Language of document : ECLI:EU:T:2015:513

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

15 luglio 2015(*)(1)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Infrazione unica, complessa e continuata – Prescrizione – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Imputazione della responsabilità dell’infrazione alla società controllante – Proporzionalità – Principio di personalità delle pene e delle sanzioni – Competenza estesa al merito»

Nelle cause T‑389/10 e T‑419/10,

Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), con sede a Ceprano (Italia), rappresentata da G. Belotti e F. Covone, avvocati,

ricorrente nella causa T‑389/10,

Ori Martin SA, con sede a Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata da P. Ziotti, avvocato,

ricorrente nella causa T‑419/10,

contro

Commissione europea, rappresentata, nella causa T‑389/10, inizialmente da, B. Gencarelli, V. Bottka e P. Rossi, successivamente da V. Bottka, P. Rossi e G. Conte, in qualità di agenti, e, nella causa T‑419/10, inizialmente da B. Gencarelli, V. Bottka e P. Rossi, successivamente da V. Bottka, P. Rossi e G. Conte, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, F. Dehousse e A.M. Collins, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Oggetto della controversia

1        Il ricorso in esame è stato promosso avverso la decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso) (in prosieguo: la «decisione iniziale»), che sanziona un’intesa tra fornitori di acciaio per precompresso (in prosieguo: l’«AP») che hanno partecipato a operazioni di fissazione di quote, di ripartizione di clienti, di fissazione dei prezzi e di scambio di informazioni commerciali riservate relative a prezzi, volumi e clienti a livello europeo, regionale e nazionale.

2        La decisione iniziale è stata indirizzata dalla Commissione europea a:

–        ArcelorMittal SA,

–        ArcelorMittal Wire France SA,

–        ArcelorMittal Fontaine SA,

–        ArcelorMittal Verderio Srl,

–        Emesa-Trefilería, SA (in prosieguo: l’«Emesa»),

–        Industrias Galycas, SA (in prosieguo: la «Galycas»),

–        ArcelorMittal España, SA,

–        Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (in prosieguo: la «Tycsa»),

–        Trefilerías Quijano, SA (in prosieguo: la «TQ»),

–        Moreda-Riviere Trefilerías SA (in prosieguo: la «MRT»),

–        Global Steel Wire SA (in prosieguo: la «GSW»),

–        Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (in prosieguo: la «Socitrel»),

–        Companhia Previdente – Sociedade de Controle de Participações Financeiras SA (in prosieguo: la «Companhia Previdente»),

–        voestalpine Austria Draht GmbH, divenuta voestalpine Wire Rod Austria GmbH (in prosieguo: l’«Austria Draht»),

–        voestalpine AG,

–        Fapricela Industria de Trefilaria SA (in prosieguo: la «Fapricela»),

–        Proderac – Productos Derivados del Acero SA (in prosieguo: la «Proderac»),

–        Westfälische Drahtindustrie GmbH (in prosieguo: la «WDI»),

–        Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (in prosieguo: la «WDV»),

–        Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Pampus»),

–        Nedri Spanstaal BV (in prosieguo: la «Nedri»),

–        Hit Groep BV,

–        DWK Drahtwerk Köln GmbH e Saarstahl AG (in prosieguo, congiuntamente: la «DWK»),

–        Ovako Hjulsbro AB,

–        Ovako Dalwire Oy Ab,

–        Ovako Bright Bar AB,

–        Rautaruukki Oyj,

–        Italcables SpA (in prosieguo: l’«ITC»),

–        Antonini SpA,

–        Redaelli Tecna SpA (in prosieguo: la «Redaelli»),

–        CB Trafilati Acciai SpA (in prosieguo: la «CB»),

–        ITAS – Industria Trafileria Applicazioni Speciali SpA (in prosieguo: l’«ITAS»),

–        Siderurgica Latina Martin SpA (in prosieguo: la «SLM»), ricorrente nella causa T‑389/10,

–        Ori Martin SA, ricorrente nella causa T‑419/10,

–        Emme Holding SpA, precedentemente, poi nuovamente, denominata Trafileria Meridionali SpA (in prosieguo: la «Trame»).

3        La decisione iniziale è stata modificata a due riprese dalla Commissione.

4        In primo luogo, la Commissione ha adottato, il 30 settembre 2010, la decisione C (2010) 6676 definitivo che modifica la decisione iniziale (in prosieguo: la «prima decisione di modifica»). In sostanza, la prima decisione di modifica ha avuto l’effetto di diminuire l’importo delle ammende inflitte alle seguenti società: ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine, ArcelorMittal Wire France, ArcelorMittal España, WDI e WDV.

5        La prima decisione di modifica è stata indirizzata a tutti i destinatari della decisione iniziale.

6        In secondo luogo, la Commissione ha adottato, il 4 aprile 2011, la decisione C (2011) 2269 definitivo che modifica la decisione iniziale (in prosieguo: la «seconda decisione di modifica»). In sostanza, la seconda decisione di modifica ha avuto, segnatamente, l’effetto di diminuire l’importo delle ammende inflitte alle seguenti società: da un lato, ArcelorMittal, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine e ArcelorMittal Wire France e, dall’altro, SLM e Ori Martin. Solo queste società erano destinatarie della seconda decisione di modifica.

7        Su iniziativa, ove necessario, del Tribunale, tutte le società che hanno proposto ricorso avverso la decisione iniziale hanno ricevuto comunicazione della seconda decisione di modifica.

8        La SLM e l’Ori Martin sono state interrogate dal Tribunale sulle conseguenze che tali modifiche della decisione iniziale potevano produrre sul contenuto della loro argomentazione e hanno avuto la possibilità di adeguare i loro motivi e le loro conclusioni per tenere conto di dette eventuali conseguenze.

9        La decisione iniziale, come modificata dalla prima e dalla seconda decisione di modifica, costituisce quindi, ai fini del presente ricorso, la «decisione impugnata».

10      Sono stati proposti ventotto ricorsi avverso la decisione iniziale, la prima decisione di modifica, la seconda decisione di modifica o le lettere inviate dalla Commissione a seguito di domande presentate da taluni dei destinatari della decisione iniziale e volte alla rivalutazione della loro capacità contributiva (cause T‑385/10, ArcelorMittal Wire France e a./Commissione, T‑388/10, Productos Derivados del Acero/Commissione, T‑389/10, SLM/Commissione, T‑391/10, Nedri Spanstaal/Commissione, T‑393/10, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione, T‑398/10, Fapricela/Commissione, T‑399/10, ArcelorMittal España/Commissione, T‑406/10, Emesa-Trefilería e Industrias Galycas/Commissione, T‑413/10, Socitrel/Commissione, T‑414/10, Companhia Previdente/Commissione, T‑418/10, voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria/Commissione, T‑419/10, Ori Martin/Commissione, T‑422/10, Trafilerie Meridionali/Commissione, T‑423/10, Redaelli Tecna/Commissione, T‑426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione, T‑427/10, Trefilerías Quijano/Commissione, T‑428/10, Trenzas y Cables de Acero/Commissione, T‑429/10, Global Steel Wire/Commissione, T‑436/10, Hit Groep/Commissione, T‑575/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione, T‑576/10, Trefilerías Quijano/Commissione, T‑577/10, Trenzas y Cables de Acero/Commissione, T‑578/10, Global Steel Wire/Commissione, T‑438/12, Global Steel Wire/Commissione, T‑439/12, Trefilerías Quijano/Commissione, T‑440/12, Moreda‑Riviere Trefilerías/Commissione, T‑441/12, Trenzas y Cables de Acero/Commissione, e T‑409/13, Companhia Previdente e Socitrel/Commissione).

 Fatti all’origine della controversia

A –  Settore interessato dal procedimento

1.     Prodotto

11      L’intesa sanzionata dalla Commissione riguardava l’AP, espressione con cui si intendono fili e trefoli metallici formati da vergelle e, in particolare, da un lato, l’acciaio per calcestruzzo precompresso, materiale utilizzato per la realizzazione di balconi, pali di fondazione o tubature e, dall’altro, l’acciaio per calcestruzzo postensione, usato nella realizzazione di opere di ingegneria industriale, di opere sotterranee o di ponti (decisione impugnata, punto 2).

12      La gamma di prodotti in AP comprende diversi tipi di fili singoli (per esempio, fili lisci, lucidi o galvanizzati, dentellati, nervati) e diversi tipi di trefoli in AP (per esempio, lucidi, dentellati, con guaine in polietilene o in metallo). I trefoli in AP sono costituiti da tre o sette fili. L’AP viene venduto in diversi diametri. I trefoli speciali, ossia trefoli galvanizzati o rivestiti – lubrificati o cerati – e i tiranti, ossia trefoli galvanizzati e dotati di guaina nonché fili galvanizzati per la realizzazione di ponti, non sono stati tuttavia presi in considerazione dalla Commissione (decisione impugnata, punti 3 e 4).

13      Nella decisione impugnata viene altresì indicato che, in molti paesi, è obbligatoria un’approvazione tecnica da parte delle autorità nazionali. Per le procedure di certificazione sono necessari all’incirca sei mesi (decisione impugnata, punto 5).

2.     Struttura dell’offerta

14      Secondo la decisione impugnata, i membri del cartello controllavano complessivamente circa l’80% del mercato all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). Nella maggior parte dei paesi, alcuni dei più grossi produttori erano presenti sul mercato accanto a qualche produttore locale. La maggioranza di questi grossi produttori apparteneva a gruppi siderurgici che producevano anche vergelle, materie prime dell’AP, che costituiscono il suo più importante elemento di costo. Mentre le imprese non integrate erano obbligate ad acquistare le proprie materie prime sul mercato, le imprese integrate si affidavano prevalentemente alle forniture all’interno del proprio gruppo. Per l’intero periodo dell’intesa accertata nella decisione impugnata, l’industria ha riferito di eccedenze di capacità sostanziali e durature per l’AP (decisione impugnata, punti 98 e 99).

15      Nel 2001 il valore delle vendite di AP nel SEE ammontava a circa EUR 365 milioni, per un volume complessivo relativo allo stesso anno di circa 600 000 tonnellate. Approssimativamente il 20-25% di questo volume era riferito a fili in AP, mentre il rimanente 75-80% era riferito a trefoli in AP, con alcune differenze rispetto a questi valori medi a seconda dei paesi considerati. L’Italia era il più importante consumatore di AP (circa il 28% delle vendite di AP nel SEE). Altri grossi paesi consumatori erano la Spagna (16%), i Paesi Bassi, la Francia, la Germania e il Portogallo (ciascuno per l’8‑10%) (decisione impugnata, punto 100).

3.     Struttura della domanda

16      Secondo la decisione impugnata, la struttura della domanda di AP era estremamente eterogenea. Facevano uso di AP i produttori di materiale edile prefabbricato e le società specializzate in opere d’ingegneria (nel settore delle costruzioni, ad esempio, l’AP era utilizzato per stabilizzare edifici o ponti). La clientela era costituita da un numero molto ristretto di grossi clienti – per esempio l’Addtek International Oy AB, poi divenuta Consolis Oy AB, che rappresentava il 5-10% del consumo di AP nell’Unione europea – e da un numero elevato di piccoli clienti (decisione impugnata, punti 101 e 102).

17      Le abitudini commerciali variavano a seconda degli Stati membri considerati. I produttori di AP e i loro clienti spesso sottoscrivevano contratti quadro di sei o dodici mesi. In seguito, a seconda della domanda, i clienti ordinavano tonnellaggi all’interno della forbice di volume concordata al prezzo concordato. I contratti venivano periodicamente prorogati, dopo le debite trattative (decisione impugnata, punto 103).

4.     Commercio all’interno dell’Unione e del SEE

18      Stando a quanto riportato dalla decisione impugnata, il volume di vendite di AP nel periodo interessato dall’intesa dimostra che gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione erano intensi. L’AP era prodotto e commercializzato in tutto il SEE (decisione impugnata, punto 104).

B –  SLM (T‑389/10) e Ori Martin (T‑419/10)

19      SLM è un produttore italiano di trefoli a tre e a sette fili nonché di altri tipi di acciaio. La struttura di detta società e la sua evoluzione nel corso del tempo sono descritte ai punti da 87 a 90 della decisione impugnata. In particolare, secondo quanto riferito nella decisione impugnata, dal 31 dicembre 1996 al 23 luglio 2004 almeno, la SLM è stata controllata al 100% da società appartenenti al gruppo Ori Martin.

20      Dal 31 dicembre 1996 al 31 dicembre 1998, le quote della SLM sono state detenute per il 95,28% dall’ORI Martin Acciaieria e Ferriera di Brescia SpA (in prosieguo: l’«Ori Martin SpA»), la principale società operativa del gruppo Ori Martin, e per il 4,72% dalla Finoger SpA. L’Ori Martin SpA era a sua volta detenuta dalla Lucky Srl, dalla Partenope Spa (poi denominata Partenope & C. Sas) e dalla Finoger SpA tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1998. Il 31 dicembre 1998, la società di diritto lussemburghese Ori Martin SA (in prosieguo: l’«Ori Martin»), una holding finanziaria, ha acquisito il 100% della SLM dall’Ori Martin SpA, cedendone il 2% all’Ori Martin Lux SA il 31 ottobre 2001.

21      Per quanto riguarda l’Ori Martin SpA, a decorrere dal 1° gennaio 1999 essa era di proprietà per il 90% dell’Ori Martin e per il 10% della Finoger SpA. Il 1° gennaio 2001, l’Ori Martin ha acquisito il 100% dell’Ori Martin SpA, della quale ha ceduto il 2% all’Ori Martin Lux SA il 1° gennaio 2002.

22      Il 23 luglio 2004 tutte le azioni della SLM sono state vendute alla Private Equity & Partners SA. L’Ori Martin SpA ha riacquisito il controllo esclusivo sulla SLM il 26 febbraio 2008. Lo stesso giorno, l’Ori Martin SpA è stata riacquistata dall’Ori Martin al 98%, e dall’Ori Martin Lux SA al 2%.

C –  Procedimento amministrativo

23      Il 9 gennaio 2002 il Bundeskartellamt (autorità tedesca garante della concorrenza) ha inoltrato alla Commissione una documentazione concernente una causa esaminata da un tribunale tedesco del lavoro relativa al licenziamento di un ex dipendente della WDI. Tale dipendente affermava di essere stato coinvolto in un’infrazione all’articolo 101 TFUE nel settore dell’AP. A questo proposito, egli ha riferito il nome delle imprese coinvolte e ha fornito le prime informazioni sull’infrazione (decisione impugnata, punto 105).

1.     Prima richiesta di trattamento favorevole e immunità concessa alla DWK

24      Il 18 giugno 2002 la DWK ha presentato alla Commissione un «memorandum» riguardante una violazione dell’articolo 101 TFUE nel settore dell’AP, cui avrebbero partecipato la società medesima nonché altre imprese. La DWK ha manifestato in questa occasione il suo desiderio di beneficiare della comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2002 relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sul trattamento favorevole») (decisione impugnata, punto 106).

25      Il 3 luglio 2002 i rappresentanti della DWK hanno incontrato la Commissione e hanno discusso la procedura di trattamento favorevole. Il 19 luglio 2002 la Commissione ha accordato alla DWK un’immunità condizionale dall’ammenda ai sensi del punto 8, lettera b), della comunicazione sul trattamento favorevole, poiché detta società era stata la prima a presentare elementi di prova che avrebbero permesso alla Commissione di riscontrare un’infrazione all’articolo 101 TFUE in relazione a una presunta intesa di produttori di AP estesa a tutto il territorio dell’Unione (decisione impugnata, punto 107).

2.     Ispezioni e richieste di informazioni

26      Il 19 e il 20 settembre 2002 la Commissione ha condotto ispezioni nei locali, in particolare, delle società DWK, WDI, Nedri, Tréfileurope SA, Tycsa, Redaelli, CB, Itas, ITC, SLM ed Edilsider (società di proprietà di un agente per le vendite della Tréfileurope Italia Srl, divenuta ArcelorMittal Verderio) nonché presso le loro rispettive società controllate e imprese collegate, conformemente all’articolo 14, paragrafi 2 o 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 13, pag. 204) (decisione impugnata, punto 108).

27      A partire dal 19 settembre 2002, la Commissione ha inviato una serie di richieste di informazioni, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 17 e dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), alle imprese destinatarie della decisione iniziale, alle loro società controllanti, ad altre imprese, ad alcuni singoli individui (a un dipendente in pensione della Redaelli, e successivamente suo consulente commerciale, e a un agente per le vendite della Tréfileurope Italia attraverso l’Edilsider) e a talune associazioni di categoria (decisione impugnata, punto 109).

28      Il 7 e l’8 giugno 2006 la Commissione ha effettuato un’ispezione, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, negli uffici («studio») di un familiare di un ex dipendente della Redaelli (decisione impugnata, punto 114).

3.     Altre richieste di trattamento favorevole e risposte fornite dalla Commissione

29      Tra i destinatari della decisione impugnata, talune società, quali l’ITC, la Nedri, la SLM, la Redaelli e la WDI, hanno presentato richiesta formale di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. La Tycsa ha confermato l’esistenza di accordi anticoncorrenziali senza richiedere il trattamento favorevole (decisione impugnata, punto 110).

30      L’ITC ha chiesto il trattamento favorevole il 21 settembre 2002, presentando elementi di prova risalenti all’epoca dei fatti e relativi alle riunioni avvenute tra produttori di AP tra il 1979 e il 2002. Inoltre, l’11 novembre 2002 essa ha presentato una dichiarazione aziendale. Il 10 gennaio 2003 la Commissione ha accordato all’ITC una riduzione temporanea delle ammende dell’ordine del 30‑50%, a condizione che essa continuasse a soddisfare i requisiti previsti dal punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole (decisione impugnata, punto 111).

31      Il 17 ottobre 2002 la Tycsa ha inviato una risposta a una richiesta di informazioni, ammettendo i fatti e adducendo prove autoincriminanti. Il 21 ottobre 2002 la Redaelli ha trasmesso elementi di prova autoincriminanti in risposta a una richiesta di informazioni e, il 20 marzo 2003, ha presentato richiesta formale di beneficiare della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 23 ottobre 2002, rispondendo a una richiesta di informazioni, la Nedri ha presentato elementi di prova, chiedendo contemporaneamente di potersi avvalere della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 30 ottobre 2002, nel rispondere a una richiesta di informazioni, la SLM ha chiesto di poter beneficiare di una riduzione delle ammende. Il 4 novembre 2002 e, successivamente, il 6 marzo 2003 e l’11 giugno 2003, la Tréfileurope ha presentato informazioni autoincriminanti in risposta a una richiesta di informazioni nonché una dichiarazione aziendale per richiedere l’applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 17 marzo 2004 la Galycas ha risposto a una richiesta di informazioni ammettendo i fatti e rilasciando alcune dichiarazioni incriminanti. Il 19 maggio 2004 la WDI ha presentato una dichiarazione aziendale in cui chiedeva l’applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 28 giugno 2007, tra altri contatti con la Commissione, l’ArcelorMittal ha inoltrato una domanda di trattamento favorevole contenente prevalentemente appunti manoscritti risalenti al periodo dal 1992 al 2002 di un ex dipendente dell’Emesa (in prosieguo: gli «appunti dell’Emesa») (decisione impugnata, punto 112).

32      A seguito delle richieste di trattamento favorevole, la Commissione ha inviato alla Nedri e alla WDI una lettera, datata 19 settembre 2008, informandole che l’immunità dalle ammende non era possibile e che, ai sensi del punto 26 della comunicazione sul trattamento favorevole, intendeva applicare una riduzione delle ammende entro un determinato intervallo, come stabilito al punto 23, lettera b), di detta comunicazione. Lo stesso giorno la Commissione ha inviato una lettera anche alla Redaelli e alla SLM, respingendo le relative richieste di trattamento favorevole (decisione impugnata, punto 113).

4.     Avvio del procedimento e comunicazione degli addebiti

33      Il 30 settembre 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti a carico di varie società, tra cui la SLM e l’Ori Martin.

34      Tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno presentato osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi dalla Commissione.

5.     Accesso al fascicolo, audizione e capacità contributiva

35      I destinatari della comunicazione degli addebiti hanno potuto avere accesso al fascicolo della Commissione sotto forma di copia dello stesso su DVD. Insieme al DVD, le società hanno ricevuto un elenco in cui venivano indicati i documenti contenuti nel fascicolo di indagine ed in cui era riportato il grado di accessibilità di ciascun documento. Esse sono state informate del fatto che il DVD consentiva loro un pieno accesso a tutti i documenti ottenuti dalla Commissione nel corso dell’indagine, ad eccezione di quei documenti o di quelle parti degli stessi contenenti segreti aziendali e altre informazioni riservate. I documenti relativi alle richieste di trattamento favorevole erano consultabili presso gli uffici della Commissione.

36      L’11 e il 12 febbraio 2009 si è tenuta un’audizione orale, cui hanno partecipato tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti ad eccezione dello HIT Groep, dell’Emesa e della Galycas.

37      Quattordici imprese, tra cui la SLM, controllata dell’Ori Martin, hanno altresì invocato l’incapacità contributiva ai sensi del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»). Tale richiesta è stata accompagnata da una motivazione.

6.     Ulteriori richieste di informazioni

38      Successivamente, la Commissione ha inviato richieste di informazioni alla GSW, alla MRT, alla Tycsa, alla TQ, alla Companhia Previdente e alla Socitrel per chiarire talune questioni riguardanti, tra l’altro, la loro struttura societaria. Tali società hanno risposto tra il 6 marzo e il 15 aprile 2009.

39      La Commissione ha altresì inviato richieste di informazioni a tutti i destinatari della decisione iniziale, al fine di stabilire il valore delle vendite dei prodotti in questione nonché il fatturato dei gruppi. Tutti i destinatari hanno risposto a tali richieste.

D –  Decisione impugnata

40      La decisione impugnata riguarda un’intesa tra produttori di AP che hanno partecipato a operazioni di fissazione di quote, di ripartizione di clienti, di fissazione dei prezzi e di scambio di informazioni commerciali riservate relative a prezzi, volumi e clienti a livello europeo (Club di Zurigo, Club Europa, ecc.), nazionale e regionale (Club Italia, Club España). Secondo il punto 1 della decisione impugnata, tali imprese hanno quindi commesso un’infrazione unica e continuata all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e, dal 1° gennaio 1994, all’articolo 53, paragrafo 1, dell’Accordo SEE. Il comportamento illecito si è protratto almeno dall’inizio del 1984 fino al 19 settembre 2002.

41      L’indagine ha coinvolto 18 imprese. Ai punti da 122 a 133 della decisione impugnata, gli accordi di intesa oggetto del procedimento sono descritti in termini generali, riassunti in prosieguo ai punti 122 e seguenti della presente sentenza.

42      La SLM è considerata responsabile della sua partecipazione all’intesa nel periodo compreso tra il 10 febbraio 1997 e il 19 settembre 2002. L’Ori Martin è ritenuta responsabile in solido della partecipazione della SLM all’intesa nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 19 settembre 2002 (decisione impugnata, punto 875).

43      Per tale infrazione, alla SLM è stata inizialmente inflitta un’ammenda di EUR 19,8 milioni, di cui EUR 14 milioni in solido con l’Ori Martin, ammenda poi ridotta a EUR 15,96 milioni, di cui sempre EUR 14 milioni in solido con l’Ori Martin (decisione impugnata, articolo 2). Nella seconda decisione di modifica, infatti, la Commissione ha tenuto conto, per calcolare l’importo dell’ammenda, del limite legale correlato alla soglia del 10% del fatturato della SLM, e non del gruppo Ori Martin.

 Procedimento e conclusioni delle parti

44      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 settembre 2010, la SLM ha proposto il suo ricorso nella causa T‑389/10.

45      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2010, l’Ori Martin ha proposto il suo ricorso nella causa T‑419/10.

46      Con decisione del 29 ottobre 2010, il Tribunale (Prima Sezione) ha informato le ricorrenti della possibilità loro concessa di adeguare i propri motivi e le proprie conclusioni per tener conto delle modifiche apportate dalla prima decisione di modifica. La SLM e l’Ori Martin non si sono avvalse di tale possibilità.

47      Con decisione del 6 giugno 2011, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di fornirgli la seconda decisione di modifica.

48      Il 22 giugno 2011 la Commissione ha trasmesso la seconda decisione di modifica.

49      Con decisione del 30 giugno 2011, il Tribunale (Prima Sezione) ha informato le ricorrenti della possibilità loro concessa di adeguare i propri motivi e le proprie conclusioni per tener conto delle modifiche apportate dalla seconda decisione di modifica.

50      La SLM e l’Ori Martin hanno presentato le loro osservazioni sulla seconda decisione di modifica, di cui erano destinatarie, nell’ambito delle loro memorie di replica depositate il 13 aprile 2011.

51      Il 20 ottobre 2011 la Commissione ha depositato l’originale delle sue controrepliche nella lingua processuale nonché i suoi commenti sulle osservazioni presentate dalla SLM e dall’Ori Martin sulla seconda decisione di modifica, il che ha comportato la chiusura della fase scritta.

52      A seguito della modifica della composizione del Tribunale, a partire dal 23 settembre 2013, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, di conseguenza, sono state attribuite le presenti cause.

53      Le relazioni preliminari ex articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 sono state comunicate alla Sesta Sezione l’8 novembre 2013.

54      Nella causa T‑389/10, con decisione del 17 dicembre 2013, il Tribunale ha chiesto alle parti di rispondere a una serie di misure di organizzazione del procedimento.

55      Con lettere del 28 gennaio e del 28 febbraio 2014, rispettivamente, la SLM e la Commissione hanno risposto a tali misure. La Commissione ha tuttavia indicato, nella sua risposta, di non poter accogliere interamente talune richieste di produzione di documenti, in quanto i documenti richiesti le erano stati comunicati nell’ambito delle domande di trattamento favorevole. La SLM ha espresso le proprie considerazioni in merito a tale osservazione della Commissione.

56      Il 16 maggio 2014, nell’ambito di misure istruttorie assunte in applicazione dell’articolo 65 del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di produrre i documenti che quest’ultima aveva rifiutato di presentare in risposta alle misure di organizzazione del procedimento adottate il 17 dicembre 2013.

57      Lo stesso giorno, con misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di produrre determinati documenti relativi all’accertamento o alla repressione dell’infrazione nella fase del procedimento amministrativo.

58      Il 27 maggio e il 6 giugno 2014, rispettivamente, la Commissione ha prodotto i documenti richiesti.

59      Nella causa T‑419/10, con decisione del 17 dicembre 2013, il Tribunale ha chiesto alle parti di rispondere a una serie di misure di organizzazione del procedimento.

60      Con lettere del 28 e del 30 gennaio 2014, rispettivamente, l’Ori Martin e la Commissione hanno risposto a tali misure.

61      Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti scritti e orali posti dal Tribunale all’udienza del 30 giugno 2014. Peraltro, le parti sono state invitate a presentare le proprie osservazioni su un’eventuale riunione delle presenti cause T‑389/10 e T‑419/10 ai fini della sentenza, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

62      Nella causa T‑389/10, la SLM chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        rideterminare, alla luce della seconda decisione di modifica, l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta in solido con l’ORI Martin;

–        in via istruttoria, disporre, ai sensi degli articoli 65, lettera c) e 68 e seguenti del regolamento di procedura, l’interrogatorio o la prova testimoniale dei rappresentanti della Redaelli e dell’ITC sulla seguente circostanza: «vero che SLM non partecipò alle riunioni aventi ad oggetto il cartello de quo prima di fine 1999?», e chiedere alla Commissione di fornire una lista con il numero dei funzionari, inclusi direttori e capi unità, che si sono succeduti nella pratica tra l’inizio del 2002 e il giugno 2010;

–        ordinare alla Commissione la restituzione degli interessi maturati sulla somma già pagata;

–        condannare la Commissione alle spese.

63      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso e le richieste istruttorie;

–        condannare la SLM alle spese.

64      Nella causa T‑419/10, l’Ori Martin chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui le imputa la responsabilità dei comportamenti sanzionati;

–        annullare o ridurre l’importo dell’ammenda inflittale;

–        condannare la Commissione alle spese.

65      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare l’Ori Martin alle spese.

 In diritto

66      Dopo aver sentito le parti al riguardo (v. punto 61 supra), il Tribunale ha deciso di riunire le presenti cause ai fini della sentenza, in applicazione dell’articolo 50 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

67      A sostegno del suo ricorso, la SLM deduce diversi motivi.

68      I primi due motivi sono presentati come diretti all’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui riguarda la SLM e si riferiscono, da un lato, alla violazione del principio del termine ragionevole e, dall’altro, alla violazione del principio di buona amministrazione.

69      Gli altri motivi dedotti sono presentati come diretti alla riduzione dell’importo dell’ammenda controversa. Tali motivi riguardano, in primo luogo, l’erronea applicazione degli orientamenti del 2006 anziché degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»); in secondo luogo, la violazione del limite legale del 10% e dell’obbligo di motivazione in merito; in terzo luogo, la violazione dell’obbligo di motivazione per quanto attiene alla determinazione della gravità e della maggiorazione per l’effetto dissuasivo; in quart luogo, la violazione del principio di proporzionalità; in quinto luogo, l’erronea valutazione della durata della partecipazione della SLM all’intesa; in sesto luogo, la mancata presa in considerazione di circostanze attenuanti per la SLM; in settimo luogo, la mancata considerazione delle ammissioni della SLM; in ottavo luogo, la mancata considerazione dell’incapacità a pagare della SLM e, in nono luogo, la prescrizione dell’infrazione.

70      A seguito della seconda decisione di modifica, la SLM ha adeguato i suoi motivi per rilevare un nuovo aspetto della controversia, relativo agli errori di calcolo in cui la Commissione sarebbe incorsa nel determinare la parte di ammenda di cui la SLM sarebbe unica responsabile e la parte di cui la SLM e l’Ori Martin sarebbero responsabili in solido.

71      Dalla risposta della SLM alle misure di organizzazione del procedimento emerge che non occorre più pronunciarsi sui motivi inizialmente presentati con riferimento, da un lato, alla violazione del limite legale del 10% e dell’obbligo di motivazione in merito – se non per determinare le conseguenze che gli argomenti presentati a tal proposito possono avere sull’assegnazione delle spese a favore della SLM – e, dall’altro, alla mancata considerazione dell’incapacità di pagare della SLM. Di ciò è stato preso atto durante l’udienza.

