Language of document : ECLI:EU:C:2023:1018

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

21 dicembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Articolo 31 – Indagini transfrontaliere – Autorizzazione giudiziaria – Portata del controllo – Articolo 32 – Esecuzione delle misure assegnate»

Nella causa C‑281/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna, Austria), con decisione dell’8 aprile 2022, pervenuta in cancelleria il 25 aprile 2022, nel procedimento penale a carico di

G.K.,

B.O.D. GmbH,

S.L.

con l’intervento di:

Österreichischer Delegierter Europäischer Staatsanwalt,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, T. von Danwitz, F. Biltgen e O. Spineanu-Matei, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.-C. Bonichot, M. Safjan, S. Rodin, D. Gratsias, M.L. Arastey Sahún e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 febbraio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per G.K., la B.O.D. GmbH e S.L., da W. Gappmayer, Rechtsanwalt;

–        per l’Österreichischer Delegierter Europäischer Staatsanwalt, da L. De Matteis, T. Gut, I. Maschl-Clausen e F.-R. Radu, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da J. Schmoll, J. Herrnfeld e C. Leeb, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da J. Möller, P. Busche e M. Hellmann, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da R. Bénard e A. Daniel, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, A. Hanje e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;

–        per il governo rumeno, da M. Chicu, E. Gane e A. Wellman, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza 22 giugno 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, e dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU 2017, L 283, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di G.K., della B.O.D. GmbH e di S.L., imputati di violazione della normativa doganale per aver importato biodiesel nell’Unione europea producendo false dichiarazioni.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Decisione quadro 2002/584/GAI

3        L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), così dispone:

«Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro».

4        L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro prevede quanto segue:

«1.      Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

2.      Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente [per] l’esecuzione del mandato di arresto europeo».

 Direttiva 2014/41/UE

5        L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1), prevede quanto segue:

«Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva».

6        L’articolo 6 della medesima direttiva è così formulato:

«1.      L’autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      l’emissione dell’OEI è necessaria e proporzionata ai fini de[i] procediment[i] di cui all’articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata;

b)      l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

2.      Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall’autorità di emissione per ogni caso.

3.      Se ha motivo di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state rispettate, l’autorità di esecuzione può consultare l’autorità di emissione in merito all’importanza di eseguire l’OEI. Dopo tale consultazione, l’autorità di emissione può decidere di ritirare l’OEI».

7        L’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone:

«L’autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l’esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l’atto d’indagine in questione fosse stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva».

 Regolamento 2017/1939

8        I considerando 12, 14, 20, 30, 32, 60, 72, 73, 80, 83 e 85 del regolamento 2017/1939 così recitano:

«(12)      In ottemperanza al principio di sussidiarietà, l’obiettivo di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione. La situazione attuale, in cui i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione sono perseguiti penalmente solo su iniziativa delle autorità degli Stati membri dell’Unione (…), non sempre consente di conseguire tale obiettivo in misura sufficiente. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare rafforzare la lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione istituendo l’EPPO, non possono essere conseguiti dai soli Stati membri dell’Unione (…) a causa della disorganicità dell’azione penale nazionale contro i reati a danno degli interessi finanziari dell’Unione e possono dunque, a motivo della competenza dell’EPPO a perseguire tali reati, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. (...)

(...)

(14)      Alla luce del principio di leale cooperazione, sia l’EPPO che le autorità nazionali competenti dovrebbero sostenersi e informarsi reciprocamente al fine di combattere efficacemente i reati di competenza dell’EPPO.

(...)

(20)      La struttura organizzativa dell’EPPO dovrebbe consentire un processo decisionale rapido ed efficiente nello svolgimento delle indagini e dell’azione penale che coinvolgono uno o più Stati membri. (...)

(...)

(30)      Le indagini dell’EPPO dovrebbero di norma essere affidate ai procuratori europei delegati negli Stati membri. Questi ultimi dovrebbero svolgere dette indagini in conformità del presente regolamento e, per quanto riguarda le questioni che non rientrano nel relativo ambito di applicazione, in conformità della legislazione nazionale. (...)

(...)

(32)      I procuratori europei delegati dovrebbero essere parte integrante dell’EPPO e, in quanto tali, nell’indagare e perseguire i reati di competenza dell’EPPO, dovrebbero agire esclusivamente per conto e in nome dell’EPPO nel territorio dei rispettivi Stati membri. (...)

(...)

(60)      Nei casi in cui l’EPPO non possa esercitare la sua competenza in un caso particolare perché vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un’altra vittima, l’EPPO dovrebbe comunque poter esercitare la sua competenza purché sia in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare l’azione penale rispetto alle autorità dei rispettivi Stato membro o Stati membri. L’EPPO potrebbe apparire in una posizione migliore, tra l’altro, quando sarebbe più efficace lasciare che sia l’EPPO a svolgere indagini ed esercitare l’azione penale in merito ai reati in questione in ragione della loro natura e della loro portata transnazionali, quando i reati vedono coinvolte organizzazioni criminali, o quando un tipo specifico di reato potrebbe costituire una grave minaccia per gli interessi finanziari dell’Unione o il credito delle istituzioni dell’Unione e la fiducia dei cittadini dell’Unione. (...)

