Language of document : ECLI:EU:T:2004:361

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
14 dicembre 2004 (1)

«Unione doganale – Operazione di transito comunitario – Frode – Contrabbando di sigarette – Sgravio di dazi all'importazione – Regolamento (CEE) n. 1430/79 – Art. 13: clausola di equità – Nozione di “situazione particolare”»

Nella causa T‑332/02,

Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, con sede in Trieste,

Livio Danielis, residente in Trieste,

Domenico D'Alessandro, residente in Trieste,

rappresentati dall'avv. G. Leone,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. X. Lewis e R. Amorosi, in qualità di agenti, quindi dal sig. M. Lewis, assistito dall'avv. G. Bambara, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 giugno 2002, REM 14/01, che ha respinto la domanda, presentata dalla Repubblica italiana a favore dei ricorrenti, di sgravio di dazi all'importazione e, in subordine, una domanda diretta a far dichiarare lo sgravio parziale dell'obbligazione doganale corrispondente ai citati dazi,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),



composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 29 giugno 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Contesto normativo

1
Il transito comunitario è un regime doganale volto ad agevolare i movimenti di merci all'interno della Comunità. Tale regime, che comprende una procedura di transito comunitario esterno e una procedura di transito comunitario interno, consente, in particolare, che le merci che arrivano sul territorio doganale della Comunità siano trasportate dal luogo di ingresso nella stessa fino al luogo di destinazione senza rinnovo delle formalità doganali all'atto del passaggio da uno Stato membro all'altro. Come risulta dall'art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222/77, relativo al transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 1), vigente all'epoca dei fatti di causa, circolano vincolate alla procedura del transito comunitario esterno, essenzialmente, le merci provenienti da paesi terzi che non siano in libera pratica negli Stati membri della Comunità, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Trattato CE (divenuti artt. 23 CE e 24 CE).

2
A norma dell'art. 12 del regolamento in esame, qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario esterno, deve formare oggetto di una dichiarazione T 1. Tale dichiarazione è sottoscritta dalla persona che chiede di effettuare l'operazione o da un suo rappresentante abilitato ed è presentata, in almeno tre esemplari, all'ufficio di partenza accompagnata dal documento di trasporto e dagli altri documenti complementari. Il trasporto delle merci si effettua sotto scorta degli esemplari del documento T 1 consegnati all'obbligato principale o al suo rappresentante dall'ufficio di partenza (art. 19, n. 1).

3
Ai sensi dell’art. 11, lett. a), del regolamento n. 222/77, per «obbligato principale» si intende la persona che chiede, eventualmente tramite un rappresentante abilitato, con una dichiarazione che abbia formato oggetto delle prescritte formalità doganali, di effettuare un'operazione di transito comunitario e che, di conseguenza, si rende responsabile, nei confronti delle autorità competenti, della regolare esecuzione di tale operazione. L'obbligato principale è tenuto a ripresentare le merci tal quali all'ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione adottate dalle autorità competenti nonché le disposizioni relative al regime del transito comunitario e quelle relative al transito in ciascuno degli Stati membri il cui territorio è toccato durante il trasporto [art. 13, lett. a) e b)].

4
A termini dell'art. 36, n. 1, del regolamento n. 222/77, quando è accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, è stato commesso un illecito o un'irregolarità in un determinato Stato membro, l'azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualmente esigibili è posta in essere da tale Stato membro in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali.

5
Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1987, n. 2144, riguardante l'obbligazione doganale (GU L 201, pag. 15), dispone che l'obbligazione doganale all'importazione sorge, tra l'altro, per la sottrazione di una merce soggetta a dazi all'importazione al controllo doganale che deriva dalla sua immissione in custodia temporanea o dal suo assoggettamento ad un regime doganale che preveda un controllo doganale [art. 2, n. 1, lett. c)].

6
L’art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 aprile 1988, n. 1031, concernente la determinazione delle persone tenute all'adempimento di un'obbligazione doganale (GU L 102, pag. 5), stabilisce quanto segue:

«1.    Quando un'obbligazione doganale sorge ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (…) n. 2144/87, la persona tenuta all'adempimento di tale obbligazione è la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale.

Conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri, sono egualmente tenute all'adempimento di detta obbligazione, a titolo solidale:

a)
le persone che hanno partecipato alla sottrazione della merce al controllo doganale nonché le persone che hanno acquistato o detenuto la merce in questione;

b)
qualsiasi altra persona la cui responsabilità è coinvolta per detta sottrazione.

2.      È tenuta inoltre all'adempimento dell'obbligazione doganale, a titolo solidale, la persona tenuta all'adempimento degli obblighi derivanti, per una merce soggetta a dazi all'importazione, dalla custodia temporanea o dall'utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata».

7
La disciplina doganale comunitaria prevede la possibilità di un rimborso totale o parziale dei dazi all'importazione o all'esportazione versati, ovvero di uno sgravio dell'importo del debito doganale. I requisiti per ottenere lo sgravio dei dazi applicabili al caso di specie erano fissati dall'art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1), nel testo risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069, che modifica il regolamento n. 1430/79 (GU L 286, pag. 1). A termini di tale disposizione:

«1.    Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni particolari […] derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

(…)».

8
L’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2144/87 dispone che, fatte salve alcune eccezioni estranee alla presente controversia, l'obbligazione doganale si estingue con la confisca della merce.


Fatti

9
I ricorrenti sono una società in nome collettivo in liquidazione, la Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. (in prosieguo: la «Nordspedizionieri»), costituita da spedizionieri doganali, con sede a Trieste, e due suoi soci, il sig. L. Danielis ed il sig. D. D'Alessandro, illimitatamente responsabili in solido.

10
Il 30 ottobre 1991, la Nordspedizionieri procedeva, su richiesta dell'impresa Cumberland Limited, a una dichiarazione di transito comunitario esterno presso l'ufficio doganale di Fernetti. Tale dichiarazione aveva ad oggetto la spedizione di 1 400 colli, del peso complessivo di 12 620 kg, di cartoni da imballaggio, acquistati presso la società slovena Proexim Export‑Import e destinati alla Spagna. Il 5 novembre 1991, la società Nordspedizionieri procedeva ad una dichiarazione di transito comunitario esterno identica a quella del 30 ottobre, ad eccezione del numero di colli di cartoni da imballaggio spediti, questa volta pari a 1 210, per un peso complessivo di 12 510 kg. Il 16 novembre 1991, la società in oggetto effettuava una terza dichiarazione di transito, vertente su 1 500 colli di cartoni da imballaggio, per un peso complessivo di 12 842 kg. In tutte e tre le operazioni, il trasporto veniva effettuato con un camion sloveno munito della stessa targa.

11
Espletate le formalità doganali corrispondenti alla terza delle operazioni citate, il camion veniva autorizzato a riprendere il proprio percorso. Poco più tardi, il direttore dell'ufficio doganale di Fernetti chiedeva alla Guardia di Finanza presso l'autoporto della stessa località di ispezionare il carico del camion. Dato che il camion aveva già lasciato la zona doganale, la Guardia di Finanza si poneva al suo inseguimento e lo intercettava qualche chilometro dopo la frontiera. Il camion faceva ritorno sotto scorta al posto di dogana di Fernetti per essere ispezionato. Dall'ispezione risultava che i cartoni da imballaggio non erano vuoti, come indicava la dichiarazione di transito, bensì pieni di sigarette. In particolare, veniva rinvenuto un quantitativo di 8 190 kg di sigarette estere di origine extracomunitaria, distribuite su 819 colli. L'autista dell'automezzo, sig. C., veniva arrestato mentre il camion e il carico venivano posti sotto sequestro, unitamente ai documenti trovati in possesso dell'autista.

12
Le indagini svolte dalle autorità doganali italiane in collaborazione con quelle slovene consentivano di accertare che il sig. C. aveva partecipato ad altre tre analoghe operazioni di contrabbando di sigarette, utilizzando le dichiarazioni di transito del 30 ottobre e 5 novembre 1991, emesse dalla Nordspedizionieri, nonché una dichiarazione depositata il 16 settembre 1991 dalla società Centralsped s.r.l. Per quanto riguarda i trasporti del 30 ottobre e 5 novembre 1991, dalle indagini emergeva che, dopo che alle autorità doganali slovene erano stati dichiarati carichi composti principalmente da tabacchi lavorati, gli stessi carichi erano stati introdotti in Italia come carichi di cartoni da imballaggio. Espletate le formalità doganali alla dogana di Fernetti, il camion aveva proseguito il viaggio verso una destinazione diversa da quella indicata sulle dichiarazioni doganali, e la merce era stata scaricata furtivamente in Italia.