72      L’Ori Martin deduce, invece, tre motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo attiene alla prescrizione dell’infrazione. Il secondo motivo verte sulla violazione di diverse norme applicabili all’imputazione della responsabilità di un’infrazione all’Ori Martin in quanto proprietaria quasi esclusiva della SLM. Il terzo motivo censura determinati aspetti del calcolo dell’importo dell’ammenda e solleva dubbi quanto alla possibilità di applicare gli orientamenti del 2006 anziché gli orientamenti del 1998.

73      Le argomentazioni della SLM e dell’Ori Martin si sovrappongono per quanto riguarda la prescrizione, la possibilità di applicare gli orientamenti del 2006 anziché gli orientamenti del 1998 nonché determinati aspetti del calcolo dell’importo dell’ammenda. Tali argomentazioni verranno esaminate congiuntamente.

A –  Sulla prescrizione dell’infrazione

1.     Argomenti delle parti

74      La SLM e l’Ori Martin fanno valere che il potere della Commissione di infliggere ammende risulta prescritto nel caso di specie. Il termine di prescrizione avrebbe iniziato a decorrere il 19 settembre 2002, data di cessazione dell’infrazione, e sarebbe maturato il 19 settembre 2007. Nessuna delle attività svolte dalla Commissione successivamente a tale data di cessazione e prima della comunicazione degli addebiti, cioè le sue richieste di informazioni riguardanti il fatturato delle imprese, le sue prese di posizione sulle richieste di trattamento favorevole, nonché un accertamento presso lo studio di un commercialista il 7 e l’8 giugno 2006, sarebbe stata necessaria ai fini dell’accertamento o della repressione dell’infrazione. L’invio della comunicazione degli addebiti, il 30 settembre 2008, sarebbe quindi avvenuto dopo la scadenza del termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è cessata l’infrazione previsto dall’articolo 25 del regolamento n. 1/2003.

75      La Commissione contesta tale argomentazione.

2.     Giudizio del Tribunale

76      Dall’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 emerge che il potere della Commissione di imporre ammende è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni per quel che riguarda le infrazioni alle disposizioni dell’articolo 101 TFUE. Tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione.

77      Tuttavia, detto termine di prescrizione si interrompe con qualsiasi atto della Commissione destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione. Tra gli atti interruttivi della prescrizione sono elencati, a titolo di esempio, le domande scritte di informazioni della Commissione nonché i mandati scritti ad eseguire accertamenti rilasciati ai propri agenti dalla Commissione.

78      A tale riguardo, l’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 stabilisce chiaramente che la prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l’atto è notificato ad almeno un’impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all’infrazione, e che tale interruzione vale nei confronti di tutte le imprese ed associazioni di imprese che abbiano partecipato all’infrazione.

79      Nella fattispecie, occorre rilevare che, nel termine di cinque anni decorrente dal 19 settembre 2002, data di cessazione dell’infrazione, la Commissione ha notificato a diverse imprese partecipanti alla medesima varie richieste di informazioni dirette al suo accertamento o alla sua repressione.

80      A titolo di esempi menzionati dalla Commissione nella sua risposta ai quesiti del Tribunale sul punto, dagli atti di causa emerge che, il 19 aprile 2006, essa ha rivolto all’ITC una richiesta di informazioni riguardante, in particolare, il ruolo svolto da un commercialista italiano nell’ambito dell’intesa. Parimenti, non risulta contestato il fatto che, il 7 e l’8 giugno 2006, la Commissione ha condotto un’ispezione in occasione della quale ha sequestrato numerosi documenti, elencati all’allegato 5 della decisione impugnata, che le hanno consentito di avere riscontri su importanti elementi relativi al Club Italia.

81      Così facendo, la Commissione ha validamente interrotto il termine di prescrizione nei confronti di tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione prima del 19 settembre 2007. Pertanto, il potere della Commissione di infliggere ammende non era prescritto quando essa ha adottato la comunicazione degli addebiti, il 30 settembre 2008, o quando ha adottato la decisione iniziale, il 30 giugno 2010.

82      I motivi relativi alla prescrizione devono quindi essere respinti in quanto infondati.

B –  Sull’applicazione degli orientamenti del 2006 anziché degli orientamenti del 1998

1.     Argomenti delle parti

83      La SLM e l’Ori Martin censurano la Commissione per aver applicato gli orientamenti del 2006 per sanzionare fatti commessi prima della data della loro pubblicazione. In particolare, la SLM sostiene che l’applicazione retroattiva di una norma sanzionatoria più severa viola il principio di legalità delle pene e di irretroattività della legge penale. La Commissione non potrebbe, in particolare, opporre ai terzi la norma di applicazione nel tempo definita al punto 38 degli orientamenti del 2006, in quanto tali nuovi orientamenti sono stati adottati senza il concorso di altre istituzioni dell’Unione o degli Stati membri. L’applicazione degli orientamenti del 2006 alla situazione della SLM integrerebbe altresì una disparità di trattamento, dato che alla maggior parte delle imprese sanzionate per fatti analoghi a quelli contestati alla SLM in applicazione degli orientamenti del 2006 sono state inflitte ammende di importo più limitato, dell’ordine dall’1 al 5% del loro fatturato. L’importo dell’ammenda dovrebbe essere rivisto dal Tribunale applicando gli orientamenti del 1998 in vigore all’epoca dei fatti e dell’avvio del procedimento amministrativo.

84      La Commissione si oppone a questi argomenti.

2.     Giudizio del Tribunale

85      L’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, articolo rubricato «Nulla poena sine lege», dispone che:

«Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».

86      Una disposizione simile esiste nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il cui articolo 49, paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima».

87      In proposito, l’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali precisa che la citata disposizione non deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, in particolare, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, tra cui la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

88      In tale contesto, occorre rilevare che l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 13, pag. 204), enunciava quanto segue:

«2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille [euro] ad un massimo di un milione [di euro], con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

a) commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [101], paragrafo 1 [TFUE] o dell’articolo [102 TFUE] (…).

Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto[,] oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

89      Tale disposizione è stata abrogata a decorrere dal 1° maggio 2004, in applicazione dell’articolo 43 del regolamento n. 1/2003, per essere sostituita dall’articolo 23, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, il quale così dispone:

«2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 TFUE] o dell’articolo [102 TFUE] (…)

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

(…)

3. Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

90      Successivamente, il 1° settembre 2006, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale gli orientamenti del 2006. Tale documento illustra il metodo che la Commissione intende seguire nella determinazione dell’importo di un’ammenda inflitta alle imprese che hanno commesso infrazioni alle disposizioni dell’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE). Il punto 38 degli orientamenti del 2006 è del seguente tenore:

«[Gli] orientamenti [del 2006] si applicano a tutti i procedimenti per i quali una comunicazione degli addebiti è stata notificata dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta [u]fficiale, a prescindere dal fatto che l’ammenda sia stata inflitta in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (...) n. 1/2003 o dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17»

91      Gli orientamenti del 2006 si sostituiscono quindi agli orientamenti del 1998.

92      A tale riguardo, da costante giurisprudenza risulta che le norme di comportamento interno adottate dall’amministrazione e destinate a produrre effetti giuridici sui terzi, quali gli operatori economici che possano commettere infrazioni all’articolo 101 TFUE, pur non potendo essere qualificate come norme giuridiche imperative a causa della loro natura intrinseca, enunciano tuttavia regole di condotta indicative dalle quali l’amministrazione non può liberamente discostarsi in un caso specifico, a meno di non fornire giustificazioni compatibili con il principio della parità di trattamento (sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc., EU:C:2005:408, punti 209 e 210).

93      Ne deriva che gli orientamenti del 2006, i quali costituiscono norme di comportamento siffatte, rientrano nella nozione di «diritto» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali (v., in tal senso e per analogia, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 92 supra, EU:C:2005:408, punto 216, e del 18 maggio 2006, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, C‑397/03 P, Racc., EU:C:2006:328, punto 20).

94      Anche se tali disposizioni non possono essere intese come un divieto di graduale chiarimento delle norme sulla responsabilità penale, esse possono tuttavia ostare all’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma che stabilisce un’infrazione (v., in tal senso e per analogia, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 92 supra, EU:C:2005:408, punto 217, e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo citata al punto 215 di tale sentenza).

95      Da ciò consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la sola circostanza che gli orientamenti del 2006 rispettino il limite massimo del 10% del fatturato delle imprese sanzionate previsto all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, applicabile ai fatti all’origine della presente controversia, non è sufficiente per affermare che l’applicazione dei suddetti orientamenti del 2006 non viola il principio di irretroattività della legge penale.

96      Tale principio, infatti, potrebbe risultare violato in caso di applicazione di un’interpretazione che non fosse ragionevolmente prevedibile nel momento di commissione dell’infrazione sanzionata (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 92 supra, EU:C:2005:408, punto 218).

97      Dalle suesposte considerazioni deriva che gli orientamenti devono essere considerati un’interpretazione, proveniente dalla Commissione, relativa alla condotta che quest’ultima si impegna a osservare qualora intenda infliggere ammende e, come emerge dalla giurisprudenza, le modifiche apportate dalla Commissione a interpretazioni del genere sono compatibili con i principi di irretroattività della legge penale e di certezza del diritto a condizione di poter essere considerate ragionevolmente prevedibili.

98      Risulta altresì dalla giurisprudenza che la portata della nozione di prevedibilità dipende in ampia misura dal contenuto del testo in esame, dal settore nel quale esso si colloca nonché dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari. La prevedibilità della legge non impedisce che l’interessato sia condotto a ricorrere a un illuminato parere legale al fine di valutare, in misura ragionevole in base alle circostanze, le conseguenze che possano risultare da un atto determinato. Ciò vale in particolare per professionisti abituati a dover far prova di grande prudenza nello svolgimento del loro lavoro, dai quali ci si può attendere una cura particolare nel valutare i rischi che i loro atti illeciti comportano (v., in tal senso, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 92 supra, EU:C:2005:408, punto 219 e giurisprudenza ivi citata).

99      Tuttavia, l’efficace applicazione delle norme della concorrenza implica che la Commissione possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica. Ne deriva che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che possa sfociare in un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento nel fatto che la Commissione non supererà il livello delle ammende praticato anteriormente né in un metodo di calcolo di queste ultime (v. sentenza Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, punto 93 supra, EU:C:2006:328, punti 21 e 22, e giurisprudenza ivi citata).

100    Di conseguenza, nella fattispecie, le imprese interessate dovevano tenere conto della possibilità che, in qualsiasi momento, la Commissione decidesse di elevare l’importo delle ammende rispetto alla sua prassi precedente. Ciò vale non solo quando la Commissione proceda ad un aumento dell’importo delle ammende in casi specifici, ma anche quando tale maggiorazione venga effettuata applicando a casi concreti norme di comportamento dotate di portata generale, quali gli orientamenti (v. sentenza Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, punto 93 supra, EU:C:2006:328, punti 23 e 24, e giurisprudenza ivi citata).

101    Tali imprese non possono quindi fondatamente sostenere che, dopo aver adottato gli orientamenti del 1998, la Commissione non poteva in alcun caso applicare nuovi orientamenti a procedimenti in corso senza violare il legittimo affidamento delle imprese. Occorre tuttavia verificare se le condizioni di applicazione degli orientamenti del 2006 rispettino, nella fattispecie, i requisiti di certezza del diritto e di prevedibilità posti dalla giurisprudenza.

102    A tale riguardo, si deve ricordare che, ai sensi del loro punto 38, gli orientamenti del 2006 sono applicabili a tutti i procedimenti per i quali una comunicazione degli addebiti è stata notificata dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Dato che tale pubblicazione è avvenuta il 1° settembre 2006 e che la comunicazione degli addebiti è stata notificata, nel caso di specie, non prima del 30 settembre 2008, l’importo dell’ammenda inflitta è stata quindi calcolato in base alla metodologia prevista negli orientamenti del 2006.

103    In primo luogo, si deve respingere l’argomento dedotto dalla SLM e vertente sull’incompetenza della Commissione a adottare e opporre ai terzi la regola di applicazione nel tempo definita al punto 38 degli orientamenti. Infatti, l’opponibilità di tale regola, che contribuisce al rispetto del principio della certezza del diritto precisando in modo chiaro e oggettivo le condizioni di applicazione nel tempo degli orientamenti del 2006, deriva dalla facoltà, riconosciuta alla Commissione dalla giurisprudenza, di autolimitarsi precisando le condizioni alle quali intende esercitare la discrezionalità conferitale dal regolamento n. 1/2003, che costituisce la base giuridica della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 92 supra, EU:C:2005:408, punti 211 e 213, e del 2 febbraio 2012, Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, T‑83/08, EU:T:2012:48, punto 108).

104    In secondo luogo, si deve quindi esaminare se l’adozione degli orientamenti del 2006 presentasse carattere sufficientemente prevedibile ai sensi della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 96 a 100.

105    A tale riguardo, la principale innovazione degli orientamenti del 2006, come emerge dai loro punti da 5 a 7, consiste nel prendere come punto di partenza del calcolo dell’importo dell’ammenda un importo di base, determinato in funzione del valore delle vendite dei beni o dei servizi oggetto dell’infrazione e della durata e gravità di quest’ultima, includendovi inoltre un importo specifico finalizzato a dissuadere le imprese dall’assumere comportamenti illeciti. È quindi necessario constatare che gli orientamenti del 2006 si fondano sui criteri di gravità e di durata definiti nel regolamento n. 17 e ripresi nel regolamento n. 1/2003, criteri che erano già presi in considerazione negli orientamenti del 1998 (v., in tal senso, sentenza Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, punto 103 supra, EU:T:2012:48, punto 114).

106    Peraltro, l’eventualità che un operatore avveduto possa non essere in grado di determinare in anticipo con precisione il livello delle ammende che la Commissione infliggerà in ciascun caso concreto non è, di per sé, contrario all’esigenza di prevedibilità correlata al principio di irretroattività della legge penale. Infatti, gli obiettivi di repressione e di dissuasione perseguiti dalla politica della concorrenza possono giustificare che si eviti di rendere le imprese in grado di valutare esattamente i benefici e gli inconvenienti che trarrebbero dalla loro partecipazione a un’infrazione. È sufficiente che le imprese, se necessario con l’ausilio di una consulenza giuridica, possano prevedere in maniera sufficientemente precisa i criteri e l’ordine di grandezza delle ammende che rischiano. Orbene, come appena rilevato, i criteri presi in considerazione negli orientamenti del 2006 derivano da quelli menzionati nel regolamento n. 17, dei quali era già stato tenuto conto negli orientamenti del 1998 (v., in tal senso, sentenze del 22 maggio 2008, Evonik Degussa/Commissione, C‑266/06 P, EU:C:2008:295, punto 55, e Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, punto 103 supra, EU:T:2012:48, punto 118).

107    Da ciò si deve concludere che gli orientamenti del 2006 e il nuovo metodo di calcolo delle ammende esposto negli stessi, anche ammesso che quest’ultimo abbia avuto effetto aggravante sul livello delle ammende inflitte, erano ragionevolmente prevedibili per imprese quali la SLM all’epoca in cui l’infrazione in parola è stata commessa. Pertanto, applicando, nella decisione impugnata, gli orientamenti del 2006 per calcolare l’importo dell’ammenda da infliggere per un’infrazione commessa prima della loro adozione, la Commissione non ha violato il principio di irretroattività (v., in tal senso, sentenza Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, punto 103 supra, EU:T:2012:48, punti 117 e 124).

108    Ne consegue che il motivo relativo all’applicazione degli orientamenti del 2006 anziché degli orientamenti del 1998 dev’essere respinto, senza necessità di pronunciarsi sulla fondatezza dell’argomento della SLM secondo cui una tale applicazione ha dato luogo a un’ammenda più pesante di quella che le sarebbe stata inflitta con un calcolo basato sugli orientamenti del 1998.

109    Infatti, come ricordato ai precedenti punti 99 e 100, i principi invocati dalla SLM non ostano all’applicazione di orientamenti che abbiano, in via ipotetica, un effetto aggravante sul livello delle ammende inflitte per la commissione di infrazioni, purché la politica che essi mettono in atto sia ragionevolmente prevedibile all’epoca in cui le infrazioni di cui trattasi sono state commesse (v. sentenze del 12 dicembre 2007, BASF e UCB/Commissione, T‑101/05 e T‑111/05, Racc., EU:T:2007:380, punti 233 e 234 e giurisprudenza ivi citata, e Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, punto 103 supra, EU:T:2012:48, punto 126 e giurisprudenza ivi citata).

110    Occorre ad ogni modo osservare che la SLM, limitandosi a ricapitolare gli elementi di calcolo utilizzati dalla Commissione nella decisione impugnata, non perviene a dimostrare che l’importo dell’ammenda che avrebbe potuto esserle inflitta secondo la metodologia definita negli orientamenti del 1998 sarebbe stato necessariamente meno elevato. La SLM, infatti, si accontenta in proposito di rilevare l’esistenza di differenze tra gli orientamenti del 2006 e gli orientamenti del 1998 (l’importo supplementare, le modalità di computo della durata dell’infrazione, il contenuto delle circostanze attenuanti) senza prospettare il risultato al quale la Commissione sarebbe potuta giungere applicando gli orientamenti del 1998, che utilizzano un punto di partenza del calcolo anch’esso diverso da quello impiegato negli orientamenti del 2006.

111    Parimenti, per rispondere alla SLM, che lamenta il rigore nell’applicazione degli orientamenti del 2006 di cui ritiene di essere stata ingiustamente oggetto, affermando che tale applicazione integrerebbe una violazione del principio della parità di trattamento, è sufficiente rilevare che una simile questione è estranea a quella della conformità dell’applicazione degli orientamenti del 2006 al principio di irretroattività. Gli argomenti addotti in proposito dalla SLM saranno esaminati in prosieguo, in relazione agli identici argomenti da essa presentati con riferimento agli elementi presi in considerazione dalla Commissione nell’utilizzare detti orientamenti per determinare l’importo dell’ammenda controversa.

112    Il motivo relativo all’erronea applicazione degli orientamenti del 2006 anziché degli orientamenti del 1998 dev’essere quindi respinto in quanto infondato.

C –  Sugli elementi presi in considerazione per il calcolo dell’importo dell’ammenda e sul trattamento degli elementi di prova prodotti dinanzi alla Commissione

113    Diversi motivi esposti dalla SLM riguardano gli elementi considerati dalla Commissione per determinare l’importo dell’ammenda. Tali motivi vertono sul «difetto di motivazione nella determinazione della sanzione»; sull’utilizzo, dopo il 2000, del fatturato europeo della SLM per fissare l’importo di base dell’ammenda; sul «difetto di motivazione nella determinazione della gravità comune alle imprese per determinare la sanzione base» e sul «difetto di motivazione nella determinazione della maggiorazione per l’effetto dissuasivo» nonché sulla violazione, a tale riguardo, del principio del ne bis in idem; sulla violazione del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento per la ragione che la sanzione non terrebbe sufficientemente conto della «pretesa gravità dell’infrazione», dei «suoi effetti», del «contesto economico del settore», della prassi anteriore della Commissione o dei «fatti addebitati alla [SLM] ed alle altre imprese coinvolte»; su una erronea valutazione della durata della partecipazione della SLM all’infrazione; sulla mancata considerazione delle circostanze attenuanti legate alla tenuità delle sue quote di mercato, alla cooperazione con la Commissione e al «ruolo marginale» della SLM nell’infrazione e sulla mancata considerazione delle dichiarazioni rese nell’ambito della richiesta di trattamento favorevole.

114    Per agevolare l’esame di tali motivi, il Tribunale ha proposto – e la SLM ha accettato – di raggrupparli sulla base dei vari passaggi seguiti dalla Commissione per determinare l’importo dell’ammenda, ossia, da un lato, gli elementi presi in considerazione per definire l’importo di base (valore delle vendite, gravità, durata, importo supplementare) e, dall’altro, gli elementi utilizzabili per adeguare tale importo (circostanze attenuanti e comunicazione sul trattamento favorevole, capacità contributiva). Verranno altresì esaminate le censure sollevate dalla SLM in modo trasversale con riferimento alla violazione dell’obbligo di motivazione o dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

115    Peraltro, all’interno di un motivo attinente alla violazione del principio di buona amministrazione, la SLM menziona quattro aspetti della pratica da cui emergerebbe che la Commissione, in maniera parziale e iniqua, non avrebbe tenuto conto degli elementi di prova presentati dalla SLM, privilegiando altri elementi a sua disposizione. Tali aspetti riguardano il trattamento riservato alle fatture prodotte dalla SLM durante il procedimento amministrativo, l’importanza attribuita a riunioni del Club Italia per le quali la presenza della SLM non è attestata, l’incidenza che potrebbero avere le date di conseguimento delle certificazioni tecniche necessarie per commercializzare AP in vari Stati membri dell’Unione e la data in cui sono iniziati i controlli della persona alla quale i membri del Club Italia avevano affidato tale incarico.

116    A tale riguardo, occorre rilevare che i suddetti quattro aspetti menzionati dalla SLM vengono altresì citati nell’ambito dei vari motivi relativi agli elementi presi in considerazione per il calcolo dell’importo dell’ammenda, ragion per cui saranno esaminati congiuntamente.

117    Nel loro insieme, tali argomenti mirano, in sostanza, a criticare la decisione della Commissione, che constata la partecipazione della SLM a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’AP dal 10 febbraio 1997 al 19 settembre 2002 senza tener conto del contenuto e della durata della partecipazione prospettati o ammessi dalla SLM, la quale sostiene, da un lato, di non aver partecipato all’infrazione prima della fine dell’anno 1999 e, dall’altro, che la sua partecipazione era limitata, all’epoca, solamente all’Italia, e ha abbracciato solo in seguito altri territori.

118    L’Ori Martin, invece, nell’ambito del suo motivo relativo a determinati aspetti del calcolo dell’importo dell’ammenda, lamenta vari errori di valutazione in cui la Commissione è incorsa nell’applicare gli orientamenti del 2006 nonché la violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, la violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, la violazione dei principi di personalità delle pene e di legalità e la violazione dell’obbligo di motivazione. In sostanza, l’Ori Martin espone tre censure all’interno di tale motivo: la prima verte sull’erronea valutazione della gravità dell’infrazione contestata alla SLM; la seconda ha ad oggetto l’illegittima determinazione dell’importo supplementare previsto dal punto 25 degli orientamenti del 2006 e la terza attiene alla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti.

119    Tali censure saranno esaminate contestualmente a quelle sollevate dalla SLM sulle stesse questioni.

120    In sostanza, si deve rilevare che, in sede di critica dell’esito delle valutazioni compiute dalla Commissione, sulla base della metodologia definita negli orientamenti del 2006, per determinare l’importo dell’ammenda, le ricorrenti sostengono che non sono state tenute in debito conto le specificità della partecipazione della SLM all’infrazione, partecipazione che sarebbe stata allo stesso tempo tardiva e limitata.

1.     Osservazioni preliminari

a)     Contenuto della decisione impugnata

121    Dall’articolo 1 della decisione impugnata emerge che la SLM e l’Ori Martin hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE partecipando, dal 10 febbraio 1997 al 19 settembre 2002 per la SLM e dal 1° gennaio 1999 al 19 settembre 2002 per l’Ori Martin, a un «accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’acciaio per precompresso nel mercato interno nonché, dall’1 gennaio 1994, all’interno del SEE» (in prosieguo: l’«intesa» o l’«infrazione unica»; una simile infrazione è altresì complessa e continuata secondo la terminologia abitualmente utilizzata).

 Componenti dell’intesa e descrizione dell’infrazione unica

122    Al punto 122 della decisione impugnata, l’intesa è descritta come «un accordo paneuropeo articolato in una fase di Zurigo e una europea, e/o in accordi nazionali/regionali a seconda dei casi». I punti da 123 a 135 di detta decisione illustrano brevemente questi differenti accordi e pratiche concordate, che sono successivamente esposti in dettaglio e esaminati alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE.

123    Per schematizzare, l’intesa è composta dai seguenti accordi:

–        il Club di Zurigo, ossia la prima fase dell’accordo paneuropeo. Tale accordo si è protratto dal 1° gennaio 1984 al 9 gennaio 1996 e aveva ad oggetto la fissazione di quote nazionali (per Germania, Austria, Benelux, Francia, Italia e Spagna), la ripartizione di clienti, la fissazione di prezzi e lo scambio di informazioni commerciali riservate. I suoi membri erano le società Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK e Redaelli, che rappresentava varie imprese italiane almeno a partire dal 1993 e dal 1995, alle quali si sono in seguito unite l’Emesa nel 1992 e la Tycsa nel 1993.

–        Il Club Italia, un accordo nazionale durato dal 5 dicembre 1995 al 19 settembre 2002. Detto accordo aveva ad oggetto la fissazione di quote per l’Italia nonché le esportazioni da tale paese verso il resto d’Europa. I suoi membri erano le imprese italiane Redaelli, ITC, CB e Itas, cui si sono in seguito unite la Tréfileurope e la Tréfileurope Italia (il 3 aprile 1995), la SLM (il 10 febbraio 1997), la Trame (il 4 marzo 1997), la Tycsa (il 17 dicembre 1996), la DWK (il 24 febbraio 1997) e l’Austria Draht (il 15 aprile 1997).

–        L’accordo meridionale, un accordo regionale negoziato e concluso nel 1996 dalle imprese italiane Redaelli, ITC, CB e Itas, insieme alla Tycsa e alla Tréfileurope, per fissare il tasso di penetrazione di ciascun partecipante nei paesi meridionali (Spagna, Italia, Francia, Belgio e Lussemburgo) e per impegnarsi a negoziare congiuntamente le quote con gli altri produttori dell’Europa settentrionale.

–        Il Club Europa, ossia la seconda fase dell’accordo paneuropeo. Tale accordo è stato concluso nel maggio 1997 dalle società Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK, Tycsa ed Emesa (i «membri permanenti» o i «sei produttori») ed è cessato nel settembre 2002. L’accordo era volto a superare la crisi del club di Zurigo, a ripartirsi nuovamente quote (calcolate sul periodo quarto trimestre 1995-primo trimestre 1997), a ripartirsi la clientela e a fissare i prezzi. I sei produttori hanno convenuto regole di coordinamento, compresa la nomina di coordinatori responsabili dell’attuazione degli accordi nei singoli paesi nonché del coordinamento con altre società interessate, attive negli stessi paesi o relative agli stessi clienti. I loro rappresentanti, poi, si sono incontrati regolarmente a diversi livelli per monitorare l’attuazione degli accordi. Essi hanno scambiato informazioni commerciali riservate. In caso di discrepanze rispetto alla condotta commerciale concordata, veniva applicato un appropriato schema di compensazione.

–        Il coordinamento riguardante il cliente Addtek. Nell’ambito di questo accordo paneuropeo, i «sei produttori», cui talvolta si univano i produttori italiani e la Fundia, intrattenevano anche contatti bilaterali o multilaterali e partecipavano a contatti ad hoc finalizzati alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione dei clienti, se avevano interesse a farlo. Per esempio, le società Tréfileurope, Nedri, WDI, Tycsa, Emesa, CB e Fundia hanno coordinato congiuntamente prezzi e volumi relativi al cliente Addtek. Questi progetti riguardavano perlopiù la Finlandia, la Svezia e la Norvegia, ma anche i Paesi Bassi, la Germania, gli Stati baltici e l’Europa centrale e orientale. Il coordinamento riguardante l’Addtek era già stato attuato durante la fase del Club di Zurigo ed è continuato almeno fino alla fine del 2001.

–        Le discussioni tra il Club Europa e il Club Italia. Nel periodo compreso almeno tra il settembre 2000 e il settembre 2002, i sei produttori nonché l’ITC, la CB, la Redaelli, l’Itas e la SLM si sono incontrati regolarmente allo scopo di far convogliare le società italiane nel Club Europa quali membri permanenti. Le società italiane desideravano accrescere la quota italiana in Europa, mentre il Club Europa sosteneva lo status quo. A tal fine si sono tenute riunioni all’interno del Club Italia per definire una posizione uniforme, riunioni all’interno del Club Europa per esaminare tale posizione e/o definire la propria posizione, e riunioni tra partecipanti del Club Europa e rappresentanti italiani per trovare un accordo sulla ripartizione delle quote in un mercato specifico. Le imprese coinvolte si scambiavano informazioni commerciali riservate. Al fine di ridistribuire le quote europee per includere i produttori italiani, tali imprese hanno concordato di usare un nuovo periodo di riferimento (30 giugno 2000-30 giugno 2001). Dette imprese si sono altresì accordate sul volume globale delle esportazioni delle imprese italiane in Europa, volume che queste ultime si sono a loro volta spartite per paese. Al contempo sono stati discussi i prezzi, e i membri del Club Europa hanno cercato di adottare a livello europeo il meccanismo di fissazione dei prezzi applicato dai produttori italiani all’interno del Club Italia.

–        Il Club España. Parallelamente all’accordo paneuropeo e al Club Italia, cinque società spagnole (la Trefilerías Quijano, la Tycsa, l’Emesa, la Galycas e la Proderac, quest’ultima dal maggio 1994) e due società portoghesi (la Socitrel dall’aprile 1994 e la Fapricela dal dicembre 1998) hanno concordato, per quanto concerne Spagna e Portogallo e per un periodo compreso almeno tra il dicembre 1992 e il settembre 2002, di mantenere stabili le proprie quote di mercato, di fissare le quote, di distribuirsi i clienti, comprese le opere pubbliche, e di fissare prezzi e condizioni di pagamento. Inoltre, si sono scambiate informazioni commerciali riservate.

124    Per la Commissione, l’insieme degli accordi sopra descritti presenta le caratteristiche di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE (v. decisione impugnata, punti 135 o 609, o sezione 12.2.2).

