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Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

17 luglio 2024 (*)

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB (CRU) relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Certezza del diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Eccezione di illegittimità – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza»

Nella causa T‑402/21,

UniCredit Bank AG, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da F. Schäfer, H. Großerichter, F. Kruis e N. Bartmann, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), rappresentato da J. Kerlin, C. Flynn e D. Ceran, in qualità di agenti, assistiti da G. Coppo, S. Reinart e K. Bongs, avvocati,

convenuto,

sostenuto dal

Parlamento europeo, rappresentato da U. Rösslein, M. Menegatti e G. Bartram, in qualità di agenti,

e dal

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J. Bauerschmidt, J. Haunold e A. Westerhof Löfflerová, in qualità di agenti,

intervenienti

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A. Kornezov, presidente, G. De Baere, D. Petrlík (relatore), K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 2 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la UniCredit Bank AG, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui la riguarda.

[omissis]

III. Conclusioni delle parti

19      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, compresi i relativi allegati, nella parte in cui la riguarda;

–        condannare il SRB (CRU) alle spese.

20      Il SRB chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese;

–        in subordine, in caso di annullamento della decisione impugnata, mantenere gli effetti della decisione impugnata fino alla sua sostituzione o, quanto meno, per un periodo di sei mesi dalla data in cui la sentenza sarà definitiva.

21      Il Parlamento europeo chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso nella misura in cui si fonda sull’eccezione di illegittimità del regolamento n. 806/2014 e della direttiva 2014/59;

–        condannare la ricorrente alle spese.

22      Il Consiglio dell’Unione europea chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

IV.    In diritto

[omissis]

B.      Sui motivi di ricorso relativi alla legittimità della decisione impugnata

[omissis]

2.      Sul secondo motivo di ricorso, vertente su una violazione delle forme sostanziali, ai sensi dellarticolo 263, secondo comma, TFUE, e del diritto ad una buona amministrazione, in quanto la decisione impugnata sarebbe priva della motivazione sufficiente richiesta dallarticolo 296, secondo comma, TFUE e dallarticolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta

80      Il secondo motivo di ricorso si articola in sette parti.

[omissis]

b)      Sulla prima parte, relativa allesclusione di taluni indicatori di rischio

95      La ricorrente sostiene che il SRB non ha sufficientemente esposto i motivi per i quali non aveva applicato, ai fini del calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2021, gli indicatori di rischio «coefficiente netto di finanziamento stabile» (in prosieguo: l’«indicatore NSFR»), e «fondi propri e passività ammissibili detenuti dall’ente in eccesso rispetto al [requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili]» (in prosieguo: l’«indicatore MREL» e il «MREL»), nonché i sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione» di cui all’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento delegato 2015/63.

96      Il SRB contesta l’argomento della ricorrente.

97      Occorre anzitutto rilevare che l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 stabilisce che, «[l]addove l’obbligo applicabile di segnalazione a fini di vigilanza di cui all’articolo 14 [di tale regolamento delegato] non contempli, per l’anno di riferimento, le informazioni richieste da un indicatore specifico di cui all’allegato II [dello stesso regolamento delegato], detto indicatore di rischio non si applica finché non è applicabile l’obbligo di segnalazione a fini di vigilanza».

98      Nel caso di specie, il SRB ha indicato, ai considerando da 21 a 29 della decisione impugnata, di non aver applicato gli indicatori NSFR e MREL né i sottoindicatori «complessità» e «possibilità di risoluzione» in quanto, al momento dell’adozione di tale decisione, le informazioni richieste a titolo di tali indicatori e sottoindicatori di rischio non erano disponibili in forma armonizzata per tutti gli enti.

99      Più in particolare, per quanto concerne l’indicatore NSFR, il SRB ha rilevato che «nessuna norma vincolante armonizzata in materia di NSFR [era] stata applicata nel[l’Unione] e [che esso] non [era] stato quindi in grado di individuare indicatori a livello nazionale». Quanto all’indicatore MREL, il SRB ha precisato che, «poiché i requisiti relativi al MREL [erano] stati nel complesso attuati in modo graduale, [esso] non dispone[va] di dati che gli consentissero di applicare tale indicatore a livello di ciascun ente che contribuiva al [SRF]». Per quanto concerne i sottoindicatori «complessità» e «possibilità di risoluzione», il SRB ha affermato che «i dati richiesti per [tali sottoindicatori] non [erano] disponibili in forma armonizzata per tutti gli enti degli Stati membri partecipanti per l’anno di riferimento 2019».

