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Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 – Isotis / Commissione

(Causa T-562/13) 1

(«Clausola compromissoria – Programma quadro per l’innovazione e la competitività – Contratto REACH112 – Restituzione delle somme anticipate – Costi ammissibili»)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Skliris, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo e S. Lejeune, agenti, assistiti inizialmente da E. Petritsi e, successivamente, da E. Roussou, avvocati)

Oggetto

Da una parte, domande basate sull'articolo 272 TFUE, dirette, in via principale, a far dichiarare infondata la domanda della Commissione mirante alla restituzione del prefinanziamento per l'importo di EUR 47 197,93, versato alla ricorrente in forza del contratto n. 238940, “REsponding to All Citizens needing Help (REACH112)”, concluso tra la Comunità europea e la ricorrente e, in subordine, a far dichiarare infondata la domanda della Commissione diretta a ottenere la restituzione di tale prefinanziamento riguardo alle spese sottoposte alla Commissione per il primo periodo di riferimento del progetto REACH112 per l’importo di EUR 13 821,12, nonché, dall’altra, domanda riconvenzionale, diretta a ottenere la condanna della ricorrente alla restituzione del prefinanziamento ad essa indebitamente versato nell'ambito di tale contratto unitamente agli interessi moratori.

Dispositivo

Non occorre statuire sulle conclusioni della Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis, con cui essa chiede di dichiarare che, dato che le condizioni generali del sesto programma quadro non si applicano al contratto in parola, essa non può essere considerata debitrice di un risarcimento forfettario a titolo di quest'ultimo e che, quindi, la Commissione europea ha violato il contratto di cui trattasi dichiarando di pretendere un risarcimento siffatto.

La domanda della Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis, diretta a constatare l'assenza di fondamento della domanda di restituzione del prefinanziamento da essa percepito in forza del contratto n. 238940 “REsponding to All Citizens needing Help (REACH112)” è accolta per quanto riguarda i costi da essa dichiarati per il primo periodo di riferimento del progetto REACH112.

Il ricorso presentato dalla Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis è respinto quanto al resto.

La domanda della Commissione diretta a ottenere la condanna della Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis alla restituzione del prefinanziamento da essa percepito in forza del contratto n. 238940 “REsponding to All Citizens needing Help (REACH112)” è respinta per quanto riguarda i costi da essa dichiarati per il primo periodo di riferimento del progetto REACH112.

Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis è condannata a pagare alla Commissione l'importo di EUR 33 376,81, aumentato degli interessi moratori al tasso del 4% annuo a decorrere dal 29 ottobre 2013 e fino al completo pagamento di tale importo.

Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese.

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1 GU C 9 dell’11.1.2014.