Language of document : ECLI:EU:C:2010:644

Causa C‑49/09

Commissione europea

contro

Repubblica di Polonia

«Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Adesione successiva di Stati membri — Disposizioni transitorie — Applicazione nel tempo — Applicazione di un’aliquota ridotta — Abbigliamento e accessori di moda per neonati e calzature per bambini»

Massime della sentenza

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Facoltà per gli Stati membri di applicare transitoriamente un’aliquota ridotta

(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 98, 115 e allegato III)

Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del combinato disposto dell'art. 98 e dell’allegato III della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, uno Stato membro che applica un'aliquota ridotta sull’imposta sul valore aggiunto pari al 7% alle cessioni, all’importazione e all’acquisto intracomunitario di articoli di abbigliamento e di accessori di moda per neonati nonché di calzature per bambini, laddove non applicava, al 1° gennaio 1991, un’imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112, né un sistema di tassazione avente le stesse caratteristiche essenziali dell’imposta sul valore aggiunto e non venivano quindi soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’art. 115 di tale direttiva.

Difatti, la deroga prevista da detto art. 115 è subordinata alla presenza di due condizioni di applicazione cumulative. La prima esige che lo Stato membro interessato applicasse, al 1° gennaio 1991, un’imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112 o, quantomeno, un sistema di tassazione avente le stesse caratteristiche del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto. La seconda richiede che, nel contesto della tassazione in parola, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi previste in questo articolo fosse applicata, al 1° gennaio 1991, un’aliquota ridotta.

(v. punti 42, 54, 57 e dispositivo)