100    Una siffatta motivazione consente alla ricorrente di comprendere i motivi per i quali il SRB non ha applicato gli indicatori e i sottoindicatori di rischio in questione e soddisfa quindi i requisiti enunciati dalla giurisprudenza citata nei precedenti punti 82 e 83.

101    Questa conclusione non è messa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

102    In primo luogo, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui il SRB avrebbe dovuto spiegare nella decisione impugnata i motivi per i quali riteneva di disporre di un potere discrezionale che gli consentisse di non applicare gli indicatori NSFR e MREL nonché i sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione», in quanto tale argomento si basa su una premessa errata. Infatti, dalla formulazione stessa dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 risulta che il SRB non dispone di un potere discrezionale al fine di non applicare un indicatore di rischio, poiché, una volta soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione, esso è tenuto a non prendere in considerazione un siffatto indicatore.

103    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata contiene talune «affermazioni circostanziate» relative alla mancata applicazione degli indicatori e dei sottoindicatori di rischio interessati, di cui la ricorrente e i giudici dell’Unione non sono in grado di verificare l’esattezza. Orbene, la ricorrente non dimostra in che modo le considerazioni contenute nella decisione impugnata, quand’anche «circostanziate», le impediscano di comprendere le ragioni per le quali gli indicatori e i sottoindicatori di rischio in questione non sono stati applicati, tanto più che, come rilevato ai precedenti punti 98 e 99, la decisione impugnata contiene, su tale punto, spiegazioni sufficienti.

104    In terzo luogo, la ricorrente afferma, in sostanza, che il SRB non ha esposto, nella decisione impugnata, le ragioni per le quali esso non aveva tenuto conto degli indicatori di rischio disponibili in Germania, al fine di calcolare la percentuale del suo contributo ex ante determinata su base nazionale. Siffatte spiegazioni sarebbero tuttavia necessarie, poiché, secondo l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafi 3 e 6, del medesimo regolamento delegato, un indicatore di rischio deve essere preso in considerazione quando gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza relativi a tale indicatore sono applicabili in forza del diritto nazionale.

105    A questo proposito, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 83 risulta che l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del tenore letterale della decisione impugnata, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni.

106    Per quanto riguarda l’applicazione dell’indicatore NSFR, il SRB ha spiegato, al considerando 23 della decisione impugnata, in combinato disposto con il punto 31 dell’allegato III di detta decisione, che «[esso] non [era] stato in grado di individuare indicatori a livello nazionale», poiché aveva ritenuto inadeguati gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza relativi a tale indicatore. Analogamente, risulta, in sostanza, dal considerando 25 di tale decisione, in combinato disposto con i punti 32 e 33 dell’allegato III di detta decisione, che il SRB non disponeva di dati raccolti a livello nazionale che gli consentissero di applicare l’indicatore MREL, a causa della graduale attuazione dei requisiti relativi a tale indicatore da parte delle autorità nazionali di risoluzione.

107    In tali circostanze, il SRB ha fornito elementi di motivazione sufficienti a spiegare che i dati richiesti per l’applicazione degli indicatori NSFR e MREL non erano disponibili a livello nazionale.

108    Inoltre, l’allegato III della decisione impugnata indica, al suo punto 32, che la determinazione dei sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione» dipende strettamente dall’esercizio di pianificazione della risoluzione per gli enti, fermo restando che tali sottoindicatori di rischio sono connessi all’elaborazione dei piani di risoluzione.

109    Ebbene, in quanto operatore economico avveduto, la ricorrente doveva essere in grado di sapere che le autorità nazionali di risoluzione non avevano elaborato siffatti piani nei confronti di tutti gli enti tenuti a versare i contributi ex ante, come indicato dal SRB nel suo controricorso e nella sua controreplica senza essere contraddetto, e che, di conseguenza, tali piani non erano stati completati per tutti gli enti aventi sede in Germania. La ricorrente era quindi in grado di comprendere che, a causa dell’assenza di piani di risoluzione elaborati per tutti gli enti tedeschi, il SRB non disponeva di dati adeguati raccolti a livello nazionale ai fini dell’applicazione dei sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione».