125    In particolare, la Commissione ha ritenuto che gli accordi citati rientrassero in un sistema generale che definiva le linee d’azione dei membri dell’intesa in tutte le aree geografiche «limitandone le attività commerciali al fine di perseguire un unico oggetto anticoncorrenziale e un unico, identico obiettivo economico anticoncorrenziale, ossia quello di falsare o eliminare le normali condizioni della concorrenza per l’AP nel SEE e di instaurare un equilibrio generale, segnatamente fissando quote e prezzi, ripartendo i clienti e scambiando informazioni commerciali riservate» (decisione impugnata, punto 610; v. anche sezione 9.3).

126    A tale riguardo, la Commissione ha affermato quanto segue:

«Il piano, che è stato sottoscritto da DWK, WDI, Tréfileurope, Nedri, Tycsa, Emesa, Fundia, Austria Draht, Redaelli, CB, ITC, Itas, SLM, Trame, Proderac, Fapricela, Socitrel, Galycas e Trefilerías Quijano (sia pur in momenti diversi), è stato elaborato e messo in atto nell’arco di un periodo che è durato almeno diciotto anni, attraverso un complesso di accordi collusivi, accordi specifici e/o pratiche concordate, finalizzati a perseguire lo stesso comune obiettivo di limitare la concorrenza tra le imprese coinvolte e a sfruttare meccanismi analoghi per raggiungere questo obiettivo comune (cfr. la sezione 9.3.1). Persino nei periodi di crisi di un accordo, le altre intese continuavano a funzionare normalmente» (decisione impugnata, punto 612).

 Elementi riscontrati nei confronti della SLM

127    Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che la SLM aveva partecipato direttamente all’intesa, e in particolare al Club Italia, e all’integrazione dei produttori italiani nel Club Europa, dal 10 febbraio 1997 al 19 settembre 2002 (decisione impugnata, punto 862).

128    La Commissione ha fatto riferimento, a tale riguardo, ai seguenti elementi, illustrati ai punti da 474 a 478 della decisione impugnata, in una parte relativa alla partecipazione individuale della SLM al Club Italia:

«(474) Per quanto riguarda SLM, sussistono ampie indicazioni che fosse a conoscenza dell’accordo italiano fin dal 18.12.1995 quando è stato deciso di informare fra gli altri SLM dei nuovi prezzi da applicare nel 1996 (...). Inoltre, alla riunione del 17.12.1996 (...), è stata fatta circolare una tabella che riportava l’assegnazione delle tonnellate per cliente e la nomina dei fornitori principali per un certo numero di clienti del mercato italiano per il 1997. Sebbene le colonne per SLM siano state lasciate in bianco, il fatto che tale società fosse già contemplata nella tabella indica che le discussioni tra le parti dovevano aver avuto luogo o erano quanto meno prospettate. La situazione di SLM è stata nuovamente discussa alle riunioni del 19.1.1997 e del 27.1.1997. La prima concreta assegnazione comprovata di quote a SLM è avvenuta alla riunione del 10.2.1997, che la Commissione considera quindi come data d’inizio del coinvolgimento di SLM nell’accordo italiano. In effetti, gli appunti manoscritti di ITC (...) su quella riunione mostrano un elenco di volumi (che dovevano essere) forniti a certi clienti ripartiti fra SLM, da un lato, e Redaelli, CB, Tycsa, ITC (...), dall’altro. Negli appunti di ITC si afferma espressamente che CB e ITC avevano ottenuto le informazioni relative alle vendite di SLM [da un rappresentante della SLM]. La situazione di SLM è stata oggetto di discussione anche il 7.4.1997. Per di più, esistono prove evidenti della presenza di SLM a oltre 100 incontri relativi al mercato italiano fra il 15.4.1997 e il settembre 2002. Quando SLM non era presente, la sua situazione veniva discussa tra gli altri membri del Club Italia, a dimostrazione del fatto che detta società contribuiva e partecipava in maniera continuativa al Club Italia.

(475) SLM stessa conferma la propria partecipazione al Club Italia dalla fine del 1999 al 2002, attraverso [due rappresentanti della SLM], come pure il fatto che, a livello dirigenziale, SLM ha preso parte anche ad alcuni incontri tra i produttori europei all’Hotel Villa Malpensa nel 2001. SLM infine dichiara anche che in occasione di una riunione tenutasi presso la sede sociale di Redaelli alla fine del 1998 o agli inizi del 1999, le era stato chiesto di partecipare a periodici incontri per discutere di limiti di produzione. In un primo momento avrebbe rifiutato l’invito, ma poi avrebbe deciso di prendervi parte.

(476) SLM, tuttavia, respinge le constatazioni della Commissione relative alla data di inizio della sua partecipazione al cartello, sostenendo di aver preso parte al Club Italia solo dalla fine del 1999. In primo luogo, SLM obietta di non aver presenziato alla riunione del 10.2.1997. La Commissione osserva, però, che le prove documentali disponibili sulla riunione del 10.2.1997 (appunti manoscritti di ITC) danno conto di una ripartizione dettagliata delle quote in relazione a taluni clienti, con l’assegnazione di quote, fra gli altri, a SLM. Come si è detto in precedenza, i dati erano stati comunicati dallo stesso (...) rappresentante di SLM (...), a dimostrazione del fatto che SLM aveva trasmesso informazioni prima della riunione. Pertanto, la sua presunta assenza a tale incontro è irrilevante.

(477) Anche se il 4.3.1997 SLM ha espresso alcuni dubbi sulla sua posizione futura nel cartello, va osservato che la società ha continuato a partecipare alle riunioni di cartello già nel mese successivo, ossia alla riunione del 15.4.1997, in cui sono stati fissati i prezzi per le materie prime e i prezzi di vendita per Francia, Spagna e Germania e in cui si sono tenute discussioni sulle vendite effettuate da Redaelli a determinati clienti e sulle offerte formulate ai clienti da SLM e CB. SLM ha continuato a partecipare regolarmente alle riunioni del Club Italia e a discutere con gli altri partecipanti al cartello fino alla data delle ispezioni della Commissione. I “dubbi” di SLM pertanto non possono essere interpretati come un’interruzione della sua partecipazione al cartello, come sostiene la stessa [SLM].

(478) Sebbene, secondo Redaelli, SLM non avesse aderito all’accordo sulla ripartizione del mercato italiano fin dall’inizio, ITC, Tréfileurope e CB confermano la partecipazione di SLM alle riunioni del Club Italia. Sulla base delle prove documentali (...) la Commissione ritiene che la partecipazione continuata di SLM all’accordo italiano abbia avuto inizio il 10.2.1997 e sia terminata il 19.9.2002, anche se la società ne era a conoscenza fin dall’inizio (decisione dei membri di informare SLM)».

129    Ai punti 649 e 650 della decisione impugnata, nella parte relativa alla natura unica, complessa e continuata dell’infrazione, la Commissione ha sottolineato quanto segue:

«(649) Per quanto riguarda SLM, oltre ad avere partecipato al Club Italia dal 10.2.1997 (...), aveva partecipato anche alle discussioni sull’espansione del Club Europa dall’11.9.2000 (...). SLM non contesta di avere partecipato alla riunione dell’11.9.2000. Ciononostante, anche prima di quella data, SLM era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il Club Italia, di cui era membro, faceva parte di uno schema più ampio, caratterizzato anche da un livello europeo. Innanzitutto la Commissione dispone di prove del fatto che SLM, all’inizio della sua partecipazione al Club Italia, aveva tenuto riunioni con società che facevano parte degli altri Club, come DWK, Tréfileurope (che aderiva all’accordo paneuropeo) e Tycsa (che partecipava all’accordo paneuropeo e al Club España), e aveva discusso con loro le condizioni sul mercato europeo. Ad esempio, in una riunione svoltasi tra queste società il 15.4.1997, erano stati discussi i prezzi di alcuni paesi europei (Francia, Spagna e Germania) nonché le importazioni ed esportazioni (...). Inoltre, il 29.11.1999 (...), SLM aveva tenuto una riunione con Redaelli, Austria Draht, Tréfileurope, Tycsa e DWK, durante la quale erano stati discussi non solo i prezzi applicati in Spagna e in Portogallo da due delle società che partecipavano al Club España, vale a dire Emesa e Fapricela, ma anche ad Addtek, il principale cliente del mercato scandinavo intorno a cui si organizzava il “Club scandinavo” (...). SLM aveva inoltre partecipato a una discussione sulla situazione e sui problemi inerenti al mercato europeo il 18.1.2000 (con Redaelli, ITC, Itas, AFT/Tréfileurope Italia, CB, Nedri, Tycsa e Tréfileurope). Il 21.2.2000 SLM si era riunita con Redaelli, ITC, Itas, Tréfileurope Italia, CB, Tréfileurope, DWK e Tycsa (quest’ultima al telefono) e aveva discusso fra l’altro del volume delle vendite in Spagna e dell’aumento dei prezzi in Germania (...). Nel corso di una riunione svoltasi il 13.3.2000 tra SLM, Redaelli, ITC, Itas, CB, Tréfileurope Italia, DWK, Tycsa e Trame era stata discussa la situazione nei Paesi Bassi e in Svizzera. Il 15.5.2000, in presenza di SLM, ITC, Itas, Tréfileurope Italia, CB, SLM, Trame e DWK, Tréfileurope aveva affermato che sia il Club Europa sia il Club Italia erano in crisi. Infine, il 12.6.2000 SLM aveva partecipato a una riunione con Redaelli, ITC, Itas, Tréfileurope Italia CB, Trame, Tycsa e DWK, nella quale si è affermato che il Club Europa si lamenta di Tycsa (...).

(650) È pertanto sufficientemente dimostrato che almeno dal 29.11.1999 SLM era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che la sua partecipazione al Club Italia rientrava in uno schema più ampio articolato su più livelli».

130    Peraltro, in risposta alle osservazioni della SLM riguardanti la sua partecipazione al Club Italia prima della fine del 1999, la Commissione ha rilevato quanto segue:

«(863) SLM contesta la sua partecipazione al cartello e in particolare al Club Italia fino alla fine del 1999. La sua partecipazione al Club Italia a partire dal 10.2.1997 è però chiaramente dimostrata sulla base delle prove documentali e di alcune richieste di trattamento favorevole di ITC, Tréfileurope e CB (...). SLM si appella inoltre al fatto che, nonostante la sua partecipazione a determinate riunioni del Club Italia, la società avrebbe adottato una strategia commerciale aggressiva, non avrebbe aderito ad alcun accordo illecito e, quando condivideva informazioni con i concorrenti, tali informazioni, per quanto credibili, non erano mai vere o reali. A questo proposito, è sufficiente ribadire che sono vietati contatti diretti o indiretti tra concorrenti aventi lo scopo o l’effetto d’influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l’interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (...). La semplice partecipazione alle riunioni con un contenuto anticoncorrenziale è quindi sufficiente per generare la responsabilità. Il fatto che SLM non avrebbe rispettato gli accordi di cartello è irrilevante. Infatti, i comportamenti scorretti sono un elemento intrinseco di qualunque cartello, in particolare se di lunga durata (...). Per di più, SLM ammette che la sua partecipazione alle riunioni aveva lo scopo di aumentare i suoi clienti o perlomeno di conservarli».

131    In risposta alle osservazioni della SLM riguardanti il club Europa, la Commissione si è così espressa:

«(864) SLM contesta inoltre di aver partecipato all’integrazione dei produttori italiani nel Club Europa dall’11.9.2000 al 19.9.2002. A questo proposito, la società ammette di aver partecipato soltanto a nove delle 51 riunioni del Club Europa, in epoca molto tardiva e solo su insistente richiesta degli altri produttori italiani. SLM afferma poi di non aver avuto alcun interesse a partecipare al Club Europa, in quanto non aveva le certificazioni richieste per la maggior parte dei paesi coinvolti. Infine, la sua partecipazione alle riunioni del Club Europa sarebbe dovuta a negligenza.

(865) In un periodo di soli due anni (tra l’11.9.2000 e il 19.9.2002) SLM ha partecipato a intervalli regolari a nove riunioni del Club Europa (...). La sua presenza era inoltre prevista ad altre due riunioni (del 23.7.2001 e del 25.7.2001). È quindi accertato che SLM abbia partecipato regolarmente al Club Europa a partire dalla sua fase di espansione. In tali circostanze sono irrilevanti i motivi o gli interessi per cui SLM ha partecipato alle riunioni di cartello o il fatto che non avesse le certificazioni per alcuni paesi o per la maggior parte di essi. Anche se SLM non aveva la certificazione per tutti i paesi oggetto del cartello, si può presumere che la partecipazione alle riunioni abbia influenzato il suo comportamento in Italia e in altri paesi nei quali era presente, nonché la sua decisione in merito ai paesi per i quali avrebbe richiesto la certificazione (...). In ogni caso, il Club Europa riguardava l’Italia e alcuni altri paesi in cui SLM svolgeva attività di vendita, sicché SLM era certamente interessata alle discussioni. Infine, la presunta negligenza non permette a un’impresa di sottrarsi alla responsabilità della partecipazione a un cartello. La Commissione conclude pertanto che SLM ha partecipato al Club Europa dall’11.9.2000 al 19.9.2002.

(866) Ad ogni modo, è anche accertato che SLM ha partecipato al Club Italia a partire dal 10.2.1997 (...). SLM è quindi ritenuta responsabile della sua partecipazione al cartello dal 10.2.1997 al 19.9.2002».

 Situazione dell’Ori Martin

132    Dopo aver indicato, al punto 866 della decisione impugnata, che la SLM era considerata responsabile della sua partecipazione all’intesa dal 10 febbraio 1997 al 19 settembre 2002, la Commissione ha esaminato la situazione dell’Ori Martin nei seguenti termini:

«(867) Dall’1.1.1999 SLM è controllata al 100% da ORI Martin S.A. (che ha ceduto il 2% a ORI Martin Lux SA in data 31.10.2001).

(868) Vista la proprietà (quasi) esclusiva di SLM da parte di ORI Martin S.A. (...) dall’1.1.1999 al 19.9.2002, la Commissione ritiene che ORI Martin S.A. abbia esercitato un’influenza determinante su Siderurgica Latina Martin S.p.A.

(869) ORI Martin S.A., nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, non contesta i fatti valutati dalla Commissione, ma sostiene di non poter essere ritenuta responsabile in solido con SLM. In particolare, ritiene che la Commissione non abbia sufficientemente dimostrato l’esercizio di un’influenza determinante su SLM. La società sostiene che una simile presunzione violerebbe il principio della responsabilità personale e afferma che la Commissione non è stata in grado di dimostrare alcun coinvolgimento diretto o indiretto di ORI Martin S.A. nell’infrazione.

(870) Secondo una costante giurisprudenza (...), la Commissione è autorizzata a presumere che le società controllanti esercitino un’influenza determinante sulle loro controllate al 100%. Ove sia applicata tale presunzione, sta alla società controllante confutarla, adducendo prove a dimostrazione del fatto che la controllata ha deciso autonomamente in merito al proprio comportamento sul mercato. Se la società controllante non esibisce prove sufficienti, ciò vale come conferma della presunzione e costituisce una base sufficiente per l’imputazione della responsabilità.

(871) La presunta assenza di un coinvolgimento diretto della società madre nel comportamento anticoncorrenziale e il fatto di non esserne presumibilmente a conoscenza sono quindi irrilevanti. L’imputazione della responsabilità a una società controllante per la violazione commessa dalla sua controllata discende dal fatto che le due entità costituiscono un’unica impresa ai sensi delle norme UE di concorrenza e non è subordinata alla dimostrazione della partecipazione diretta della società controllante alla violazione o del fatto che quest’ultima ne fosse a conoscenza.

(872) Infine, in rapporto al principio della responsabilità personale, l’articolo 101 [TFUE] è rivolto alle “imprese”, un concetto nel quale possono rientrare diversi soggetti giuridici. In questo contesto, il principio della responsabilità personale non viene violato fintantoché soggetti giuridici diversi sono ritenuti responsabili sulla base di circostanze attinenti al loro ruolo e al loro comportamento all’interno della stessa impresa. Nel caso delle società madri, la responsabilità deriva dal loro controllo effettivo sulla politica commerciale delle controllate che sono concretamente implicate nei fatti (cfr. la sezione 13).

(873) ORI Martin S.A. afferma inoltre di non aver esercitato un’influenza determinante su SLM, società che ha sempre svolto autonomamente la propria attività nel settore dell’AP. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che non aveva alcun obbligo di rendicontazione nei confronti di ORI Martin S.A., la quale era per di più una holding finanziaria e, pertanto, non decideva in merito alla sua strategia commerciale.

(874) La Commissione osserva che il solo fatto che una società sia una holding finanziaria non esclude la possibilità che eserciti un’influenza determinante sulle sue controllate. ORI Martin S.A. aveva anche un interesse e un ruolo nella sua controllata SLM come azionista, al fine di proteggere la sua partecipazione finanziaria. Infine, benché ORI Martin S.A. sostenga di non essere stata attiva nel settore oggetto del cartello, la Commissione osserva che la sua controllata, ORI Martin S.p.A., operava nel settore dell’acciaio e che le attività commerciali di SLM erano correlate a quelle del gruppo. In tali circostanze, ORI Martin S.A. non può essere qualificata come una semplice holding e non può in ogni caso sottrarsi alla propria responsabilità.

(875) Di conseguenza, la decisione è indirizzata a Siderurgica Latina Martin S.p.A. e ORI Martin S.A. Siderurgica Latina Martin S.p.A. è ritenuta responsabile per il periodo dal 10.2.1997 al 19.9.2002. ORI Martin S.A. è ritenuta responsabile in solido per la condotta violatoria di Siderurgica Latina Martin S.p.A. per il periodo dall’1.1.1999 al 19.9.2002».

 Calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla SLM e all’Ori Martin

133    L’importo dell’ammenda inflitta alla SLM e all’Ori Martin è stato calcolato dalla Commissione conformemente alla metodologia descritta negli orientamenti del 2006 (decisione impugnata, punti da 920 a 926).

134    Gli elementi di calcolo utilizzati dalla Commissione sono stati i seguenti:

–        il valore delle vendite utilizzato è stato determinato in EUR 15,86 milioni (prima decisione di modifica, punto 5);

–        la percentuale del valore delle vendite della SLM preso in considerazione per il calcolo dell’importo di base è del 19% (decisione impugnata, punto 953);

–        la durata della partecipazione all’intesa, pari a 5 anni e 7 mesi per la SLM e a 3 anni e 8 mesi per l’Ori Martin, comporta un coefficiente moltiplicatore di 5,58 per la SLM e di 3,66 per l’Ori Martin (prima decisione di modifica, punto 7);

–        la Commissione ha utilizzato un coefficiente del 19% per determinare l’importo supplementare (decisione impugnata, punto 962);

–        l’importo di base è stato stabilito in EUR 19,8 milioni (prima decisione di modifica, punto 9);

–        non sono state riconosciute circostanze aggravanti o attenuanti;

–        l’importo dell’ammenda, prima dell’applicazione del limite del 10% del fatturato, è stato fissato in EUR 19,8 milioni (prima decisione di modifica, punto 10);

–        la domanda della SLM di beneficiare della riduzione sulla base della comunicazione sul trattamento favorevole è stata respinta (decisione impugnata, punti da 1126 a 1129);

–        l’importo dell’ammenda fissato dopo aver tenuto conto del massimale del 10% è stato ricondotto a EUR 15,956 milioni, per far sì che l’ammenda di cui la SLM è sola responsabile rispetti il limite del 10% del fatturato della società (seconda decisione di modifica, punti 17 e 19);

–        la domanda di riduzione in considerazione della capacità contributiva presentata dalla SLM era stata respinta facendo riferimento all’importo inizialmente fissato nella decisione impugnata (decisione impugnata, punti da 1169 a 1172);

–        l’importo finale dell’ammenda inflitta alla SLM è di EUR 15,956 milioni per la sua partecipazione all’intesa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 19 settembre 2002; l’Ori Martin è dichiarata responsabile in solido per l’importo di EUR 14 milioni, (decisione impugnata, articoli 1 e 2, e seconda decisione di modifica, punto 21 e articolo 1, punto 2), mentre la SLM rimane l’unica responsabile del pagamento di EUR 1,956 milioni per la sua partecipazione all’intesa nel periodo dal 10 febbraio 1997 al 31 dicembre 1998 (decisione impugnata, articoli 1 e 2, e seconda decisione di modifica, articolo 1, punto 2).

b)     Richiamo dei principi

135    Dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali emerge che le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto all’infrazione.

136    A tale riguardo, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’Accordo SEE dichiarano espressamente incompatibili con il mercato interno gli accordi e le pratiche concordate consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione o nel limitare o controllare la produzione o gli sbocchi. Le infrazioni di questo tipo, in particolare ove si tratti di intese orizzontali, sono qualificate come particolarmente gravi dalla giurisprudenza, dal momento che incidono direttamente sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato (sentenza dell’11 marzo 1999, Thyssen Stahl/Commissione, T‑141/94, Racc., EU:T:1999:48, punto 675).

137    Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione può infliggere un’ammenda alle imprese che partecipano a una simile infrazione, purché l’importo dell’ammenda non superi, per ogni impresa partecipante all’infrazione, il 10% del suo fatturato totale realizzato nel corso del precedente esercizio sociale. L’articolo 23, paragrafo 3, di detto regolamento indica altresì che, per determinare l’importo dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

138    A tale riguardo, da costante giurisprudenza emerge che, in sede di determinazione dell’importo delle ammende, si deve tener conto di tutti gli elementi che possono rientrare nella valutazione della gravità delle menzionate infrazioni, quali, in particolare, il ruolo svolto da ciascuna delle parti nell’infrazione e la minaccia che infrazioni di questo tipo rappresentano per gli obiettivi dell’Unione. Qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario esaminare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse (v. sentenza dell’8 luglio 1999, Hercules Chemicals/Commissione, C‑51/92 P, Racc., EU:C:1999:357, punto 110 e giurisprudenza ivi citata).

139    Parimenti, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione e, eventualmente, nel determinare l’ammenda (sentenze dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc., EU:C:1999:356, punto 90, e del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc., EU:C:2004:6, punto 86).

140    In presenza, segnatamente, di un’infrazione unica, ossia di un’infrazione complessa che abbraccia una serie di accordi e di pratiche concordate su mercati distinti, nei quali non tutti i contravventori sono presenti, oppure possono avere una conoscenza solo parziale del piano complessivo, le sanzioni devono essere personalizzate, nel senso che devono essere rapportate ai comportamenti e alle caratteristiche propri delle imprese coinvolte (v., per analogia, sentenza del 7 giugno 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, C‑76/06 P, Racc., EU:C:2007:326, punto 44).

141    In tale contesto, il principio di proporzionalità implica che l’importo dell’ammenda sia fissato in proporzione agli elementi da prendere in considerazione per valutare tanto la gravità oggettiva dell’infrazione in sé, quanto la gravità relativa della partecipazione all’infrazione dell’impresa sanzionata (v., in tal senso e in considerazione della distinzione poi operata tra gravità oggettiva dell’infrazione, ai sensi dei punti 22 e 23 degli orientamenti del 2006, e gravità relativa della partecipazione all’infrazione dell’impresa sanzionata, valutata alla luce delle circostanze proprie di tale impresa ai sensi dei punti 27 e seguenti di detti orientamenti, sentenza del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/Commissione, T‑43/02, Racc., EU:T:2006:270, punti da 226 a 228 e giurisprudenza ivi citata).

142    Così, in materia di sanzione inflitta per violazione del diritto della concorrenza relativo alle intese, la Commissione deve provvedere a personalizzare le pene rispetto all’infrazione tenendo conto della specifica situazione di ciascun contravventore (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2011, Lucite International e Lucite International UK/Commissione, T‑216/06, EU:T:2011:475, punti 87 e 88, e del 14 maggio 2014, Donau Chemie/Commissione, T‑406/09, Racc., EU:T:2014:254, punto 92). Pertanto, un contravventore che non sia ritenuto responsabile di taluni aspetti di un’intesa unica non può aver avuto un ruolo nell’attuazione dei medesimi. In ragione della limitata portata dell’infrazione accertata nei suoi confronti, la violazione del diritto della concorrenza è necessariamente meno grave di quella imputata ai contravventori che abbiano partecipato a tutti gli aspetti dell’infrazione.

143    In pratica, l’individualizzazione della pena rispetto all’infrazione può essere compiuta in diverse fasi della determinazione dell’importo dell’ammenda, come è avvenuto nella decisione impugnata.

144    In primo luogo, la Commissione può riconoscere la specificità della partecipazione di un’impresa all’infrazione in sede di valutazione della gravità oggettiva dell’infrazione unica. Nella fattispecie, gli elementi che essa ha preso in considerazione in tale sede erano, da un lato, la limitazione materiale (caso della Fundia, che ha partecipato solo al coordinamento riguardante l’Addtek) o geografica (caso della Socitrel, della Fapricela e della Proderac, che hanno partecipato soltanto al Club España, riguardante unicamente Spagna e Portogallo) della partecipazione all’infrazione unica e, dall’altro, la tardiva presa di conoscenza della sua dimensione paneuropea (maggio 2001 per le imprese citate).

145    In secondo luogo, la Commissione può riconoscere la specificità della partecipazione di un’impresa all’infrazione in sede di valutazione delle circostanze attenuanti indicate al punto 29 degli orientamenti del 2006 a titolo di valutazione globale di tutte le circostanze rilevanti (v. punto 27 degli orientamenti del 2006). Anche se nessuna impresa ha potuto fornire la prova che l’infrazione era stata commessa per negligenza, la Commissione ha riconosciuto che il ruolo della Proderac e della Trame (Emme) era sostanzialmente più limitato di quello degli altri partecipanti all’intesa e che doveva quindi essere loro concessa una riduzione dell’importo dell’ammenda (nella fattispecie, del 5%).

146    In terzo luogo, la Commissione può riconoscere la specificità della partecipazione di un’impresa all’infrazione in una fase successiva a quella della valutazione della gravità oggettiva dell’infrazione o delle circostanze attenuanti invocate dalle imprese interessate. Il punto 36 degli orientamenti del 2006 indica, in tal senso, che in alcuni casi la Commissione può imporre un’ammenda simbolica, ed essa può inoltre, come prospettato al punto 37 di detti orientamenti, discostarsi dalla metodologia generale esposta per la fissazione dell’importo delle ammende alla luce, in particolare, delle specificità di una determinata situazione.

147    Nel caso in esame, la Commissione, nel determinare l’importo dell’ammenda, non ha tenuto conto della situazione particolare prospettata dalle ricorrenti né nella fase iniziale della valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale, né nella fase successiva della discussione relativa alle circostanze attenuanti, né in qualsiasi altra fase.

148    Di conseguenza, in mancanza di una qualche circostanza attenuante o particolare, la Commissione ha applicato alle ricorrenti la stessa formula utilizzata per sanzionare le imprese che hanno partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell’intesa complessiva, e non solamente a taluni di essi. Tale formula è la seguente: il 19% del valore delle vendite di AP nel SEE dell’impresa interessata (a titolo di gravità dell’infrazione in quanto tale) moltiplicato per il numero di anni e di mesi di partecipazione all’infrazione (la durata della partecipazione individuale della SLM all’infrazione o del periodo in cui si presume che l’Ori Martin abbia esercitato un’influenza determinante sulla SLM), al quale viene aggiunto il 19% del valore delle vendite di AP nel SEE dell’impresa interessata a titolo di importo supplementare (l’importo supplementare).

149    Nel caso delle ricorrenti, il risultato di questa formula, ossia EUR 19,8 milioni di ammenda, è stato ricondotto a EUR 15,956 milioni per fare in modo che l’importo dell’ammenda di cui SLM è unica responsabile rispettasse il limite del 10% del fatturato della società.

150    È alla luce delle suesposte considerazioni che vanno esaminate le censure della SLM e dell’Ori Martin, secondo cui la Commissione non ha tenuto in debito conto le specificità della partecipazione della SLM nel determinare l’importo dell’ammenda.

2.     Sul difetto generale di motivazione e sulla censura generale di parzialità

151    In via preliminare, la SLM osserva di non comprendere come la Commissione sia giunta a quantificare l’importo dell’ammenda, né a suddividerla tra la stessa SLM e l’Ori Martin. Una tale violazione dell’obbligo di motivazione dovrebbe comportare l’annullamento della decisione impugnata e la sua riforma.

152    Risulta tuttavia che le indicazioni fornite dalla Commissione nella decisione impugnata e riassunte ai precedenti punti 133 e 134 sono idonee a consentire alla SLM di comprendere i vari elementi presi in considerazione per determinare l’importo dell’ammenda. Dalla decisione impugnata emerge altresì che la Commissione vi espone i motivi che le permettono di affermare che la SLM e l’Ori Martin sono responsabili in solido del pagamento di una parte dell’ammenda, la quale sanziona la partecipazione della SLM all’infrazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 19 settembre 2002 (decisione impugnata, punti da 867 a 875, e punto 132 supra).

153    Peraltro, la SLM contesta alla Commissione di esprimersi sempre in senso a lei sfavorevole quando gli elementi di cui dispone non sono coerenti con la sua ipotesi accusatoria.

154    A tale riguardo, tenuto conto delle indicazioni fornite nella decisione impugnata e, in particolare, nei suoi allegati 2 e 3, che espongono il contenuto dei vari elementi di prova raccolti dalla Commissione con riferimento ai Club di Zurigo/Europa e al Club Italia, non può essere considerata sufficiente l’allegazione di un comportamento parziale o iniquo da parte della Commissione basata sul semplice fatto che essa ha preferito una spiegazione a un’altra suggerita dalla SLM. La parzialità non può essere dedotta dalla mera circostanza che il procedimento amministrativo si sia concluso con un esito sfavorevole alla SLM.

155    I motivi dedotti dalla SLM e relativi al difetto generale di motivazione e alla censura generale di parzialità devono quindi essere respinti in quanto infondati.