(...)

(72)      Nei casi transfrontalieri, il procuratore europeo delegato incaricato del caso dovrebbe potersi appoggiare al procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza qualora le misure debbano essere intraprese in altri Stati membri. Se per tali misure è richiesta un’autorizzazione giudiziaria, occorre specificare chiaramente in quale Stato membro essa dovrebbe essere ottenuta, ma in ogni caso dovrebbe esservene solo una. In caso di rifiuto definitivo della misura investigativa da parte delle autorità giudiziarie, vale a dire una volta esperite tutte le vie di ricorso, il procuratore europeo delegato incaricato del caso dovrebbe ritirare la richiesta o l’ordinanza.

(73)      La possibilità, prevista nel presente regolamento, di ricorrere a strumenti giuridici di reciproco riconoscimento o di cooperazione transfrontaliera non dovrebbe sostituire le norme specifiche relative alle indagini transfrontaliere ai sensi del presente regolamento. Dovrebbe piuttosto integrarle al fine di assicurare che, nello svolgimento delle indagini o dell’azione penale, qualora in un’indagine transfrontaliera si renda necessario il ricorso a una misura che però non è prevista nel diritto nazionale per una situazione puramente interna, essa possa essere utilizzata conformemente alla legislazione nazionale di attuazione del pertinente strumento.

(...)

(80)      È necessario che le prove presentate dall’EPPO all’organo giurisdizionale non siano considerate inammissibili per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato membro, purché l’organo giurisdizionale di merito ritenga che la loro ammissione rispetti l’imparzialità del giudice e i diritti della difesa dell’indagato o dell’imputato sanciti dalla Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»)]. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall’articolo 6 TUE e dalla Carta, in particolare al titolo VI, dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l’Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa la convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950], e dalle costituzioni degli Stati membri nel loro rispettivo ambito di applicazione. (...)

(...)

(83)      Il presente regolamento fa obbligo all’EPPO di rispettare, in particolare, il diritto a un giudice imparziale, i diritti della difesa e la presunzione di innocenza sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta. L’articolo 50 della Carta, che tutela il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem), garantisce che l’azione penale promossa dall’EPPO non porti a una doppia condanna. Le attività dell’EPPO dovrebbero essere pertanto pienamente conformi a tali diritti e il presente regolamento dovrebbe essere applicato e interpretato di conseguenza.

(...)

(85)      Alle attività dell’EPPO dovrebbero applicarsi i diritti della difesa previsti dal diritto dell’Unione pertinente, come le direttiv[e] [2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1); 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1); 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1); (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), e (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU 2016, L 297, pag. 1)] quali attuate dal diritto nazionale. Di tali diritti, come pure dei diritti previsti dal diritto nazionale di chiedere la nomina di periti o l’escussione di testimoni ovvero che l’EPPO produca in altro modo prove per conto della difesa, dovrebbe beneficiare qualunque indagato o imputato in relazione al quale l’EPPO avvia un’indagine».

9        A norma dell’articolo 1 di tale regolamento:

«Il presente regolamento istituisce la Procura europea (“EPPO”) e stabilisce le norme relative al suo funzionamento».

10      L’articolo 2, punti 5 e 6, di detto regolamento è redatto nei seguenti termini:

«Ai sensi del presente regolamento s’intende per:

(...)

5)      “procuratore europeo delegato incaricato del caso”: un procuratore europeo delegato responsabile delle indagini e azioni penali da esso stesso avviate, ad esso assegnate o da esso rilevate avvalendosi del diritto di avocazione ai sensi dell’articolo 27;

6)      “procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza”: un procuratore europeo delegato avente sede in uno Stato membro, diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, in cui sono compiuti atti di indagine o altri atti ad esso demandati».

11      L’articolo 4 del medesimo regolamento così dispone:

«L’EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (...) e i loro complici. A tale proposito l’EPPO svolge indagini, esercita l’azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo».

12      L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 enuncia quanto segue:

«L’EPPO garantisce che le sue attività rispettino i diritti sanciti dalla Carta».

13      L’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, di tale regolamento dispone quanto segue:

«1.      L’EPPO è un organo dell’Unione indivisibile che opera come un ufficio unico con struttura decentrata.

2.      L’EPPO è organizzata a livello centrale e a livello decentrato.

3.      Il livello centrale è composto da un ufficio centrale nella sede dell’EPPO. L’ufficio centrale è formato dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai sostituti del procuratore capo europeo, dai procuratori europei e dal direttore amministrativo.