13
Nell'ambito di indagini avviate sulle operazioni di contrabbando di cui trattasi, le autorità italiane scoprivano un deposito situato a Bareggio (Milano) contenente tabacchi lavorati. L'8 aprile 1992, nell'ambito di una perquisizione in tale deposito, la polizia confiscava 801 cartoni, pari a 8 010 kg, di sigarette, che venivano posti sotto sequestro.

14
In data 16 ottobre 1992 veniva notificata ai ricorrenti, nella loro qualità di obbligati principali del transito comunitario per le operazioni del 30 ottobre e 5 novembre 1991, un’ingiunzione di pagamento da parte della ricevitoria capo della dogana di Trieste per la somma di Lire italiane (ITL) 2 951 462 300, di cui ITL 2 501 239 200 per diritti e ITL 450 223 100 per interessi, a titolo di diritti gravanti su 1 700 cartoni, pari a 17 000 kg, di tabacchi lavorati esteri irregolarmente introdotti e immessi in commercio sul territorio doganale comunitario. Atteso che il carico del 16 novembre 1991 era stato confiscato dalle autorità italiane prima della sua immissione in commercio, nessun dazio doganale veniva richiesto ai ricorrenti al riguardo.

15
Avverso l’ingiunzione di pagamento del 16 ottobre 1992, emanata dalle autorità doganali dell’Amministrazione delle finanze italiana, i ricorrenti proponevano opposizione il 28 ottobre seguente. Con sentenza 12 settembre 1994, il Tribunale civile e penale di Trieste dichiarava la nullità dell’ingiunzione contestata. Con sentenza 5 settembre 1996, la Corte d’appello di Trieste, in riforma della detta pronuncia, condannava la società Nordspedizionieri ed i suoi soci – questi ultimi in via sussidiaria ma in solido fra loro – al pagamento della somma di ITL 2 951 462 300 di cui all’ingiunzione controversa. Con sentenza 26 gennaio 1999, la Corte suprema di cassazione respingeva il ricorso proposto dai ricorrenti avverso la sentenza della Corte d’appello.

16
In data 14 gennaio 1994 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale civile e penale di Trieste emanava decreto di archiviazione dei procedimenti penali avviati per traffico di contrabbando di sigarette nei confronti del sig. G. Baldi, socio della Nordspedizionieri e autore delle tre dichiarazioni di transito emesse dalla società medesima ed utilizzate nelle operazioni di contrabbando di cui trattasi.

17
In data 14 novembre 2000 i ricorrenti presentavano ai servizi della Commissione istanza di sgravio dei dazi pretesi dalle autorità doganali italiane. Il 4 giugno 2001 le autorità italiane presentavano alla Commissione una richiesta di sgravio di dazi doganali per l’importo di ITL 497 589 687, pari a euro (EUR) 256 983,63.

18
Con lettera 18 dicembre 2001, la Commissione chiedeva alle autorità italiane informazioni integrative. Con lettera 11 febbraio 2002, le autorità doganali italiane confermavano che l’importo complessivo dei dazi di cui era stato chiesto lo sgravio ammontava a ITL 497 589 687.

19
Il 28 giugno 2002 la Commissione adottava una decisione con la quale respingeva la domanda, presentata dalla Repubblica italiana il 4 giugno 2001, di sgravio dell'obbligazione doganale posta a carico dei ricorrenti (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La Commissione riteneva, in conclusione, che non sussistesse, nella specie, alcuna situazione particolare risultante da circostanze che non implicassero né simulazione né negligenza manifesta da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79 e che, conseguentemente, lo sgravio dei dazi all’importazione dell'importo di EUR 256 983,63, pari a ITL 497 589 687, non fosse giustificato.


Procedimento e conclusioni delle parti

20
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2002, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

21
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre alcuni documenti. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartitole.

22
Le parti hanno presentato le loro difese e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale alla pubblica udienza del 29 giugno 2004.

23
I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare la decisione impugnata e dichiarare ammissibile, nella specie, lo sgravio dei dazi all’importazione richiesto;

in subordine, dichiarare dovuto lo sgravio dei dazi con riferimento all'obbligazione doganale relativa agli 8 010 kg di tabacchi lavorati esteri confiscati dalle autorità italiane l’8 aprile 1992 nel deposito clandestino di Bareggio;

condannare la Commissione alle spese.

24
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare irricevibile la domanda dei ricorrenti nella parte in cui essi contestano l'ammontare preciso dell'obbligazione doganale nonché nella parte in cui chiedono al Tribunale di riconoscere il loro diritto allo sgravio dei dazi doganali relativi agli 8 010 kg di tabacchi confiscati;

quanto al resto, respingere il ricorso in quanto infondato;

condannare i ricorrenti alle spese.


In diritto

I – Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

25
A sostegno della loro domanda di annullamento i ricorrenti deducono, in primo luogo, un motivo vertente su vari errori materiali contenuti nella decisione impugnata e, in secondo luogo, un motivo vertente sull’esistenza di una situazione particolare e sull’assenza di simulazione e negligenza manifesta ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79.

A – Sul primo motivo, vertente su vari errori materiali contenuti nella decisione impugnata

26
I ricorrenti sostengono che la decisone impugnata contiene vari errori. In tal senso, sarebbero inesatte, a loro parere, in primo luogo, la descrizione ivi contenuta della verifica del carico corrispondente alla dichiarazione doganale del 16 novembre 1991 e, in secondo luogo, l’affermazione secondo cui i ricorrenti avrebbero formulato domanda di sgravio dei dazi doganali solamente per l’importo di ITL 497 589 687.

1.     Per quanto riguarda la verifica dell’operazione del 16 novembre 1991

Argomenti delle parti

27
I ricorrenti rilevano che, al punto 4 della motivazione della decisione impugnata, si dichiara che l’ufficio doganale di Fernetti ha proceduto, tramite intervento della Guardia di Finanza, alla verifica del carico corrispondente alla dichiarazione del 16 novembre 1991. Essi fanno valere che, in realtà, le autorità doganali non hanno effettuato operazioni di controllo della merce nella zona doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di transito, ma hanno deciso di farla controllare successivamente alla partenza del camion, vale a dire dopo la conclusione delle operazioni doganali.

28
La Commissione osserva che il camion che aveva effettuato il trasporto delle merci oggetto della dichiarazione doganale 16 novembre 1991 non era stato inseguito dalle forze di polizia italiane immediatamente dopo la conclusione delle operazioni doganali, ma che l’inseguimento aveva avuto inizio solo quando la polizia si era resa conto che il camion era partito.

Giudizio del Tribunale

29
Occorre rilevare che il punto 4 della motivazione della decisione impugnata si limita ad indicare quanto segue: «L'ufficio doganale [di Fernetti] ha proceduto, tramite intervento della Guardia di Finanza, alla verifica del carico corrispondente alla dichiarazione [del 16 novembre 1991] che è risultato, di fatto, essere costituito soltanto da sigarette. Le merci sono state confiscate e l'autista del camion è stato arrestato». Non risulta, da questa concisa affermazione, che la verifica del carico si sia svolta al momento della presentazione della dichiarazione, né che si sia svolta nella zona doganale o prima della conclusione delle formalità doganali. Essendo pacifico che la verifica è stata effettuata dalla Guardia di Finanza su richiesta del direttore delle dogane di Fernetti, si deve concludere che il punto 4 della motivazione della decisione impugnata non è viziato da alcun errore di fatto.

30
Pertanto, tale censura va respinta.

2.     Per quanto riguarda l'importo dello sgravio dei dazi richiesto

Argomenti delle parti

31
I ricorrenti affermano che erroneamente la decisione impugnata indica che essi hanno chiesto uno sgravio di dazi doganali per un importo di ITL 497 589 687. A loro parere, dalla loro istanza del 14 novembre 2000, indirizzata alla Commissione, emerge che essi hanno chiesto lo sgravio per l’intero importo posto a loro carico con l’atto di ingiunzione emesso in data 16 ottobre 1992 dalle autorità doganali italiane, pari a ITL 2 951 462 300. A tal riguardo, i ricorrenti sostengono che l’errore materiale in cui è incorsa la Commissione può incidere sulla portata della lite, in quanto una delle ragioni che giustificavano la concessione dello sgravio era proprio l’elevato importo del debito tributario in questione ed il conseguente onere economico che esso imponeva loro. Tale errore avrebbe quindi inciso sulla stessa motivazione della decisione. I ricorrenti affermano inoltre che l’esatta determinazione dell'oggetto di una controversia non può essere lasciata a valutazioni discrezionali, e che l’importo esatto della contestazione economica deve essere correttamente riconosciuto in tutti gli stadi della controversia.

32
La Commissione rileva che la censura relativa al preteso errore nel calcolo dell’importo dell'obbligazione doganale è irricevibile, considerato che i ricorrenti contestano, in tal modo, l’importo dell'obbligazione doganale accertata dalle autorità italiane.

