Language of document : ECLI:EU:F:2012:58

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

3 maggio 2012

Causa F‑44/05 RENV

Guido Strack

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Domanda risarcitoria per durata eccessiva del procedimento giurisdizionale – Incompetenza del Tribunale – Rinvio al Tribunale dell’Unione europea»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli articoli 236 CE e 152 EA con il quale il sig. Strack chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura al posto di capo dell’unità «Gare d’appalto e contratti» dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e della decisione di nominare il sig. A. al detto posto, nonché la condanna della Commissione al pagamento di un risarcimento del danno morale asseritamente subito.

Decisione: La domanda di risarcimento danni per durata eccessiva del procedimento giurisdizionale, presentata dal ricorrente ai punti 78‑85 della memoria contenente osservazioni scritte depositata il 21 febbraio 2011 e figurante al punto A.4 del dispositivo delle conclusioni della detta memoria, è rinviata al Tribunale dell’Unione europea. Le spese relative a tale domanda sono riservate.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Origine – Rapporto d’impiego – Fondamento giuridico

(Articolo 270 TFUE)

2.      Procedura – Ripartizione delle competenze tra i vari giudici dell’Unione – Domanda risarcitoria per durata eccessiva del procedimento giurisdizionale – Incompetenza del Tribunale della funzione pubblica – Rinvio al Tribunale

(Art. 256, § 1, primo comma, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; Statuto della Corte di giustizia, art. 51, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 73)

1.      Una controversia tra un funzionario e l’istituzione da cui dipende o dipendeva, diretta al risarcimento di un danno, rientra nell’ambito dell’articolo 270 TFUE solo se tale danno trova la sua origine in un rapporto d’impiego che intercorra o intercorresse tra l’interessato ed un’istituzione.

(v. punto 8)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, F‑50/09 (punto 116, e giurisprudenza ivi citata, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑401/11 P)

2.      Il Tribunale della funzione pubblica è manifestamente incompetente a statuire su una domanda risarcitoria proposta da un ex funzionario per durata eccessiva del procedimento, nella misura in cui essa riguarda il procedimento giurisdizionale e ciò fatte salve le altre domande risarcitorie formulate. Infatti, il preteso danno non trova la sua origine nel rapporto d’impiego tra il ricorrente e la sua istituzione, ma nel ritardo a statuire asseritamente imputabile ai giudici dell’Unione, il quale costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente ad un ricorso effettivo.

Al riguardo, ai sensi dell’articolo 73 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, un ricorso rientrante nella competenza della Corte di giustizia o del Tribunale dev’essere rinviato a questi ultimi, dato che un ricorso è solo il supporto di un complesso di domande, e ogni domanda autonoma nel merito può essere trattata come configurante un ricorso ai sensi del detto articolo 73. Inoltre, risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, primo comma, TFUE e dall’articolo 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, che il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi risarcitori proposti dai singoli, qualora tali ricorsi non trovino la loro origine in un rapporto d’impiego che intercorra o intercorresse tra l’interessato ed un’istituzione.

(v. punti 9 e 10)