4.      Il livello decentrato è composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri».

14      L’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:

«I procuratori europei delegati agiscono per conto dell’EPPO nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio, in aggiunta e fatti salvi i poteri specifici e lo status conferiti loro e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

I procuratori europei delegati sono responsabili delle indagini e azioni penali da essi stessi avviate, ad essi assegnate o da essi rilevate avvalendosi del diritto di avocazione. I procuratori europei delegati seguono le indicazioni e istruzioni della camera permanente incaricata del caso nonché le istruzioni del procuratore europeo incaricato della supervisione.

(...)».

15      L’articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento enuncia quanto segue:

«Il procuratore europeo delegato incaricato di un caso può, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, adottare le misure d’indagine e altre misure di persona oppure darne incarico alle autorità competenti del suo Stato membro (...)».

16      L’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 così dispone:

«Almeno nei casi in cui il reato oggetto dell’indagine è punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, gli Stati membri assicurano che i procuratori europei delegati siano autorizzati a disporre o a chiedere le misure investigative seguenti:

a)      perquisizione di locali, terreni, mezzi di trasporto, abitazioni private, indumenti o altro bene personale e sistemi informatici, nonché qualsiasi misura cautelare necessaria a preservarne l’integrità o a evitare la perdita o l’inquinamento di prove;

(...)

d)      congelamento degli strumenti o dei proventi di reato, compresi i beni, di cui si prevede la confisca da parte del giudice competente, ove vi sia motivo di ritenere che il proprietario o chi possiede o ha il controllo di detti proventi o strumenti di reato si adopererà per vanificare il provvedimento di confisca;

(...)».

17      A termini dell’articolo 31 del regolamento stesso, intitolato «Indagini transfrontaliere»:

«1.      I procuratori europei delegati agiscono in stretta cooperazione fornendosi reciproca assistenza e consultandosi regolarmente nei casi transfrontalieri. Qualora una misura debba essere intrapresa in uno Stato membro diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest’ultimo decide in merito all’adozione della misura necessaria e la assegna a un procuratore europeo delegato avente sede nello Stato membro in cui la misura in questione deve essere eseguita.

2.      Il procuratore europeo delegato incaricato del caso può assegnare qualsiasi misura a sua disposizione conformemente all’articolo 30. La giustificazione e l’adozione di tali misure sono disciplinate dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Se assegna una misura investigativa a uno o più procuratori europei delegati di un altro Stato membro, il procuratore europeo delegato incaricato del caso informa al tempo stesso il proprio procuratore europeo incaricato della supervisione.

3.      Se per la misura è richiesta un’autorizzazione giudiziaria ai sensi del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, quest’ultimo ottiene tale autorizzazione conformemente al diritto di detto Stato membro.

In caso di rifiuto dell’autorizzazione giudiziaria per la misura assegnata, il procuratore europeo delegato incaricato del caso ritira l’assegnazione.

Tuttavia, se tale autorizzazione giudiziaria non è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, ma è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest’ultimo ottiene l’autorizzazione e la trasmette congiuntamente all’assegnazione.

4.      Il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza intraprende la misura assegnata o ne dà incarico all’autorità nazionale competente.

5.      Se il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza ritiene che:

(...)

c)      una misura alternativa, ma meno intrusiva, consenta di conseguire gli stessi risultati della misura assegnata; (…)

(...)

informa il proprio procuratore europeo incaricato della supervisione e consulta il procuratore europeo delegato incaricato del caso per risolvere la questione a livello bilaterale.

6.      Se la misura assegnata non esiste in una situazione puramente interna, ma sarebbe disponibile in una situazione transfrontaliera disciplinata da strumenti giuridici di reciproco riconoscimento o di cooperazione transfrontaliera, i procuratori europei delegati interessati di concerto con i procuratori europei incaricati della supervisione, possono ricorrere a tali strumenti.

7.      Qualora i procuratori europei delegati non possano risolvere la questione entro sette giorni lavorativi e l’assegnazione sia mantenuta, la questione è sottoposta alla camera permanente competente. Lo stesso vale nel caso in cui la misura assegnata non sia intrapresa entro il termine fissato nell’assegnazione o entro un termine ragionevole.

(...)».

18      L’articolo 32 di detto regolamento, intitolato «Esecuzione delle misure assegnate», prevede quanto segue:

«Le misure assegnate sono eseguite conformemente al presente regolamento e al diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza. Si osservano le formalità e le procedure espressamente indicate dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, a meno che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza».

19      L’articolo 41, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento stabilisce quanto segue:

«1.      Le attività dell’EPPO si svolgono nel pieno rispetto dei diritti degli indagati e degli imputati sanciti dalla Carta, in particolare il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

2.      Chiunque sia indagato o imputato in un procedimento penale dell’EPPO gode almeno dei diritti procedurali stabiliti dal diritto dell’Unione, comprese le direttive relative ai diritti degli indagati e degli imputati nel quadro di un processo penale, quali attuate dal diritto nazionale, tra cui:

a)      il diritto all’interpretazione e alla traduzione, come previsto dalla direttiva [2010/64];

b)      il diritto all’informazione e il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine, come previsto dalla direttiva [2012/13];

c)      il diritto di accesso a un difensore e il diritto di comunicare e informare terzi in caso di detenzione, come previsto dalla direttiva [2013/48];

d)      il diritto al silenzio e il diritto alla presunzione di innocenza, come previsto dalla direttiva [2016/343];

e)      il diritto al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dalla direttiva [2016/1919]».