Giudizio del Tribunale

33
Come emerge da un costante orientamento giurisprudenziale, le disposizioni dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 hanno come solo obiettivo quello di consentire, quando sono soddisfatte talune circostanze particolari e in mancanza di manifesta negligenza o di simulazione, di esonerare gli operatori economici dal pagamento dei dazi da essi dovuti, e non quello di permettere di contestare il principio stesso dell'esigibilità del debito doganale [sentenze della Corte 12 marzo 1987, cause riunite 244/85 e 245/85, Cerealmangimi e Italgrani/Commissione, Racc. pag. 1303, punto 11, e 6 luglio 1993, cause riunite C‑121/91 e C‑122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, Racc. pag. I‑3873, punto 43; sentenza del Tribunale 11 luglio 2002, causa T‑205/99, Hyper/Commissione, Racc. pag. II‑3141, punto 98].

34
La determinazione dell'esistenza e dell'importo esatto dell'obbligazione rientra, infatti, nella competenza delle autorità nazionali. Orbene, le istanze rivolte alla Commissione in forza dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 non riguardano la questione se le disposizioni di diritto doganale sostanziale siano state correttamente applicate dalle autorità doganali nazionali. Il Tribunale ricorda che le decisioni adottate da tali autorità possono essere impugnate dinanzi ai giudici nazionali, ferma restando per questi ultimi la possibilità di rivolgersi alla Corte di giustizia in forza dell'art. 234 CE (sentenze del Tribunale 16 luglio 1998, causa T‑195/97, Kia Motors e Broekman Motorships/Commissione, Racc. pag. II‑2907, punto 36, e Hyper/Commissione, cit., punto 98).

35
Le considerazioni che precedono non possono essere inficiate dagli argomenti dei ricorrenti secondo i quali, in sostanza, l'esatta determinazione della pretesa economica che costituisce l'oggetto di una controversia deve poter essere discussa in tutti gli stadi della lite. Questa tesi trascura tanto la ripartizione delle competenze in materia doganale tra le autorità nazionali e la Commissione quanto la specificità ed i limiti del meccanismo di sgravio o di rimborso dei dazi doganali previsto dall'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.

36
Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che la censura vertente sull'asserito errore contenuto nella decisione impugnata in merito all'importo dello sgravio richiesto dai ricorrenti è irricevibile, in quanto, con tale censura, i ricorrenti contestano il calcolo dell'esatto importo dell'obbligazione doganale.

37
Occorre rilevare, in ogni caso, che la decisione impugnata non contiene alcun errore materiale là dove indica che i ricorrenti hanno sollecitato lo sgravio dell'importo di ITL 497 589 687, corrispondente ai dazi doganali che sono stati loro reclamati dalle autorità italiane. Il detto importo è infatti quello che compare nella domanda presentata dalla Repubblica italiana il 4 giugno 2001, importo che è stato successivamente confermato, su richiesta della Commissione, con lettera delle autorità italiane datata 11 febbraio 2002. Orbene, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il fatto che la decisione impugnata non abbia rilevato che essi avevano chiesto lo sgravio dell'obbligazione fiscale totale che era stata posta a loro carico dalle autorità italiane non può incidere né sulla valutazione della sussistenza di una situazione particolare né sulla motivazione della decisione impugnata. In primo luogo, tale obbligazione fiscale includeva, oltre ai dazi doganali, l'IVA e l'imposta di consumo, che non costituiscono oggetto della procedura di sgravio istituita dall'art. 13 del regolamento n. 1430/79. In secondo luogo, atteso che la Commissione è stata adita con domanda presentata dalle autorità nazionali, e considerata la competenza esclusiva di queste ultime a fissare l'obbligazione doganale, l'importo da prendere in considerazione con riferimento ai dazi doganali di cui è chiesto lo sgravio era quello indicato dalle autorità nazionali.

38
La presente censura va quindi respinta.

39
Il primo motivo dev'essere pertanto disatteso.

B – Sul secondo motivo, vertente sull'esistenza di una situazione particolare e sull'assenza di simulazione e negligenza manifesta ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79

1.     Osservazioni preliminari

40
Giova ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 costituisce una clausola generale di equità, destinata a ricomprendere le situazioni diverse da quelle che ricorrevano più frequentemente nella pratica e che, al momento dell’adozione di tale regolamento, potevano dar luogo a una normativa particolare (sentenze della Corte 15 dicembre 1983, causa 283/82, Schoellershammer/Commissione, Racc. pag. 4219, punto 7; Cerealmangimi e Italgrani/Commissione, cit., punto 10, 26 marzo 1987, causa 58/86, Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons, Racc. pag. 1525, punto 22, e 18 gennaio 1996, causa C‑446/93, SEIM, Racc. pag. I‑73, punto 41; sentenza del Tribunale 4 luglio 2002, causa T‑239/00, SCI UK/Commissione, Racc. pag. II‑2957, punto 44). Tale disposizione è destinata ad essere applicata allorché le circostanze che contraddistinguono il rapporto tra l'operatore economico e l'amministrazione sono tali da rendere iniquo l'imporre a questo operatore un pregiudizio che normalmente egli non avrebbe subito (sentenze Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons/Commissione, cit., punto 22, e SCI UK/Commissione, cit., punto 50).

41
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, affinché si possa procedere a uno sgravio dei dazi all’importazione devono ricorrere cumulativamente due condizioni, vale a dire l’esistenza di una situazione particolare e l’assenza di simulazione e di manifesta negligenza da parte dell’operatore economico (sentenze della Corte 26 novembre 1998, causa C‑370/96, Covita, Racc. pag. I‑7711, punto 29, e 7 settembre 1999, causa C‑61/98, De Haan, Racc. pag. I‑5003, punto 42; sentenza SCI UK/Commissione, cit., punto 45).

42
Va altresì rilevato che, per giurisprudenza costante, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità allorché adotta una decisione in applicazione della clausola generale di equità prevista dall'art. 13 del regolamento n. 1430/79 (sentenze del Tribunale 9 novembre 1995, causa T‑346/94, France‑aviation/Commissione, Racc. pag. II‑2841, punto 34; 17 settembre 1998, causa T‑50/96, Primex Produkte Import-Export e a./Commissione, Racc. pag. II‑3773, punto 60, e 18 gennaio 2000, causa T‑290/97, Mehibas Dordtselaan/Commissione, Racc. pag. II‑15, punti 46 e 78). Occorre rilevare inoltre che il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione, che possono essere concessi soltanto a determinate condizioni e in casi specificamente previsti, costituiscono un'eccezione rispetto al normale regime delle importazioni e delle esportazioni e che, di conseguenza, le disposizioni che prevedono siffatto rimborso o sgravio devono essere interpretate restrittivamente (sentenza della Corte 11 novembre 1999, causa C‑48/98, Söhl & Söhlke, Racc. pag. I‑7877, punto 52, e sentenza del Tribunale 12 febbraio 2004, causa T‑282/01, Aslantrans/Commissione, Racc. pag. II‑693, punto 55).

2.     Sull'esistenza di una situazione particolare

43
I ricorrenti sostengono di essersi trovati in una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79. Affermano, in primo luogo, che le autorità italiane hanno deliberatamente lasciato che si commettessero le operazioni di contrabbando di cui trattasi, al fine di smantellare la rete di trafficanti; in secondo luogo, di essere stati le vittime di una frode che eccederebbe i rischi commerciali inerenti alla loro attività professionale; in terzo luogo, che le autorità doganali sono venute meno ai loro obblighi di controllo delle operazioni doganali; in quarto luogo, che era loro impossibile controllare le operazioni di trasporto; infine, in quinto luogo, che la Commissione, nella decisione impugnata, non ha proceduto ad un contemperamento degli interessi in gioco.

a)     Sull'allegazione secondo cui le autorità italiane sarebbero state al corrente delle operazioni di contrabbando

Argomenti delle parti

44
I ricorrenti sottolineano che l'obbligazione di cui trattasi trae origine da un'indagine condotta dalle autorità doganali, verosimilmente già a conoscenza dei fatti.

45
Essi ricordano che, il 16 settembre 1991, il sig. C. aveva effettuato un primo trasporto, con destinazione Irun (Spagna), mediante un documento di transito comunitario emesso dalla società Centralsped. Tale documento di transito era stato appurato con il ricevimento del quinto esemplare del documento «T1» da parte dell’ufficio doganale di Fernetti in data 20 settembre 1991 ed era stato poi trasmesso al compartimento doganale di Trieste il 5 dicembre seguente. I ricorrenti sostengono che tale primo appuramento è chiaramente falso.

