Language of document : ECLI:EU:T:2012:593

Causa T‑278/11

ClientEarth e altri

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Rifiuto implicito di accesso — Termine di ricorso — Tardività — Irricevibilità manifesta»

Massime — Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 novembre 2012

1.      Ricorso di annullamento — Termini — Norma di ordine pubblico — Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione — Impegni assunti da un’istituzione — Irrilevanza

(Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, §§ da 1 a 3)

2.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Silenzio o inerzia di un’istituzione — Equiparazione a una decisione implicita di diniego — Esclusione — Limiti — Mancata risposta a una domanda confermativa entro il termine impartito

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, § 3)

3.      Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Ricorso proposto contro una decisione implicita di rigetto riguardante una domanda di accesso a documenti

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, §§ da 1 a 3)

4.      Procedimento giurisdizionale — Spese — Accollo — Motivi eccezionali — Superamento manifesto, da parte di un’istituzione, del termine prescritto per rispondere ad una domanda confermativa — Condanna dell’istituzione interessata a sopportare le proprie spese nonché i tre quarti delle spese sostenute dalla parte ricorrente

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, § 3, primo comma)

1.      I termini per la presentazione di un ricorso sono di ordine pubblico, essendo stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se siano stati rispettati. Né le parti né il giudice possono disporre dei termini del ricorso.

La circostanza che un’istituzione abbia assunto impegni espliciti per iscritto, con i quali ha manifestato la propria intenzione di adottare, entro un dato termine, una risposta definitiva ad una domanda confermativa, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, non può produrre l’effetto di rinviare la data di formazione della decisione implicita di rigetto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento e, di conseguenza, la data a partire dalla quale il termine impartito alla parte ricorrente per proporre il ricorso di annullamento è iniziato a decorrere nonché quella alla quale esso è scaduto.

(v. punti 30, 31, 43-46)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 32, 33)

3.      Nel caso di una decisione implicita di rigetto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, risultante dall’assenza di risposta da parte dell’istituzione nei termini previsti per una domanda confermativa, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, il termine per il ricorso di annullamento diretto contro una simile decisione ex articolo 263 TFUE va fatto decorrere dalla data alla quale la decisione si è giuridicamente formata.

Il ricorso, all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, alla nozione «nei termini» invece che a un termine fisso si spiega con il fatto che, in forza delle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, la durata del periodo di trattamento di una domanda confermativa può variare tra un minimo di 15 giorni lavorativi e un massimo di 30 giorni lavorativi a partire dalla registrazione della domanda. Di conseguenza, la durata dei termini, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, scaduti i quali si forma la decisione implicita di rigetto deve essere calcolata con riferimento allo svolgimento, in ciascuna fattispecie, della procedura di trattamento, da parte dell’istituzione interessata, delle domande confermative per le quali è stata adita, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.

(v. punti 36-38)

4.      In una situazione in cui i molteplici impegni espliciti assunti dall’istituzione convenuta hanno potuto far sorgere nei confronti delle ricorrenti legittime aspettative, e far ritenere alle medesime – certamente a torto, ma in modo del tutto comprensibile, visto quanto espliciti fossero gli impegni assunti dall’istituzione – che la data di scadenza dei termini fosse stata rimandata, ed in cui l’istituzione convenuta ha adottato la propria decisione un anno dopo la scadenza di tali termini previsti per l’esercizio di un ricorso di annullamento avverso la risposta negativa di detta istituzione a una domanda delle ricorrenti, superando manifestamente e gravemente tali termini, è equo far sostenere all’istituzione convenuta, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese sostenute dalle ricorrenti.

(v. punti 49-51)