 Diritto austriaco

20      L’articolo 11, paragrafo 2, del Bundesgesetz zur Durchführung der Europäischen Staatsanwaltschaft (legge federale sull’attuazione della Procura europea) prevede che, nelle indagini transfrontaliere della Procura europea, in caso di attuazione di una misura investigativa nel territorio austriaco, l’autorizzazione giudiziaria di cui all’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento 2017/1939 spetta al Landesgericht (Tribunale del Land, Austria) presso il quale si trova la procura competente.

21      L’articolo 119, paragrafo 1, della Strafprozessordnung (codice di procedura penale) stabilisce le condizioni per effettuare perquisizioni.

22      L’articolo 120, paragrafo 1, del codice di procedura penale prevede che le perquisizioni devono essere ordinate dal pubblico ministero sulla base di un’autorizzazione giudiziaria e che la polizia giudiziaria è autorizzata a procedere provvisoriamente a perquisizioni, senza ordinanza o autorizzazione, solo in caso di pericolo imminente.

 Diritto tedesco

23      L’articolo 102 della Strafprozessordnung (codice di procedura penale; in prosieguo: la «StPO») così recita:

«Chiunque sia sospettato di aver commesso o di aver partecipato alla commissione di un reato, di aver ricettato dati, di essere stato complice, di avere ostacolato un procedimento penale o di aver ricettato beni, può essere sottoposto a perquisizione domiciliare e locale, nonché a perquisizione personale e sugli oggetti che gli appartengono, sia ai fini dell’arresto sia quando vi sia motivo di presumere che la perquisizione porterà al rinvenimento di prove».

24      L’articolo 105, paragrafo 1, della StPO è formulato come segue:

«Le perquisizioni possono essere disposte solo dal giudice e, in caso di pericolo imminente, anche dalla procura e dai suoi ausiliari [articolo 152 del Gerichtsverfassungsgesetz (la legge sull’ordinamento giudiziario)] (...)».

25      L’articolo 3, paragrafo 2, del Gesetz zur Ausführung der EU-Verordnung zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (legge di esecuzione del regolamento dell’Unione europea che istituisce la Procura europea), così recita:

«Qualora le disposizioni del codice di procedura penale prevedano l’ordinanza o la conferma di un giudice per un adempimento investigativo, tale ordinanza o conferma deve essere ottenuta da un tribunale tedesco per misure transfrontaliere da eseguire in un altro Stato membro che partecipa all’istituzione della Procura europea, conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, del [regolamento 2017/1939] solo se la legge dell’altro Stato membro non richiede tale ordinanza o conferma di un tribunale».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

26      Un procuratore europeo delegato tedesco ha avviato, per conto della Procura europea, un’indagine per frode fiscale su larga scala e appartenenza a un’organizzazione criminale costituita al fine di commettere reati fiscali.

27      Nell’ambito di questa indagine, l’imputazione a carico della B.O.D. e dei suoi dirigenti G.K. e S.L. è di violazione della normativa doganale, avvenuta importando biodiesel di origine americana nell’Unione dietro presentazione di false dichiarazioni, causando un danno che si presume ammonti a EUR 1 295 000.

28      Il 9 novembre 2021 un procuratore europeo delegato austriaco incaricato di prestare assistenza, nell’ambito dell’assistenza fornita a tale indagine in forza dell’articolo 31 del regolamento 2017/1939, da un lato, ha disposto perquisizioni e sequestri, sia nei locali commerciali della B.O.D. e della sua società madre sia presso i domicili di G.K. e di S.L., tutti situati in Austria e, dall’altro, ha chiesto ai giudici austriaci competenti di autorizzare tali misure.

29      Dopo aver ottenuto le autorizzazioni richieste, tale procuratore europeo delegato austriaco incaricato di prestare assistenza, ha ordinato all’autorità tributaria competente l’esecuzione effettiva di dette misure, che tale autorità ha eseguito.

30      Il 1° dicembre 2021, G.K., la B.O.D. e S.L. hanno presentato dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (Tribunale regionale superiore del Land, Vienna, Austria), giudice del rinvio, ricorsi contro le decisioni dei tribunali austriaci che hanno autorizzato le misure in questione.

31      Dinanzi a tale giudice, G.K., la B.O.D. e S.L. fanno valere, in particolare, che non è stato commesso alcun reato in Austria, che i sospetti a loro carico sono insufficienti, che tali decisioni dei tribunali austriaci non sono sufficientemente motivate, che le perquisizioni disposte non erano né necessarie né proporzionate e che il loro diritto a un rapporto di fiducia con il loro avvocato è stato violato.