46
I ricorrenti rilevano parimenti che il trasporto del 16 novembre 1991 è stato assoggettato a controllo su richiesta delle autorità doganali di Fernetti quando il camion era già uscito dalla zona doganale, il che ha imposto che il camion venisse prima inseguito e bloccato. I ricorrenti sostengono che i trasporti non vengono mai bloccati dopo essere usciti dalla zona doganale, ad eccezione dei casi in cui la Guardia di Finanza sia già a conoscenza dell’esistenza di atti di contrabbando. Secondo loro, tale circostanza induce a presumere che la scoperta delle sigarette non sia avvenuta fortuitamente, nell’ambito di un controllo occasionale delle merci da parte delle autorità doganali, ma che la Guardia di Finanza fosse informata della vera natura del carico di cui trattasi.

47
I ricorrenti osservano, del pari, che domenica 17 novembre 1991, vale a dire a meno di ventiquattro ore dall’ispezione del camion, senza che ancora il sig. C. fosse stato interrogato, gli agenti della Guardia di Finanza si erano recati a Brescia, ove avevano proceduto a perquisizioni nell’immobile abitato da una persona che sarebbe stata successivamente accusata di partecipazione alle operazioni di contrabbando di sigarette.

48
Rilevano inoltre che i carichi oggetto dei trasporti del 30 ottobre e 5 novembre 1991 erano stati regolarmente dichiarati alle autorità doganali slovene quali cartoni di tabacchi lavorati esteri. Secondo i ricorrenti, le autorità slovene, nell’ambito dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa concluso il 16 novembre 1965 tra l’Italia e la Jugoslavia, allora vigente, avrebbero informato le autorità italiane della presenza di tali merci sensibili nei carichi trasportati dal sig. C.

49
I ricorrenti deducono da quanto innanzi esposto che le autorità italiane erano a conoscenza del fatto che il sig. C. effettuasse operazioni di contrabbando e che, nell’intento di scoprire e arrestare tutta la rete di contrabbandieri, hanno deliberatamente lasciato perpetrare gli illeciti, consentendo la realizzazione delle due operazioni di trasporto per le quali i ricorrenti avevano emesso – senza essere a conoscenza dei fatti e, dunque, in buona fede – certificati di transito comunitari. A tal riguardo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha riconosciuto come giustificato lo sgravio dei dazi all’importazione in un'ipotesi di frode commessa nel contesto di un’operazione di transito comunitario esterno, nella quale l’amministrazione doganale era consapevole dell’illecito perpetrato (sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T‑330/99, Spedition Wilhelm Rotermund/Commissione, Racc. pag. II‑1619). Osservano parimenti che la Corte ha affermato che le esigenze di un’inchiesta condotta dalle autorità doganali o di polizia possono, in assenza di qualunque simulazione o negligenza imputabile al soggetto passivo e qualora quest’ultimo non sia stato informato dello svolgimento dell’inchiesta, integrare gli estremi di una situazione particolare ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 (sentenza De Haan, cit., punto 53).

50
La Commissione afferma che la situazione dei ricorrenti non è equiparabile a quella della ricorrente nella causa De Haan, citata. Essa ricorda che, in quella causa, le autorità doganali erano al corrente del traffico di contrabbando ed avevano scientemente organizzato una consegna sorvegliata, laddove, nel caso in esame, invece, il traffico di contrabbando sarebbe stato scoperto nel corso di un regolare controllo doganale, all’atto della presentazione in dogana delle dichiarazioni di transito.

Giudizio del Tribunale

51
Occorre rilevare che le esigenze di un'inchiesta volta a identificare e arrestare gli autori o i complici di una frode perpetrata o in preparazione possono legittimamente giustificare la deliberata omissione di informare, in tutto o in parte, l'obbligato principale degli elementi dell'inchiesta, quand'anche quest'ultimo non sia affatto implicato nella commissione degli atti fraudolenti (sentenza De Haan, cit., punto 32). Pertanto, è legittimo che le autorità nazionali consentano deliberatamente di commettere infrazioni o irregolarità per meglio smantellare una rete, identificare i frodatori e ottenere o corroborare i mezzi di prova. Tuttavia, il fatto di accollare al debitore l'obbligazione doganale derivante da tali scelte connesse al perseguimento delle infrazioni sarebbe tale da confliggere con la finalità della clausola di equità, ponendo il debitore in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che svolgono la stessa attività. Pertanto, la circostanza che il debitore non sia stato avvertito, ai fini di un'indagine condotta dalle autorità doganali o di polizia, dello svolgimento di questa, integra, in assenza di qualunque simulazione o negligenza imputabile al debitore stesso, gli estremi di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 (v. sentenza De Haan, cit., punto 53).

52
Occorre pertanto esaminare se esistano elementi idonei a dimostrare, che come sostengono i ricorrenti, le autorità italiane fossero al corrente delle operazioni di contrabbando di sigarette in questione e che abbiano ugualmente permesso la realizzazione delle operazioni del 30 ottobre e 5 novembre 1991.

53
Il Tribunale rileva anzitutto che il fatto che, una volta compiute le formalità doganali corrispondenti all'operazione del 16 novembre 1991, il direttore dell'ufficio doganale di Fernetti abbia chiesto alla Guardia di Finanza di ispezionare il camion – cosa che ha reso necessario l'inseguimento e il fermo del camion – non è di per sé sufficiente a provare che le autorità fossero informate della vera natura del carico. Come risulta infatti dal verbale d'arresto redatto dalle dogane di Fernetti il 16 novembre 1991, il direttore dell'ufficio doganale ha ordinato l'ispezione del veicolo in quanto sospettava che il carico trasportato fosse diverso da quello dichiarato. Il fatto che tale ispezione si sia svolta dopo che il camion aveva già lasciato la zona doganale non permette di concludere che non si trattasse di un controllo occasionale.

54
Il Tribunale ritiene poi che le indagini e le perquisizioni condotte dalla polizia italiana a Brescia non provino neanch'esse che le autorità italiane fossero state preventivamente informate del traffico di contrabbando. Emerge infatti dal verbale di perquisizione redatto dalla Guardia di Finanza di Trieste il 17 novembre 1991 che le attività di polizia di cui trattasi hanno fatto seguito alla scoperta delle sigarette nel camion ispezionato a Fernetti, nonché alle indagini preliminari della polizia e all'esame della documentazione sequestrata, che apparteneva all'autista del camion. Occorre inoltre rilevare che, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, l'autista del camion era già stato brevemente interrogato il 16 novembre, dopo l'arresto.

55
Va precisato inoltre che i dazi di cui è stato chiesto lo sgravio non corrispondono a questa operazione doganale del 16 novembre 1991, bensì alle operazioni precedenti, del 30 ottobre e 5 novembre 1991. Pertanto, ai fini dell'applicazione della giurisprudenza De Haan, l'asserita conoscenza, da parte delle autorità, del traffico di contrabbando doveva esistere prima di queste due date.

56
A tal proposito occorre rilevare che il fatto che la dichiarazione del 16 settembre 1991 sia stata falsamente appurata non prova che le autorità fossero al corrente delle operazioni di contrabbando del 30 ottobre e 5 novembre 1991. Gli elementi del fascicolo, infatti, non consentono di concludere che le autorità doganali italiane avessero avuto conoscenza di tale pretesa falsificazione prima del 16 novembre 1991. Al contrario, il verbale redatto dalla dogana di Fernetti il 16 dicembre 1991 indica che l'operazione di contrabbando corrispondente all'operazione del 16 dicembre 1991 è stata scoperta a seguito delle dichiarazioni rese dal sig. C. il 16 novembre 1991 e della verifica, successiva a tali dichiarazioni, dei registri doganali di Fernetti.

57
Quanto all'argomento secondo cui le autorità slovene avrebbero previamente informato i loro omologhi italiani della presenza di sigarette nei trasporti oggetto delle dichiarazioni del 30 ottobre e 5 novembre 1991, occorre rilevare che i ricorrenti non producono alcuna prova in merito, al di là dell'esistenza di un accordo di assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra l'Italia e la Jugoslavia siglato il 10 novembre 1965. Orbene, tale accordo non imponeva alle autorità slovene di informare tempestivamente le autorità italiane ogni volta che un trasporto di tabacchi lasciava il loro territorio (v. infra, punto 79). Peraltro, nel verbale redatto dalla dogana di Fernetti il 16 dicembre 1991 si indica che, il 7 dicembre 1991, le autorità italiane hanno chiesto informazioni alle autorità slovene e che è a seguito di tale richiesta che, il 13 dicembre 1991, le autorità slovene hanno confermato le date in cui i trasporti di cui trattasi avevano lasciato la dogana slovena e hanno informato le autorità italiane che le merci dichiarate erano principalmente tabacchi lavorati esteri.