110    Infine, l’argomento della ricorrente secondo cui il SRB avrebbe dovuto spiegare i motivi per i quali non aveva adeguato a un livello comparabile i dati che non erano stati raccolti in modo uniforme in tutta l’Unione deve essere respinto, in quanto si basa su una premessa errata. Infatti, dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 non risulta che il SRB sia tenuto a rettificare, in qualsiasi modo, i dati raccolti in modo non uniforme.

111    Alla luce di tali circostanze, la prima parte del secondo motivo di ricorso deve essere respinta.

c)      Sulla seconda parte, relativa alla motivazione della determinazione del livello-obiettivo annuale

112    La ricorrente sostiene che la motivazione fornita dal SRB non consente di comprendere le ragioni per le quali esso ha fissato il livello-obiettivo annuale a un ottavo del 1,35% dei depositi protetti di tutti gli enti nel 2020. In particolare, il SRB non avrebbe spiegato come avesse esaminato il modello economico stabilito dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione al fine di prevedere il tasso di crescita dei depositi protetti e del totale dei depositi all’interno dell’unione bancaria durante il periodo iniziale. Analogamente, il SRB non avrebbe fornito spiegazioni quanto all’utilizzo del modello di simulazione concernente diversi scenari di crescita dei depositi protetti e del livello-obiettivo finale.

113    Il SRB sostiene che, ai considerando da 35 a 48 della decisione impugnata nonché ai punti da 46 a 84 dell’allegato III di tale decisione, le fasi seguite per determinare il livello-obiettivo annuale e i fattori che sono stati presi in considerazione a tal fine sono descritti in modo chiaro e preciso. Inoltre, dal considerando 40 di detta decisione risulterebbe che la modellizzazione econometrica del JRC si basava – al pari della valutazione del SRB –su dati storici relativi al totale dei depositi e dei depositi protetti e che la tendenza alla crescita costante dei depositi protetti di tutti gli enti sarebbe stata confermata. Inoltre, il modello di simulazione utilizzato dal SRB avrebbe coperto una forcella così ampia che era evidente che tale modello sarebbe stato solo una fase nel processo decisionale.

114    Occorre ricordare, in via preliminare, che, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, al termine del periodo iniziale, il SRF deve disporre di mezzi finanziari pari al livello-obiettivo finale, che corrisponde ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

115    Secondo l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, nel periodo iniziale, i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo finale indicato nel precedente punto 114, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti.

116    L’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 precisa che, ogni anno, i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superano il 12,5% del livello-obiettivo finale.

117    Per quanto riguarda il metodo di calcolo dei contributi ex ante, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 prevede che il SRB determini il loro importo in base al livello-obiettivo annuale, tenendo conto del livello-obiettivo finale e in base all’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

118    Nel caso di specie, come risulta dal considerando 48 della decisione impugnata, il SRB ha fissato, per il periodo di contribuzione 2021, l’importo del livello-obiettivo annuale in EUR 11 287 677 212,56.

119    Nei considerando 36 e 37 della decisione impugnata, il SRB ha spiegato, in sostanza, che il livello-obiettivo annuale doveva essere determinato sulla base di un’analisi dell’evoluzione dei depositi protetti negli anni precedenti e di qualsiasi sviluppo rilevante della situazione economica nonché su un’analisi riguardante gli indicatori relativi alla fase del ciclo economico e l’impatto che i contributi prociclici avrebbero avuto sulla situazione finanziaria degli enti. Successivamente, il SRB ha ritenuto opportuno fissare un coefficiente basato su tale analisi e sui mezzi finanziari disponibili nel SRF (in prosieguo: il «coefficiente»). Il SRB ha applicato questo coefficiente a un ottavo dell’importo medio dei depositi protetti nel 2020 per ottenere il livello-obiettivo annuale.

120    Nei considerando da 38 a 47 della decisione impugnata, il SRB ha illustrato il suo modo di procedere per fissare il coefficiente.