32      Dinanzi a detto organo giurisdizionale, il competente procuratore europeo delegato austriaco incaricato di prestare assistenza sostiene che, conformemente al quadro giuridico istituito dal regolamento 2017/1939 per le indagini transfrontaliere della Procura europea, le giustificazioni delle misure investigative assegnate sono disciplinate dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso e possono, per analogia con il regime istituito dalla direttiva 2014/41, essere esaminate solo dalle autorità di tale Stato membro. Orbene, i reati di cui trattasi sarebbero già stati esaminati dal giudice istruttore competente presso l’Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera, Germania). Le autorità competenti dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza potrebbero, dal canto loro, soltanto esaminare le formalità relative all’attuazione di tali misure investigative assegnate.

33      Il giudice del rinvio rileva, da un lato, che, sulla base della formulazione dell’articolo 31, paragrafo 3, e dell’articolo 32 del regolamento 2017/1939, è possibile interpretare tali disposizioni nel senso che, qualora una misura investigativa assegnata richieda l’ottenimento di un’autorizzazione giudiziaria nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, tale misura deve essere esaminata da un organo giurisdizionale di tale Stato membro alla luce dell’insieme delle norme formali e sostanziali previste da detto Stato membro.

34      Esso sottolinea tuttavia che una siffatta interpretazione produrrebbe la conseguenza che una tale misura dovrebbe, se del caso, essere oggetto di un esame completo in due Stati membri e secondo il loro rispettivo diritto nazionale, il che implicherebbe che tutti i documenti necessari per effettuare detti esami dovrebbero essere messi a disposizione dell’organo giurisdizionale competente nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza e, se del caso, tradotti. Orbene, un sistema del genere costituirebbe una reformatio in peius rispetto a quello istituito dalla direttiva 2014/41, nel cui ambito lo Stato membro di esecuzione potrebbe verificare solo taluni aspetti formali.

35      Dall’altro lato, il giudice del rinvio ritiene che un’interpretazione del regolamento 2017/1939 alla luce dell’obiettivo di efficacia dell’azione penale potrebbe implicare, in ogni caso in una situazione in cui sia già stato effettuato un controllo giurisdizionale nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, che il controllo effettuato nell’ambito dell’autorizzazione giudiziaria richiesta nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza verta unicamente su taluni aspetti formali.

36      In tale contesto, l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, e l’articolo 32 del [regolamento 2017/1939], debba essere interpretato nel senso che, nel caso di indagini transfrontaliere, qualora occorra l’autorizzazione giudiziaria di una misura da eseguire nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, è necessario un esame di tutti gli elementi giuridici sostanziali, quali la responsabilità penale, gli indizi di reato, la necessità e la proporzionalità.

2)      Se l’esame debba tener conto del fatto che l’ammissibilità della misura è già stata oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso in base al diritto di tale Stato membro.

3)      In caso di risposta negativa alla prima questione o di risposta positiva alla seconda questione, in che misura debba avvenire il controllo giurisdizionale nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza».

37      Con lettera del 10 gennaio 2023, la cancelleria della Corte ha rivolto al giudice del rinvio una domanda di chiarimenti. In risposta a tale domanda, il giudice del rinvio ha indicato che G.K., la B.O.D. e S.L. sono contemplati dall’ordinanza dell’Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera) del 2 settembre 2021, che autorizza perquisizioni in Germania, senza che sia stata esaminata la giustificazione di eventuali perquisizioni nei locali commerciali della B.O.D. e ai domicili di G.K. e di S.L. in Austria.

 Sulle questioni pregiudiziali

38      Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 31 e 32 del regolamento 2017/1939 debbano essere interpretati nel senso che il controllo effettuato in seno allo Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, qualora una misura investigativa assegnata richieda un’autorizzazione giudiziaria conformemente al diritto di tale Stato membro, possa vertere tanto sugli elementi relativi alla giustificazione e all’adozione di tale misura quanto su quelli relativi alla sua esecuzione. Esso si chiede, in tale contesto, se il controllo giudiziario su detta misura che sia stato previamente effettuato nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso incida sulla portata del controllo sulla stessa misura, a titolo di tale autorizzazione giudiziaria, nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza.

39      In via preliminare, occorre rilevare che il regolamento 2017/1939 ha lo scopo, ai sensi del suo articolo 1, di istituire la Procura europea e di stabilire le norme relative al suo funzionamento.

40      L’articolo 4 di tale regolamento precisa che la Procura europea è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e i loro complici. A tale proposito la Procura europea svolge indagini, esercita l’azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo.