3.     Sugli elementi presi in considerazione per definire l’importo di base dell’ammenda (valore delle vendite, gravità, durata, importo supplementare)

156    Con riferimento agli elementi presi in considerazione per definire l’importo di base dell’ammenda, occorre esaminare le seguenti censure: la censura esposta dalla SLM nell’ambito del suo quarto motivo, per quanto riguarda il valore delle vendite correlate all’infrazione; il quinto motivo dedotto dalla SLM nonché la prima e la seconda censura dedotte dall’Ori Martin, relativi alla valutazione della gravità dell’infrazione e alla determinazione di un importo supplementare; il sesto motivo sollevato dalla SLM, anch’esso riguardante – nell’ambito di una doglianza relativa alla violazione del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento – la valutazione della gravità dell’infrazione, e il settimo motivo esposto dalla SLM, vertente sulla valutazione della durata dell’infrazione.

a)     Sul valore delle vendite correlate all’infrazione

 Argomenti delle parti

157    La SLM osserva che dal punto 865 della decisione impugnata emerge come essa abbia partecipato al Club Europa solo a decorrere dal settembre 2000. Per il periodo anteriore, le vendite realizzate al di fuori dell’Italia non avrebbero quindi dovuto essere conteggiate per determinare l’importo dell’ammenda. La decisione impugnata dovrebbe essere riformata al fine di tener conto del valore delle vendite realizzate al di fuori dell’Italia solamente per il periodo in cui la SLM ha partecipato al Club Europa.

158    La Commissione fa valere che, almeno dal 1995 e fino al settembre 2002, parallelamente agli accordi paneuropei, la SLM ha partecipato a riunioni anticoncorrenziali riguardanti tanto l’Italia quanto le esportazioni dall’Italia verso il resto dell’Europa. Sarebbe quindi oggettivamente giustificato determinare l’importo di base in considerazione del valore delle vendite europee della SLM.

 Giudizio del Tribunale

159    Ai sensi del punto 13 degli orientamenti del 2006, «[a]l fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno [del SEE]». Nello stesso punto, la Commissione ha precisato che essa «[in] linea di massima (...) prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione». Infatti, come emerge dal punto 37 degli orientamenti del 2006, «[n]onostante i presenti orientamenti espongano la metodologia generale per la fissazione delle ammende, le specificità di un determinato caso (...) possono giustificare l’allontanamento da tale metodologia».

160    Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare che, per definire l’area geografica rilevante ai fini della determinazione del valore delle vendite, la Commissione si è essenzialmente riferita all’area geografica coperta dal Club di Zurigo e, successivamente, dal Club Europa.

161    In tal senso, al punto 932 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che «[d]al 1984 al 1995 (periodo del Club di Zurigo), [tale area] includeva Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Austria, e dal 1992 anche il Portogallo (in base agli accordi del Club España)», e che «[d]al 1996 al 2002 (periodo della crisi del Club di Zurigo – quando è stato preparato l’accordo sulle quote del Club Europa – periodo del Club Europa e periodo di espansione), l’area geografica copriva gli stessi paesi del periodo del Club di Zurigo, compreso il Portogallo, oltre a Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia».

162    Per tener conto dell’evoluzione nel tempo dell’area geografica interessata, la Commissione ha tuttavia precisato di aver escluso, dal valore delle vendite considerato, le vendite realizzate in Portogallo prima del 15 dicembre 1992 nonché le vendite effettuate in Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia prima del 9 gennaio 1996. Analogamente, per tener conto dell’adesione all’Unione o dell’entrata in vigore dell’Accordo SEE, la Commissione ha altresì precisato che non avrebbe preso in considerazione le vendite realizzate in Spagna anteriormente al 1° gennaio 1986 e in Austria, Finlandia, Svezia e Norvegia precedentemente al 1° gennaio 1994. Inoltre, con riferimento alla Fundia, la cui partecipazione all’intesa si limitava al coordinamento riguardante l’Addtek, la Commissione ha indicato di aver considerato le sole vendite della Fundia a tale cliente (decisione impugnata, punti 932, 933 e 935).

163    Nella decisione impugnata, la Commissione ha quindi tenuto conto di taluni elementi legati all’evoluzione nel tempo dell’intesa, alla modifica del campo di applicazione delle norme applicabili o alle modalità di partecipazione di un’impresa all’infrazione per distinguere tra due o più situazioni in sede di determinazione del valore delle vendite da prendere in considerazione. Un esercizio di tal genere risulta a maggior ragione necessario in presenza di un’infrazione unica, in realtà complessa, come quella sanzionata nella decisione impugnata, che si estende a «un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’acciaio per precompresso nel mercato interno nonché, dall’1 gennaio 1994, all’interno del SEE» in un periodo compreso tra il 1° gennaio 1984 e il 19 settembre 2002.

164    In secondo luogo, dagli atti di causa emerge che il valore delle vendite utilizzato dalla Commissione come punto di partenza per determinare l’importo dell’ammenda, ossia EUR 15,863 milioni, corrisponde al valore delle vendite di AP realizzate dalla SLM nel 2001 nei vari Stati per i quali le sono state richieste informazioni (vale a dire Germania, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Spagna, Portogallo, Danimarca, Austria, Svezia, Finlandia e Norvegia).

165    Sotto il profilo geografico, la quasi totalità delle vendite della SLM erano effettuate in Italia (il 96,5% circa del totale), mentre il resto era realizzato in Austria, in Germania o in Francia (il 3,5% circa del totale).

166    Dagli atti di causa emerge altresì che la SLM ha ottenuto le certificazioni necessarie per commercializzare AP in Europa, al di fuori dell’Italia, solo a partire dall’agosto 2000 per la Germania e la Francia, dal luglio 2001 per l’Austria e dal gennaio 2002 per i Paesi Bassi. È solamente dopo la fine dell’infrazione, ossia nel luglio 2006 per la Spagna e nell’aprile 2007 per il Belgio, che la SLM ha ottenuto le certificazioni necessarie per tali paesi.

167    Nella sua risposta del 9 settembre 2009 a una richiesta di informazioni della Commissione, la SLM ha altresì precisato che le vendite realizzate in Austria prima dell’omologazione dei suoi prodotti, avvenuta nel 2001, erano destinate a clienti commerciali austriaci che rivendevano tali prodotti in paesi diversi dall’Austria. Dalle informazioni trasmesse alla Commissione emerge effettivamente che la SLM ha realizzato alcune vendite in Austria nel 1999 e nel 2000.

168    In terzo luogo, come fatto valere dalla SLM, si deve rilevare come, nel presente caso, la Commissione abbia dichiarato che, sebbene la SLM avesse partecipato al Club Italia dal 10 febbraio 1997 al 19 settembre 2002 e, dal 29 novembre 1999, sapesse o avrebbe dovuto sapere che la sua partecipazione al Club Italia si inseriva in uno schema più ampio, la sua partecipazione al Club Europa è stata affermata solamente a partire dall’11 settembre 2000 (decisione impugnata, punti 650, 865 e 866).

169    Per tenere conto delle modalità di partecipazione della SLM all’infrazione, occorre quindi tenere distinti due periodi: un primo periodo, dal 10 febbraio 1997 al 10 settembre 2000, corrispondente alla partecipazione della SLM al solo Club Italia, e un secondo periodo, dall’11 settembre 2000 al 19 settembre 2002, nel quale la SLM ha partecipato tanto al Club Italia quanto al Club Europa.

170    Per il secondo periodo, considerata l’area geografica interessata dalla partecipazione della SLM al Club Italia e al Club Europa, è oggettivamente giustificato determinare l’importo dell’ammenda in funzione del valore delle vendite europee della SLM. Risulta in tal senso che, nel corso di tale periodo, la SLM ha effettivamente realizzato vendite in Italia, ma anche in Austria, Germania e Francia.

171    Per il primo periodo, tuttavia, occorre verificare se l’area geografica interessata dalla partecipazione della SLM al Club Italia consenta di ritenere oggettivamente giustificata una determinazione dell’importo dell’ammenda in funzione del valore delle vendite europee della SLM.

172    Tale questione non si pone per le vendite realizzate in Italia, che rappresentano il 96,5% del valore delle vendite della SLM conteggiato per determinare l’importo dell’ammenda, dal momento che dette vendite costituivano chiaramente oggetto del Club Italia nel corso del primo periodo.

173    Quanto all’Austria, che rappresenta all’incirca il 2% del valore delle vendite della SLM considerato per determinare l’importo dell’ammenda, è necessario rilevare che nessun elemento prospettato nella presente causa consente di concludere che tale Stato ha formato oggetto delle discussioni avvenute all’interno del Club Italia in presenza della SLM dal 10 febbraio 1997 al 10 settembre 2000. Durante l’udienza, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di identificare gli elementi di prova che consentivano di affermare che, in occasione della partecipazione all’infrazione della SLM, sono state evocate, in presenza di rappresentanti di quest’ultima, quote per le esportazioni dall’Italia all’Austria o informazioni commerciali riservate relative alle vendite di AP in Austria, e la Commissione ha risposto di non essere in grado di presentare elementi siffatti.

174    Ciò considerato, per determinare l’importo dell’ammenda in funzione della gravità e della durata dell’infrazione commessa dalla SLM, il valore delle vendite in uno Stato che non era oggetto delle discussioni avvenute in sua presenza all’interno del Club Italia non può essere computato per l’intera durata della sua partecipazione all’intesa. Il valore delle vendite della SLM realizzate in Austria può quindi essere preso in considerazione solamente per la durata corrispondente al periodo in cui la SLM ha partecipato al Club Europa.

175    Per quanto riguarda Germania e Francia, che rappresentano all’incirca l’1,5% del valore delle vendite della SLM considerato per determinare l’importo dell’ammenda, è corretta l’osservazione della Commissione secondo cui il Club Italia aveva dimensione non solo domestica, ma anche esterna, nel senso che in più occasioni sono sorte discussioni, in presenza o meno di un rappresentante della SLM, al fine di fissare quote di esportazioni a partire dall’Italia o di scambiare informazioni commerciali riservate sulla situazione in Germania, in Francia o in altri Stati.

176    Così, per il periodo compreso tra il 10 febbraio 1997 e il 10 settembre 2000, da quanto riferito circa le riunioni del Club Italia nell’allegato 3 alla decisione impugnata risulta che il 15 aprile 1997, in presenza di un rappresentante della SLM, le discussioni si sono concentrate, in particolare sul «fissa[re] i prezzi delle materie prime e i prezzi di vendita in Francia, Spagna e Germania (in quest’ultimo Stato a partire dal settembre 1997 e dal gennaio 1998)». Parimenti, questa volta in assenza di un rappresentante della SLM, i partecipanti alla riunione del 22 ottobre 1997 hanno «scambia[to] informazioni sui prezzi in Germania, Belgio e Paesi Bassi», e quelli della riunione del 29 novembre 1999 hanno «discu[sso] delle diverse esigenze[,] del mercato spagnolo [e dei] prezzi applicati in Spagna e Portogallo». Inoltre, in occasione della riunione del 21 febbraio 2000, alla presenza di un rappresentante della SLM, è stato discusso «un aumento del prezzo pari a “+40%” in Germania».

177    Tuttavia, anche se nel corso del periodo compreso tra il 10 febbraio 1997 e il 10 settembre 2000 è stata sporadicamente menzionata la situazione in Germania e in Francia, risulta altresì che la SLM ha potuto realizzare vendite in tali Stati solamente dall’agosto 2000 e che, alla luce dei dati riferiti in proposito dalla SLM alla Commissione nella sua risposta del 9 settembre 2009 a una richiesta di informazioni, tali vendite sono state effettuate soltanto nel corso dell’anno 2000 per la Germania e dell’anno 2001 per la Francia.

178    Alla luce di tali circostanze, per determinare l’importo dell’ammenda in funzione della gravità e della durata dell’infrazione commessa dalla SLM, il valore delle vendite realizzate in Stati in cui la SLM non era inizialmente presente non può essere computato per l’intera durata della sua partecipazione all’intesa, dal momento che essa non era autorizzata a commercializzarvi i propri prodotti. Il valore delle vendite della SLM realizzate in Germania e in Francia può quindi essere preso in considerazione solamente dalla data di inizio delle medesime, ossia nel corso dell’anno 2000 per la Germania e, in ogni caso, dell’anno 2001 per la Francia.

179    In conclusione, alla luce della natura complessa dell’infrazione esaminata, che si compone di più aspetti distinti, tra cui il Club Italia e il Club Europa, e al fine di tenere conto delle specifiche modalità di partecipazione della SLM all’infrazione contestatale, non è oggettivamente giustificato considerare tutte le vendite europee della SLM come punto di partenza per determinare l’importo dell’ammenda in funzione della gravità e della durata dell’infrazione commessa dalla SLM.

180    Le conseguenze di quanto sopra esposto sulla determinazione dell’importo dell’ammenda saranno esaminate in prosieguo, a titolo di esercizio da parte del Tribunale della propria competenza estesa al merito.

b)     Sulla proporzione del valore delle vendite determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione

 Argomenti delle parti

181    La SLM e l’Ori Martin sostengono che la decisione della Commissione di fissare al 19% la proporzione del valore delle vendite presa in considerazione per valutare il grado di gravità dell’infrazione non è sufficientemente motivata e viola il principio di proporzionalità, il principio della parità di trattamento nonché il principio della personalità delle pene. In primo luogo, l’assenza di coinvolgimento della SLM per quanto riguarda la dimensione europea dell’intesa, almeno sino al settembre 2000, avrebbe dovuto essere presa in considerazione sotto tale aspetto. La SLM non avrebbe partecipato al Club di Zurigo, né al Club España, né all’accordo meridionale, né a quello settentrionale sul mercato scandinavo, né alle gare di appalti Addtek. Essa non figurerebbe nemmeno tra i membri permanenti del Club Europa e non avrebbe mai rivestito alcun ruolo di coordinamento nell’ambito dell’inchiesta. Un livello del 19% avrebbe dovuto essere stabilito solo per le imprese promotrici dell’intesa e pesantemente coinvolte nella sua attuazione. In secondo luogo, la Commissione avrebbe altresì dovuto tener conto degli effetti concreti dell’infrazione per valutarne la gravità. In terzo luogo, oltre al fatto che l’importo delle ammende inflitte per sanzionare l’infrazione sarebbe ben più elevato di quello delle ammende inflitte in passato per sanzionare intese, e che tale importo sarebbe superiore al fatturato del settore nel 2001, la sanzione comminata alla SLM sarebbe superiore di tre volte e mezzo a quella della Redaelli, che ha partecipato all’intesa dal 1984 ai livelli europeo e italiano; di sei volte a quella dell’Emme, la cui partecipazione all’intesa è simile, per contenuto e durata, a quella della SLM; di sette volte a quella della CB e di quattro volte a quella dell’ITC, che sono maggiormente coinvolte della SLM. Il Tribunale dovrebbe quindi ridurre considerevolmente l’importo dell’ammenda per tener conto del ruolo effettivo della SLM nell’infrazione nonché della mancanza di effetti concreti sul mercato della sua partecipazione all’intesa, e per consentire di garantire un trattamento uniforme tra la SLM e altre imprese sanzionate.

182    La Commissione contesta tale argomentazione.

 Giudizio del Tribunale

183    Le differenti censure sopra descritte criticano l’esito della valutazione della gravità dell’infrazione effettuata dalla Commissione in considerazione della metodologia generale esposta negli orientamenti del 2006.

184    A tale riguardo, i punti da 19 a 23 degli orientamenti del 2006 così dispongono:

«(19) L’importo di base dell’ammenda sarà legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione.

(20) La gravità sarà valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

(21) In linea di massima, la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite.

(22) Per decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella prevista, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite.

(23) Per la loro stessa natura, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Nell’ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti».

185    Al punto 953 della decisione impugnata, la Commissione ha concluso che, all’interno di una forcella che poteva raggiungere il 30%, la proporzione del valore delle vendite della SLM presa in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione era del 19%.

186    Secondo quanto indicato nella decisione impugnata, la determinazione di tale proporzione è stata effettuata in considerazione dei quattro fattori menzionati come esempi al punto 22 degli orientamenti del 2006.

187    In primo luogo, con riferimento alla natura dell’infrazione, la Commissione ha rilevato che «[t]utte le imprese a eccezione di Fundia hanno partecipato alla spartizione del mercato (fissazione delle quote), all’assegnazione dei clienti e ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi» e che «[t]ali accordi costituiscono una delle più gravi restrizioni della concorrenza, in quanto falsano i principali parametri di concorrenza» (decisione impugnata, punto 939).

188    In secondo luogo, quanto alla quota di mercato aggregata delle imprese di cui era stato possibile accertare la partecipazione all’infrazione, la Commissione ha ritenuto che detta quota potesse essere «stimata all’80% circa» (decisione impugnata, punto 946).

189    In terzo luogo, in merito all’estensione geografica dell’infrazione, la Commissione ha sottolineato che la stessa «ha subito un’evoluzione nel corso del tempo», che «[d]al 1984 al 1995 l’ambito geografico comprendeva Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Austria» e che «[d]al 1996 al 2002 l’infrazione ha riguardato gli stessi paesi, nonché Portogallo, Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia» (decisione impugnata, punto 947).

190    In quarto luogo, per quel che concerne l’attuazione dell’infrazione, la Commissione ha osservato che «gli accordi sono stati di fatto attuati, anche se non sempre con pieno successo ed efficacia» (decisione impugnata, punto 950).

191    L’argomentazione delle ricorrenti dev’essere esaminata alla luce di tali rilievi.

192    In primo luogo, la SLM e l’Ori Martin fanno valere che, per determinare la proporzione del valore delle vendite, la Commissione avrebbe dovuto tener conto della minor responsabilità della SLM nell’infrazione rispetto a quella di altre imprese, coinvolte più profondamente o da maggior tempo. In tal modo, le ricorrenti asseriscono che la Commissione non ha sufficientemente individualizzato le proprie argomentazioni per tener conto delle specificità della partecipazione della SLM all’infrazione.

193    Tuttavia, alla luce della metodologia generale descritta negli orientamenti del 2006, risulta che la Commissione è solita procedere a una tale personalizzazione della sanzione non già nella fase iniziale della determinazione dell’importo di base, ma in quella seguente degli adeguamenti di tale importo, o addirittura in una fase ancora successiva, ove ciò appaia necessario.

194    È necessario rilevare che, nella fase della determinazione dell’importo di base, la Commissione non ha trattato le imprese che hanno agito quali capofila o coordinatori dei vari aspetti dell’infrazione unica diversamente dalle imprese che vi si sono soltanto aggregate. Analogamente, la Commissione non ha ritenuto utile distinguere le imprese che hanno partecipato, in un primo tempo, al solo Club Italia da quelle che hanno partecipato contemporaneamente al Club Italia e al Club di Zurigo o al Club Europa, dato che, secondo la Commissione, «l’ambito geografico del Club Italia si sovrappone ampiamente a quello degli accordi paneuropei» (decisione impugnata, punto 949).

195    Nella fattispecie, nessuna delle quattro affermazioni fatte dalla Commissione per giustificare la sua decisione di fissare al 19% la proporzione del valore delle vendite presa in considerazione per valutare il grado di gravità dell’infrazione viene messa in discussione, in quanto tale, dalle ricorrenti. Tali affermazioni sono tutte oggettivamente dimostrate alla luce degli elementi del fascicolo menzionati a tale riguardo nella decisione impugnata, e valgono per l’infrazione in generale, e non per la SLM in particolare.

196    Peraltro, nel fissare la proporzione del valore delle vendite presa in considerazione per valutare il grado di gravità dell’infrazione, non si può sostenere che la Commissione non abbia tenuto conto della mancata partecipazione della SLM al Club di Zurigo o ad altri aspetti dell’infrazione, dato che tale proporzione è stata utilizzata solamente a partire dal momento in cui la SLM ha partecipato all’infrazione e vale soltanto per le vendite della SLM correlate all’infrazione (a tale riguardo, v. punti da 159 a 180 supra).

197    La prima censura deve quindi essere respinta in quanto infondata.

198    In secondo luogo, quanto all’incidenza che potrebbe avere l’argomento secondo cui l’intesa non avrebbe avuto gli effetti attesi sul mercato, occorre rilevare come, nel caso in esame, la Commissione abbia indicato che, in presenza di accordi e di pratiche concordate aventi ad oggetto la restrizione della concorrenza, la considerazione dei loro effetti concreti sul mercato è superflua. Nella fattispecie, la Commissione ha tuttavia dichiarato che si poteva supporre l’esistenza di simili effetti, dato che risultava provata l’attuazione almeno parziale dei citati accordi (decisione impugnata, punti da 676 a 681).

199    Ad ogni modo, nel determinare la proporzione del valore delle vendite presa in considerazione per valutare il grado di gravità dell’infrazione, la Commissione non ha evocato gli effetti dell’infrazione sul mercato, ma solamente il fatto che essa era stata attuata.

200    È del resto necessario rilevare come, nella fattispecie, la proporzione del valore delle vendite individuata dalla Commissione si collochi nella parte inferiore dei valori massimi della forcella (dal 15 a 30%), sebbene negli orientamenti del 2006, dopo aver indicato che un’intesa del tipo di quella di cui al caso di specie rientra tra le restrizioni della concorrenza più gravi e deve essere severamente sanzionata, la Commissione precisasse che, in una simile ipotesi, la proporzione del valore delle vendite considerata si situerà sui valori più alti previsti.

201    Alla luce di ciò, è lecito ritenere che, se la Commissione avesse realmente accertato effetti concreti, la proporzione si sarebbe situata su valori più elevati del 19%.

202    La seconda censura deve quindi essere respinta in quanto ininfluente, in considerazione del livello di gravità scelto dalla Commissione nel presente caso e dei motivi addotti per giustificarlo.

203    In terzo luogo, occorre immediatamente respingere la censura vertente sul carattere complessivamente sproporzionato, alla luce della prassi passata della Commissione o del valore del settore dell’AP in Europa, delle ammende inflitte per sanzionare l’infrazione. Una simile questione, riguardante la politica della concorrenza praticata dalla Commissione per reprimere i cartelli, eccede i limiti del sindacato giurisdizionale sulla decisione impugnata. Nel caso di specie, non è necessario pronunciarsi sull’importo totale delle ammende inflitte dalla Commissione nel corso del tempo o considerare il valore in assoluto dell’importo totale delle sanzioni inflitte per il cartello dell’AP.

204    Analogamente, per quanto riguarda la censura vertente sulle asserite differenze tra la SLM e le varie imprese sanzionate nella decisione impugnata, occorre rilevare che il sindacato giurisdizionale, in questa sede, ha ad oggetto la valutazione effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata quando ha fissato al 19% la proporzione del valore delle vendite presa in considerazione per valutare il grado di gravità dell’infrazione. Orbene, tale valutazione non è stata compiuta in considerazione del risultato finale – l’importo dell’ammenda inflitta da ultimo, dopo gli eventuali adeguamenti per tenere conto di determinate circostanze –, ma in una fase anteriore, quella della determinazione della proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione per fissare l’importo di base dell’ammenda. L’importo finale dell’ammenda dipende quindi da fattori propri di ciascuna di tali imprese, quali, ad esempio, la cooperazione a titolo di comunicazione sul trattamento favorevole o il limite legale massimo del 10% del fatturato totale. Nella fattispecie, in mancanza di argomenti che consentano di ritenere che la situazione della Redaelli, della CB o dell’ITC sia comparabile a quella della SLM per tutti i fattori di cui la Commissione ha tenuto conto per valutare la situazione di dette imprese, tale censura dev’essere respinta in quanto infondata.

205    Da ultimo, quanto alla censura relativa all’insufficienza di motivazione, occorre osservare che la decisione espone in modo giuridicamente sufficiente gli elementi utilizzati per determinare la proporzione del valore delle vendite della SLM presa in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione (decisione impugnata, punti da 936 a 953).

206    L’articolo 296 TFUE non può del resto essere interpretato nel senso che impone alla Commissione di chiarire, nelle sue decisioni, le ragioni per cui non ha scelto, per il calcolo dell’importo dell’ammenda, approcci alternativi a quello effettivamente scelto nella decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2010, IMI e a./Commissione, T‑18/05, Racc., EU:T:2010:202, punto 153 e giurisprudenza ivi citata).

207    Dalle suesposte considerazioni deriva che le censure delle ricorrenti riguardanti la proporzione del valore delle vendite determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione devono essere respinte.

c)     Sulla durata della partecipazione della SLM all’intesa

 Argomenti delle parti

208    La SLM chiede che la decisione impugnata sia annullata nella parte in cui le imputa una partecipazione al Club Italia a decorrere dal febbraio 1997 invece che dalla fine del 1999. In particolare, la Commissione non avrebbe tenuto conto di varie circostanze fondamentali idonee a confutare la data di inizio della partecipazione della SLM al Club Italia. In primo luogo, nessun rappresentante della SLM era presente alla riunione del 10 febbraio 1997. In secondo luogo, nella successiva riunione del 4 marzo 1997, sarebbe stato specificato che la SLM non aveva ancora deciso se aderire al Club Italia e la Redaelli avrebbe peraltro dichiarato che la SLM non aveva aderito all’accordo riguardante la ripartizione del mercato italiano. In terzo luogo, in occasione di una riunione tenutasi nell’aprile 1998, sarebbe stato riferito che la SLM, ancora una volta assente, aveva una politica aggressiva. In quarto luogo, dalla richiesta di trattamento favorevole della Redaelli del 20 marzo 2003 emergerebbe che la SLM avrebbe iniziato a partecipare alle riunioni solo dalla fine del 1999, circostanza che sarebbe stata confermata dalla Tréfileurope. In quinto luogo, le sole fatture rinvenute riguardanti la SLM, emesse dalla persona incaricata dei controlli, si riferirebbero a controlli effettuati a partire dal marzo 2000, e non nel periodo precedente.

209    La Commissione contesta tale argomentazione. Essa rammenta la nozione e il contenuto dell’infrazione unica, esistente sin dalla costituzione del Club di Zurigo nel 1984, e alla quale la SLM ha partecipato a partire dal 10 febbraio 1997 aderendo a un piano già in atto. Quanto alla riunione del 10 febbraio 1997, si tratterebbe della prima partecipazione diretta della SLM all’intesa, come emergerebbe dall’attribuzione delle quote e dalla comunicazione dei dati forniti da un rappresentante della SLM.

 Giudizio del Tribunale

210    La SLM non nega di aver partecipato al Club Italia a partire dalla fine dell’anno 1999. Essa ha ammesso ciò poco tempo dopo lo svolgimento delle verifiche compiute dalla Commissione nel settembre 2002. Dinanzi al Tribunale, la SLM non contesta neppure il fatto di aver partecipato all’ultima fase del Club Europa, quella della sua integrazione con il Club Italia, protrattasi dal settembre 2000 al 19 settembre 2002.

211    La SLM, invece, nega di aver partecipato al Club Italia per il periodo compreso tra il 10 febbraio 1997 e la fine dell’anno 1999. Non le si potrebbe imputare la partecipazione all’intesa in tale periodo.

212    Come già ricordato, dall’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 emerge che, per determinare l’importo dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

213    A tale riguardo, al punto 24 degli orientamenti del 2006, la Commissione ha stabilito che, «[p]er tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione, l’importo determinato in funzione del valore delle vendite (...) sarà moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione». Allo stesso punto, la Commissione ha precisato che «[i] periodi di durata inferiore a un semestre saranno contati come metà anno, quelli di durata superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno, saranno contati come un anno intero».

214    Nel caso di specie, tuttavia, come indicato al punto 956 della decisione impugnata, la Commissione ha preferito tener conto della durata effettiva della partecipazione all’infrazione, espressa in anni e in mesi interi, arrotondando i mesi per difetto, anziché arrotondare i periodi nel modo suggerito dagli orientamenti.

215    Peraltro, come risulta dalla giurisprudenza, la Commissione è tenuta dimostrare non solo l’esistenza dell’intesa, ma anche la sua durata. Più in particolare, sotto il profilo dell’onere della prova di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la Commissione deve fornire la prova delle infrazioni che constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare, in modo giuridicamente sufficiente, l’esistenza dei fatti che integrano un’infrazione (v. sentenza del 17 maggio 2013, Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, T‑147/09 e T‑148/09, Racc., EU:T:2013:259, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

216    Il fatto che il giudice nutra un dubbio deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione che constata l’infrazione. Il giudice non può quindi concludere che la Commissione ha adeguatamente dimostrato l’esistenza dell’infrazione di cui trattasi qualora egli nutra ancora dubbi in merito a tale questione, in particolare nel contesto di un ricorso diretto all’annullamento o alla riforma di una decisione che infligge un’ammenda. Infatti, in quest’ultima situazione, occorre tener conto del principio della presunzione d’innocenza, che fa parte dei diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione e che è stato sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. Considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si applica, in particolare, alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, procedure che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende. Pertanto, è necessario che la Commissione produca prove precise e concordanti per corroborare la ferma convinzione che l’asserita infrazione sia stata commessa (v. sentenza Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, punto 215 supra, EU:T:2013:259, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

217    Non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale obbligo (v. sentenza Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, punto 215 supra, EU:T:2013:259, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

218    Peraltro, in genere le attività connesse ad accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Ne consegue che, anche qualora la Commissione scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di riunioni, essi saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostruire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, pertanto, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (v. sentenza Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, punto 215 supra, EU:T:2013:259, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

219    Infine, la giurisprudenza esige che, in mancanza di elementi di prova atti a dimostrare direttamente la durata di un’infrazione, la Commissione si fondi quantomeno su elementi di prova che si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise (v. sentenza Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, punto 215 supra, EU:T:2013:259, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

220    Nella fattispecie, la Commissione ha dichiarato che la SLM aveva partecipato all’infrazione dal 10 febbraio 1997 al 19 settembre 2002 (decisione impugnata, articolo 1 e punti 862 e 899, nonché punti da 127 a 131 supra).

221    Secondo la Commissione, le modalità di partecipazione della SLM all’intesa erano le seguenti:

–        la SLM ha partecipato al Club Italia dal 10 febbraio 1997 al 19 settembre 2002 (decisione impugnata, punto 866, e punti 127, 128 e 130 supra);

–        la SLM sapeva o avrebbe dovuto sapere, quanto meno dal 29 novembre 1999, che la sua partecipazione al Club Italia si inseriva in uno schema più ampio, articolato su più livelli, il cui obiettivo era di stabilizzare il mercato dell’AP a livello paneuropeo al fine di evitare un calo dei prezzi (decisione impugnata, punti 649 e 650, e punto 129 supra), e tale consapevolezza riguardava i vari aspetti dell’infrazione unica e continuata, compreso quello scandinavo, discusso in occasione della riunione del 29 novembre 1999;

–        la SLM dev’essere considerata responsabile della sua partecipazione al Club Europa dall’11 settembre 2000 al 19 settembre 2002 (decisione impugnata, punto 865, e punto 131 supra).

