Language of document : ECLI:EU:T:2014:626





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2014 –
Sport Eybl & Sports Experts / UAMI – Elite Licensing (e)

(causa T‑425/12)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo e – Marchio comunitario figurativo anteriore e – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 18‑22, 42, 46)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi e [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 24, 25, 43, 44)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Complementarità dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 29, 30)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 giugno 2012 (procedimento R 881/2011‑1), relativa ad un’opposizione tra l’Elite Licensing Company SA e la Sport Eybl & Sports Experts GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sport Eybl & Sports Experts GmbH è condannata alle spese.