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Ricorso proposto il 21 febbraio 2024 – Deutsche Bank e BHW Bausparkasse/BCE

(Causa T-112/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Deutsche Bank AG (Francoforte sul Meno, Germania), BHW Bausparkasse AG (Hameln, Germania) (rappresentanti: H. Berger, M. Weber e D. Schoo, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della BCE dell’8 dicembre 2023, inclusi i suoi allegati I e II, per quanto riguarda i requisiti imposti alle ricorrenti in base alla parte I, punto 4.1, della decisione;

condannare la BCE alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la BCE avrebbe violato il diritto dell’Unione eccedendo i poteri ad essa conferiti dall’articolo 4 e dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio 1 e contravvenendo ai principi fondamentali del diritto dell’Unione, in quanto nel diritto dell’Unione non vi sarebbe alcuna disposizione che legittimi la parte I, punto 4.1, della decisione controversa, riguardante il trattamento prudenziale degli impegni di pagamento irrevocabili (in prosieguo: il «requisito IPI»), e vertente altresì sul fatto che la BCE non avrebbe svolto un esame individuale e metodologicamente corretto della situazione delle ricorrenti e sul fatto che il requisito IPI si fonderebbe su una ricostruzione inaccurata dei fatti e su vari errori manifesti di valutazione.

Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la BCE avrebbe violato il principio di proporzionalità imponendo la detrazione dell’importo integrale degli impegni di pagamento irrevocabili dal capitale primario di classe 1 (CET 1) delle ricorrenti su base consolidata e/o individuale, senza prendere in considerazione la situazione individuale di queste ultime e stabilire una detrazione adeguata al loro profilo di rischio individuale e al loro livello di liquidità, nonché senza valutare correttamente le circostanze attenuanti.

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1 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).