–       Sugli elementi precedenti alla riunione del 10 febbraio 1997

222    Ancor prima di fare riferimento alla riunione del 10 febbraio 1997, la Commissione ha rilevato, nella decisione impugnata, di disporre di numerose indicazioni che le consentivano di concludere che la SLM era al corrente dell’esistenza del Club Italia (decisione impugnata, punto 474, e punto 128 supra).

223    Risulta tuttavia che nessuno degli elementi invocati a tale riguardo dalla Commissione, considerati singolarmente o nel loro insieme, dimostra la fondatezza dell’addebito.

224    Il primo elemento citato dalla Commissione al punto 474 della decisione impugnata rinvia a due indicazioni che compaiono in un documento contenente appunti manoscritti dell’ITC relativi alla riunione del Club Italia del 18 dicembre 1995, nella quale la Redaelli, la CB, l’Itas e l’ITC hanno fissato i prezzi da applicare a partire dal 1996 per ciascun trimestre. Secondo tale documento e la lettura datane dalla Commissione, talune imprese terze dovevano essere informate di questi nuovi prezzi. Si trattava degli «stranieri/Trame/SLM» o di «[rappresentanti della Tréfileurope, della Trame, della DWK] e della SLM» (decisione impugnata, punto 429). Se tale documento può essere utile a dimostrare l’intenzione dei quattro principali membri del Club Italia (Redaelli, CB, Itas e ITC) di ampliare la portata del loro accordo, sono necessari altri elementi di prova per appurare che detta dichiarazione di intenti è stata concretamente seguita da effetti e che, dunque, quanto meno la SLM era a conoscenza dei nuovi prezzi definiti dalla Redaelli, dall’Itas, dalla CB e dall’ITC. Elementi siffatti risultano carenti nel caso di specie.

225    Il secondo elemento richiamato dalla Commissione fa riferimento a tabelle che riportavano l’attribuzione di tonnellate per cliente e designavano i principali fornitori sul mercato italiano nel 1997, tabelle distribuite nel corso della riunione del Club Italia del 17 dicembre 1996. Secondo quanto affermato dalla Commissione al punto 417 della decisione impugnata, «nelle tabelle Excel erano contemplate anche le società Austria Draht, Trame, SLM e DWK ma le colonne con l’identità dei rispettivi clienti e delle vendite consentite sono state lasciate in bianco». Al punto 474 della decisione impugnata, la Commissione ha altresì rilevato che «[s]ebbene le colonne per SLM siano state lasciate in bianco, il fatto che tale società fosse già contemplata nella tabella indica che le discussioni tra le parti dovevano aver avuto luogo o erano quanto meno prospettate». Anche in questo caso, in mancanza di elementi di prova che consentano di dimostrare che, effettivamente, la SLM è stata associata alle discussioni che la riguardavano, il summenzionato documento non può essere interpretato nel senso che ciò sia concretamente avvenuto.

226    Il terzo elemento citato dalla Commissione al punto 474 della decisione impugnata rinvia ai riferimenti fatti al caso della SLM in appunti manoscritti dell’ITC relativi alle riunioni del Club Italia del 17 (in realtà 19) e del 27 gennaio 1997. Riferimenti del genere non hanno efficacia probante nel dimostrare che la SLM era a conoscenza del Club Italia prima ancora di iniziare a parteciparvi. Infatti, la sola menzione, da parte dei membri di un cartello, di un’impresa concorrente in occasione della presa di appunti o di una riunione non può bastare a fare di tale impresa un partecipante al cartello. Nel caso di specie, poi, è difficile sapere a cosa si riferiscano le allusioni fatte alla SLM. Per quanto riguarda gli appunti relativi alla riunione del 19 gennaio 1997 – di cui l’ITC riconosce la parziale illeggibilità –, sembra che la menzione «SLM/Trame» sia stata fatta con riferimento a un tentativo di identificazione dei fornitori di un cliente, ma tale menzione è immediatamente accompagnata da un punto interrogativo. Quanto agli appunti relativi alla riunione del 27 gennaio 1997, sono stati fatti vari riferimenti alla SLM, ma non tutti sono comprensibili. Il più chiaro sembra essere che la SLM ha proposto «920» a un cliente e che un’altra offerta era stata fatta dalla Trame. Sul punto, si deve tuttavia rilevare che, in altri appunti manoscritti dell’ITC relativi al mese di gennaio 1997 (anch’essi contenenti riferimenti al citato «920»), è possibile leggere che il cliente San Michele ha indicato che SLM gli aveva trasmesso un’offerta scritta a 940. Tale menzione consente di illustrare l’affermazione fatta dalla SLM nei suoi scritti difensivi secondo cui i suoi concorrenti erano in grado di ottenere, attraverso clienti comuni, numerose informazioni sulle quantità vendute e sui prezzi praticati dalla SLM. Inoltre, è necessario rilevare che il prezzo proposto sembra essere ben inferiore al prezzo desiderato dai membri del Club Italia (nella riunione del 18 dicembre 1995, i prezzi prospettati erano tra 1300 e 1400, e gli appunti manoscritti dell’ITC del 27 gennaio 1997 riportano offerte della Redaelli a 1090).

227    Da quanto sopra esposto deriva che i vari elementi anteriori alla riunione del 10 febbraio 1997 richiamati al punto 474 della decisione impugnata non consentono di dimostrare che «sussistono ampie indicazioni che [la SLM] fosse a conoscenza dell’accordo italiano fin dal 18.12.1995». Ad ogni modo, la Commissione non ha ravvisato la responsabilità della SLM per il periodo precedente al 10 febbraio 1997.

–       Sugli elementi relativi alla riunione del 10 febbraio 1997

228    Per stabilire l’inizio della partecipazione della SLM al Club Italia, la Commissione ha dichiarato che «[l]a prima concreta assegnazione comprovata di quote a SLM è avvenuta alla riunione del 10.2.1997» (decisione impugnata, punto 474, e punto 128 supra).

229    Nella rubrica relativa a tale riunione che figura nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che la stessa si era probabilmente svolta nella sede della Redaelli in presenza di rappresentanti della Redaelli, della CB, dell’Itas e dell’ITC. La SLM non viene annoverata tra i partecipanti a tale riunione.

230    Peraltro, secondo gli elementi di prova richiamati dalla Commissione nella citata rubrica, la riunione del club Italia del 10 febbraio 1997 ha riguardato i seguenti punti:

–        «ITC. Appunti manoscritti del sig. [A.] sull’incontro relativo allo scambio di informazioni sugli acquisti effettuati dai principali clienti e sui prezzi applicati» (i «riferimenti allo scambio di informazioni»);

–        «Inoltre, appunti sull’assegnazione delle quote a taluni clienti (nominati) tra SLM, da un lato, e Redaelli, CB, Tycsa, ITC/[A.], dall’altro lato» nonché il fatto che «queste informazioni sono state fornite da CB (sig. [C.]) e Itas (sig. [Am.]), che a loro volta hanno ottenuto i dati su SLM dal sig. [Ch.] stesso, rappresentante di SLM» (i «riferimenti all’assegnazione delle “quote”»);

–        «Viene fatto anche un riferimento [alla persona incaricata dei controlli]: “[Pr.]: n°1 Redaelli-n°2 Tréfileurope-n°3 ITAS-n°4 CB-n°5 Italcables» (il «riferimento alla persona incaricata dei controlli»);

–        «Infine, si trova un riferimento al fatto che Trame (...) venderà 930 tonnellate all’estero (…)» (tale indicazione è irrilevante ai fini della presente causa);

–        «Il sig. [A. (ITC)] si annota anche i numeri di telefono dei sigg.ri. [K. (Tréfileurope)], [T. (DWK)], [Ch. (SLM)], [C. (CB)] e [Pr.]. Prossimo incontro il 17.2.1997» (il «riferimento al numero di telefono del rappresentante della SLM»).

231    Queste informazioni provengono, da un lato, da un documento contenente appunti manoscritti dell’ITC relativi alla riunione in parola e, dall’altro, dalla richiesta di trattamento favorevole presentata dall’ITC il 21 settembre 2002. La Commissione dispone quindi, al riguardo, di una sola fonte d’informazione, ossia l’ITC, come dalla stessa precisato in risposta a un quesito posto dal Tribunale a titolo di misura di organizzazione del procedimento.

232    L’affermazione fatta dalla Commissione nella decisione impugnata, secondo cui «[l]a (...) partecipazione [della SLM] al Club Italia a partire dal 10.2.1997 è però chiaramente dimostrata sulla base delle prove documentali e di alcune richieste di trattamento favorevole di ITC, Tréfileurope e CB» (decisione impugnata, punto 863, e punto 130 supra) può quindi apparire ingannevole, dato che tale indicazione emerge soltanto dalla richiesta di trattamento favorevole presentata dall’ITC. Le dichiarazioni rese nell’ambito delle richieste di trattamento favorevole della Tréfileurope e della CB e riguardanti la SLM non vertevano, infatti, sulla data di inizio della sua partecipazione al Club Italia, ma riferivano soltanto che la SLM aveva partecipato al Club Italia. Emerge inoltre dalle richieste di trattamento favorevole della Redaelli e della Tréfileurope che il Club Italia ha conosciuto due periodi: un primo periodo in cui si riuniva solamente uno zoccolo duro composto dalle società Redaelli, CB, Itas e ITC nonché Tréfileurope, e un secondo periodo in cui, a tali imprese, se ne sono aggiunte altre, tra cui la SLM.

233    Parimenti, l’interpretazione data dalla Commissione, al punto 474 della decisione impugnata, agli elementi di prova da essa richiamati a proposito della riunione del Club Italia del 10 febbraio 1997 non è idonea a fugare i dubbi nutriti dal giudice.

234    In primo luogo, quanto al tenore dei riferimenti all’assegnazione delle quote, si deve rilevare che l’espressione «assegnazione delle quote» utilizzata dalla Commissione è ambigua, essendo difficile comprendere se le quantità menzionate negli appunti manoscritti dell’ITC per quanto riguarda la SLM e altri fornitori alludano a quantità già consegnate o a quantità da consegnare. Nella domanda di trattamento favorevole dell’ITC viene indicato, al riguardo, che si trattava di spedizioni effettuate dalla SLM.

235    Nella fattispecie, non si può escludere che le discussioni avvenute nel corso della riunione del 10 febbraio 1997 tra rappresentanti della Redaelli, della CB, dell’Itas e dell’ITC fossero volte non a garantire le vendite della SLM, impresa non presente alla riunione, ma piuttosto a identificare i clienti della SLM e a valutare la sua importanza relativa in quanto fornitore di tali clienti rispetto a quella dei membri del Club Italia. Una simile ipotesi consentirebbe del resto di spiegare per quale ragione i riferimenti all’assegnazione delle quote siano suddivisi in due colonne, una per la SLM e una per la Redaelli, la CB, la Tycsa e l’ITC.

236    In secondo luogo, quanto all’origine delle informazioni riguardanti la SLM contenute nei riferimenti all’assegnazione delle quote, dal punto 474 della decisione impugnata emerge che «[n]egli appunti di ITC si afferma espressamente che CB e ITC avevano ottenuto le informazioni relative alle vendite di SLM [da un] rappresentante di SLM». Orbene, alla lettura degli appunti dell’ITC, verosimilmente redatti all’epoca dei fatti, una tale indicazione non risulta così evidente. Si può solamente rilevare che tali appunti iniziano con la menzione «SLM» accompagnata dal nome di uno dei suoi rappresentanti in maiuscolo, e contengono poi i riferimenti all’assegnazione delle quote. È nella domanda di trattamento favorevole che l’ITC ha indicato che le informazioni relative alla SLM erano state fornite dai rappresentanti della CB e dell’Itas, i quali avevano affermato di averle ottenute dal summenzionato rappresentante della SLM.

237    La chiamata in causa della SLM risulta quindi indiretta, poiché avviene sulla base di quanto sarebbe stato riferito al rappresentante dell’ITC dai rappresentanti della CB e dell’Itas. Per stabilirne la fondatezza, la Commissione avrebbe potuto cercare di verificare presso la CB e l’Itas se quanto prospettato dall’ITC, dopo più di cinque anni dai fatti, corrispondesse effettivamente al contenuto di tale riunione. Gli elementi di prova di cui la Commissione dispone nella fattispecie non sono sufficienti a togliere ogni plausibilità alla tesi difesa dalla SLM, che nega di essere stata all’origine di simili informazioni e sostiene che le stesse potevano essere facilmente ottenute dai clienti o dai concorrenti (come rilevato, in un altro caso, al punto 226 supra).

238    In terzo luogo, alla luce delle informazioni riportate negli appunti manoscritti dell’ITC, risulta altresì che può sembrare incoerente assegnare quote alla SLM senza nel contempo assicurarsi, come pure è stato fatto per la Redaelli, la Tréfileurope, la CB, l’Itas e l’ITC, che le stesse siano oggetto di verifica da parte della persona incaricata dei controlli. Analogamente, il riferimento al numero di telefono del rappresentante della SLM, pur potendo suggerire che egli possa essere stato contattato a seguito della riunione, non ne fornisce la prova e può anche trovare spiegazione nell’eventuale volontà dei membri del Club Italia di integrare in futuro la SLM, nel momento in cui detti membri fossero stati in grado di valutare meglio il ruolo svolto da tale fornitore sul mercato italiano.

239    In ultimo luogo, e ad ogni modo, si deve altresì rilevare che, così come per gli elementi di prova precedenti alla riunione del 10 febbraio 1997, la Commissione non è in grado di produrre il minimo elemento che consenta di dimostrare in modo giuridicamente adeguato che la SLM era consapevole di partecipare al Club Italia, tenuto conto delle discussioni che intervenivano tra i suoi membri sulla sua situazione.

240    Dalle suesposte considerazioni consegue che, in assenza del benché minimo elemento idoneo a comprovarne il contenuto, gli elementi di prova relativi alla riunione del 10 febbraio 1997 non sono sufficienti a far ritenere che la partecipazione della SLM al Club Italia sia iniziata a partire da tale data.

–       Sugli elementi successivi alla riunione del 10 febbraio 1997

241    La Commissione ha altresì richiamato elementi successivi alla riunione del 10 febbraio 1997 a fondamento della propria valutazione sul momento di inizio e sulla durata della partecipazione della SLM al Club Italia (decisione impugnata, punto 474, e punto 128 supra).

242    Più precisamente, la Commissione ha respinto, nella decisione impugnata, vari argomenti che la SLM ripropone dinanzi al Tribunale. Si tratta, in tal senso, della riferita indicazione secondo cui la SLM ha ancora dubbi, indicazione riportata dall’ITC nella sua domanda di trattamento favorevole a proposito degli appunti manoscritti relativi alla riunione del Club Italia del 4 marzo 1997, dell’argomento vertente sulla mancanza di fatture emesse prima dell’anno 2000 dalla persona incaricata dei controlli nei confronti della SLM, nonché del contenuto di una dichiarazione effettuata dalla Redaelli nella sua richiesta di trattamento favorevole il 20 marzo 2003 (decisione impugnata, punti 477 e 478, e punto 128 supra).

243    Per quanto riguarda le affermazioni dell’ITC riguardanti gli appunti manoscritti relativi alla riunione del Club Italia del 4 marzo 1997, alla quale erano rappresentate la Redaelli, la CB, l’Itas, l’ITC, la Tréfileurope nonché un dipendente della persona incaricata dei controlli, essa ha indicato che «[d]urante l’incontro i produttori vengono informati che (…) Trame e DWK vogliono partecipare ed interverranno la prossima volta, mentre la SLM è ancora in dubbio». Per la Commissione, i dubbi della SLM non potrebbero certamente essere interpretati come un’interruzione della sua partecipazione al Club Italia.

244    Un’interpretazione del genere, tuttavia, non può soddisfare il Tribunale, dato che la Commissione non è ancora in grado, a questo stadio, di dimostrare adeguatamente la partecipazione della SLM al Club Italia a quell’epoca. Al contrario, la succitata affermazione dell’ITC suggerisce che, nel marzo 1997, la SLM non aveva ancora espresso il proprio consenso a unirsi al Club Italia.

245    Nondimeno, la partecipazione della SLM al Club Italia emerge chiaramente da quanto riferito sulla riunione del 15 aprile 1997, alla quale ha partecipato un rappresentante della SLM e in cui hanno avuto luogo una «[d]iscussione sulle vendite effettuate da Redaelli ad alcuni clienti e sulle offerte fatte ai clienti da SLM e CB; discussione su clienti e quote di vendita», una «[r]assegna dettagliata delle vendite effettuate dalle società (…) SLM (…)» nonché una «discussione sull’assegnazione delle quote (con indicazione di una percentuale concreta) per le stesse società menzionate» (decisione impugnata, allegato 3).

246    Allo stesso modo, emerge da quanto riferito nella decisione impugnata circa la riunione del Club Italia del 30 settembre 1997, alla quale era presente un rappresentante della SLM, che è stata discussa la «[d]efinizione delle quote di vendita, dei prezzi minimi e dei criteri per la fissazione di tali quote». La riunione del 22 dicembre 1997, per la quale non viene precisata la presenza della SLM, ha riguardato elementi simili relativi alla SLM, così come le riunioni dell’11 gennaio 1998, del 29 gennaio 1998, del 1° febbraio 1998, del 5 marzo 1998, del 12 aprile 1998, del 19 aprile 1998, del 21 giugno 1998, del 3 settembre 1998, del 27 settembre 1998, del 15 novembre 1998, del 29 novembre 1998, del 14 dicembre 1998, del 20 gennaio 1999, del 6 febbraio 1999, del 24 febbraio 1999, dell’11 marzo 1999, del 30 marzo 1999, del 18 maggio 1999, del 15 giugno 1999, del 30 giugno 1999, del 16 luglio 1999, del 7 settembre 1999, del 5 ottobre 1999, del 19 ottobre 1999, del 29 novembre 1999, del 4 dicembre 1999, del 14 dicembre 1999 e del 18 gennaio 2000, questa volta con la riferita presenza della SLM.

247    Altre riunioni tenutesi successivamente a quella di Milano (Italia) del 16 settembre 2002 si sono svolte in presenza di un rappresentante della SLM e hanno avuto ad oggetto discussioni riguardanti, in particolare, le quote o i prezzi.

248    In tale contesto, il fatto che, in un momento imprecisato dell’anno 1998, una tabella in possesso della Tréfileurope abbia riportato la ripartizione di clientela nel 1998 menzionando la SLM, ma senza contenere informazioni che la riguardassero, come debitamente annotato nell’allegato 3 della decisione impugnata, non è idonea a rimettere in discussione quanto è possibile dedurre da tutti gli elementi sopra richiamati, ossia che la Commissione ha dimostrato, ad avviso del Tribunale assolvendo sufficientemente l’onere probatorio, che, a partire dal 15 aprile 1997, la SLM ha partecipato a discussioni del Club Italia il cui obiettivo era chiaramente anticoncorrenziale.

249    Analogamente, il fatto che la persona incaricata dei controlli non abbia presentato fatture riguardanti la SLM prima del 2000, così come il contenuto della dichiarazione resa dalla Redaelli nella sua domanda di trattamento favorevole, dalla quale risulta che la SLM non ha partecipato al Club Italia sin dall’inizio del suo funzionamento, non bastano a infirmare la suesposta conclusione.

250    Peraltro, e a titolo incidentale, è necessario rilevare che, come sostenuto dalla SLM, la partecipazione di quest’ultima al Club Europa è stata ravvisata dalla Commissione per il solo periodo compreso tra l’11 settembre 2000 e il 19 settembre 2002 (decisione impugnata, punto 865, e punto 131 supra), e che la Commissione ha dimostrato come solamente a partire dal 29 novembre 1999 la SLM sapesse o avrebbe dovuto sapere che la sua partecipazione al Club Italia si inseriva in uno schema più ampio, articolato su più livelli, il cui obiettivo era di stabilizzare il mercato dell’AP a livello paneuropeo al fine di evitare un calo dei prezzi (decisione impugnata, punto 650, e punto 129 supra). Quelli menzionati sono, infatti, elementi che consentono di delineare la specificità della partecipazione della SLM all’infrazione, partecipazione che non è identica a quella di altre imprese che, come la Redaelli o la Tréfileurope, hanno partecipato più a lungo o con maggior coinvolgimento ai vari aspetti dell’infrazione unica.

–       Conclusione

251    Dalle suesposte considerazioni deriva che la partecipazione della SLM può essere dimostrata con prove sufficienti solo a decorrere dal 15 aprile 1997, e non dal 10 febbraio 1997, e tale partecipazione risulta inoltre successivamente attestata fino al settembre 2002.

252    Occorre pertanto annullare la decisione impugnata sul punto e sottrarre un periodo di due mesi, che va dal 10 febbraio al 14 aprile 1997, dalla durata dell’infrazione contestata alla SLM. Tale periodo è irrilevante rispetto al periodo contestato all’Ori Martin, dato che la responsabilità per l’infrazione commessa dalla SLM le è imputata solamente a decorrere dal 1° gennaio 1999.

253    Parimenti, per quanto riguarda la SLM, è necessario rammentare quanto segue:

–        la sua partecipazione al Club Europa è stata ravvisata dalla Commissione solamente per il periodo compreso tra l’11 settembre 2000 e il 19 settembre 2002 (decisione impugnata, punto 865, e punto 131 supra);

–        a partire dal 29 novembre 1999, essa sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua partecipazione al Club Italia si inseriva in uno schema più ampio, articolato su vari livelli, il cui obiettivo era di stabilizzare il mercato dell’AP a livello paneuropeo al fine di evitare un calo dei prezzi (decisione impugnata, punto 650, e punto 129 supra).

254    Di tali fatti occorrerà altresì tener conto nel calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla SLM, poiché risulta che la Commissione non ha tenuto distinte le varie modalità di partecipazione della SLM al cartello: solamente all’interno del club Italia, dall’aprile 1997 a fine novembre 1999, poi a livello paneuropeo, dal dicembre 1999 al settembre 2002.

255    Le conseguenze di quanto detto sulla determinazione dell’importo dell’ammenda saranno valutate in seguito, a titolo di esercizio da parte del Tribunale della propria competenza estesa al merito.

d)     Sulla proporzione del valore delle vendite determinata a titolo di maggiorazione

 Argomenti delle parti

256    La SLM e l’Ori Martin fanno valere i medesimi argomenti esposti per la valutazione della gravità per quanto riguarda l’imposizione dell’importo supplementare previsto dal punto 25 degli orientamenti del 2006. Nessun criterio permetterebbe di comprendere la scelta di incrementare l’importo dell’ammenda del 19% del valore delle vendite della SLM. Tale scelta dovrebbe essere censurata, in particolare alla luce del ruolo marginale della SLM. In generale, una circostanza aggravante legata al solo effetto dissuasivo sarebbe ingiusta e assimilabile ad una seconda sanzione per gli stessi fatti. Inoltre, la fissazione di una percentuale identica per tutte le imprese destinatarie della decisione, ad eccezione della Fundia, della Socitrel, della Fapricela e della Proderac, indipendentemente dal loro coinvolgimento e dal loro ruolo, sarebbe contraria al principio della parità di trattamento.

257    La Commissione si oppone a questi argomenti. Nella fattispecie, essa si sarebbe limitata a adattare l’importo di base dell’ammenda in relazione alla natura orizzontale dell’intesa da sanzionare e, quindi, alla sua specifica gravità, a prescindere dalla dimensione del vantaggio illecito conseguito. Non sarebbe stata applicata alcuna doppia sanzione.

 Giudizio del Tribunale

258    Il punto 25 degli orientamenti del 2006 enuncia quanto segue:

«[A] prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la Commissione inserirà nell’importo di base una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite (...) al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione. Essa può applicare tale importo supplementare anche ad altre infrazioni. Per decidere la proporzione del valore delle vendite da considerare in un determinato caso, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, fra cui in particolare quelli indicati al punto 22 [degli orientamenti del 2006]».

259    Nel caso di specie, dalla decisione impugnata risulta che la Commissione, dopo aver richiamato al punto 957 il contenuto della succitata disposizione, ha affermato, al punto 962, che, «[v]iste le circostanze del caso e, in particolare, gli elementi discussi nella sezione 19.1.3.1 [relativa alla gravità], si conclude che la somma aggiuntiva appropriata debba essere nelle seguenti percentuali: il 16% del valore delle vendite per l’impresa Fundia, il 18% per le imprese Socitrel, Fapricela e Proderac e il 19% per tutte le altre imprese [inclusa la SLM]».

260    A tale riguardo, è necessario rilevare che l’infrazione alla quale la SLM ha partecipato è caratterizzata da accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione del mercato e di limitazione della produzione, i quali sono i più nocivi per la concorrenza all’interno dell’Unione. Orbene, in un caso del genere, la Commissione ha indicato che, per dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte a comportamenti illeciti, essa inserirà nell’importo di base una somma compresa tra il 15% e il 25% del valore delle vendite, operazione che ha compiuto nel caso in esame fissando detto importo al 19% per quanto riguarda la SLM.

261    Un simile ragionamento, esposto in anticipo, non può essere considerato ingiusto o assimilabile a una seconda sanzione, dato che si limita a riprendere gli elementi di cui la Commissione intende tener conto in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda. A tale riguardo, la Commissione non eccede i limiti prescritti dalle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese definite dall’articolo 101 TFUE e dall’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, relativo alla loro attuazione, laddove indichi che, per determinare l’importo dell’ammenda, ritiene appropriato inserire nell’ammenda una somma specifica, indipendente dalla durata dell’infrazione, per dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte a comportamenti illeciti.

262    Come nel caso della valutazione del grado di gravità dell’infrazione ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda, gli elementi considerati dalla Commissione in questa fase della sua analisi riguardano l’infrazione in generale. Solamente in una fase successiva la Commissione è chiamata a adeguare l’importo di base per tener conto di eventuali circostanze attenuanti, tra cui quella relativa al ruolo marginale fatto valere dalle ricorrenti.

263    In mancanza di qualsivoglia elemento presentato dalla SLM idoneo a infirmare le motivazioni esposte dalla Commissione a proposito della natura dell’infrazione, della quota di mercato aggregata delle imprese interessate, dell’estensione geografica e dell’attuazione dell’infrazione, che costituiscono i vari elementi presi in considerazione a tale riguardo nella decisione impugnata, si deve quindi ritenere che la Commissione non possa essere censurata per aver considerato appropriato inserire nell’importo di base dell’ammenda una somma specifica, indipendente dalla durata dell’infrazione.

264    Peraltro, anche se la Commissione non espone una motivazione specifica per quanto riguarda la proporzione del valore delle vendite utilizzata ai fini dell’importo supplementare, il mero rinvio all’analisi dei fattori utilizzati per valutare la gravità è sufficiente al riguardo. Infatti, le considerazioni relative all’esame sotto il profilo della motivazione della proporzione utilizzata per determinare il valore delle vendite ai fini della stima della gravità dell’infrazione valgono anche quando si tratti di apprezzare la motivazione addotta per giustificare la proporzione impiegata per determinare l’importo supplementare a finalità dissuasiva (v. in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, Racc., EU:C:2013:513, punto 124).

265    Dalle suesposte considerazioni deriva che le censure delle ricorrenti relative al computo, da parte della Commissione, di un importo supplementare in sede di determinazione dell’importo di base dell’ammenda, in applicazione degli orientamenti del 2006, devono essere respinte.

4.     Sugli elementi da prendere in considerazione per adeguare l’importo di base

266    Con riferimento agli elementi presi in considerazione per adeguare l’importo di base dell’ammenda, occorre esaminare le censure seguenti: da un lato, gli argomenti relativi alle circostanze attenuanti invocati dalla SLM e dall’Ori Martin e, dall’altro, gli argomenti relativi al beneficio del trattamento favorevole invocati dalla SLM.

a)     Sulle circostanze attenuanti

 Argomenti delle parti

267    La SLM e l’Ori Martin sostengono che erroneamente la Commissione non ha riconosciuto alla SLM circostanze attenuanti a titolo del punto 29 degli orientamenti del 2006. A tale riguardo, la SLM fa valere la debolezza delle sue quote di mercato in Europa e in Italia (3% e 10% rispettivamente), la sua partecipazione tardiva e limitata all’infrazione nonché la sua ammissione, pochi giorni dopo l’ispezione, di buona parte dei fatti addebitati. La SLM sarebbe sempre stata considerata un «outsider» dagli altri partecipanti all’infrazione a causa delle sue politiche commerciali aggressive. Inoltre, la SLM non avrebbe partecipato alla maggior parte delle riunioni collusive e avrebbe registrato ingenti perdite a causa della sua condotta e del comportamento punitivo attuato dalle imprese partecipanti all’infrazione dal 1995. L’Ori Martin, dal canto suo, sostiene che la Commissione non avrebbe tenuto conto della partecipazione soltanto tardiva e limitata della SLM all’infrazione.

268    La Commissione contesta questi argomenti.

 Giudizio del Tribunale

269    Il punto 29 degli orientamenti del 2006 è così formulato:

«L’importo di base dell’ammenda può essere ridotto qualora la Commissione constati l’esistenza di circostanze attenuanti, quali

–        quando l’impresa interessata fornisce la prova di aver posto fine alle attività illecite immediatamente dopo i primi interventi della Commissione. Questo non si applica agli accordi o alle pratiche di natura segreta (in particolare i cartelli);

–        quando l’impresa fornisce la prova che l’infrazione è stata commessa per negligenza;

–        quando l’impresa fornisce la prova che la propria partecipazione all’infrazione è sostanzialmente marginale dimostrando altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato; il fatto che un’impresa abbia partecipato a un’infrazione per una durata inferiore rispetto alle altre imprese non costituisce di per sé una circostanza attenuante, in quanto di tale circostanza si è già tenuto conto nella determinazione dell’importo di base;

–        quando l’impresa collabora efficacemente con la Commissione al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole e oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge;

–        quando il comportamento anticoncorrenziale è stato autorizzato o incoraggiato dalle autorità pubbliche o dalla legge».

