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Ricorso proposto il 7 ottobre 2013 – Dyson/Commissione

(Causa T-544-13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dyson Ltd. (Malmesbury, Regno Unito) (rappresentanti: E. Batchelor, sollicitor e F. Carlin, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo degli aspirapolvere (GU 2013 L 192, pag. 1), in toto o quantomeno le disposizioni che si riferiscono all’efficacia pulente e all’efficienza energetica; e

condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle della ricorrente relative a tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente sostiene che il regolamento impugnato è illegittimo e deduce al riguardo tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe ecceduto la propria competenza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del provvedimento di abilitazione (ossia la direttiva 2010/30/UE 1 ), nell’adottare l’atto delegato, in quanto:

secondo l’articolo 10, paragrafo 1, l’atto delegato della Commissione deve informare accuratamente i consumatori UE in merito al consumo di energia durante l’uso. Il regolamento impugnato inganna i consumatori in merito all’efficienza energetica degli aspirapolvere poiché l’efficacia pulente è analizzata unicamente con l’aspirapolvere a serbatoio vuoto e, pertanto, non «durante l’uso»;

secondo l’articolo 10, paragrafo 1, l’atto delegato della Commissione deve informare accuratamente i consumatori UE in merito al consumo di risorse essenziali durante l’uso dell’apparecchio, segnatamente i sacchi e i filtri. L’atto delegato non fornisce ai consumatori alcuna informazione al riguardo.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in quanto il regolamento impugnato non chiarisce perché il «progresso tecnologico» non è sufficiente a consentire la verifica del consumo energetico/efficacia pulente qualora il sacco sia pieno. Né chiarisce perché la Commissione abbia posticipato la verifica del carico per soli cinque anni.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio fondamentale di uguaglianza con l’adozione del regolamento impugnato che discrimina in favore degli aspirapolvere dotati di sacco a discapito degli aspirapolvere senza sacco e/o aspirapolvere basati sulla tecnologia ciclonica. La perdita di aspirazione dovuta a un intasamento, una caratteristica peculiare degli aspirapolvere con sacco, non può essere rilevata da un test effettuato in assenza di polvere. I meriti relativi egli aspirapolvere senza sacco e con tecnologia ciclonica non possono veramente essere identificati dai consumatori.

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1 Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 , concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153, pag. 1).