41      Il paragrafo 1 dell’articolo 8 di detto regolamento prevede che la Procura europea è un organo dell’Unione indivisibile che opera come un ufficio unico con struttura decentrata. I paragrafi da 2 a 4 di tale articolo enunciano che la Procura europea è organizzata a due livelli, vale a dire, da un lato, un livello centrale, composto dall’Ufficio centrale nella sede della Procura europea e, dall’altro, un livello decentrato, composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri.

42      Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, letto alla luce dei suoi considerando 30 e 32, le indagini della Procura europea devono, di norma, essere affidate ai procuratori europei delegati, i quali agiscono per conto della Procura europea nei rispettivi Stati membri.

43      Dal combinato disposto di tale articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 risulta che il procuratore europeo delegato incaricato del caso, ossia il procuratore europeo delegato responsabile delle indagini e azioni penali da esso stesso avviate, ad esso assegnate o da esso rilevate avvalendosi del diritto di avocazione, può, conformemente a tale regolamento e al diritto del suo Stato membro, vuoi adottare le misure d’indagine e altre misure di persona, vuoi incaricare le autorità competenti del suo Stato membro di adottarle.

44      Nell’ambito delle indagini condotte dal procuratore europeo delegato incaricato del caso all’interno del suo Stato membro, qualora questi decida di adottare una misura investigativa che richiede un’autorizzazione giudiziaria conformemente al diritto di tale Stato membro, il controllo dell’osservanza di tutte le condizioni previste a tal fine spetta agli organi giurisdizionali di detto Stato membro. Per contro, nei casi transfrontalieri, qualora una misura investigativa debba essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato di un caso, quest’ultimo deve potersi basare, come risulta dall’articolo 2, punto 6, di detto regolamento, letto alla luce del considerando 72 di quest’ultimo, su un procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza con sede nello Stato membro in cui una siffatta misura deve essere eseguita.

45      Il regime applicabile all’adozione e all’esecuzione di una siffatta misura nell’ambito di un’indagine transfrontaliera è definito dagli articoli 31 e 32 del medesimo regolamento, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione. Pertanto, occorre fare riferimento a questi ultimi al fine di determinare la portata del controllo giurisdizionale che può essere effettuato all’interno dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, qualora una siffatta misura richieda un’autorizzazione giudiziaria conformemente al diritto di tale Stato membro.

46      A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 67 e giurisprudenza ivi citata].

47      Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione degli articoli 31 e 32 del regolamento 2017/1939, dall’articolo 31, paragrafo 1, dello stesso risulta che lo svolgimento delle indagini transfrontaliere della Procura europea si basa su una stretta cooperazione tra i procuratori europei delegati. Nel contesto di tale cooperazione, qualora una misura debba essere intrapresa in uno Stato membro diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest’ultimo decide in merito all’adozione della misura necessaria e la assegna a un procuratore europeo delegato avente sede nello Stato membro in cui la misura in questione deve essere eseguita.

48      L’articolo 31, paragrafo 2, di detto regolamento precisa, al riguardo, che la giustificazione e l’adozione di tale misura sono disciplinate dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso.

49      Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento, se la misura delegata richiede un’autorizzazione giudiziaria ai sensi del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, quest’ultimo ottiene tale autorizzazione conformemente al diritto di detto Stato membro.

50      Tuttavia, secondo l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento 2017/1939, se tale autorizzazione giudiziaria non è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, ma è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest’ultimo ottiene l’autorizzazione e la trasmette congiuntamente all’assegnazione.

51      L’articolo 31, paragrafo 4, di tale regolamento dispone che il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza intraprende la misura assegnata o ne dà incarico all’autorità nazionale competente.

52      L’articolo 32 di detto regolamento precisa che tale misura è eseguita conformemente al medesimo regolamento e al diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza.

53      Alla luce di tali elementi, occorre rilevare che, sebbene l’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento 2017/1939 preveda l’ottenimento di un’autorizzazione giudiziaria conformemente al diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza quando una misura investigativa assegnata richiede una siffatta autorizzazione ai sensi del diritto di tale Stato membro, gli articoli 31 e 32 di tale regolamento non precisano tuttavia la portata del controllo che può essere effettuato ai fini di tale autorizzazione giudiziaria da parte delle autorità competenti di detto Stato membro.

54      Ciò premesso, dalla formulazione dell’articolo 31, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 32 di detto regolamento risulta che il procuratore europeo delegato incaricato del caso si pronuncia sull’adozione di una misura investigativa assegnata e che tale adozione, al pari della giustificazione di detta misura, è disciplinata dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, mentre l’esecuzione di una siffatta misura è disciplinata dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza.

55      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si collocano gli articoli 31 e 32 del medesimo regolamento, occorre rilevare che la distinzione operata da tali articoli tra la giustificazione e l’adozione di una misura di indagine delegata, da un lato, e la sua esecuzione, dall’altro, riflette la logica sottesa al sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, il quale è fondato sui principi della fiducia e del riconoscimento reciproci.

56      A tale riguardo, occorre ricordare che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del reciproco riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne [sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 92 e giurisprudenza ivi citata].

