie obbligazioni contrattuali, come ripetutamente dichiarato dalla Commissione nel corso dell'esecuzione del contratto nonché confermato nel rapporto conclusivo di verifica. L'ammontare del conto presentato dalla ricorrente alla Commissione per il pagamento era giustificato ed adeguatamente documentato. Conseguentemente, la Commissione non dovrebbe avere alcun motivo per pretendere la restituzione di alcuna somma.

( Non vi è alcuna prova che la Commissione abbia effettuato pagamenti indebiti.

(La Commissione ha per la prima volta reso noto il mutamento della propria posizione in ordine all'accettazione dei costi del progetto solo dopo sei mesi dal suo completamento e solo tre mesi dopo il rapporto conclusivo di verifica. In tal modo, la convenuta non ha comunicato le proprie obiezioni entro un termine ragionevole.

(La Commissione non si è attenuta ai principi generali della tutela del legittimo affidamento, del giusto procedimento e dell'esecuzione in buona fede del contratto.

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