58
Infine, il riferimento dei ricorrenti alla citata sentenza Spedition Wilhelm Rotermund/Commissione non è pertinente. In quella causa, la situazione particolare dipendeva dall'esistenza di manovre fraudolente che potevano ragionevolmente spiegarsi solo con la complicità attiva di un impiegato dell'ufficio doganale di destinazione, per cui il Tribunale aveva concluso in proposito che la Commissione non poteva validamente limitarsi ad esigere che la ricorrente fornisse la prova formale e definitiva di una siffatta complicità (sentenza Spedition Wilhelm Rotermund/Commissione, cit., punti 56‑58). Si tratta, pertanto, di una situazione di fatto diversa da quella della presente fattispecie.

59
In definitiva, come risulta da quanto precede, i ricorrenti non hanno dimostrato che le autorità italiane fossero previamente al corrente delle operazioni di contrabbando di sigarette e che avessero deliberatamente permesso la realizzazione delle frodi corrispondenti alle operazioni di transito del 30 ottobre e 5 novembre 1991.

b)     Quanto all'argomento dei ricorrenti secondo cui l'attività di contrabbando di cui essi sono stati vittime eccederebbe i rischi commerciali inerenti alla loro attività professionale.

Argomenti delle parti

60
I ricorrenti affermano di essere stati vittime di un’attività di contrabbando svolta con callidità e vasti mezzi economici da un folto gruppo di persone di vari paesi riunite in un’associazione a delinquere. Essi ritengono che il carattere eccezionale della situazione discenda, del pari, dalla gravità dei fatti, dalla rilevanza economica della violazione della legge e dalla sussistenza di almeno quattro reati reiteratamente commessi dai contrabbandieri. I ricorrenti osservano che nessun'imperfezione o errore è stato riscontrato nei documenti di trasporto o nelle fatture prodotte dall’autista del camion per ottenere i documenti di transito «T 1». Affermano che, nella specie, si tratta del primo ed unico caso in cui si è approfittato della loro buona fede all'atto dell'emissione di certificati di transito, laddove, precedentemente, avevano emesso centinaia di documenti «T 1» in decenni di attività di dichiarazione in dogana.

61
I ricorrenti rilevano che la decisione impugnata è viziata da errore nella parte in cui li qualifica professionalmente come «trasportatori» o «agenti in dogana». Essi sostengono che il trasporto non era compreso nell’attività espletata dalla Nordspedizionieri e che non potevano essere qualificati come «agenti in dogana», nel senso che il diritto italiano conferisce al contratto di agenzia. I ricorrenti dichiarano infatti di aver svolto soltanto attività di rappresentanza in dogana, in qualità di «spedizionieri doganali», a termini delle disposizioni della legge doganale italiana, segnatamente degli artt. 40 e 47 e segg. del DPR 23 gennaio 1973, n. 43.

62
Essi sottolineano che la figura dello spedizioniere doganale è stata riconosciuta dalla normativa doganale comunitaria, richiamandosi al sesto ‘considerando’ ed all’art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 dicembre 1985, n. 3632, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana (GU L 350, pag. 1), nonché all’art. 5 del codice doganale. Osservano che tali disposizioni consentono di rivolgersi a rappresentanti ai fini del compimento di dichiarazioni doganali, e che questi ultimi agiscono in nome proprio ma per conto di terzi, ovvero in nome e per conto di terzi; inoltre, ai sensi dell’art. 3 della legge italiana 22 dicembre 1960, n. 1612, relativa al riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale, quest’ultimo non può, senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.

63
I ricorrenti contestano l’argomento svolto nella decisione impugnata secondo cui le operazioni fraudolente commesse da terzi rientrerebbero nei rischi commerciali normali cui è esposto lo spedizioniere doganale e non potrebbero costituire una situazione particolare ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79. Essi sostengono che l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1031/88, il quale prevede che sia tenuta all’adempimento dell'obbligazione doganale la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale o che ha partecipato alla detta sottrazione, sancisce una responsabilità ex delicto, alla quale i ricorrenti sono estranei essendo stati completamente assolti in sede penale. Secondo i ricorrenti, nella specie trova applicazione solo il n. 1 dell’art. 4 del regolamento n. 1031/88 e non anche il n. 2 dello stesso articolo, il quale riguarderebbe solo le ipotesi di inadempienza civile da parte del proprietario della merce, come nel caso di fallimento di quest’ultimo.

64
I ricorrenti sottolineano che un professionista che effettua una dichiarazione in dogana non assume rischi commerciali e che, pertanto, l’affermazione secondo cui le operazioni fraudolentemente commesse da terzi rientrerebbero nei rischi commerciali normali del dichiarante doganale è giuridicamente priva di senso. Essi rilevano, inoltre, che la giurisprudenza del Tribunale esclude, segnatamente dalla sentenza 19 febbraio 1998, causa T‑42/96, Eyckeler & Malt/Commissione (Racc. pag. II‑401), in poi, che l’uso inconsapevole in dogana di falsa documentazione possa costituire un rischio commerciale normale. I ricorrenti ricordano, infatti, che in tale sentenza il Tribunale ha affermato che, in circostanze nelle quali la Commissione è venuta meno al suo dovere di sorveglianza e di controllo, falsificazioni operate in modo molto professionale vanno oltre il rischio commerciale normale incombente sull’operatore economico (sentenza Eyckeler & Malt, cit., punti 188 e 189).

65
Secondo i ricorrenti, la menzionata sentenza Eyckeler & Malt segna una frattura rispetto alla precedente giurisprudenza e l’inizio di un nuovo filone giurisprudenziale, più aderente alle esigenze di tutela degli scambi internazionali. Essi invocano, a tal riguardo, la menzionata sentenza Primex Produkte Import-Export e a./Commissione (punti 163 e 164) e la sentenza del Tribunale 10 maggio 2001, cause riunite T‑186/97, T‑187/97, da T‑190/97 a T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, da T‑216/97 a T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 e T‑147/99, Kaufring, Racc. pag. II‑1337). La citata sentenza Kaufring e a./Commissione, in particolare, valorizzerebbe il principio fondamentale di tutela del legittimo affidamento nei documenti emessi da autorità estere (v. punti 216, 218 e 219).

66
La Commissione rileva che l'uso di documenti falsi, ancorché in buona fede, non può costituire, di per sé, una situazione particolare e va ascritto fra i rischi commerciali ordinari inerenti all’attività dell’operatore economico. Pertanto, il fatto che i ricorrenti non siano responsabili dell'organizzazione del contrabbando non li esonererebbe dall'adempimento dell'obbligazione doganale.

Giudizio del Tribunale

67
Occorre anzitutto notare che, mentre i ricorrenti si presentano come «spedizionieri doganali», il punto 3 della motivazione della decisione impugnata qualifica la Nordspedizionieri come «società di trasporti, agente in dogana». Nella lettera del 6 maggio 2002, rispondendo alle obiezioni preliminari sollevate dalla Commissione in ordine allo sgravio di dazi richiesto, i ricorrenti hanno sottolineato che gli spedizionieri doganali si occupano soltanto dei documenti commerciali e che, a differenza degli agenti in dogana, non si occupano del trasporto delle merci e non hanno il potere di verificare il carico. Tuttavia, se è vero che la decisione impugnata è incorsa in un errore in merito alla qualificazione professionale dei ricorrenti, ciò non toglie che la Commissione non ha svolto, nel suo ragionamento, alcun argomento connesso alla prestazione di servizi di trasporto merci. Pertanto, l'imprecisione contenuta nella decisione non può aver avuto alcuna incidenza pratica sulla procedura di sgravio dell'obbligazione doganale.

68
Occorre rilevare che le obbligazioni che nella fattispecie i ricorrenti devono adempiere incombono loro non tanto perché siano spedizionieri doganali, quanto in ragione del loro status di obbligato principale per le due operazioni di transito esterno di cui trattasi. Infatti, ai sensi dell'art. 11, lett. a), del regolamento n. 222/77, l'obbligato principale è responsabile, nei confronti delle autorità competenti, della regolare esecuzione dell'operazione di transito comunitario e, conformemente all'art. 13, lett. a) e b), dello stesso regolamento, è tenuto a ripresentare le merci tal quali all'ufficio di destinazione nel termine fissato, rispettando le misure di identificazione adottate dalle autorità competenti, nonché a conformarsi alle disposizioni relative al regime del transito comunitario. In tal senso, assumendo la qualifica di obbligato principale mediante le loro dichiarazioni doganali del 30 ottobre e 5 novembre 1991, i ricorrenti hanno accettato una responsabilità particolare, in forza della normativa doganale comunitaria.