121    Nel considerando 38 della decisione impugnata, il SRB ha constatato una tendenza di crescita costante dei depositi protetti di tutti gli enti negli Stati membri partecipanti. In particolare, l’importo medio di tali depositi, calcolato su base trimestrale, ammontava a EUR 6 689 miliardi per l’anno 2020.

122    Nei considerando 40 e 41 della decisione impugnata, il SRB ha presentato le previsioni di sviluppo dei depositi protetti per i tre anni rimanenti del periodo iniziale, ossia dal 2021 al 2023. Ha stimato che i tassi di crescita annuali dei depositi protetti fino alla fine del periodo iniziale si sarebbero situati tra il 4% e il 7%.

123    Nei considerando da 42 a 45 della decisione impugnata, il SRB ha presentato una valutazione della fase del ciclo economico e del potenziale impatto prociclico che i contributi ex ante avrebbero potuto avere sulla situazione finanziaria degli enti. A tal fine, esso ha affermato di aver preso in considerazione diversi indicatori, quali le previsioni di crescita del prodotto interno lordo della Commissione e le proiezioni della Banca centrale europea (BCE) al riguardo o il flusso di credito al settore privato in rapporto al prodotto interno lordo.

124    Nel considerando 46 della decisione impugnata, il SRB ha concluso che, sebbene fosse ragionevole aspettarsi un’ulteriore crescita dei depositi protetti nell’unione bancaria, il ritmo di tale crescita sarebbe stato inferiore a quello del 2020. In proposito, il SRB ha affermato, al considerando 47 della decisione impugnata, di aver adottato un «approccio prudente» per quanto riguardava i tassi di crescita dei depositi protetti per gli anni successivi sino al 2023.

125    Alla luce di tali considerazioni, al considerando 48 della decisione impugnata, il SRB ha fissato il valore del coefficiente all’1,35%. Esso ha poi calcolato l’importo del livello-obiettivo annuale, moltiplicando l’importo medio dei depositi protetti nel 2020 per tale coefficiente e dividendo il risultato di tale calcolo per otto, conformemente alla seguente formula matematica, contenuta nel considerando 48 di detta decisione:

«Obiettivo0 [importo del livello-obiettivo annuale] = Totale depositi protetti2020 * 0,0135 * ⅛ = EUR 11 287 677 212,56».

126    Tuttavia, in udienza, il SRB ha indicato di aver determinato il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021 con le seguenti modalità.

127    In primo luogo, fondandosi su un’analisi prospettica, il SRB ha fissato l’ammontare dei depositi protetti dell’insieme degli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, stimato, per la fine del periodo iniziale, in circa EUR 7 500 miliardi. Per giungere a tale importo, il SRB ha tenuto conto dell’ammontare medio dei depositi protetti nel 2020, vale a dire EUR 6 689 miliardi, di un tasso di crescita annuo dei depositi protetti pari al 4%, nonché del numero di periodi di contribuzione restanti sino alla fine del periodo iniziale, vale a dire tre.

128    In secondo luogo, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il SRB ha calcolato l’1% di detti EUR 7 500 miliardi per ottenere l’importo stimato del livello-obiettivo finale che doveva essere raggiunto il 31 dicembre 2023, ovvero circa EUR 75 miliardi.

129    In terzo luogo, il SRB ha dedotto da quest’ultimo importo le risorse finanziarie già disponibili nel SRF nel 2021, vale a dire circa EUR 42 miliardi, per ottenere l’importo che doveva essere ancora riscosso nei periodi di contribuzione restanti sino alla fine del periodo iniziale, vale a dire dal 2021 al 2023. Tale importo ammontava a circa EUR 33 miliardi.

130    In quarto luogo, il SRB ha diviso quest’ultimo importo per tre allo scopo di ripartirlo uniformemente tra i suddetti tre periodi di contribuzione rimanenti. Il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021 è stato così fissato all’importo menzionato nel precedente punto 118, vale a dire circa EUR 11,287 miliardi.

