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Sentenza del Tribunale dell'8 marzo 2013 - Mayer Naman / UAMI - Daniel e Mayer (David Mayer)

(Causa T-498/10) 

["Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo David Mayer - Marchio nazionale denominativo anteriore DANIEL & MAYER MADE IN ITALY - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Richiesta di prova dell'uso effettivo presentata per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Tardività - Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009"]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: David Mayer Naman (Roma) (rappresentanti: inizialmente S. Sutti, S. Cazzaniga e V. Fedele, successivamente V. Fedele e M. Spolidoro, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Daniel e Mayer Srl (Milano) (rappresentanti: M. Andreolini e A. Parini, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 26 luglio 2010 (procedimento R 413/2009-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Daniel e Mayer Srl e David Mayer Naman.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. David Mayer Naman è condannato alle spese.

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1 - GU C 346 del 18.12.2010.