69
Quanto agli argomenti che i ricorrenti traggono dalla loro personale interpretazione dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1031/88, in merito alla determinazione dei soggetti tenuti al pagamento di un'obbligazione doganale, essi vanno disattesi. I ricorrenti affermano in sostanza che, non avendo partecipato alla sottrazione della merce, essi non sono responsabili in solido del pagamento dei dazi doganali in questione. È sufficiente ricordare in proposito che le disposizioni dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 non permettono di contestare l'esigibilità di un'obbligazione doganale [sentenze Cerealmangimi e Italgrani/Commissione, cit., punto 11; CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, cit., punto 43, nonché Hyper/Commissione, cit., punto 98], atteso che la determinazione dell'esistenza dell'obbligazione rientra nella competenza delle autorità nazionali. Infatti, le domande inoltrate alla Commissione in forza dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 non attengono alla questione se le disposizioni di diritto doganale sostanziale siano state correttamente applicate da parte delle autorità doganali nazionali (sentenza Kia Motors e Broekman Motorships/Commissione, cit., punto 36).

70
Quanto all'argomento dei ricorrenti secondo cui la partecipazione inconsapevole e non deliberata ad operazioni fraudolente commesse da terzi costituisce una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, la produzione, ancorché in buona fede, di documenti che poi risultino falsificati non costituisce di per sé una situazione particolare che giustifichi uno sgravio dei dazi all'importazione (v., in tal senso, sentenze Eyckeler & Malt/Commissione, cit., punto 162; Primex Produkte Import-Export e a./Commissione, cit., punto 140, e SCI UK/Commissione, cit., punto 58). In particolare, il Tribunale ha dichiarato che la natura fraudolenta delle fatture rilasciate a uno spedizioniere doganale non costituiva una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, ritenendo che tale fatto rientrasse nella categoria dei rischi professionali cui è esposto uno spedizioniere doganale, il quale, per la natura stessa delle sue funzioni, è responsabile della regolarità dei documenti che presenta alle autorità doganali, e che, quindi, le conseguenze dannose derivanti dalle irregolarità commesse dai suoi clienti non potessero essere sopportate dalla Comunità (sentenza Mehibas Dordtselaan/Commissione, cit., punti 82 e 83).

71
Orbene, le circostanze e le caratteristiche concrete del reato allegate dai ricorrenti, quali il livello di organizzazione dei malviventi, la gravità dei fatti, la rilevanza economica della violazione o l'esistenza di quattro azioni delittuose commesse reiteratamente, non sono idonee ad inficiare tale conclusione (v., in tal senso, sentenza della Corte 5 ottobre 1983, cause riunite 186/82 e 187/82, Magazzini Generali, Racc. pag. 2951, punti 14 e 15; v. altresì sentenza Aslantrans/Commissione, cit., punto 58). Analogamente, neanche gli argomenti dei ricorrenti secondo i quali gli spedizionieri doganali italiani non possono né modulare la propria retribuzione a seconda della valutazione del rischio di frode né rifiutare, senza giustificazione, il proprio intervento allorché esso è richiesto costituiscono elementi idonei a collocare il richiedente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici, posto che tali circostanze incidono su un numero indefinito di operatori, vale a dire tutti gli spedizionieri doganali italiani (v., in tal senso, sentenze della Corte 25 febbraio 1999, causa C‑86/97, Trans‑Ex‑Import, Racc. pag. I‑1041, punto 22, e 27 settembre 2001, causa C‑253/99, Bacardi, Racc. pag. I‑6493, punto 56; sentenza De Haan, cit., punto 52). Infine, neanche il fatto che nella specie si trattasse del primo caso di frode cui i ricorrenti si sono trovati a dover far fronte è sufficiente a configurare circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.

72
Occorre tuttavia rilevare che una conclusione diversa, ossia l'affermazione dell'esistenza di una situazione particolare, si impone nei casi in cui alla Commissione o alle autorità doganali nazionali siano imputabili inadempienze gravi, tali da facilitare l'uso fraudolento dei documenti (sentenze SCI UK/Commissione, cit., punto 59; v., inoltre, nello stesso senso, sentenze Eyckeler & Malt/Commissione, cit., punti 189 e 190; Primex Produkte Import‑Export e a./Commissione, cit., punto 163, e Kaufring e a./Commissione, cit., punti 235 e 302). Infatti, essendo l'art. 13 del regolamento n. 1430/79 destinato ad applicarsi allorché le circostanze che contraddistinguono il rapporto tra l'operatore economico e l'amministrazione sono tali da rendere iniquo l'imporre a questo operatore un pregiudizio che egli di regola non avrebbe subìto (sentenza Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons, cit., punto 22), occorre rilevare che circostanze del genere creerebbero una situazione particolare ai sensi della detta disposizione e giustificherebbero uno sgravio dei dazi all'importazione (v., in tal senso, sentenza Primex Produkte Import‑Export e a./Commissione, cit., punti 163 e 164).

73
Occorre pertanto esaminare se, nella specie, i ricorrenti abbiano dimostrato l'esistenza di inadempienze del genere in capo alla Commissione o alle autorità doganali nazionali.

c)     Quanto all'assenza di controllo da parte delle autorità doganali

Argomenti delle parti

74
I ricorrenti sottolineano che le autorità doganali non hanno controllato i carichi del 30 ottobre e del 5 novembre 1991 e che hanno apposto il loro visto di conformità sui certificati di transito senza ispezionare i camion, facendo così affidamento sulla veridicità dei documenti presentati dall’autista. Essi affermano, in particolare, che, se le dogane sospettavano la sussistenza di irregolarità nelle operazioni del 30 ottobre e del 5 novembre 1991, come hanno fatto con riguardo all'operazione del 16 novembre 1991, avevano l’obbligo di procedere a una verifica delle merci. Essi rilevano inoltre che una congrua garanzia, pari a ITL 100 000 000, era stata depositata all’atto dell’emissione dei due certificati a titolo di garanzia del versamento dei dazi doganali dovuti in relazione al carico dichiarato di cartoni da imballaggio, garanzia la cui congruità avrebbe dovuto essere valutata dalla dogana, eventualmente, con un’ispezione del camion al momento dell’emissione dei due certificati di transito. Pertanto, anche se risultasse che le autorità doganali e la Guardia di Finanza non erano a conoscenza del traffico di contrabbando, la loro responsabilità sussisterebbe ugualmente in ragione della detta assenza di controllo fisico sulle merci.

75
I ricorrenti invocano, del pari, un principio di affidamento dell’operatore nella corretta applicazione della normativa comunitaria. Essi ritengono che, in considerazione dell’esistenza del menzionato accordo di assistenza amministrativa tra l’Italia e la Jugoslavia, le dogane slovene avessero l’obbligo di comunicare alle autorità italiane che i carichi in questione costituivano merce sensibile, in quanto oggetto di monopolio di elevato valore economico, e che le conseguenze di eventuali carenze in tale sistema di informazione e di prevenzione del contrabbando non possano essere poste a carico del dichiarante in dogana. Pertanto, anche se la giurisprudenza De Haan non dovesse risultare applicabile nella specie, dovrebbe trovare applicazione il principio affermato nella sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, cit., e nella sentenza della Corte 1° aprile 1993, causa C‑250/91, Hewlett Packard France (Racc. pag. I‑1819), con riguardo all'affidamento che i ricorrenti legittimamente nutrivano nei controlli preventivi delle istituzioni comunitarie sulle merci sensibili.

76
La Commissione insiste nel sostenere che, se è vero che in talune circostanze una frode commessa mediante la presentazione in buona fede di documenti falsi può giustificare lo sgravio del debito, segnatamente quando alla Commissione o alle autorità doganali siano imputabili gravi inadempienze che abbiano facilitato l’uso fraudolento dei detti documenti, cionondimeno, nella specie, i ricorrenti non hanno addotto alcun elemento che provi un errore dell’amministrazione italiana.

Giudizio del Tribunale

77
L’argomento dei ricorrenti equivale in sostanza ad affermare, in primo luogo, che le autorità italiane avrebbero dovuto controllare fisicamente le merci, oggetto delle operazioni di transito del 30 ottobre e 5 novembre 1991, e, in secondo luogo, che le autorità doganali slovene erano tenute a segnalare ai loro omologhi italiani i trasporti di tabacchi di cui trattasi.

78
Il Tribunale rileva, in primo luogo, che non sarebbe ragionevole esigere dalle autorità doganali nazionali che procedano ad un'ispezione fisica di tutti i carichi che attraversano le frontiere comunitarie. La realtà del traffico internazionale di merci rende infatti impossibile, nella pratica, controllare fisicamente tutti i trasporti frontalieri. Analogamente, come la decisione impugnata rileva al punto 36 della motivazione, l'accettazione di una dichiarazione di transito non priva l'amministrazione doganale competente della possibilità di procedere a controlli a posteriori (v., in tal senso, sentenza della Corte 13 novembre 1984, cause riunite 98/83 e 230/83, Van Gend & Loos/Commissione, Racc. pag. 3763, punto 20). Infine, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, gli elementi agli atti non permettono di concludere che le autorità italiane sospettassero l'esistenza di irregolarità nelle operazioni del 30 ottobre e 5 novembre 1991.