270    Nella fattispecie, la SLM invoca tre tipi di argomenti per sostenere che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione una o più circostanze attenuanti per determinare l’importo dell’ammenda. Si tratta, in primo luogo, della debolezza delle sue quote di mercato in Europa e in Italia, in secondo luogo, della sua cooperazione con la Commissione e, in terzo luogo, del suo ruolo marginale all’interno dell’intesa dal punto di vista tanto della durata della sua partecipazione quanto del suo contenuto. Quest’ultimo argomento è sollevato anche dall’Ori Martin.

271    Quanto all’argomento vertente sulla debolezza delle quote di mercato della SLM per quanto riguarda i vari Stati europei interessati dall’infrazione (stimata in meno del 3%) e l’Italia (valutata in meno del 10%), occorre rilevare che il fatto che un simile argomento non sia espressamente annoverato tra le circostanze che possono essere prese in considerazione per determinare l’importo dell’ammenda non è sufficiente a escluderne l’eventuale rilevanza. Il punto 29 degli orientamenti si limita in tal senso a enunciare, a titolo indicativo e non limitativo, talune circostanze attenuanti di cui è possibile tener conto, come emerge dal termine «quali» ivi utilizzato (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commissione, T‑348/08, Racc., EU:T:2011:621, punti 279 e 280).

272    Nel caso di specie, tuttavia, la Commissione non può essere censurata per non aver tenuto conto delle deboli quote di mercato della SLM al fine di concederle una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo di circostanza attenuante.

273    Dal punto di vista metodologico, si deve anzitutto sottolineare che la Commissione ha preso in considerazione il peso relativo della SLM nel settore dell’AP per determinare l’importo dell’ammenda, avendo essa utilizzato, come punto di partenza del suo calcolo, il valore delle vendite realizzate dall’impresa correlate all’infrazione in esame.

274    Inoltre, il livello delle quote di mercato indicate dalla SLM non è di per sé trascurabile. Tale livello deve anche essere rapportato al livello delle quote di mercato detenuto dall’insieme dei partecipanti all’infrazione, che rappresentava all’incirca l’80% delle vendite di AP all’interno del SEE, con l’Italia che costituiva il paese nel quale il consumo di AP era più importante, nonché alla struttura della domanda, assai eterogenea e composta da un ristrettissimo numero di grandi clienti (decisione impugnata, punti da 98 a 102, e punti da 14 a 16 supra).

275    Peraltro, è necessario rilevare che la SLM non deduce elementi che consentano di dimostrare in che modo il livello delle sue quote di mercato in Europa o in Italia giustificherebbe, in quanto tale, una riduzione dell’importo di base dell’ammenda a titolo di circostanza attenuante.

276    In mancanza di qualsiasi argomentazione in tal senso, non si può censurare la Commissione per non essersi domandata se la debolezza delle quote di mercato della SLM fosse tale da giustificare che essa ne tenesse particolare conto, a titolo di circostanza attenuante, per determinare l’importo dell’ammenda.

277    L’argomento attinente alla necessità di tener conto della debolezza delle quote di mercato della SLM, quale circostanza attenuante che la Commissione avrebbe dovuto rilevare in applicazione del punto 29 degli orientamenti del 2006, deve quindi essere respinto in quanto infondato.

278    Quanto all’argomento relativo alla cooperazione con la Commissione, la SLM rammenta di aver ammesso, pochi giorni dopo l’ispezione, la propria partecipazione a buona parte dei fatti addebitati, circostanza non contestata dalla Commissione.

279    A tale riguardo, occorre ricordare che, come prospettato nella decisione impugnata, la Commissione ritiene che la mancata contestazione dei fatti non sia di per sé sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo di circostanza attenuante. La Commissione ha rilevato, a tale proposito, di non essere più vincolata alla sua prassi anteriore al riguardo, e che la riduzione per mancata contestazione dei fatti prevista nella comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4) è stata successivamente abbandonata (decisione impugnata, punto 1009).

280    Si deve osservare che, in ogni caso, l’ammissione della SLM su una parte dei fatti che le sono contestati non è stata tale da agevolare il lavoro della Commissione per quanto riguarda l’accertamento dell’infrazione, dato che la parte di cui trattasi corrisponde al periodo compreso tra il 1999 e il 2002, per il quale la Commissione già disponeva di varie fonti d’informazione e di numerosissimi elementi di prova, sequestrati in particolare in occasione delle ispezioni condotte nel settembre 2002. L’ammissione dei fatti in questione da parte della SLM non ha quindi influito sull’accertamento dell’infrazione nei suoi confronti o nei confronti di altre imprese coinvolte nell’infrazione.

281    L’argomento vertente sulla necessità di tener conto dell’ammissione, ad opera della SLM, di parte dei fatti che le sono contestati quale circostanza attenuante che la Commissione avrebbe dovuto rilevare in applicazione del punto 29 degli orientamenti del 2006 deve quindi essere respinto in quanto infondato.

282    A tale riguardo, dagli atti di causa emerge che gli elementi comunicati dalla SLM alla Commissione nella sua lettera del 25 ottobre 2002 o, successivamente, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti non hanno inciso sull’accertamento dell’infrazione. Infatti, le informazioni relative all’espansione del Club Europa dal settembre 2000 al settembre 2002 provengono in sostanza da altre fonti.

283    Quanto all’argomento vertente sul ruolo marginale, tanto per durata quanto per contenuto, della SLM nell’infrazione, si deve anzitutto rilevare, circa la durata limitata della partecipazione della SLM all’infrazione, che questo elemento è già stato preso in considerazione in sede di determinazione dell’importo di base dell’ammenda, il quale tiene conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione.

284    Negli orientamenti del 2006, la Commissione ha in proposito affermato che «il fatto che un’impresa abbia partecipato a un’infrazione per una durata inferiore rispetto alle altre imprese non costituisce di per sé una circostanza attenuante, in quanto di tale circostanza si è già tenuto conto nella determinazione dell’importo di base».

285    Se non si può escludere che, in certi casi, una differenza significativa nella durata della partecipazione delle varie imprese interessate possa essere presa in considerazione a titolo di circostanza attenuante, così non è nella fattispecie. Infatti, nel caso in esame, la partecipazione della SLM al Club Italia si è protratta per più anni ed è avvenuta in modo consapevole. La durata di tale partecipazione è sufficientemente significativa per affermare che la Commissione non era minimamente tenuta a considerare la durata della partecipazione della SLM all’infrazione a titolo di circostanza attenuante.

286    Circa il contenuto asseritamente limitato della partecipazione della SLM all’infrazione e all’incidenza che ciò dovrebbe avere sulla determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta a tale impresa, le parti discordano sul significato da attribuire agli elementi presentati in proposito.

287    A questo riguardo, dal punto 29 degli orientamenti del 2006 emerge che, in linea di principio, per accertare l’esistenza di una circostanza attenuante, la Commissione chiede all’impresa interessata di «forni[re] la prova che la propria partecipazione all’infrazione è sostanzialmente marginale dimostrando altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato».

288    In passato, la Commissione riteneva che un’impresa che avesse svolto un «ruolo esclusivamente passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione» potesse beneficiare di una diminuzione dell’importo di base dell’ammenda a titolo di circostanza attenuante (v. punto B.3 degli orientamenti del 1998).

289    Per la SLM, la sua partecipazione al cartello soddisferebbe tali definizioni. Nella fattispecie, essa richiama le proprie pratiche commerciali aggressive; le perdite dovute alle punizioni subite in conseguenza del suo comportamento; il fatto che altre imprese partecipanti all’infrazione non la percepivano, almeno fino al 2000, come un membro dell’intesa e il fatto che essa non aveva partecipato alla maggior parte delle riunioni collusive.

290    Per la Commissione, la sua partecipazione non rispetterebbe le definizioni citate.

291    Così, la Commissione ha indicato, al punto 990 della decisione impugnata, in occasione dell’esame dell’argomentazione relativa alla «[p]artecipazione minima e/o passiva», quanto segue:

«SLM ha partecipato in maniera attiva, regolare e continuata alla fissazione delle quote, alla spartizione dei clienti, alla determinazione dei prezzi e allo scambio di informazioni commerciali riservate nell’ambito di oltre 100 riunioni del Club Italia tenutesi tra il 1997 e il 2002 (...). Inoltre, contrariamente a quanto affermato da SLM, la partecipazione di SLM al cartello è confermata nelle dichiarazioni rese da ITC, Tréfileurope e CB (...). Il ruolo di SLM nel cartello non può quindi essere ritenuto sostanzialmente limitato, esclusivamente passivo o minimo».

292    L’esame dei vari elementi di prova richiamati dalla Commissione, e segnatamente degli elementi descritti nell’allegato 3 della decisione impugnata con riferimento alla riunione del 15 aprile 1997, svoltasi in presenza di un rappresentante della SLM ed il cui contenuto è stato riferito dall’ITC e della Tréfileurope, mostra che la SLM era percepita come parte attiva del cartello ben prima del 2000.

293    Risulta inoltre, come emerge altresì dalla decisione impugnata, che la SLM ha partecipato a un numero significativo di riunioni collusive, numero sufficiente per ritenere che la sua partecipazione non possa essere qualificata come esclusivamente passiva e minima o sostanzialmente limitata.

294    Peraltro, la Commissione indica, ai punti da 1015 a 1022 della decisione impugnata, in occasione dell’esame dell’argomentazione relativa alla «[n]on applicazione/ruolo sostanzialmente limitato», che la SLM, alla pari di altre imprese, aveva affermato di non aver attuato gli accordi collusivi o di aver perturbato l’intesa adottando un comportamento concorrenziale sul mercato. Viene specificato che, a supporto di tale asserzione, la SLM ha prodotto varie fatture e ha sostenuto di aver aumentato il proprio fatturato.

295    In risposta, la Commissione ha rilevato quanto segue:

–        «gli elementi probatori presentati riguardano per la maggior parte dati verificati soltanto dalla società che li ha presentati» (decisione impugnata, punto 1018);

–        «[i]n ogni caso, comportamenti occasionalmente scorretti in relazione ai prezzi fissati e/o alla spartizione di quote o clienti non dimostrano di per sé che una parte non abbia applicato gli accordi di cartello. Conflitti interni, rivalità e comportamenti scorretti sono tipici di qualunque cartello, in particolare se di lunga durata (...). La circostanza che una società non abbia rispettato determinati accordi non significa pertanto che non abbia applicato nessuno degli accordi di cartello e che abbia adottato un comportamento totalmente concorrenziale sul mercato» (decisione impugnata, punto 1018); e

–        «[l]’applicazione degli accordi di cartello era garantita dal sistema di monitoraggio (...) e dall’elevata frequenza delle riunioni di cartello tra i concorrenti, nelle quali venivano regolarmente scambiate informazioni riservate che consentivano alle parti di confrontare le loro cifre e di concordare e/o rivedere quote, prezzi e la spartizione dei clienti. È fatto assodato che (...) SLM (...) – come tutte le altre imprese destinatarie della presente decisione – [ha] partecipato regolarmente a incontri nei quali sono stati discussi e monitorati prezzi, quote e clienti (...). Inoltre, per (...) SLM (...) si fa riferimento alla verifica delle [sue] vendite effettuata da un revisore contabile esterno (...)» (decisione impugnata, punto 1019).

296    In conclusione, ad avviso della Commissione, «è evidente che nessuna delle parti ha dimostrato di essersi effettivamente sottratta all’applicazione degli accordi illeciti adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o di aver chiaramente e considerevolmente infranto gli obblighi di attuazione dell’intesa, sì da perturbarne lo stesso funzionamento. Di conseguenza, la non applicazione o il ruolo sostanzialmente limitato non possono essere riconosciuti come circostanze attenuanti» (punto 1022).

297    Si deve tuttavia rilevare che, se anche dagli atti emerge effettivamente come la SLM abbia regolarmente partecipato a riunioni collusive e sia stata soggetta a un meccanismo di controllo, non è irrilevante stabilire se, a seguito di tali riunioni e nonostante il meccanismo di controllo, la SLM abbia o meno adottato un comportamento anticoncorrenziale sul mercato, come essa afferma. La Commissione non convince, quindi, quando respinge l’argomentazione della SLM con la motivazione che dagli atti risulta la sua partecipazione all’infrazione.

298    Parimenti, l’argomento relativo alla mancanza di «verifica» delle informazioni trasmesse dalla SLM non è sufficiente a negare ogni valore alle medesime. Se la Commissione nutriva il minimo dubbio sull’autenticità o la veridicità delle informazioni ricavabili dalle fatture trasmesse dalla SLM o dall’affermato aumento del fatturato, essa disponeva della possibilità di chiedere maggiori informazioni alla SLM o di compiere le proprie indagini su tali informazioni.

299    Nondimeno, è necessario rilevare che dall’esame di tali fatture e dalle osservazioni svolte delle parti al riguardo in udienza emerge che dette fatture non erano molto numerose e riguardavano solo un periodo di tempo assai breve, l’inizio del mese di novembre 2001. Un richiamo a questi documenti non appare quindi pertinente per sostenere che, nel periodo durante il quale la SLM ha aderito agli accordi illeciti, essa si è effettivamente sottratta alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato. Nella fattispecie, la Commissione è quindi legittimata a ricordare che, in linea generale, i «comportamenti occasionalmente scorretti» non provano, di per sé soli, che una parte non abbia attuato gli accordi collusivi.

300    Peraltro, la SLM non fornisce la minima prova quando afferma di essere stata percepita come un «outsider» dagli altri partecipanti all’infrazione a causa delle sue pratiche commerciali aggressive e di avere, in conseguenza di ciò, subìto rappresaglie attuate dagli altri partecipanti all’intesa. Simili affermazioni non possono quindi essere prese in considerazione.

301    L’argomento vertente sulla necessità, per la Commissione, di concludere, alla luce dei documenti trasmessi durante il procedimento amministrativo, che la partecipazione della SLM all’infrazione era sostanzialmente marginale ai sensi del punto 29 degli orientamenti del 2006 deve quindi essere respinto in quanto infondato.

302    Dalle suesposte considerazioni consegue che le censure delle ricorrenti correlate ai vari argomenti dedotti per dimostrare la sussistenza di circostanze attenuanti, nel senso definito dal punto 29 degli orientamenti del 2006, devono essere respinte.

b)     Sulle dichiarazioni rese a titolo della richiesta di trattamento favorevole

 Richiamo della decisione impugnata

303    Nella decisione impugnata, la Commissione si esprime nei seguenti termini:

«(1126) SLM rivendica una riduzione dell’ammenda per le informazioni autoincriminanti che avrebbe fornito nella sua risposta alla prima richiesta di informazioni della Commissione e che andrebbero ben oltre una normale collaborazione. Sostiene inoltre di non aver potuto fornire maggiori informazioni, perché in quel momento non era in grado di stabilire quali prove fossero già in possesso della Commissione, come pure a causa del suo ruolo marginale nell’infrazione. Infine, afferma che la Commissione avrebbe usato le sue dichiarazioni per confortare le proprie conclusioni.

(1127) Per avere diritto a una riduzione dell’ammenda in base alla comunicazione sul trattamento favorevole, le informazioni presentate dovrebbero costituire un valore aggiunto significativo. La natura autoincriminante delle informazioni o il fatto che la Commissione faccia riferimento a tali informazioni nella descrizione del cartello non sono pertanto determinanti. Nel fare richiesta di trattamento favorevole, l’impresa dovrebbe inoltre fornire alla Commissione tutte le informazioni rilevanti in suo possesso, e le sue probabilità di risultare idonea al trattamento favorevole saranno tanto maggiori quanto più tempestive saranno le sue azioni. Il fatto che SLM non sarebbe stata in grado di fornire maggiori informazioni non potendo stabilire quali prove fossero in possesso della Commissione è quindi irrilevante.

(1128) Il 30.10.2002, rispondendo a una richiesta di informazioni, la società ha presentato domanda per una riduzione dell’ammenda. In questa risposta, SLM conferma la propria partecipazione a quattro tipi di incontri: gli incontri dell’ESIS [Eurostress Information Service, con sede a Düsseldorf], gli incontri tra i produttori italiani a livello dirigenziale dal 1999 al 2002, gli incontri tra i produttori europei a livello dirigenziale/operativo nel 2001 e gli incontri tra i produttori italiani al livello di addetti alle vendite dal 1999 al 2002. Tuttavia, per quanto riguarda il valore aggiunto significativo delle prove presentate da SLM, la descrizione di tali incontri era già contenuta in elementi probatori preesistenti e le dichiarazioni rese dalla società erano inoltre vaghe.

(1129) Analogamente, per ciò che concerne l’espansione del Club Europa, SLM spiega che vi sono stati degli incontri nel 2001 tra i produttori europei e italiani per negoziare il mantenimento di uno status quo delle esportazioni italiane nel mercato europeo. La società sostiene di aver partecipato a tre di questi incontri e fornisce i verbali di due riunioni, di cui quella del 4.9.2001 (che mostra la ricerca di uno status quo delle esportazioni italiane e di una stabilizzazione dei prezzi) è menzionata più volte nella comunicazione degli addebiti. Vi sono però varie fonti antecedenti di prove, che dimostrano lo svolgimento di questo e di altri incontri dallo scopo analogo. Le informazioni fornite da SLM non costituiscono pertanto un valore aggiunto significativo».

 Argomenti delle parti

304    La SLM fa valere che erroneamente la Commissione non le ha accordato una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo della cooperazione fornita durante il procedimento amministrativo. In particolare, la SLM sostiene che, tenuto conto del suo ruolo secondario nell’infrazione, quando ha deciso di cooperare, essa non era in misura di sapere di quali elementi già disponesse la Commissione per poter valutare se le risposte fornite avessero o meno un valore aggiunto. Orbene, la Commissione sarebbe stata legittimata a rimproverarle il mancato valore aggiunto nell’ammissione di fatti e circostanze ove fosse stato possibile dimostrare che la stessa impresa era a conoscenza di fatti e circostanze acquisiti, per altre vie, al fascicolo dalla Commissione. Così non era quando la SLM ha ricordato alla Commissione come vi fossero stati almeno quattro tipi di riunioni tra i produttori di AP, vale a dire nell’ambito dell’Eurostress Information Service (ESIS, associazione professionale dei produttori di AP in Europa), tra i produttori europei, tra i soli produttori italiani, a livello di responsabili ed a livello di venditori. Essa ne ha indicato i partecipanti, i luoghi, l’origine delle convocazioni e i contenuti (decisione impugnata, punto 1128). Tali affermazioni sarebbero state utilizzate nella comunicazione degli addebiti per rafforzare alcune conclusioni (v. comunicazione degli addebiti, punti 191 e 242), ciò che non sarebbe potuto accadere se tali affermazioni fossero state prive di valore.

305    La Commissione sostiene che la SLM non meritava alcuna riduzione dell’importo dell’ammenda, non avendo fornito informazioni aventi valore aggiunto significativo. Inoltre, una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla SLM sarebbe stata inappropriata alla luce del suo atteggiamento calcolatore e del carattere vago delle informazioni comunicate.

 Giudizio del Tribunale

306    Nella fattispecie, si deve rilevare che, il 9 gennaio 2002, il Bundeskartellamt ha trasmesso alla Commissione documenti che prospettavano l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101 TFUE riguardante l’AP.

307    Inoltre, già il 19 luglio 2002, ossia ancor prima che venissero realizzate le verifiche compiute il 19 e il 20 settembre 2002, la Commissione aveva concesso l’immunità condizionale alla DWK in risposta a una richiesta avanzata in tal senso il 18 giugno 2002. A seguito di queste ispezioni, varie imprese hanno presentato richieste volte a ottenere un trattamento favorevole da parte della Commissione in cambio della loro cooperazione con la stessa, tra le altre l’ITC, il 21 settembre 2002, ma anche la Redaelli, il 21 ottobre 2002, e la Nedri, il 23 ottobre 2002.

308    Nella decisione impugnata, la Commissione ha indicato che l’ITC beneficiava di una riduzione dell’ammenda del 50% per essere stata la prima impresa a soddisfare i requisiti previsti dal punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. In particolare, viene rilevato che l’ITC ha fornito importanti informazioni riguardanti il Club Italia e gli accordi paneuropei. La Commissione ha altresì affermato che la Nedri beneficiava di una riduzione del 25% per essere stata la seconda impresa a soddisfare i requisiti citati. Altre imprese, l’ArcelorMittal Wire France, l’ArcelorMittal, l’ArcelorMittal Fontaine, l’ArcelorMittal Verderio, l’ArcelorMittal España, l’Emesa/Galycas e la WDI, hanno beneficiato di riduzioni dell’ammenda del 20% o del 5%. Le richieste presentate dalla Tycsa, dalla Redaelli e dalla SLM sono invece state respinte.

309    Per quanto riguarda la SLM, contestualmente alla propria risposta alla richiesta di informazioni consegnata in occasione dell’ispezione, essa ha presentato domanda di poter beneficiare della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 il 25 ottobre 2002, domanda registrata alla Commissione il 30 ottobre 2002. Successivamente, nella propria risposta alla comunicazione degli addebiti, la SLM ha fornito altri elementi di prova alla Commissione.

310    Risulta, tuttavia, che gli elementi comunicati dalla SLM hanno avuto utilità solamente relativa per la Commissione, che già disponeva, a seguito delle ispezioni o grazie, in particolare, alla cooperazione dell’ITC, di numerosi elementi per accertare i differenti aspetti dell’infrazione sui quali la SLM ha presentato informazioni. Le informazioni relative all’espansione del Club Europa dal settembre 2000 al settembre 2002 provengono quindi, essenzialmente, da imprese diverse dalla SLM, oppure, se la SLM è citata, sono anche menzionate numerose altre imprese i cui contributi sono precedenti a quelli della SLM (decisione impugnata, punti 265 e seguenti).

311    Da quanto detto risulta che le censure della SLM relative alla necessità di concederle il beneficio di una riduzione dell’importo dell’ammenda per ricompensarne la cooperazione all’accertamento dell’infrazione devono essere respinte.

5.     Sulla considerazione della particolare situazione della SLM

312    A più riprese nell’ambito delle loro argomentazioni, la SLM e l’Ori Martin hanno fatto valere che la Commissione non ha preso in debita considerazione la specificità della situazione della SLM. Per le ricorrenti, la partecipazione di tale impresa all’intesa sarebbe stata non solo tardiva, ma anche limitata, circostanza di cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto in una qualche fase della determinazione dell’importo dell’ammenda. La Commissione non avrebbe tuttavia proceduto a una simile personalizzazione della sanzione, dato che la formula impiegata per determinare l’importo dell’ammenda è la stessa utilizzata per sanzionare le imprese che, come la Redaelli, hanno partecipato a tutti gli aspetti dell’infrazione e per la sua intera durata.

313    Nella presente causa, il Tribunale deve esaminare se, sanzionando la SLM con un’ammenda di importo pari a EUR 19,8 milioni prima dell’applicazione del limite legale del 10% – importo calcolato considerando, segnatamente, l’insieme delle vendite di AP realizzate nel SEE dalla SLM, la gravità oggettiva dell’infrazione in quanto tale, la durata della partecipazione della SLM al Club Italia a partire da una riunione in cui la SLM non era rappresentata, e senza rilevare la benché minima circostanza attenuante (v. punto 134 supra) –, la Commissione abbia adeguatamente valutato le circostanze del caso di specie.

314    Come emerge, infatti, dalla giurisprudenza, e conformemente al principio della tutela giurisdizionale effettiva, del quale i principi di proporzionalità e di personalità delle pene sono componenti (v. punti da 138 a 142 supra), l’ammenda dev’essere fissata in considerazione degli elementi relativi non solo all’infrazione in quanto tale, ma anche all’effettiva partecipazione dell’impresa sanzionata a tale infrazione. La Commissione o, in mancanza, il Tribunale, deve quindi garantire la personalizzazione della pena rispetto all’infrazione, tenendo conto della specifica situazione della SLM all’interno dell’infrazione unica descritta dalla Commissione nella decisione impugnata.

 Modalità di partecipazione al Club Italia

315    Con riferimento alla partecipazione al Club Italia, possono essere fatte tre osservazioni per valutare la sanzione da infliggere alla SLM, alla luce di quanto sopra esposto circa gli elementi presi in considerazione dalla Commissione per determinare l’importo dell’ammenda.

316    In primo luogo, come sostenuto dalla Commissione, gli accordi conclusi all’interno del Club Italia hanno indubbiamente una portata geografica che supera i confini dell’Italia. Al di là dell’aspetto italiano di tale Club, quest’ultimo ha ugualmente consentito a un certo numero di imprese, ossia lo zoccolo duro composto dalla Redaelli, dalla CB, dall’ITC, dall’Itas (presenti in Italia) nonché dalla Tréfileurope (presente in Italia e nel resto d’Europa), ma anche alla SLM, di coordinare gli sforzi diretti all’esportazione dei produttori italiani e, simmetricamente, di definire una politica comune in reazione ai tentativi dei produttori degli altri paesi europei (quali la Tycsa, la Nedri e la DWK, che talora intervenivano nel Club Italia) di limitare tali sforzi proponendo ai produttori italiani una quota di esportazione nel resto dell’Europa.

317    Tuttavia, è necessario constatare che, per l’interno periodo in cui la SLM ha partecipato solamente a questo aspetto dell’infrazione (dal 10 febbraio 1997 al 10 settembre 2000 per la Commissione), le discussioni avvenute in sua presenza non hanno riguardato l’Austria e, se riguardavano la Germania e la Francia, lo facevano in un’epoca in cui la SLM non vendeva o non vendeva ancora AP in tali Stati. Tali specificità devono essere prese in considerazione in sede di valutazione dell’importo della sanzione da infliggere alla SLM.

318    In secondo luogo, quanto alla durata della partecipazione della SLM al Club Italia, l’inizio di tale partecipazione non può ritenersi avvenuto il 10 febbraio 1997, come affermato dalla Commissione, ma deve essere spostato al 15 aprile 1997 per rispettare lo standard probatorio richiesto per accertare la partecipazione a un’infrazione. Si deve tenere conto anche di tale fattore nel determinare l’importo dell’ammenda.

319    In terzo luogo, quanto alla portata della partecipazione della SLM al Club Italia, occorre rilevare come, nella decisione impugnata, la Commissione abbia dichiarato che, a partire dal 29 novembre 1999, la SLM sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua partecipazione al Club Italia si inseriva in uno schema più ampio, articolato su vari livelli, il cui obiettivo era di stabilizzare il mercato dell’AP a livello paneuropeo al fine di evitare un calo dei prezzi (decisione impugnata, punto 650, e punto 129 supra). Quindi, è solamente a uno stadio più tardivo rispetto ad altre imprese che la SLM ha avuto conoscenza dell’infrazione unica contestatale dalla Commissione.

320    Anche questa peculiarità, richiamata nella decisione impugnata, deve essere presa in considerazione in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, dato che contraddistingue la situazione della SLM rispetto a quella di altre imprese sanzionate nel caso in esame, come la Redaelli, che hanno partecipato al Club Italia sin dalle sue origini o che erano a conoscenza di tutti gli aspetti dell’infrazione unica. Tuttavia, occorre rilevare che la situazione della SLM si distingue significativamente anche da quella delle tre imprese per le quali la Commissione ha tenuto conto della tardiva presa di conoscenza della dimensione paneuropea dell’infrazione. Segnatamente, la Socitrel, la Proderac e la Fapricela, che agivano all’interno del Club España, sono venute a conoscenza del progetto d’insieme solamente nel maggio 2001 e non, come la SLM, nel novembre 1999. Si deve altresì notare che la SLM ha non solo avuto conoscenza della dimensione paneuropea dell’infrazione, ma vi ha pure partecipato pienamente in prosieguo.

 Modalità di partecipazione al Club Europa e agli altri accordi

321    È pacifico che la SLM non ha partecipato all’accordo meridionale, al Club España, al coordinamento riguardante il cliente Addtek o al Club di Zurigo, che ha preceduto il Club Europa.

322    Per quanto riguarda il Club Europa, è importante ricordare che la partecipazione della SLM a tale aspetto dell’infrazione unica è stata affermata per il solo periodo compreso tra l’11 settembre 2000 e il 19 settembre 2002, il che corrisponde a un periodo in cui la SLM cominciava a disporre delle autorizzazioni necessarie per vendere AP in determinati paesi che costituivano oggetto del Club Europa e in cui vi erano discussioni con il Club Italia sull’ampiezza della quota che avrebbe potuto essere riconosciuta agli esportatori italiani.

323    Da tali considerazioni deriva che la partecipazione della SLM all’infrazione non è stata uniforme, ma progressiva. Inizialmente la SLM ha partecipato soltanto al Club Italia, da aprile 1997 a fine novembre 1999, dopodiché è venuta a conoscenza della dimensione paneuropea dell’infrazione unica, a partire dal dicembre 1999, e successivamente ha partecipato al Club Europa, dal settembre 2000 al settembre 2002.

324    Questa constatazione costituisce un elemento che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione nel valutare la sanzione da infliggere alla SLM.

325    Tuttavia, si deve anche rilevare che da una simile constatazione non consegue che la partecipazione della SLM all’infrazione sia tanto limitata quanto sostenuto dalle ricorrenti. Emerge infatti dagli atti che, a partire dall’anno 2000, il ruolo della SLM all’interno del Club Italia, in particolare per quanto riguarda le discussioni intercorse con il Club Europa per determinare una quota di esportazioni, è assimilabile al ruolo svolto dai principali attori del Club Italia, ossia le società Redaelli, Itas, CB, ITC e Tréfileurope.

6.     Conclusione

326    Di conseguenza, risulta dalle suesposte considerazioni che la sanzione inflitta alla SLM, e in parte all’Ori Martin, è sproporzionata, in particolare perché non è sufficientemente personalizzata, non avendo la Commissione tenuto conto di determinate specificità della situazione di tale impresa nel sanzionarla con un’ammenda di importo pari a EUR 19,8 milioni, prima dell’applicazione del limite legale del 10%.