57      Il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie implica che esista una reciproca fiducia nel fatto che ciascuno degli Stati membri accetta l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando l’attuazione del proprio diritto nazionale porterebbe a una soluzione diversa (v., in tal senso, sentenze del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 52 e del 10 gennaio 2019, ET, C‑97/18, EU:C:2019:7, punto 33).

58      Tale principio è attuato mediante vari strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri.

59      Così, detto principio trova in particolare espressione all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al medesimo principio e conformemente alle disposizioni di tale decisione quadro [v., in questo senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

60      Nell’ambito del sistema di consegna stabilito da tale decisione quadro, le autorità giudiziarie di cui, rispettivamente, al paragrafo 1 e al paragrafo 2 del suo articolo 6, esercitano funzioni distinte connesse, da un lato, all’emissione di un mandato d’arresto europeo e, dall’altro, all’esecuzione di un siffatto mandato [v., in questo senso, sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 47].

61      Spetta pertanto all’autorità giudiziaria emittente controllare il rispetto delle condizioni necessarie per l’emissione di un mandato d’arresto europeo, senza che tale valutazione possa, conformemente al principio del riconoscimento reciproco, essere successivamente controllata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione [v., in questo senso, sentenze del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 52, e del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punti 87 e 88].

62      Il principio del mutuo riconoscimento trova espressione anche nell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2014/41, che prevede che gli Stati membri eseguano un ordine di indagine europeo in base a tale principio e conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

63      Dal combinato disposto degli articoli 6 e 9 di tale direttiva risulta che il sistema di cooperazione giudiziaria ivi previsto si basa, come quello istituito dalla decisione quadro 2002/584, su una ripartizione delle competenze tra l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nel cui contesto spetta all’autorità giudiziaria emittente verificare il rispetto delle condizioni sostanziali richieste per l’emissione di un ordine di indagine europeo, senza che tale valutazione possa, secondo il principio del mutuo riconoscimento, essere successivamente riesaminata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione [v., in questo senso, sentenza del 16 dicembre 2021, Spetsializirana prokuratura (Dati relativi al traffico e all’ubicazione), C‑724/19, EU:C:2021:1020, punto 53].

64      Da tali considerazioni risulta che, nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri fondata sui principi della fiducia e del riconoscimento reciproci, l’autorità di esecuzione non è tenuta a controllare il rispetto, da parte dell’autorità di emissione, delle condizioni di emissione della decisione giudiziaria che essa deve eseguire.

65      In terzo luogo, dai considerando 12, 14, 20 e 60 del regolamento 2017/1939 risulta che tale regolamento, mediante l’istituzione di una Procura europea, mira a contrastare più efficacemente i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

66      A questo proposito, dall’articolo 31, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939, letto alla luce del suo considerando 73, risulta che le norme specifiche previste da tale regolamento ai fini delle indagini transfrontaliere devono poter essere integrate dalla possibilità di ricorrere a strumenti giuridici in materia, in particolare, di riconoscimento reciproco, come quello istituito dalla direttiva 2014/41, per garantire che, qualora in una tale indagine si renda necessaria una misura che però non è prevista nel diritto nazionale per una situazione puramente interna, tale possibilità possa essere utilizzata conformemente alla legislazione nazionale di attuazione del pertinente strumento.

67      Ne consegue che, stabilendo le procedure previste dal regolamento 2017/1939, il legislatore dell’Unione ha inteso istituire un meccanismo che garantisca un grado di efficacia delle indagini transfrontaliere condotte dalla Procura europea almeno altrettanto elevato di quello risultante dall’applicazione delle procedure previste nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri fondato sui principi della fiducia e del riconoscimento reciproci.

68      Orbene, un’interpretazione degli articoli 31 e 32 di tale regolamento secondo la quale la concessione dell’autorizzazione giudiziaria di cui all’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento potrebbe essere subordinata a un esame, da parte dell’autorità competente dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, degli elementi relativi alla giustificazione e all’adozione della misura investigativa assegnata interessata sfocerebbe, in pratica, in un sistema meno efficace di quello istituito da tali strumenti giuridici e nuocerebbe così all’obiettivo perseguito dal medesimo regolamento.

69      Infatti, da un lato, per poter effettuare un siffatto esame, l’autorità competente dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza dovrebbe, in particolare, esaminare, in modo approfondito, l’intero fascicolo, che dovrebbe esserle trasmesso dalle autorità dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso e, all’occorrenza, tradotto.

70      Dall’altro lato, poiché la giustificazione e l’adozione di una misura investigativa assegnata rientrano, a causa di una scelta operata dal legislatore dell’Unione, nel diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, l’autorità competente dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza dovrebbe applicare, ai fini dell’esame del rispetto di questi due elementi, il diritto del primo Stato membro. Orbene, non si può ritenere che tale autorità si trovi in una posizione migliore rispetto all’autorità competente dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso per procedere a un siffatto esame alla luce del diritto di quest’ultimo Stato membro.