79
In secondo luogo, occorre rilevare che l'accordo di assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali concluso tra l'Italia e la Jugoslavia il 10 novembre 1965 non imponeva alle autorità doganali slovene di informare tempestivamente le autorità doganali italiane di tutti i trasporti di tabacchi che lasciavano il loro territorio verso l'Italia. L'accordo, infatti, si limita a prevedere una mutua assistenza e l'instaurazione di una stretta collaborazione tra le due amministrazioni (artt. 1 e 3), la messa in atto «per quanto possibile» di una speciale sorveglianza sui movimenti di merci e di mezzi di trasporto segnalati come formanti oggetto di un importante traffico illecito (art. 4), nonché lo scambio di informazioni, in particolare, sulle categorie di merci oggetto di infrazioni doganali (art. 5).

80
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che i ricorrenti non abbiano dimostrato che le autorità doganali nazionali abbiano commesso gravi inadempienze, che avrebbero agevolato l'uso fraudolento dei certificati di transito in parola. Si deve pertanto concludere che, nella fattispecie, la presentazione da parte dei ricorrenti, in buona fede, di documenti poi rivelatisi falsificati non può costituire una situazione particolare che giustifichi uno sgravio dei dazi doganali.

d)     Quanto all'impossibilità per i ricorrenti di controllare i camion

Argomenti delle parti

81
I ricorrenti sottolineano che essi operano sul confine tra l’Italia e la Slovenia, che hanno rilasciato i certificati di transito comunitario successivamente alla partenza del camion da Lubiana e che, conseguentemente, non avevano la possibilità di ispezionare il carico. Aggiungono che i dichiaranti in dogana non possono chiedere di ispezionare i mezzi di trasporto, tenuto conto, in particolare, della rapidità con cui debbono essere eseguite le operazioni di transito, per evidenti ragioni di traffico frontaliero.

82
La Commissione rileva che la valutazione della sussistenza di una situazione particolare non può dipendere dal luogo, che è una circostanza oggettiva suscettibile di riguardare, in atto o in potenza, un gran numero di operatori (sentenza Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons, cit., punto 22).

Giudizio del Tribunale

83
Per giurisprudenza costante, elementi tali da costituire una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 sussistono allorché, alla luce della finalità equitativa posta alla base di tale disposizione, sono accertati elementi tali da porre il richiedente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici che esercitano la stessa attività (sentenze Trans‑Ex‑Import, cit., punto 22, Bacardi, cit., punto 56, e De Haan, cit., punto 52).

84
Orbene, si deve constatare che né il fatto di operare alla frontiera, anziché nel luogo di partenza del trasporto, né l'asserita impossibilità di ispezionare il camion costituiscono elementi idonei a collocare i ricorrenti in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici, posto che tali circostanze riguardano un numero indefinito di operatori. Pertanto, esse non sono tali da rendere una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79. Occorre rilevare, ad abundantiam, che gli spedizionieri doganali, prima di presentare una dichiarazione in dogana, hanno la facoltà di chiedere ai servizi doganali di verificare la merce, anche se si avvalgono di tale possibilità soltanto in via eccezionale.

e)     Quanto al contemperamento degli interessi in gioco

Argomenti delle parti

85
I ricorrenti rilevano come la Corte abbia riconosciuto la sussistenza di una situazione eccezionale, rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività, in considerazione del fatto che la riscossione dei dazi avrebbe annientato finanziariamente l’operatore economico in questione, atteso l’elevato importo della pretesa doganale (sentenza Trans-Ex-Import, cit.). I ricorrenti sottolineano, del pari, che la Commissione deve valutare tutti gli elementi di fatto per determinare se essi costituiscano una situazione particolare e contemperare l’interesse della Comunità a garantire il rispetto delle disposizioni doganali, da un canto, e l’interesse dell’operatore economico in buona fede a non subire danni che vadano oltre l’ordinario rischio commerciale, dall’altro (sentenza Spedition Wilhelm Rotermund, cit., punto 53). Orbene, la decisione impugnata non avrebbe proceduto a un raffronto degli interessi in gioco, limitandosi ad escludere semplicemente l’applicabilità dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79.

86
La Commissione sostiene che l’argomento dei ricorrenti implica che la Commissione, prima di respingere un’istanza di sgravio, dovrebbe procedere ad una sorta di bilancio contabile tra i rischi cui vanno incontro le risorse comunitarie proprie e quelli incorsi dagli operatori economici. Per contro, l’analisi che dovrebbe essere effettuata, secondo la giurisprudenza, sarebbe volta a determinare se la Commissione ovvero le autorità doganali abbiano o meno commesso un errore tale da gravare l’operatore economico di un onere eccessivo.

Giudizio del Tribunale

87
Occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, nella citata sentenza Trans‑Ex‑Import la Corte non ha dichiarato che il fatto che la riscossione dei dazi rischi di annientare finanziariamente l'operatore economico, in considerazione dell'importo elevato della pretesa doganale, fosse un elemento tale da costituire una situazione particolare. Infatti, se è vero che il giudice del rinvio aveva effettivamente sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale diretta ad accertare, in particolare, se il fatto che la riscossione dei dazi doganali potesse comportare la rovina dell'impresa dell'operatore economico costituisse una situazione particolare ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) (sentenza Trans‑Ex‑Import, cit., punto 13), la Corte si è tuttavia limitata a rispondere che l'accertamento di una situazione particolare presuppone la sussistenza di elementi tali da porre il richiedente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività (sentenza Trans‑Ex‑Import, cit., punto 22).

88
Analogamente, l'argomento dei ricorrenti secondo cui la decisione impugnata non si fonda su un raffronto tra gli interessi in gioco va disatteso. Si ricordi che, allorché fa applicazione dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, la Commissione gode di un margine di discrezionalità che essa deve esercitare contemperando, da un lato, l'interesse della Comunità a garantire il rispetto delle disposizioni doganali e, dall'altro, l'interesse dell'operatore economico in buona fede a non subire danni che vadano oltre l'ordinario rischio commerciale (sentenze Eyckeler & Malt/Commissione, cit., punto 133, e Mehibas Dordtselaan/Commissione, cit., punto 78). Orbene, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, nella decisione impugnata la Commissione non si è limitata ad escludere l'applicabilità dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, ma ha esaminato se le circostanze della fattispecie fossero riconducibili al rischio commerciale che normalmente incombe sugli spedizionieri doganali, concludendo che esse non eccedevano il rischio commerciale ordinario inerente alla detta attività (v., in particolare, punto 30 della motivazione della decisione impugnata).

89
Risulta da quanto precede che, a prescindere dal fatto che i loro argomenti vengano considerati l'uno dopo l'altro o nell'insieme, i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione allorché ha ritenuto che le circostanze della specie non integrassero gli estremi di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.

3.     Sull'inesistenza di negligenza o simulazione

Argomenti delle parti

90
I ricorrenti sostengono, anzitutto, che il decreto di archiviazione del procedimento penale emesso il 14 gennaio 1994 dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale civile e penale di Trieste prova l’insussistenza, nella specie, di negligenza o di simulazione da parte loro, ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79. Essi rilevano che si tratta, nella specie, del primo ed unico caso in cui si è approfittato della loro buona fede all'atto dell’emissione di certificati di transito, pur avendo essi già emesso, nel corso di decine di anni di attività come dichiaranti in dogana, centinaia e centinaia di documenti «T 1». I ricorrenti osservano che i certificati di transito di cui trattasi sono stati rilasciati conformemente ad una prassi commerciale normale, mai contestata dalle autorità doganali in passato, ragion per cui spettava alla Commissione fornire la prova di una manifesta negligenza da parte loro (sentenza Primex Produkte Import-Export e a./Commissione, cit., punto 136), nonché dimostrare che, nella specie, essi avessero agito diversamente con riguardo alle modalità di formazione e di rilascio dei due certificati di cui trattasi.

91
I ricorrenti contestano l’argomento svolto nella decisione impugnata secondo cui, in considerazione del loro status di dichiaranti in dogana, essi avrebbero avuto l’obbligo di prendere tutte le opportune precauzioni connesse alla spedizione in transito, segnatamente l’obbligo di verificare, prima della dichiarazione, la natura delle merci contenute nei camion. Essi rilevano, al riguardo, che le operazioni sono state effettuate presso il posto doganale di confine e, quindi, «in linea» - vale a dire un camion dietro l’altro al valico di frontiera – e che, conseguentemente, l’eventuale scarico della merce nello spazio doganale avrebbe costituito ostacolo alla fluidità della circolazione delle merci. Osservano, inoltre, che il dichiarante in dogana può chiedere un’ispezione della merce unicamente nel caso in cui dovessero sussistere concreti dubbi sulla natura della merce, in base ad erronee indicazioni o contrastanti risultanze nei documenti prodotti, nel qual caso l'ispezione dovrebbe essere autorizzata dalla dogana. I ricorrenti rilevano poi che il peso del camion sul quale erano caricate le sigarette era analogo a quello che sarebbe risultato se esso avesse effettivamente trasportato cartoni da imballaggio, quindi compatibile con la natura del carico dichiarata nei documenti di trasporto e nelle fatture di accompagnamento.