327    In particolare, la sanzione inflitta dalla Commissione non tiene conto del fatto che la SLM ha partecipato solo tardivamente e progressivamente all’infrazione unica, limitandosi essenzialmente, in un primo tempo, agli accordi conclusi all’interno del Club Italia relativi al mercato italiano. Nella fattispecie, la Commissione era tenuta a prendere in considerazione, nel calcolare l’importo dell’ammenda, la mancanza di certificazioni che consentissero alla SLM di vendere in determinati Stati membri prima di una certa data e l’assenza di elementi che permettessero di ritenere che la SLM potesse essere coinvolta nell’intesa ancor prima della sua partecipazione alle riunioni del Club Italia.

328    L’articolo 2, punto 16, della decisione impugnata deve quindi essere annullato in quanto infligge una sanzione sproporzionata alle ricorrenti.

329    Le conseguenze da trarre da quanto detto saranno esaminate in prosieguo, a titolo della competenza estesa al merito conferita al Tribunale, il cui esercizio è richiesto nella fattispecie.

330    Ciò considerato, non è più necessario esaminare gli argomenti delle parti sollevati nella censura vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento o nelle censure attinenti alla violazione di talune disposizioni degli orientamenti del 2006, censure che non sono idonee, nella fattispecie, a rimettere in discussione o a modificare l’esito della suesposta valutazione.

D –  Sull’inusuale lunghezza del procedimento amministrativo

1.     Argomenti delle parti

331    La SLM fa valere che la durata del procedimento amministrativo è stata troppo lunga. Nella fattispecie, il procedimento amministrativo si sarebbe protratto per oltre otto anni e sarebbero trascorsi sei anni tra le ispezioni, compiute il 19 settembre 2002, e l’invio della comunicazione degli addebiti, il 30 settembre 2008. Orbene, a partire dal 2002 la Commissione sarebbe stata a conoscenza di un elevatissimo numero di fatti sui quali ha poi basato la decisione impugnata, e numerose imprese avrebbero rapidamente cooperato. Per la SLM, il procedimento è stato concluso tardivamente a causa del gran numero di funzionari avvicendatisi sulla pratica, ragion per cui essa chiede al Tribunale di ingiungere alla Commissione di fornire un elenco recante il numero dei funzionari che hanno trattato la pratica dal 2002 al 2010. Dopo più di dieci anni, sarebbe difficile per la SLM pronunciarsi sui fatti che le sono contestati, spesso in maniera indiretta, sulla base di documenti scritti a mano da terzi. Inoltre, la Commissione avrebbe impiegato sei anni per decidere se accettare o respingere la sua domanda di trattamento favorevole, presentata il 30 ottobre 2002 e respinta il 19 settembre 2008, il che avrebbe compromesso il diritto della SLM di predisporre in tempo utile una linea difensiva idonea a garantire la miglior tutela dei propri interessi. A causa della lentezza amministrativa, alla SLM sarebbe stato impedito di preparare un’adeguata difesa per quanto riguarda i primi anni di partecipazione all’intesa accertata nei suoi riguardi (1997 e 1998).

332    La Commissione contesta tale argomentazione. Quanto alla domanda di misure istruttorie, essa osserva, in particolare, che, di fronte alla complessità del procedimento, sarebbe irrilevante conoscere il numero di funzionari avvicendatisi sulla pratica.

2.     Giudizio del Tribunale

333    In limine, si deve rilevare che la SLM ammette di aver partecipato all’infrazione dal 1999. Questo elemento deve essere preso in considerazione nel valutare gli effetti di un’eventuale violazione del principio del termine ragionevole.

334    L’osservanza di un termine ragionevole nell’espletamento dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale di diritto dell’Unione del quale i giudici dell’Unione assicurano il rispetto (v. sentenza del 19 dicembre 2012, Heineken Nederland e Heineken/Commissione, C‑452/11 P, EU:C:2012:829, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).

335    Il principio del termine ragionevole è stato riaffermato dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, a norma del quale «[o]gni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione» (sentenza del 5 giugno 2012, Imperial Chemical Industries/Commissione, T‑214/06, Racc., EU:T:2012:275, punto 284).

336    La ragionevolezza della durata del procedimento dev’essere valutata in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso e, in particolare, del contesto di quest’ultimo, del comportamento delle parti nel corso del procedimento, della rilevanza del caso per le diverse imprese interessate e del suo grado di complessità (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Racc., EU:T:1999:80, punto 126) nonché, eventualmente, delle informazioni o giustificazioni che la Commissione è in grado di fornire quanto agli atti di indagine compiuti nel corso del procedimento amministrativo.

337    La Corte ha dichiarato che il procedimento amministrativo può essere esaminato distinguendo due fasi temporali successive, ciascuna delle quali risponde ad una propria logica interna. La prima fase, che si estende fino alla comunicazione degli addebiti, ha come termine iniziale la data in cui la Commissione, facendo uso dei poteri conferitile dal legislatore dell’Unione, adotta misure che implicano l’addebito di una violazione, e deve consentire a detta istituzione di prendere posizione circa il seguito del procedimento. La seconda fase si estende invece dalla comunicazione degli addebiti fino all’adozione della decisione finale. Essa deve consentire alla Commissione di pronunciarsi definitivamente sulla violazione contestata (sentenza del 21 settembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, C‑105/04 P, Racc., EU:C:2006:592, punto 38).

338    Dalla giurisprudenza emerge che la violazione del principio del termine ragionevole può comportare due tipi di conseguenze.

339    Da un lato, qualora la violazione del termine ragionevole abbia influito sull’esito del procedimento, una simile violazione può comportare l’annullamento della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2006, Technische Unie/Commissione, C‑113/04 P, Racc., EU:C:2006:593, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

340    Occorre precisare, quanto all’applicazione delle norme sulla concorrenza, che il superamento del termine ragionevole può costituire un motivo di annullamento delle sole decisioni che constatino la commissione di infrazioni, e a condizione che sia stato provato che la violazione di tale principio ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate. Al di fuori di tale specifica ipotesi, il mancato rispetto dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo ai sensi del regolamento n. 1/2003 (v. sentenza del 16 dicembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, T‑5/00 e T‑6/00, Racc., EU:T:2003:342, punto 74 e giurisprudenza ivi citata, confermata in sede di impugnazione sul punto dalla sentenza Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, punto 337 supra, EU:C:2006:592, punti 42 e 43).

341    Tuttavia, posto che il rispetto dei diritti della difesa, principio il cui carattere fondamentale è stato sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza della Corte (sentenza del 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, 322/81, Racc., EU:C:1983:313, punto 7), riveste un’importanza capitale nei procedimenti come quello in questione, è importante evitare che tali diritti possano essere irrimediabilmente compromessi a motivo della durata eccessiva della fase istruttoria, e che tale durata possa ostacolare l’acquisizione di prove volte a confutare l’esistenza di comportamenti idonei a far sorgere la responsabilità delle imprese interessate. Per tale motivo, l’esame relativo a un eventuale ostacolo all’esercizio dei diritti della difesa non deve essere limitato alla fase stessa in cui tali diritti producono il loro pieno effetto, vale a dire la seconda fase del procedimento amministrativo. La valutazione relativa all’origine dell’eventuale riduzione dell’efficacia dei diritti della difesa deve estendersi all’insieme di tale procedimento, avendo riguardo alla durata complessiva del medesimo (sentenza Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, punto 337 supra, EU:C:2006:592, punto 50).

342    D’altro lato, qualora la violazione del termine ragionevole non incida sull’esito del procedimento, una simile violazione può condurre il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, a correggere adeguatamente la violazione risultante dal superamento del termine ragionevole del procedimento amministrativo mediante l’eventuale riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta (v., in tal senso, sentenze Technische Unie/Commissione, punto 339 supra, EU:C:2006:593, punti da 202 a 204, e del 16 giugno 2011, Heineken Nederland e Heineken/Commissione, T‑240/07, Racc., EU:T:2011:284, punti 429 e 434, confermata in sede di impugnazione dalla sentenza Heineken Nederland e Heineken/Commissione, punto 334 supra, EU:C:2012:829, punto 100).

343    Risulta da quanto detto che, affinché un procedimento amministrativo di lunga durata possa costituire una violazione del principio del termine ragionevole, la durata di tale procedimento dev’essere qualificata come eccessiva.

344    Nella fattispecie, il procedimento amministrativo è stato caratterizzato da quattro fasi successive, la prima delle quali precedente alla comunicazione degli addebiti, mentre le altre tre successive alla medesima.

345    La prima fase è iniziata il 9 gennaio 2002, con la comunicazione, da parte del Bundeskartellamt, dei documenti menzionati al precedente punto 23, e si è conclusa il 30 settembre 2008, con l’adozione della comunicazione degli addebiti.

346    Ha quindi preso avvio la seconda fase (v. punti da 33 a 39 supra) conclusasi con l’adozione della decisione iniziale, il 30 giugno 2010.

347    Dopo la proposizione di una prima serie di ricorsi (richiamati al punto 10 supra), la Commissione ha adottato, il 30 settembre 2010, una prima decisione di modifica (v. punto 4 supra) onde correggere vari errori che essa aveva rilevato nella decisione iniziale, con il che ha avuto termine la terza fase del procedimento amministrativo.

348    Infine, il 4 aprile 2011, si è compiuta la quarta fase del procedimento amministrativo, mediante l’adozione, da parte della Commissione, della seconda decisione di modifica, con la quale essa ha concesso una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta, da un lato, all’ArcelorMittal, all’ArcelorMittal Verderio, all’ArcelorMittal Fontaine e all’ArcelorMittal Wire France, e dall’altro, alla SLM e all’Ori Martin (v. punto 6 supra).

349    Si deve anzitutto rilevare che il presente motivo riguarda solamente le prime due fasi del procedimento amministrativo.

350    Il 17 dicembre 2013, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha rivolto un quesito scritto alla Commissione per ottenere una descrizione dettagliata delle attività da essa svolte a seguito delle ispezioni, avvenute il 19 e il 20 settembre 2002, e fino all’adozione della decisione iniziale.

351    La Commissione ha dato seguito a tale richiesta con atto depositato in cancelleria il 28 febbraio 2014.

352    Copia della risposta della Commissione è stata trasmessa alle ricorrenti dalla cancelleria del Tribunale.

353    La Commissione descrive nella propria risposta, in modo dettagliato e convincente, le attività compiute durante l’intero procedimento amministrativo e le ragioni per cui il procedimento è durato dal 2002 al 2010.

354    La durata del procedimento amministrativo nel caso di specie trova spiegazione in vari fattori.

355    Si deve in proposito avere riguardo alla durata dell’intesa (più di 18 anni), alla sua dimensione geografica particolarmente ampia (l’intesa riguardava la maggior parte degli Stati membri), all’organizzazione dell’intesa a livello geografico e temporale (i vari Club), al numero di riunioni tenutesi nell’ambito dei vari Club (oltre 500), al numero di imprese coinvolte (17), al numero di domande di trattamento favorevole e al volume particolarmente importante di documenti, forniti in tale contesto o ottenuti nel corso delle ispezioni e redatti in diverse lingue, che la Commissione ha dovuto esaminare, alle varie richieste di informazioni complementari che la Commissione ha dovuto rivolgere alle diverse società coinvolte col progredire della comprensione dell’intesa, al numero di destinatari della comunicazione degli addebiti (più di 40), al numero di lingue del procedimento (8), nonché alle diverse domande relative alla capacità contributiva (14).

356    Inoltre, si deve altresì rilevare che la SLM non dimostra in che modo i suoi diritti della difesa sarebbero stati violati a causa della durata del procedimento. Le indicazioni fornite al riguardo restano prive di pregio. In tal senso, l’affermazione della SLM secondo cui le sarebbe stato impedito di predisporre un’adeguata difesa per quanto riguarda i primi anni di partecipazione all’intesa accertata nei suoi confronti (1997 e 1998) non è imputabile che a lei stessa poiché, già nell’autunno 2002, essa era a conoscenza dell’indagine condotta dalla Commissione riguardante l’intesa alla quale era accusata di aver partecipato. Nello stesso senso, per quanto riguarda la circostanza relativa alla tardività della risposta alla domanda di trattamento favorevole della SLM, il tempo impiegato dalla Commissione per risponderle avrebbe dovuto indurla a prendere le proprie precauzioni e a imbastire la propria linea difensiva il prima possibile dopo l’avvio dell’indagine, nell’autunno 2002. Quanto all’asserita difficoltà di pronunciarsi sui fatti contestati alla SLM a causa del decorso del tempo, si tratta di una circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa, avrebbe dovuto indurla ad agire celermente, e non ad attendere che le prove e le persone si disperdessero.

357    Sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione, che mostrano la particolare complessità del caso, occorre quindi concludere che, nonostante la lunghezza del procedimento, la sua durata non può essere qualificata come eccessiva. Di conseguenza, la Commissione non ha violato il termine ragionevole e, pertanto, occorre respingere il presente motivo.

E –  Sull’imputazione della responsabilità dell’infrazione alla società controllante

358    L’Ori Martin fa valere che la Commissione le ha erroneamente imputato la responsabilità in solido di parte dell’infrazione, responsabilità che emerge, secondo quanto indicato ai punti da 862 a 875 della decisione impugnata, dalla presunzione di influenza determinante che deriva dalla detenzione quasi esclusiva del capitale della SLM tra il 1° gennaio 1999 e il 19 settembre 2002 (v. punto 132 supra).

1.     Argomenti delle parti

359    In primo luogo, l’Ori Martin afferma che, avendo considerato che gli elementi dedotti per invertire la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante fossero inconferenti, la Commissione ha fatto assurgere una presunzione semplice a presunzione assoluta. Ciò violerebbe l’articolo 101 TFUE, i principi della responsabilità personale e della personalità delle pene, nonché il principio della responsabilità limitata sancito nel diritto societario. Per invertire tale presunzione non dovrebbe essere richiesta la prova dell’impossibilità, per la società controllante, di esercitare un’influenza determinante sulla sua controllata, bensì unicamente la prova che tale influenza non è stata esercitata.

360    Nel caso di specie, la circostanza che l’Ori Martin abbia avuto un interesse e un ruolo nei confronti della SLM come azionista al fine di proteggere la sua partecipazione finanziaria (decisione impugnata, punto 874) non sarebbe sufficiente a imputarle il comportamento illecito della SLM. Un siffatto interesse rappresenterebbe solo la normale conseguenza della detenzione di una quota del capitale di una società, senza che si tratti necessariamente, del resto, della totalità e neppure della maggioranza del capitale medesimo. In linea di principio, a nessuno può essere imputata un’infrazione che non ha commesso o, in ogni caso, tale infrazione può essere imputata solo in base ad una norma che previamente ed espressamente la preveda. La Commissione dovrebbe provare che l’Ori Martin ha inteso contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi.

361    In secondo luogo, l’Ori Martin sostiene che gli elementi dedotti per invertire la presunzione risultano pertinenti nella fattispecie. L’Ori Martin avrebbe sempre operato alla stregua di una holding e la sua partecipazione nella SLM avrebbe natura esclusivamente finanziaria. L’Ori Martin non avrebbe mai esercitato direttamente attività nel settore dell’AP. Essa sarebbe dunque estranea ai comportamenti illeciti della SLM. L’Ori Martin non avrebbe avuto e non avrebbe potuto avere consapevolezza dei comportamenti anticompetitivi della SLM. In particolare, l’Ori Martin non sarebbe mai intervenuta nelle scelte strategiche e nelle decisioni di investimento della SLM. Essa non disporrebbe di alcuna struttura operativa, né di personale dipendente. I tre membri del suo consiglio di amministrazione non avrebbero conoscenze del settore dell’acciaio. L’assenza di interventi dell’Ori Martin nella SLM sarebbe confermata dai verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e dell’assemblea generale degli azionisti. Solo in modo occasionale la SLM si sarebbe rivolta al gruppo Ori Martin per l’acquisto di vergella (2% degli acquisti nel periodo tra il 1995 e il 2001). Inoltre, la Ori Martin fa valere parimenti l’assenza di «flusso d’informazioni» tra lei e la SLM. Peraltro, la persona fisica implicata nell’intesa per conto della SLM avrebbe agito di sua propria iniziativa e in totale autonomia. Non avrebbe mai svolto il benché minimo ruolo all’interno dell’Ori Martn.

362    In terzo luogo, l’Ori Martin fa valere che la Commissione non ha chiarito, nella decisione impugnata, perché non rappresenti un elemento idoneo a dimostrare l’autonomia della condotta di SLM l’assenza di obblighi di rendicontazione di quest’ultima nei confronti dell’Ori Martin. Alla luce degli elementi forniti nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione avrebbe dovuto concludere che il comportamento della SLM non poteva essere imputato all’Ori Martin, essendo esclusa ogni sua influenza sulla controllata. Nella fattispecie, tali elementi di prova sarebbero stati considerati o respinti senza procedere ad una loro complessiva valutazione, o addirittura rigettati in termini talmente generici da rendere non comprensibili i motivi del rigetto.

363    La Commissione contesta tale argomentazione. Nessuno degli elementi esposti dall’Ori Martin consentirebbe di invertire la presunzione di esercizio di un’influenza determinante. Per quanto riguarda il profilo degli amministratori dell’Ori Martin e il contenuto dei verbali delle riunioni dei consigli di amministrazione e delle assemblee generali dell’Ori Martin, la Commissione fa valere che, dato che tali elementi non sono stati menzionati nella risposta alla comunicazione degli addebiti, ma soltanto nel ricorso, l’Ori Martin non può invocarli per contestare la valutazione espressa nella decisione impugnata.

2.     Giudizio del Tribunale

364    Dagli atti di causa emerge che l’Ori Martin ha detenuto il 100% del capitale della sua controllata SLM tra il 1° gennaio 1999 e il 31 ottobre 2001. Risulta altresì dagli atti che l’Ori Martin ha detenuto direttamente il 98% della medesima controllata e, indirettamente, il 2% di tale controllata attraverso l’Ori Martin Lux SA, tra il 1° novembre 2001 e il 19 settembre 2002 (decisione impugnata, punto 867).

365    Inoltre, a quanto risulta dalla decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che l’Ori Martin avesse esercitato un’influenza determinante sulla SLM dal 1° gennaio 1999 al 19 settembre 2002 sulla base della proprietà totale o quasi totale dell’Ori Martin sulla SLM nel corso di tale periodo (decisione impugnata, punto 868).

366    Mentre la relazione che lega l’Ori Martin, società controllante, alla SLM, sua controllata, non è contestata nella presente causa, lo stesso non può dirsi per quel che riguarda la conseguenza trattane dalla Commissione. Infatti, l’Ori Martin chiede l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui le imputa la responsabilità del comportamento illecito della SLM nel periodo summenzionato. Tale imputazione sarebbe errata per i seguenti motivi.

367    Sul piano dei principi, l’Ori Martin fa valere che la Commissione ha travisato la natura e la portata della presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante, sancita dalla giurisprudenza, affermando che la presenza di un legame di proprietà quasi esclusiva della società controllante sulla controllata è sufficiente a rendere superflua la dimostrazione dell’esercizio effettivo di una simile influenza. La Commissione non potrebbe accontentarsi della mera qualità di azionista per imputare il comportamento della controllata alla sua controllante. Essa dovrebbe provare che l’Ori Martin era altresì responsabile, in un qualche modo, per aver inteso contribuire con il proprio comportamento all’infrazione o per non aver potuto ignorare quest’ultima.

368    A tale riguardo, l’Ori Martin lamenta, da un lato, la violazione dell’articolo 101 TFUE, del principio della responsabilità personale e del principio della personalità delle pene, ai sensi dei quali un fatto non può essere imputato a chi non l’ha commesso, e, dall’altro, la violazione dei principi di personalità giuridica e di responsabilità limitata riconosciuti all’interno dell’Unione dal diritto societario, intesi a confinare la responsabilità in capo alla società che ha commesso il fatto all’origine della responsabilità, senza estenderla al gruppo al quale essa appartiene.

369    Sul piano pratico, l’Ori Martin sostiene che la Commissione non ha correttamente valutato i vari elementi di prova dedotti nel corso del procedimento amministrativo, i quali, se debitamente valutati, dimostrerebbero che essa non poteva esercitare un’influenza determinante sul comportamento della SLM. Tale dimostrazione sarebbe del resto rafforzata dagli argomenti supplementari presentati dinanzi al Tribunale al riguardo.

370    In tale contesto, l’Ori Martin lamenta l’erronea valutazione, da parte della Commissione, delle circostanze della fattispecie, nonché la violazione dell’obbligo di motivazione, del principio della parità di trattamento e del principio di buona amministrazione.

a)     Sulla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante

371    Sostenendo che, per affermare l’esistenza di un’impresa ai sensi del diritto dell’Unione, la Commissione sarebbe tenuta a dimostrare che la società controllante abbia effettivamente esercitato l’influenza determinante che l’Ori Martin avrebbe potuto avere grazie alla rilevanza della sua partecipazione nel capitale della controllata, e che, per invertire tale presunzione, basterebbe all’Ori Martin provare che tale influenza non è stata esercitata, senza necessità di dimostrare che le era impossibile esercitare una simile influenza (v. punto 359 supra), l’Ori Martin travisa la natura e la portata della presunzione sancita dalla giurisprudenza in una simile ipotesi.

372    Infatti, secondo giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. Su questo punto la Corte ha precisato, da un lato, che la nozione di impresa, collocata in tale contesto, dev’essere intesa nel senso che designa un’unità economica, anche se, dal punto di vista giuridico, tale unità economica è costituita da più persone fisiche o giuridiche e, dall’altro, che tale entità economica, laddove violi le norme sulla concorrenza, è tenuta, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere dell’infrazione (v. sentenze del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, Racc., EU:C:2009:536, punti da 54 a 56 e giurisprudenza ivi citata; del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, Racc., EU:C:2011:620, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, e dell’11 luglio 2013, Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, Racc., EU:C:2013:514, punti 36 e 37 e giurisprudenza ivi citata).

373    Per quanto riguarda la questione relativa alle circostanze in cui una persona giuridica che non ha commesso l’infrazione può tuttavia essere sanzionata, risulta sempre da costante giurisprudenza che il comportamento di una controllata può essere ascritto alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, alla luce in particolare dei nessi economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche (sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, punto 372 supra, EU:C:2009:536, punto 58; Elf Aquitaine/Commissione, punto 372 supra, EU:C:2011:620, punto 54, e Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje e Gosselin Group, punto 372 supra, EU:C:2013:514, punto 38).

374    In una simile situazione, atteso che la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così una sola impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE, la Commissione può emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare il coinvolgimento personale di quest’ultima nell’infrazione (sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, punto 372 supra, EU:C:2009:536, punto 59; Elf Aquitaine/Commissione, punto 372 supra, EU:C:2011:620, punto 55, e Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje e Gosselin Group, punto 372 supra, EU:C:2013:514, punto 39).

375    Al riguardo, la Corte ha precisato che, con riferimento al caso particolare in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della propria controllata la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sulla propria controllata (in prosieguo: la «presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante») (sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, punto 372 supra, EU:C:2009:536, punto 60; Elf Aquitaine/Commissione, punto 372 supra, EU:C:2011:620, punto 56, e Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje e Gosselin Group, punto 372 supra, EU:C:2013:514, punto 40).

376    Alla luce di tali considerazioni, è sufficiente che la Commissione provi che la quasi totalità del capitale di una controllata sia detenuto dalla sua controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che questa società controllante, sulla quale incombe l’onere di invertire tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo nel mercato (sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, punto 372 supra, EU:C:2009:536, punto 61; Elf Aquitaine/Commissione, punto 372 supra, EU:C:2011:620, punto 57, e Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje e Gosselin Group, punto 372 supra, EU:C:2013:514, punto 41).

377    La presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante mira in particolare a raggiungere un equilibrio tra l’importanza, da un lato, dell’obiettivo consistente nel reprimere i comportamenti contrari alle norme sulla concorrenza, segnatamente all’articolo 101 TFUE, e a prevenirne la ripetizione e, dall’altro, delle esigenze poste da taluni principi generali del diritto dell’Unione come, segnatamente, quelli della presunzione di innocenza, della personalità delle pene e della certezza del diritto nonché i diritti della difesa, ivi compreso il principio della parità delle armi. È appunto per questa ragione che essa è relativa (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 372 supra, EU:C:2011:620, punto 59).

378    Occorre peraltro ricordare, da un lato, che tale presunzione si fonda sulla constatazione secondo la quale, salvo circostanze del tutto eccezionali, una società che possiede la totalità del capitale di una controllata può, in considerazione di questa sola parte di capitale, esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, dall’altro, che la mancanza di esercizio effettivo di questo potere di ingerenza può normalmente essere ricercata nel modo più utile nella sfera dei soggetti contro cui detta presunzione opera (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 372 supra, EU:C:2011:620, punto 60).

379    Ciò premesso, se per una parte interessata fosse sufficiente confutare tale presunzione avanzando semplici affermazioni non comprovate, la presunzione stessa verrebbe largamente privata della sua utilità (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 372 supra, EU:C:2011:620, punto 61).

380    Dalla giurisprudenza emerge altresì che una presunzione, anche se difficilmente superabile, resta entro limiti accettabili fintanto che sia proporzionata al legittimo scopo perseguito, che esista la possibilità di apportare la prova contraria e che i diritti della difesa siano garantiti (v. sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 372 supra, EU:C:2011:620, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

381    Dalla giurisprudenza risulta anche che, al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, deve essere preso in considerazione l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici intercorrenti tra la controllata e la controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere elencati in modo esaustivo (sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, punto 372 supra, EU:C:2009:536, punto 74; Elf Aquitaine/Commissione, punto 372 supra, EU:C:2011:620, punto 58, e Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje e Gosselin Group, punto 372 supra, EU:C:2013:514, punto 60).

382    Di conseguenza, come sopra ricordato, nel caso particolare in cui, come nella fattispecie, una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della propria controllata che si ritiene abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, esiste una presunzione relativa secondo la quale detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sulla propria controllata.

383    Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ori Martin (v. punto 360 supra), se una società controllante e la sua controllata fanno parte di un’unica impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE, non è necessariamente una relazione di istigazione in merito all’infrazione tra la società controllante e la controllata né, a maggior ragione, un coinvolgimento della prima in detta infrazione che consentono alla Commissione di indirizzare alla società controllante la decisione che impone ammende, ma il fatto che le società di cui trattasi costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 372 supra, EU:C:2011:620, punto 88; v. altresì punto 374 supra).

384    Parimenti, la Commissione non è tenuta, al fine di attivare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante in un dato caso, a fornire indizi supplementari rispetto a quelli che dimostrano l’applicabilità e l’effetto di detta presunzione (v. sentenza Elf Aquitaine/Commissione, punto 372 supra, EU:C:2011:620, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

385    Alla luce della giurisprudenza citata, è necessario rilevare che la Commissione ha potuto correttamente invocare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante in considerazione del fatto che l’Ori Martin aveva detenuto la totalità o la quasi totalità del capitale della SLM dal 1° gennaio 1999 al 19 settembre 2002, senza che le fosse necessario invocare altri elementi al riguardo.

386    Si deve inoltre ricordare che, alla luce della sua natura relativa, tale presunzione non conduce a un’attribuzione automatica di responsabilità alla società controllante che detiene l’intero capitale sociale della sua controllata, il che sarebbe in contrasto con il principio della responsabilità personale su cui è basato il diritto dell’Unione in materia di concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C‑90/09 P, Racc., EU:C:2011:21, punti 51 e 52).

387    Peraltro, l’Ori Martin non può neppure lamentare una violazione del principio della personalità delle pene. In base a tale principio, applicabile in qualunque procedimento amministrativo che possa sfociare in sanzioni ai sensi delle norme dell’Unione sulla concorrenza, un’impresa dev’essere sanzionata per i soli fatti che le sono individualmente contestati. Tuttavia, questo principio dev’essere conciliato con la nozione di impresa. Come infatti rilevato al precedente punto 383, non è una relazione di istigazione in merito all’infrazione tra la società controllante e la controllata né, a maggior ragione, un coinvolgimento della prima in detta infrazione che consentono alla Commissione di indirizzare alla società controllante la decisione che impone ammende, ma il fatto che le società di cui trattasi costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2011, General Technic-Otis e a./Commissione, T‑141/07, T‑142/07, T‑145/07 e T‑146/07, Racc., EU:T:2011:363, punti 70 e seguenti, confermata in sede di impugnazione).

388    Occorre parimenti respingere l’argomentazione dell’Ori Martin secondo cui la Commissione, addebitandole una responsabilità solidale, violerebbe il principio della responsabilità limitata risultante dal diritto societario all’interno dell’Unione. Infatti, la responsabilità limitata delle società è volta a stabilire un limite massimo alla loro responsabilità finanziaria, e non a impedire che un’impresa che ha commesso un’infrazione al diritto della concorrenza sia sanzionata attraverso le entità giuridiche che la compongono e, più precisamente, la società che ha commesso l’infrazione e la sua controllante, in particolare se quest’ultima detiene la quasi totalità del capitale della sua controllata e non è in grado di invertire la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla stessa.

389    Occorre dunque respingere le censure dedotte sul punto dall’Ori Martin.

390    Nella fattispecie, quindi, dato che l’Ori Martin ha detenuto la totalità o la quasi totalità del capitale della SLM, essa è allora tenuta, al fine di invertire la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, a fornire elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata si comportava in modo autonomo sul mercato. Occorre quindi esaminare se gli elementi presentati dall’Ori Martin a sostegno della propria dimostrazione siano idonei a invertire la suddetta presunzione.

b)     Sugli elementi di prova fatti valere per invertire la presunzione

391    In base al diritto alla tutela giurisdizionale effettiva sancito, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali, che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TFUE, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, il Tribunale è tenuto a garantire che i vari elementi che una persona colpita da una sanzione deduce per invertire la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante siano debitamente esaminati.

392    A tale riguardo, in risposta ai rilievi della Commissione secondo cui, poiché le argomentazioni sul profilo dei suoi amministratori e sul contenuto dei verbali dei consigli di amministrazione e delle assemblee generali dell’Ori Martin non sono state espresse nella risposta alla comunicazione degli addebiti, ma solamente nel ricorso, l’Ori Martin non può farle valere per contestare l’imputazione della responsabilità dell’infrazione effettuata nella decisione impugnata (v. punto 363 supra), occorre ricordare che nessuna disposizione del diritto dell’Unione impone al destinatario di una comunicazione degli addebiti di contestare i suoi singoli elementi di fatto o di diritto nel corso della fase amministrativa del procedimento, a pena di non poterlo più fare successivamente in sede giurisdizionale (sentenza del 1° luglio 2010, Knauf Gips/Commissione, C‑407/08 P, Racc., EU:C:2010:389, punto 89).

