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Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 febbraio 2008 - Base / Commissione

(Causa T-295/06)1

("Ricorso di annullamento- Telecomunicazioni - Art. 7 della direttiva 2002/21/CE - Mercato all'ingrosso dei terminali di chiamata vocale sulle reti mobili individuali in Belgio - Significativo potere di mercato - Comunicazione di osservazioni da parte della Commissione - Atto non impugnabile - Assenza di incidenza diretta - Irricevibilità")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Base NV (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti A. Verheyden, Y. Desmedt e F. Bimont)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: É. Gipponi Fournier, M. Shotter e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella comunicazione della Commissione 4 agosto 2006, indirizzata all'Institut belge des services postaux et des télécommunications e recante osservazioni, in applicazione dell'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva "quadro") (GU L 108, pag. 33), su un progetto di decisione notificato da detto istituto (caso BE/2006/0433)

Dispositivo

Il ricorso è irricevibile.

La Base NV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

La Mobistar SA e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le loro spese.

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1 - GU C 310 del 16.12.2006.