92
I ricorrenti affermano che – nei limiti delle loro possibilità, sulla base della loro esperienza professionale e applicando particolare diligenza nell’esame dei documenti loro sottoposti – hanno ritenuto che i camion trasportassero cartoni da imballaggio, come già avvenuto più volte in passato, essendo tali merci oggetto di transito abituale presso l'ufficio doganale di Fernetti. Essi deducono, inoltre, che i documenti sui quali erano state redatte le dichiarazioni di transito apparivano assolutamente regolari, come confermato dal fatto che le autorità italiane vi hanno apposto il visto di conformità.

93
A parere della Commissione, gli argomenti dei ricorrenti si risolvono nell’affermare che ad essi, malgrado il loro status di dichiaranti, non incomberebbe alcuna responsabilità. Una concezione siffatta equivarrebbe a negare l'obbligo di diligenza cui è tenuto il dichiarante e sarebbe in contrasto con i principi di equità su cui si fondano le procedure di sgravio. La Commissione ricorda che il giudice comunitario ha avuto occasione di rammentare l’importanza del criterio della diligenza dell’operatore che ha effettuato una dichiarazione in dogana (sentenza Hewlett-Packard France, cit., punto 27), criterio essenziale per stabilire se l'operatore sia stato manifestamente negligente (sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T‑75/95, Günzler Aluminium/Commissione, Racc. pag. II‑497, punto 43). La Commissione afferma, in conclusione, che l’esame della decisione impugnata evidenzia che i ricorrenti non hanno dimostrato di aver impiegato la diligenza richiesta ad un operatore esperto.

Giudizio del Tribunale

94
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, affinché possa procedersi ad uno sgravio dei dazi all'importazione devono ricorrere due condizioni cumulative, vale a dire l'esistenza di una situazione particolare e l'assenza di simulazione e di negligenza manifesta da parte dell'operatore economico (sentenze Covita, cit., punto 29; De Haan, cit., punto 42, e SCI UK/Commissione, cit., punto 45). Di conseguenza, basta che manchi una delle due condizioni perché debba rifiutarsi il rimborso dei dazi (sentenze Günzler Aluminium/Commissione, cit., punto 54; Mehibas Dordtselaan/Commissione, cit., punto 87, e Kaufring e a./Commissione, cit., punto 220).

95
Orbene, il Tribunale ha dichiarato che, nella fattispecie, la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione allorché ha ritenuto che le circostanze della specie non integrassero gli estremi di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79. Pertanto, non è necessario esaminare la condizione relativa all'assenza di simulazione e di negligenza manifesta.

96
Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il secondo motivo non è fondato.

97
La domanda dei ricorrenti diretta all'annullamento della decisione impugnata va pertanto respinta.

II – Sulla domanda proposta in subordine, diretta ad ottenere lo sgravio parziale dei dazi doganali

Argomenti delle parti

98
I ricorrenti contestano, in subordine, il rigetto, contenuto nella decisione impugnata, della loro domanda diretta ad ottenere che parte dell'obbligazione doganale di cui trattasi venga considerata estinta per effetto della confisca parziale delle merci gravate, conformemente a quanto prevede, per casi del genere, l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2144/87. Essi rilevano che, nel corso delle sue indagini, l'8 aprile 1992 la Guardia di Finanza di Trieste ha confiscato 8 010 kg di tabacchi lavorati esteri in un deposito sito a Bareggio, e ritengono elevata la probabilità che le merci confiscate siano le stesse che erano state trasportate, munite delle dichiarazioni di transito emesse dai ricorrenti il 30 ottobre e 5 novembre 1991. I ricorrenti affermano che la contestazione dell'ammontare dell'obbligazione doganale costituisce il presupposto di fatto storico che ha dato luogo alla controversia, e che quindi non può essere dichiarata irricevibile, in quanto attiene al presupposto oggettivo della causa.

99
La Commissione sostiene che tale domanda è irricevibile, considerato che, secondo una giurisprudenza consolidata, nell’ambito di un ricorso di annullamento il giudice comunitario non può imporre a un’istituzione comunitaria di adottare i provvedimenti che comporta l’esecuzione di una sentenza che annulla una decisione.

Giudizio del Tribunale

100
Con la censura vertente sull'asserita violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2144/87, i ricorrenti chiedono al Tribunale, in particolare, di dichiarare, comunque, che è loro dovuto lo sgravio dei dazi per gli 8 010 kg di tabacchi lavorati esteri confiscati a Bareggio.

101
In proposito occorre ricordare che, come risulta da una costante giurisprudenza, le disposizioni dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 non hanno l'obiettivo di permettere di contestare il principio stesso dell'esigibilità dell'obbligazione doganale [sentenze Cerealmangimi e Italgrani/Commissione, cit., punto 11; CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, cit., punto 43, e Hyper/Commissione, cit., punto 98]. Orbene, la questione dell'estinzione, parziale o totale, dell'obbligazione doganale con la confisca della merce gravata, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2144/87, fa necessariamente riferimento o alla questione dell'esistenza stessa dell'obbligazione doganale, o a quella della determinazione del relativo importo. Analogamente, va rilevato che le domande inoltrate alla Commissione ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 non attengono alla questione se le disposizioni di diritto sostanziale doganale siano state correttamente applicate dalle autorità doganali nazionali (sentenza Kia Motors e Broekman Motorships/Commissione, cit., punto 36). Si deve pertanto concludere che il problema dell'estinzione dell'obbligazione doganale con la confisca di una parte della merce gravata non rientra nell'ambito di tale disposizione.

102
Questa conclusione non è inficiata dagli argomenti dei ricorrenti, secondo cui la contestazione dell'importo dell'obbligazione doganale costituisce il presupposto di fatto storico che ha dato luogo alla controversia. Questa tesi trascura i limiti e la specificità del meccanismo di sgravio o di rimborso dei dazi doganali previsto dall'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.

103
Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la domanda dei ricorrenti diretta a far dichiarare che è loro dovuto lo sgravio dei dazi per quanto riguarda l'obbligazione doganale relativa agli 8 010 kg di tabacchi confiscati dev'essere dichiarata irricevibile.

104
Il ricorso va pertanto integralmente respinto.


Sulle spese

105
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, devono essere condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda in tal senso di quest'ultima.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione.

Lindh

García-Valdecasas

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Lindh

Indice

Contesto normativo

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

    I –  Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

        A –  Sul primo motivo, vertente su vari errori materiali contenuti nella decisione impugnata

            1.  Per quanto riguarda la verifica dell’operazione del 16 novembre 1991

                    Argomenti delle parti

                    Giudizio del Tribunale

            2.  Per quanto riguarda l'importo dello sgravio dei dazi richiesto

                    Argomenti delle parti

                    Giudizio del Tribunale

        B –  Sul secondo motivo, vertente sull'esistenza di una situazione particolare e sull'assenza di simulazione e negligenza manifesta ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79

            1.  Osservazioni preliminari

            2.  Sull'esistenza di una situazione particolare

                a)  Sull'allegazione secondo cui le autorità italiane sarebbero state al corrente delle operazioni di contrabbando

                    Argomenti delle parti

                    Giudizio del Tribunale

                b)  Quanto all'argomento dei ricorrenti secondo cui l'attività di contrabbando di cui essi sono stati vittime eccederebbe i rischi commerciali inerenti alla loro attività professionale.

                    Argomenti delle parti

                    Giudizio del Tribunale

                c)  Quanto all'assenza di controllo da parte delle autorità doganali

                    Argomenti delle parti

                    Giudizio del Tribunale

                d)  Quanto all'impossibilità per i ricorrenti di controllare i camion

                    Argomenti delle parti

                    Giudizio del Tribunale

                e)  Quanto al contemperamento degli interessi in gioco

                    Argomenti delle parti

                    Giudizio del Tribunale

            3.  Sull'inesistenza di negligenza o simulazione

                    Argomenti delle parti

                    Giudizio del Tribunale

    II –  Sulla domanda proposta in subordine, diretta ad ottenere lo sgravio parziale dei dazi doganali

        Argomenti delle parti

        Giudizio del Tribunale

Sulle spese



1
Lingua processuale: l'italiano.