Language of document : ECLI:EU:T:2004:361

Causa T‑332/02

Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Unione doganale — Operazione di transito comunitario — Frode — Contrabbando di sigarette — Sgravio di dazi all’importazione — Regolamento (CEE) n. 1430/79 — Art. 13: clausola di equità — Nozione di “situazione particolare”»

Massime della sentenza

1.      Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione — Art. 13 del regolamento n. 1430/79 — Portata — Limiti — Applicazione del diritto doganale sostanziale — Competenza esclusiva delle autorità nazionali

(Art. 234 CE; regolamento del Consiglio n. 1430/79, art. 13, n. 1)

2.      Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione — Art. 13 del regolamento n. 1430/79 — Portata — Potere decisionale della Commissione — Modalità d’esercizio

(Regolamento del Consiglio n. 1430/79, art. 13, n. 1)

3.      Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione — Art. 13 del regolamento n. 1430/79 — «Situazione particolare» — Nozione — Autorità nazionali che hanno, nell’ambito di un’inchiesta, deliberatamente lasciato commettere infrazioni o irregolarità facendo così sorgere un’obbligazione doganale a carico del debitore in buona fede — Inadempienza grave della Commissione o delle autorità nazionali — Inclusione — Fattispecie non costitutiva di una situazione particolare

(Regolamento del Consiglio n. 1430/79, art. 13, n. 1)

1.      Le disposizioni dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione, hanno come solo obiettivo quello di consentire, quando sono soddisfatte talune circostanze particolari e in mancanza di manifesta negligenza o di simulazione, di esonerare gli operatori economici dal pagamento dei dazi da essi dovuti, e non quello di permettere di contestare il principio stesso dell’esigibilità del debito doganale. La determinazione dell’esistenza e dell’importo esatto dell’obbligazione rientra, infatti, nella competenza delle autorità nazionali. Peraltro, le decisioni adottate da tali autorità possono essere impugnate dinanzi ai giudici nazionali, ferma restando per questi ultimi la possibilità di rivolgersi alla Corte di giustizia in forza dell’art. 234 CE.

(v. punti 33‑34, 101)

2.      L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione, costituisce una clausola generale di equità, destinata a ricomprendere le situazioni diverse da quelle che ricorrevano più frequentemente nella pratica e che, al momento dell’adozione di tale regolamento, potevano dar luogo a una normativa particolare. Tale disposizione è destinata ad essere applicata allorché le circostanze che contraddistinguono il rapporto tra l’operatore economico e l’amministrazione sono tali da rendere iniquo l’imporre a questo operatore un pregiudizio che normalmente egli non avrebbe subito.

Ai sensi di tale disposizione, affinché si possa procedere a uno sgravio dei dazi all’importazione devono ricorrere cumulativamente due condizioni, vale a dire l’esistenza di una situazione particolare e l’assenza di simulazione e di manifesta negligenza da parte dell’operatore economico.

La Commissione dispone di un margine di discrezionalità allorché adotta una decisione in applicazione della menzionata clausola generale di equità. Inoltre, il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione costituiscono un’eccezione rispetto al normale regime delle importazioni e delle esportazioni e, di conseguenza, le disposizioni che prevedono siffatto rimborso o sgravio devono essere interpretate restrittivamente.

(v. punti 40‑42)

3.      L’omissione, da parte delle autorità nazionali, di avvertire l’operatore economico debitore di un’obbligazione doganale, ai fini di un’indagine condotta dalle autorità doganali o di polizia e volta a identificare e arrestare gli autori o i complici di una frode perpetrata o in preparazione, dello svolgimento di tale indagine integra, in assenza di qualunque simulazione o negligenza imputabile al debitore, gli estremi di una situazione particolare ai sensi della clausola di equità di cui all’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione. Infatti, anche se è vero che, nell’ambito di un’indagine di questo tipo, le autorità nazionali possono legittimamente lasciare che vengano deliberatamente commesse infrazioni o irregolarità, il fatto di accollare al debitore l’obbligazione doganale derivante da tali scelte connesse al perseguimento delle infrazioni sarebbe tuttavia tale da confliggere con la finalità della clausola di equità, ponendo il debitore in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che svolgono la stessa attività.

Se è vero inoltre che la produzione, da parte del debitore, ancorché in buona fede, di documenti che poi risultino falsificati non costituisce di per sé una situazione particolare che giustifichi uno sgravio dei dazi all’importazione, l’esistenza di una situazione del genere si impone nei casi in cui alla Commissione o alle autorità doganali nazionali siano imputabili inadempienze gravi, tali da facilitare l’uso fraudolento dei documenti.

Nel caso di un agente doganale stabilito a una frontiera della Comunità, che abbia rilasciato certificati di transito comunitario dopo la partenza di un camion da un luogo situato in un paese terzo, né il fatto di operare alla frontiera, anziché nel luogo di partenza del trasporto, né l’impossibilità di ispezionare il camion costituiscono elementi idonei a collocare un operatore in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici, posto che tali circostanze riguardano un numero indefinito di operatori. Pertanto, esse non sono tali da rendere una situazione particolare ai sensi della citata disposizione.

(v. punti 51, 70, 72, 84)