71      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il regolamento 2017/1939 stabilisce, ai fini della cooperazione tra i procuratori europei delegati nell’ambito delle indagini transfrontaliere della Procura europea, una distinzione tra le responsabilità connesse alla giustificazione e all’adozione della misura delegata, che rientrano nella competenza del procuratore europeo delegato incaricato del caso, e quelle relative all’esecuzione di tale misura, che rientrano nella competenza del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza.

72      Conformemente a tale suddivisione di responsabilità, il controllo connesso all’autorizzazione giudiziaria che sia richiesto dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza può riguardare soltanto gli elementi relativi a detta esecuzione.

73      A tal riguardo, occorre tuttavia sottolineare che, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939, spetta allo Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso prevedere un controllo giurisdizionale preventivo sulle condizioni relative alla giustificazione e all’adozione di una misura investigativa assegnata, tenendo conto dei requisiti risultanti dalla Carta, che gli Stati membri sono obbligati a rispettare nell’attuazione di tale regolamento in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

74      La suddivisione di responsabilità descritta ai punti 71 e 72 della presente sentenza lascia quindi impregiudicati gli obblighi discendenti dal rispetto dei diritti fondamentali nell’adozione di misure investigative assegnate che, come quelle oggetto del procedimento principale, costituiscono ingerenze nel diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, sancito all’articolo 7 della Carta, nonché nel diritto di proprietà consacrato all’articolo 17 della stessa (v., in questo senso, sentenza dell’11 novembre 2021, Gavanozov II, C‑852/19, EU:C:2021:902, punto 31).

75      Per quanto riguarda misure investigative che comportano ingerenze gravi in tali diritti fondamentali, quali le perquisizioni di abitazioni private, le misure cautelari relative a beni personali e il congelamento di beni, di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento 2017/1939, incombe allo Stato membro cui appartiene il procuratore europeo delegato incaricato del caso prevedere nel diritto nazionale garanzie adeguate e sufficienti, quali un controllo giurisdizionale preventivo, al fine di assicurare la legittimità e la necessità di siffatte misure.

76      Inoltre, al di là delle garanzie di protezione dei diritti fondamentali connesse agli strumenti giuridici dell’Unione di cui i procuratori europei delegati possono avvalersi in forza dell’articolo 31, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939 nelle indagini transfrontaliere, occorre, da un lato, rilevare che, ai sensi sia dei considerando 80 e 83 sia dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, la Procura europea garantisce che le sue attività rispettino i diritti fondamentali. Tale requisito generale è concretizzato all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, da cui risulta che la Procura europea deve segnatamente rispettare il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa degli indagati e degli imputati, i quali devono godere almeno dei diritti procedurali stabiliti dal diritto dell’Unione, in particolare dagli strumenti di tale diritto individuati in quest’ultima disposizione e al considerando 85 del medesimo regolamento.

77      Dall’altro lato, sebbene le autorità, in particolare giudiziarie, dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza non siano abilitate a esaminare la giustificazione e l’adozione di una misura investigativa assegnata, occorre tuttavia sottolineare che, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera c), del regolamento 2017/1939, qualora il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza ritenga che una misura alternativa meno intrusiva consenta di conseguire gli stessi risultati della misura investigativa assegnata in questione, esso informa il proprio procuratore europeo incaricato della sorveglianza e consulta il procuratore europeo delegato incaricato del caso per risolvere la questione a livello bilaterale. A norma dell’articolo 31, paragrafo 7, di tale regolamento, qualora i procuratori europei delegati interessati non possano risolvere la questione entro sette giorni lavorativi e l’assegnazione sia mantenuta, la questione è sottoposta alla camera permanente competente.

78      Di conseguenza, occorre rispondere alle tre questioni che gli articoli 31 e 32 del regolamento 2017/1939 devono essere interpretati nel senso che il controllo effettuato in seno allo Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, qualora una misura investigativa assegnata richieda un’autorizzazione giudiziaria conformemente al diritto di tale Stato membro, può vertere solo sugli elementi relativi all’esecuzione di tale misura, e non sugli elementi relativi alla giustificazione e all’adozione della misura stessa, i quali devono essere sottoposti ad un previo controllo giurisdizionale effettuato nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso in situazioni di grave ingerenza nei diritti della persona interessata garantiti dalla Carta.

 Sulle spese

79      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Gli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea,

devono essere interpretati nel senso che:

il controllo effettuato in seno allo Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, qualora una misura investigativa assegnata richieda un’autorizzazione giudiziaria conformemente al diritto di tale Stato membro, può vertere solo sugli elementi relativi all’esecuzione di tale misura, e non sugli elementi relativi alla giustificazione e all’adozione della misura stessa, i quali devono essere sottoposti ad un previo controllo giurisdizionale effettuato nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso in situazioni di grave ingerenza nei diritti della persona interessata garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.