393    Infatti, pur se il riconoscimento esplicito o implicito di elementi di fatto o di diritto da parte di un’impresa durante la fase amministrativa del procedimento dinanzi alla Commissione può costituire un elemento di prova integrativo ai fini dell’esame della fondatezza di un ricorso giurisdizionale, esso non può limitare l’esercizio stesso del diritto di proporre ricorso dinanzi al Tribunale, diritto attribuito ad una persona fisica o giuridica dall’articolo 263, quarto comma, TFUE (sentenza Knauf Gips/Commissione, punto 392 supra, EU:C:2010:389, punto 90).

394    È alla luce di tali considerazioni che devono essere esaminati i vari elementi richiamati dall’Ori Martin per invertire la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante.

395    In primo luogo, l’Ori Martin sostiene di avere sempre agito alla stregua di una holding e che la sua partecipazione nella SLM aveva natura esclusivamente finanziaria. Questo tuttavia non basta per invertire la presunzione derivante dalla detenzione della totalità o della quasi totalità del capitale della SLM.

396    Infatti, nel contesto di un gruppo di società, una società holding, che coordina in particolare gli investimenti finanziari all’interno del gruppo, è volta a raggruppare partecipazioni in diverse società e la sua funzione consiste nell’assicurarne l’unità di direzione (v., in tal senso, sentenze dell’8 ottobre 2008, Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, T‑69/04, Racc., EU:T:2008:415, punto 63; del 13 luglio 2011, Shell Petroleum e a./Commissione, T‑38/07, Racc., EU:T:2011:355, punto 70, e del 29 giugno 2012, E.ON Ruhrgas e E.ON/Commissione, T‑360/09, Racc., EU:T:2012:332, punto 283).

397    Nel caso di specie, in primo luogo, emerge dall’estratto del registro di commercio e delle società del Lussemburgo e dall’atto costitutivo della società, trasmessi dall’Ori Martin a supporto delle proprie allegazioni, che quest’ultima è una società per azioni di diritto lussemburghese costituita il 4 dicembre 1998 e con un capitale di EUR 44 milioni, il che rappresenta una somma importante (l’importo minimo del capitale sociale di una società per azioni in Lussemburgo è di EUR 31 000). Questo capitale corrisponde al valore attribuito ai conferimenti in natura effettuati dai tre azionisti al momento della costituzione della società, ossia titoli pari al 90% del capitale dell’Ori Martin SpA e al 100% del capitale della Finoger SpA (le due società che detengono la SLM).

398    Così, anche supponendo che l’Ori Martin non disponga, come la stessa afferma, di strutture operative né di dipendenti – ma possiede un ufficio di rappresentanza a Lugano (Svizzera) (v. allegato 6, pag. 674) –, resta comunque il fatto che non si tratta di una società fantasma, di un mero guscio vuoto, bensì di una società destinata a svolgere un ruolo preciso all’interno del gruppo delle società Ori Martin in quanto società di partecipazione finanziaria di diritto lussemburghese.

399    Inoltre, dall’articolo 2 dell’atto costitutivo della società emerge che l’oggetto sociale dell’Ori Martin è il seguente: «la società ha per scopo la sottoscrizione, l’assunzione di partecipazioni, il finanziamento e la partecipazione finanziaria, in qualunque forma e in qualunque società, società di partecipazione, consorzio o raggruppamento di imprese, lussemburghesi e straniere, nonché la gestione dei fondi messi a sua disposizione, il controllo, la gestione e la valorizzazione delle sue partecipazioni».

400    L’Ori Martin ha richiamato tale disposizione statutaria nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e nel suo ricorso per sostenere di essere soltanto una «società di mera gestione di partecipazioni finanziarie». Si deve tuttavia rilevare che il suo oggetto sociale implica non solo l’assunzione di partecipazione e la gestione dei fondi messi a disposizione, ma anche «il controllo, la gestione e la valorizzazione delle sue partecipazioni». Da tale disposizione emerge che una partecipazione dell’Ori Martin in una società non è quindi una partecipazione dormiente, caratterizzata da un disinteresse dell’azionista. Al contrario, per statuto, l’Ori Martin è tenuta al controllo, alla gestione e alla valorizzazione delle sue partecipazioni, il che implica un comportamento attivo e non passivo per quanto riguarda l’amministrazione di tali partecipazioni.

401    Inoltre, l’Ori Martin fa valere che dal profilo dei suoi tre amministratori emerge che la loro nomina è stata effettuata nell’ottica di una gestione puramente finanziaria della società, senza prevedere la possibilità di intervenire nella gestione delle controllate. Tali amministratori, inoltre, non avrebbero avuto conoscenze del settore dell’acciaio che consentissero agli stessi di intervenire efficacemente. Tutto ciò sarebbe confermato dall’esame dei verbali del consiglio di amministrazione della società nonché da quelli dell’assemblea generale degli azionisti.

402    Tuttavia, dalle risoluzioni dell’assemblea costitutiva dell’Ori Martin (allegato 4 al ricorso, pag. 608) emerge che il numero dei suoi amministratori è stato fissato a tre e che si trattava inizialmente delle seguenti persone: «Sig. [A], amministratore di società, residente [in] Italia; sig. [E], laureato in scienze commerciali e finanziarie, residente [in Lussemburgo]; sig.ra [L], dipendente privata, residente [in Lussemburgo]». Il sig. E. sarà nominato presidente del consiglio di amministrazione il 21 dicembre 1998.

403    Secondo l’estratto del registro di commercio e delle società lussemburghese (allegato 1 al ricorso), il 3 agosto 2010 tali amministratori erano il sig. N., residente in Lussemburgo, il sig. W., residente in Lussemburgo, e il sig. A., altresì presidente del consiglio di amministrazione, residente in Italia.

404    Risulta quindi che il sig. A. è statutariamente presentato come un amministratore di società, il che consente di ritenere che egli disponga delle competenze richieste per amministrare la società in considerazione, in particolare, del suo oggetto sociale.

405    Dall’esame dei verbali dei consigli di amministrazione dell’Ori Martin emerge inoltre che, in numerose occasioni, il consiglio di amministrazione ha conferito tutti i poteri al sig. A. per rappresentare la società o ha convalidato decisioni adottate da tale amministratore. A titolo esemplificativo, dal verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 15 settembre 1999 emerge che detto consiglio ha conferito pieni poteri al sig. A. per «rappresentare la società alla firma dei verbali di tutte le assemblee generali delle controllate svoltesi nel 1999» (allegato 6 al ricorso, pag. 661). Parimenti, dal verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 3 maggio 2000 emerge che tale consiglio ha conferito pieni poteri al sig. A. per «rappresentare la società alle assemblee generali ordinarie e straordinarie delle seguenti società: (…) SLM (…)» (allegato 6 al ricorso, pag. 670).

406    Peraltro, l’esame dei verbali relativi alle assemblee degli azionisti dell’Ori Martin consente di rilevare che la relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione all’assemblea generale statutaria degli azionisti svoltasi il 6 giugno 2002 menziona, alla rubrica sugli «eventi importanti verificatisi nel corso dell’esercizio», il fatto che «la società ha perseguito la riorganizzazione delle proprie controllate per polo d’attività» (allegato 6 al ricorso, pag. 692).

407    Detti elementi di prova consentono di ritenere che quanto meno il sig. A., il quale assumeva le decisioni importanti relative alle attività dell’Ori Martin, è stato più volte incaricato di seguire le attività delle varie controllate di tale società. Risulta altresì che l’Ori Martin è intervenuta all’interno del gruppo per riorganizzarlo, il che implica necessariamente una conoscenza delle attività del medesimo, contrariamente a quanto essa lascia intendere.

408    In secondo luogo, l’Ori Martin fa valere l’assenza di «flussi informativi» tra lei e la SLM e il fatto che essa non ha avuto o non poteva avere conoscenza del comportamento illecito della SLM.

409    Su quest’ultimo punto, si è già ricordato che un simile elemento non è richiesto per imputare l’infrazione alla società controllante. Quanto alla prospettata assenza di «flussi informativi», tale indicazione, già presentata nella risposta alla comunicazione degli addebiti, non è dettagliata. Un’indicazione siffatta resta tuttavia irrilevante, poiché dalle suesposte considerazioni risulta che il sig. A era in grado di controllare la SLM grazie alle sue competenze, in forza della sua missione statutaria di amministratore e del fatto che, come emerge dagli atti, le sue decisioni erano avallate dal consiglio di amministrazione.

410    In terzo luogo, l’imputazione a un’impresa di un’infrazione all’articolo 101 TFUE non presuppone un’azione e neppure una conoscenza di tale infrazione da parte dei soci o dei dirigenti principali dell’impresa interessata da tale infrazione, bensì l’azione di un soggetto autorizzato ad agire per conto dell’impresa (sentenze del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione, da 100/80 a 103/80, Racc., EU:C:1983:158, punto 97, e del 20 marzo 2002, Brugg Rohrsysteme/Commissione, T‑15/99, Racc., EU:T:2002:71, punto 58).

411    Orbene, l’Ori Martin non nega che i rappresentanti della SLM all’interno dell’intesa siano stati validamente autorizzati dalla SLM a impegnare l’impresa. Il fatto che essi non abbiano esercitato alcuna funzione all’interno della società controllante è irrilevante, dato che erano autorizzati a impegnare la controllata che ha partecipato all’infrazione. Le allegazioni secondo cui tali persone avrebbero agito in modo autonomo, oltre a non essere comprovate, non sono pertanto idonee a sottrarre la SLM, e di conseguenza l’Ori Martin, alla propria responsabilità.

412    Conseguentemente, nessuno degli elementi di prova dedotti dall’Ori Martin, considerati isolatamente o congiuntamente, è idoneo a invertire la presunzione dell’esercizio effettivo, da parte dell’Ori Martin, di un’influenza determinante sulla SLM.

413    Per quanto riguarda la censura vertente su un difetto di motivazione, si deve ricordare che l’obbligo di motivazione è questione distinta da quella della fondatezza della motivazione.

414    Secondo giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La motivazione dev’essere valutata in base alle circostanze del caso di specie. Non è richiesto che la motivazione specifichi necessariamente tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto nell’accertare se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 296 TFUE si deve tener conto non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. In particolare, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’adozione della decisione (v. sentenza del 4 marzo 2009, Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management/Commissione, T‑445/05, Racc., EU:T:2009:50, punti 66 e 67 e giurisprudenza ivi citata).

415    Orbene, dai punti da 862 a 875 della decisione impugnata risulta in modo giuridicamente sufficiente che la Commissione ha illustrato i motivi per cui riteneva che gli argomenti dedotti dall’Ori Martin non fossero in grado di invertire la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante. La decisione impugnata contiene una motivazione sufficiente al riguardo e la censura vertente su un difetto di motivazione deve quindi essere respinta.

416    Peraltro, neppure il motivo vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, nella parte in cui costituisce una censura distinta da quella della violazione dell’obbligo di motivazione, merita accoglimento.

417    Infatti, occorre ricordare che, come risulta da costante giurisprudenza, tra le garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi figura, in particolare, il principio di buona amministrazione, al quale si ricollega l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Racc., EU:C:1991:438, punto 14, e del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia, C‑505/09 P, Racc., EU:C:2012:179, punto 95).

418    È necessario rilevare come, dalla decisione impugnata, risulti che la Commissione ha esaminato con cura e imparzialità gli argomenti proposti dall’Ori Martin nel corso del procedimento amministrativo e volti a invertire la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante; il fatto che essa li abbia respinti non può essere assimilato a una violazione del principio di buona amministrazione.

419    Neppure si può imputare alla Commissione di non essersi pronunciata, tanto individualmente quanto globalmente, su elementi di prova che non le erano stati presentati in occasione del procedimento amministrativo.

420    In risposta alla censura vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, si deve rilevare che l’Ori Martin sostiene, in proposito, che la Commissione avrebbe preso in considerazione, per altre società coinvolte nell’intesa, l’«esistenza di reporting lines» e l’obbligo di rendicontazione della controllata nei confronti della società controllante, cosa che non sarebbe avvenuta nella sua situazione. Tuttavia, anche se l’Ori Martin ha effettivamente menzionato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (allegato 5 al ricorso, punto 62), l’assenza «di obblighi di rapporto» della SLM nei suoi confronti, la considerazione di tale argomento, quand’anche dimostrato, non è idonea a rimettere in discussione il ragionamento sopra esposto, che porta a concludere che l’Ori Martin ha esercitato un’influenza determinante sulla sua controllata allo scopo, segnatamente, di gestire, di controllare e di valorizzare la propria partecipazione, come emerge dal suo oggetto sociale e dalle attività dei suoi amministratori.

421    Occorre quindi respingere le varie censure presentate per quanto riguarda l’inversione della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante.

422    Di conseguenza, il motivo relativo all’imputazione all’Ori Martin della responsabilità dell’infrazione commessa dalla SLM dev’essere respinto in quanto integralmente infondato.

423    Correttamente, da un lato, la Commissione ha ravvisato la responsabilità in solido dell’Ori Martin e della SLM, a partire dal 1° gennaio 1999 e fino al 19 settembre 2002, sulla base della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante conseguente alla detenzione, da parte dell’Ori Martin, della quasi totalità del capitale della SLM e, dall’altro, la Commissione ha ritenuto che l’Ori Martin non fosse riuscita a invertire tale presunzione.

424    Emerge, a tale riguardo, dall’esame dei vari elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, che si può effettivamente concludere che l’Ori Martin ha esercitato un’influenza determinante sulla propria controllata allo scopo, segnatamente, di gestire, di controllare e di valorizzare la propria partecipazione, come emerge dal suo oggetto sociale e dalle attività dei suoi amministratori.

F –  Sulla domanda della SLM di corresponsione di interessi sulla parte eccedente dell’ammenda già pagata

425    Nella replica, la SLM presenta le proprie osservazioni sulla seconda decisione di modifica e chiede al Tribunale di ordinare alla Commissione di restituirle gli interessi maturati sulla somma già pagata e rimborsata dalla Commissione a seguito delle modifiche apportate dalla seconda decisione di modifica.

426    Nella controreplica, la Commissione respinge tale domanda con la motivazione che la stessa sarebbe irragionevole, che la riduzione dell’importo dell’ammenda effettuata nella seconda decisione di modifica per garantire che detta ammenda non sia sproporzionata rispetto alle dimensioni e al volume delle vendite dell’impresa sanzionata rientra nell’esercizio del potere discrezionale della Commissione e che il versamento di interessi si tradurrebbe in un’altra riduzione dell’importo dell’ammenda, il che costituirebbe un doppio vantaggio per i destinatari della seconda decisione di modifica.

427    Come già illustrato in udienza, nessuno degli argomenti dedotti dalla Commissione è idoneo a dimostrare che la SLM si ritroverebbe in una situazione di arricchimento senza causa.

428    Nella fattispecie, occorre tuttavia rilevare che la seconda decisione di modifica, che ha diminuito l’importo dell’ammenda inflitta alla SLM, non affronta la questione del rimborso di quanto riscosso in eccesso con gli interessi, in caso di domanda in tal senso dell’interessato.

429    Inoltre, dal presente procedimento non risulta che la SLM abbia depositato una domanda in tal senso alla Commissione, né che quest’ultima abbia preso posizione su una simile domanda in un atto che potesse arrecarle pregiudizio e, quindi, impugnabile dinanzi al Tribunale.

430    Pertanto, in mancanza di qualsiasi presa di posizione della Commissione su una simile domanda della SLM volta alla corresponsione di interessi sulla parte eccedente dell’ammenda da lei pagata a seguito della decisione iniziale, prima di ottenerne il rimborso in forza della seconda decisione di modifica, il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla domanda di ingiunzione presentata dalla SLM a tale riguardo nelle sue osservazioni sulla seconda decisione di modifica, dato che una competenza siffatta non emerge, in particolare, dall’articolo 263 TFUE o dall’articolo 261 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003.

431    Deriva da quanto detto che, nella fattispecie, la domanda della SLM di corresponsione di interessi sulla parte eccedente dell’ammenda già pagata dev’essere respinta.

G –  Sulla domanda riguardante la sanzione inflitta per la partecipazione all’infrazione, sull’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza estesa al merito e sulla determinazione dell’importo dell’ammenda

432    La competenza estesa al merito conferita al Tribunale, ai sensi dell’articolo 261 TFUE, dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 legittima tale giudice, al di là del semplice controllo di legittimità della sanzione, che consente soltanto di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, a sostituire la propria valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto, modificando in particolare l’importo dell’ammenda inflitta nel caso in cui la questione dell’importo della stessa sia sottoposta al suo esame (v., in tal senso, sentenze dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, Racc., EU:C:2007:88, punti 61 e 62, e del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, C‑534/07 P, Racc., EU:C:2009:505, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

433    Nelle loro conclusioni, le ricorrenti chiedono in particolare al Tribunale di annullare la decisione impugnata, di determinare nuovamente l’importo dell’ammenda inflitta alla SLM in solido con l’Ori Martin e di annullare o ridurre l’importo dell’ammenda inflitta solidalmente all’Ori Martin.

434    Già da quanto detto in precedenza risulta che l’articolo 1, punto 16, della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui imputa alla SLM la partecipazione a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’AP sul mercato interno e nell’ambito del SEE dal 10 febbraio 1997 al 14 aprile 1997. Parimenti, il Tribunale deve annullare anche l’articolo 2, punto 16, della decisione impugnata, nella parte in cui infligge alle ricorrenti un’ammenda sproporzionata per sanzionare la partecipazione della SLM all’infrazione unica dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002, essendo tale ammenda definita in considerazione della partecipazione della SLM all’infrazione indicata all’articolo 1 della decisione impugnata.

435    Spetta altresì al Tribunale determinare l’importo dell’ammenda da infliggere alla SLM e, in parte, all’Ori Martin a titolo di responsabilità solidale, in considerazione della partecipazione della SLM all’infrazione unica.

436    A tale riguardo, occorre rilevare che la fissazione di un’ammenda da parte del Tribunale non è, per sua natura, un esercizio aritmetico preciso. Peraltro, il Tribunale non è vincolato ai calcoli della Commissione né agli orientamenti allorquando si pronuncia in forza della propria competenza estesa al merito, bensì deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie (v. sentenza del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione, T‑11/06, Racc., EU:T:2011:560, punto 266 e giurisprudenza ivi citata).

437    Nel caso di specie, per determinare l’importo dell’ammenda volta a sanzionare la partecipazione della SLM all’infrazione unica, occorre prendere in considerazione, come risulta dall’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, oltre alla gravità dell’infrazione, la sua durata, mentre, in base al principio di personalità delle pene, occorre rapportare la sanzione alla situazione di ciascun contravventore rispetto all’infrazione. Ciò deve avvenire, in modo particolare, nel caso di un’infrazione complessa e di lunga durata quale è quella definita dalla Commissione nella decisione impugnata, caratterizzata dall’eterogeneità dei partecipanti.

438    Nella fattispecie, il Tribunale ritiene appropriato tener conto delle seguenti circostanze.

439    Da un lato, risulta sufficientemente provato, alla luce degli atti di causa, che la SLM ha partecipato a varie riunioni del Club Italia, che hanno riguardato l’attribuzione di quote e la fissazione dei prezzi sul mercato italiano. Accordi siffatti rientrano, per loro stessa natura, tra le restrizioni della concorrenza più gravi.

440    La partecipazione della SLM al Club Italia è un elemento essenziale per la valutazione della sanzione e tale elemento risulta di per sé significativo, ove si consideri l’oggetto anticoncorrenziale delle discussioni avvenute all’interno di tale Club, abbiano esse riguardato, per la SLM, l’aspetto interno di tale accordo o, successivamente, il suo aspetto esterno.

441    A tale riguardo, per determinare l’importo dell’ammenda, il Tribunale ritiene che non occorra tener conto del valore delle vendite realizzate in Stati non interessati dall’intesa alla quale la SLM ha effettivamente e concretamente partecipato dal 15 aprile 1997 al 10 settembre 2000.

442    Parimenti, dato che le informazioni ricavabili dagli appunti manoscritti dell’ITC relativi alla riunione del 10 febbraio 1997 per imputare l’infrazione alla SLM non sono corroborati da altri elementi di prova, l’inizio della partecipazione della SLM al Club Italia non va fatto risalire a tale data. Tuttavia, tale partecipazione risulta sufficientemente dimostrata, sulla base degli elementi di prova disponibili, con riferimento alla riunione del 15 aprile 1997, ed è altresì accertata, senza interruzioni, fino al 19 settembre 2002.

443    D’altro lato, si può legittimamente ritenere che, a partire dal 29 novembre 1999, la SLM sapesse o avrebbe dovuto sapere che la sua partecipazione al Club Italia si inseriva in uno schema più ampio, articolato su vari livelli e volto a stabilizzare il mercato dell’AP a livello paneuropeo al fine di evitare un calo dei prezzi (decisione impugnata, punto 650, e punto 129 supra).

444    Altrettanto legittimamente si può ritenere che la SLM abbia partecipato al Club Europa nel periodo compreso tra l’11 settembre 2000 e il 19 settembre 2002, il che corrisponde a un periodo in cui la SLM iniziava a disporre delle autorizzazioni necessarie per vendere AP in determinati Stati che costituivano oggetto del Club Europa e in cui avvenivano discussioni con il Club Italia sul volume della quota attribuibile agli esportatori italiani.

445    La SLM ha quindi avuto conoscenza dell’infrazione unica contestatale dalla Commissione e ha partecipato a un aspetto dell’infrazione diverso dal Club Italia solamente a uno stadio più avanzato rispetto ad altre imprese. Tuttavia, tale presa di conoscenza relativamente tardiva non può avere un’incidenza significativa sulla determinazione dell’importo dell’ammenda per le ragioni esposte al precedente punto 320.

446    Occorre parallelamente rilevare che la Commissione non ha dimostrato che la SLM aveva partecipato all’accordo meridionale, al Club España o al coordinamento riguardante il cliente Addtek, che costituiscono aspetti essenziali dell’infrazione unica.

447    In considerazione di tali circostanze, il Tribunale ritiene che un’ammenda di importo pari a EUR 19 milioni consenta di reprimere efficacemente il comportamento illecito della SLM, in misura non trascurabile e sufficientemente dissuasiva. Qualunque ammenda superiore a tale importo sarebbe sproporzionata rispetto all’infrazione contestata alle ricorrenti, valutata alla luce di tutte le circostanze che caratterizzano la partecipazione della SLM all’infrazione unica.

448    Tale ammenda tiene conto del fatto che, per una parte dell’infrazione, la SLM non ha partecipato all’aspetto esterno del Club Italia, e assume come data di inizio il 15 aprile 1997. In tal modo, il Tribunale ritiene di aver preso in sufficiente considerazione la partecipazione progressiva della SLM all’intesa, con la precisazione che, sin dall’inizio, la SLM ha partecipato a un aspetto non trascurabile dell’infrazione unica e, successivamente, essa ha pienamente partecipato all’intesa, con modalità assimilabili a quelle dei principali protagonisti del Club Italia.

449    Per i motivi sopra illustrati in risposta all’argomentazione presentata dall’Ori Martin a tale riguardo, occorre dichiarare che l’Ori Martin è solidalmente responsabile del pagamento di una parte di detta ammenda. In considerazione della durata del periodo in cui si presume che l’Ori Martin abbia esercitato un’influenza determinante sulla SLM, si deve disporre che l’Ori Martin è responsabile in solido del pagamento dell’ammenda per l’importo di EUR 13,3 milioni con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 19 settembre 2002.

450    Tale ammenda riflette il fatto che, come rilevato dalla Commissione nella decisione impugnata, l’Ori Martin non può essere considerata responsabile dell’intera ammenda inflitta alla SLM.

451    [Come rettificato con ordinanza del 10 novembre 2015] Peraltro, a causa del limite legale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, l’importo finale dell’ammenda inflitta individualmente alla SLM non può eccedere EUR 1,956 milioni.

452    [Come rettificato con ordinanza del 10 novembre 2015] Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla SLM da EUR 19,8 milioni a EUR 19 milioni (periodo 15 aprile 1997-19 settembre 2002), e disporre che l’Ori Martin sia responsabile in solido del pagamento di tale ammenda per l’importo di EUR 13,3 milioni (periodo 1º gennaio 1999-19 settembre 2002). Peraltro, in applicazione del limite legale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, l’importo finale dell’ammenda inflitta individualmente alla SLM è fissato a EUR 1,956 milioni (periodo 15 aprile 1997-31 dicembre 1998).

453    Peraltro, non è necessario che il Tribunale accolga le domande di misure istruttorie proposte dalla SLM (testimonianze di rappresentanti della Redaelli e dell’ITC, elenco di funzionari incaricati della pratica), dato che tali misure non appaiono necessarie per la soluzione della controversia.

454    Inoltre, dato che il Tribunale ha riformato l’atto impugnato in considerazione di tutte le circostanze di fatto, pronunciandosi sul merito circa l’importo dell’ammenda sottoposto al suo esame, non è più necessario statuire sul motivo presentato dalla SLM a seguito della seconda decisione di modifica, nell’ambito del quale essa faceva valere che la suddivisione dell’ammenda operata nella decisione iniziale risultava errata alla luce della metodologia esposta dalla Commissione negli orientamenti del 2006.

455    I ricorsi sono respinti quanto al resto.

 Sulle spese

456    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell'altra parte.

457    Nelle circostanze del caso di specie, in considerazione della riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti dalla Commissione e del fatto che il ricorso iniziale della SLM sollevava un motivo relativo alla violazione del limite legale del 10%, motivo al quale essa ha rinunciato a seguito dell’adozione della seconda decisione di modifica, occorre disporre che la Commissione sopporterà le proprie spese nonché i due terzi delle spese della SLM e un terzo delle spese dell’Ori Martin, che si faranno quindi carico del resto delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T‑389/10 e T‑419/10 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      L’articolo 1, punto 16, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), come modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullata nella parte in cui imputa alla Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) la partecipazione a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’acciaio per precompresso nel mercato interno e all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) dal 10 febbraio 1997 al 14 aprile 1997.

3)      L’articolo 2, punto 16, della decisione C (2010) 4387 definitivo, come modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo, è annullato.

4)      [Come rettificato con ordinanza del 10 novembre 2015] L’importo dell’ammenda inflitta alla SLM è ridotto da EUR 19,8 milioni a EUR 19 milioni, di cui EUR 13,3 milioni inflitti a titolo di responsabilità solidale all’Ori Martin SA; a causa del limite legale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’importo finale dell’ammenda inflitta individualmente alla SLM è fissato a EUR 1,956 milioni.

5)      I ricorsi sono respinti quanto al resto.

6)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese, i due terzi delle spese della SLM e un terzo delle spese dell’Ori Martin.

7)      La SLM sopporterà un terzo delle proprie spese.

8)      L’Ori Martin sopporterà i due terzi delle proprie spese.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2015.

Firme

Indice


Oggetto della controversia

Fatti all’origine della controversia

A –  Settore interessato dal procedimento

1.  Prodotto

2.  Struttura dell’offerta

3.  Struttura della domanda

4.  Commercio all’interno dell’Unione e del SEE

B –  SLM (T‑389/10) e Ori Martin (T‑419/10)

C –  Procedimento amministrativo

1.  Prima richiesta di trattamento favorevole e immunità concessa alla DWK

2.  Ispezioni e richieste di informazioni

3.  Altre richieste di trattamento favorevole e risposte fornite dalla Commissione

4.  Avvio del procedimento e comunicazione degli addebiti

5.  Accesso al fascicolo, audizione e capacità contributiva

6.  Ulteriori richieste di informazioni

D –  Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

A –  Sulla prescrizione dell’infrazione

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

B –  Sull’applicazione degli orientamenti del 2006 anziché degli orientamenti del 1998

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

C –  Sugli elementi presi in considerazione per il calcolo dell’importo dell’ammenda e sul trattamento degli elementi di prova prodotti dinanzi alla Commissione

1.  Osservazioni preliminari

a)  Contenuto della decisione impugnata

Componenti dell’intesa e descrizione dell’infrazione unica

Elementi riscontrati nei confronti della SLM

Situazione dell’Ori Martin

Calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla SLM e all’Ori Martin

b)  Richiamo dei principi

2.  Sul difetto generale di motivazione e sulla censura generale di parzialità

3.  Sugli elementi presi in considerazione per definire l’importo di base dell’ammenda (valore delle vendite, gravità, durata, importo supplementare)

a)  Sul valore delle vendite correlate all’infrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

b)  Sulla proporzione del valore delle vendite determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

c)  Sulla durata della partecipazione della SLM all’intesa

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

–  Sugli elementi precedenti alla riunione del 10 febbraio 1997

–  Sugli elementi relativi alla riunione del 10 febbraio 1997

–  Sugli elementi successivi alla riunione del 10 febbraio 1997

–  Conclusione

d)  Sulla proporzione del valore delle vendite determinata a titolo di maggiorazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

4.  Sugli elementi da prendere in considerazione per adeguare l’importo di base

a)  Sulle circostanze attenuanti

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

b)  Sulle dichiarazioni rese a titolo della richiesta di trattamento favorevole

Richiamo della decisione impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

5.  Sulla considerazione della particolare situazione della SLM

Modalità di partecipazione al Club Italia

Modalità di partecipazione al Club Europa e agli altri accordi

6.  Conclusione

D –  Sull’inusuale lunghezza del procedimento amministrativo

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

E –  Sull’imputazione della responsabilità dell’infrazione alla società controllante

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

a)  Sulla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante

b)  Sugli elementi di prova fatti valere per invertire la presunzione

F –  Sulla domanda della SLM di corresponsione di interessi sulla parte eccedente dell’ammenda già pagata

G –  Sulla domanda riguardante la sanzione inflitta per la partecipazione all’infrazione, sull’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza estesa al merito e sulla determinazione dell’importo dell’ammenda

Sulle spese


* Lingua processuale: l’italiano.


1 –      La presente sentenza è pubblicata per estratto.