Language of document : ECLI:EU:T:2013:645

Causa T‑240/10

Ungheria

contro

Commissione europea

«Ravvicinamento delle legislazioni – Emissione deliberata di OGM nell’ambiente – Procedura di autorizzazione all’immissione in commercio – Parere scientifico dell’EFSA – Comitologia – Procedura di regolamentazione – Violazione delle forme sostanziali – Rilevabilità d’ufficio»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 13 dicembre 2013

1.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Incompetenza dell’istituzione da cui promana l’atto impugnato – Esame d’ufficio da parte del giudice – Presupposto – Rispetto del principio del contraddittorio

(Art. 263 TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Portata – Violazione di norme procedurali – Procedimento di autorizzazione all’immissione in commercio di organismi geneticamente modificati – Mancata presentazione, da parte della Commissione, di progetti modificati di decisioni di autorizzazione ai comitati di regolamentazione competenti – Inclusione – Conseguenze – Nullità delle suddette decisioni di autorizzazione

(Artt. 263, secondo comma, TFUE e 264, primo comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18; decisione del Consiglio 1999/468, art. 5)

3.      Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Atti delle istituzioni – Motivazione – Presa in considerazione – Decisioni fondate sui pareri di un’autorità scientifica – Incorporazione di tali pareri nella motivazione di dette decisioni

1.      La violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, costituisce un motivo «di ordine pubblico» che deve essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione. Lo stesso dicasi per l’incompetenza, ai sensi di suddetto articolo. Inoltre, l’obbligo, incombente al giudice dell’Unione, di rilevare d’ufficio un motivo di ordine pubblico, deve essere adempiuto nel rispetto del principio del contraddittorio.

(v. punti 70, 71)

2.      Costituisce segnatamente una violazione delle forme sostanziali il mancato rispetto di una regola procedurale se, in caso di rispetto di tale regola, il risultato della procedura o il contenuto dell’atto adottato avrebbe potuto essere sostanzialmente diverso.

Per quanto riguarda le misure proposte dalla Commissione in merito all’immissione in commercio di organismi geneticamente modificati, esse devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione, quale stabilita dall’articolo 5 della decisione 1999/468 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Tale procedura stabilisce l’obbligo, per la Commissione, di presentare un progetto di misure al comitato di regolamentazione competente.

Pertanto, nella misura in cui occorre ritenere che il risultato di una procedura di autorizzazione all’immissione in commercio di organismi geneticamente modificati o il contenuto di decisioni di autorizzazione adottate avrebbe potuto essere sostanzialmente diverso se la procedura prevista dall’articolo 5 della decisione 1999/468 fosse stata rispettata dalla Commissione, quest’ultima, allorché adotta decisioni di autorizzazione all’immissione in commercio omettendo di sottoporre ai comitati di regolamentazione competenti i progetti modificati di tali decisioni di autorizzazione, viola i propri obblighi procedurali ai sensi dell’articolo 5 della decisione 1999/468, nonché le disposizioni della direttiva 2001/18, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220, e del regolamento n. 1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, che vi fanno rinvio, e commette al tempo stesso una violazione delle forme sostanziali ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, che il Tribunale è tenuto a rilevare d’ufficio. Pertanto, decisioni siffatte sono integralmente nulle a norma dell’articolo 264, primo comma, TFUE.

(v. punti 80, 84, 85, 87)

3.      Il dispositivo di un atto deve essere letto alla luce dei motivi che hanno portato alla sua adozione, ed è pertanto indissociabile dai medesimi, formando un tutto inscindibile. L’istituzione, basandosi nelle sue decisioni sui pareri di un’autorità scientifica, incorpora il tenore di tali pareri nella valutazione sottesa all’adozione delle proprie decisioni e nella motivazione di queste ultime.

(v. punti 90, 91)