131    In udienza, il SRB ha altresì sostenuto di aver reso pubblici gli elementi di informazione su cui aveva basato il metodo descritto nei precedenti punti da 127 a 130, i quali avrebbero consentito alla ricorrente di comprendere il metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale. In particolare, esso ha precisato di aver pubblicato sul suo sito Internet, nel maggio del 2021, vale a dire dopo l’adozione della decisione impugnata, ma prima della proposizione del presente ricorso, una scheda descrittiva denominata «Fact Sheet 2021» (in prosieguo: la «scheda descrittiva»), che indicava l’importo stimato del livello-obiettivo finale. Del pari, il SRB ha affermato che anche l’importo dei mezzi finanziari disponibili nel SRF era indicato sul suo sito Internet, nonché attraverso altre fonti pubbliche, e ciò ben prima dell’adozione della decisione impugnata.

132    Per esaminare se il SRB abbia rispettato il suo obbligo di motivazione per quanto concerne la determinazione del livello-obiettivo annuale, si deve anzitutto ricordare che il difetto o l’insufficienza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (v. sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, il Tribunale può, o meglio deve, prendere in considerazione anche altri difetti di motivazione, oltre a quelli invocati dalla ricorrente, e ciò, segnatamente, quando essi emergono nel corso del procedimento.

133    A tal fine, nella fase orale del procedimento, le parti sono state ascoltate su tutti gli eventuali difetti di motivazione da cui sarebbe viziata la decisione impugnata sotto il profilo della determinazione del livello-obiettivo annuale. In particolare, interrogato espressamente e ripetutamente al riguardo, il SRB ha descritto, fase per fase, il metodo che aveva realmente seguito per determinare il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021, quale esposto nei precedenti punti da 127 a 130.

134    Per quanto concerne, poi, il contenuto dell’obbligo di motivazione, dalla giurisprudenza risulta che la motivazione di una decisione adottata da un’istituzione o da un organo dell’Unione deve essere, in particolare, priva di contraddizioni per consentire agli interessati di conoscere i motivi reali di tale decisione, allo scopo di difendere i loro diritti dinanzi al giudice competente, e a quest’ultimo di esercitare il suo controllo (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 169 e giurisprudenza ivi citata; del 22 settembre 2005, Suproco/Commissione, T‑101/03, EU:T:2005:336, punti 20 e da 45 a 47, e del 16 dicembre 2015, Grecia/Commissione, T‑241/13, EU:T:2015:982, punto 56).

135    Analogamente, qualora l’autore della decisione impugnata fornisca determinate spiegazioni in merito ai motivi di tale decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione, tali spiegazioni devono essere coerenti con le considerazioni esposte nella decisione medesima (v., in tal senso, sentenze del 22 settembre 2005, Suproco/Commissione, T‑101/03, EU:T:2005:336, punti da 45 a 47, e del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:T:2016:722, punti 54 e 55).

136    Infatti, se le considerazioni esposte nella decisione impugnata non sono coerenti con tali spiegazioni fornite nel corso del procedimento giurisdizionale, la motivazione della decisione di cui trattasi non soddisfa le funzioni ricordate nei precedenti punti 82 e 83. In particolare, una siffatta incoerenza impedisce, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni reali della decisione impugnata, prima della proposizione del ricorso, e di preparare la loro difesa al riguardo e, dall’altro, al giudice dell’Unione di individuare i motivi che hanno costituito il fondamento giuridico reale di tale decisione e di esaminarne la conformità alle norme applicabili.

137    Infine, occorre ricordare che il SRB, quando adotta una decisione che fissa i contributi ex ante, deve portare a conoscenza degli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 122).

138    Lo stesso deve valere per il metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, poiché tale importo riveste un’importanza fondamentale nell’economia di tale decisione. Infatti, come risulta dal precedente punto 15, il metodo di calcolo dei contributi ex ante consiste nella ripartizione di tale importo tra tutti gli enti interessati, cosicché un aumento o una riduzione dello stesso importo comporta un aumento o una riduzione corrispondente del contributo ex ante di ciascuno di tali enti.

139    Da quanto precede risulta che, sebbene il SRB sia tenuto a fornire agli enti, mediante la decisione impugnata, spiegazioni relative al metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, tali spiegazioni devono essere coerenti con le spiegazioni fornite dal SRB durante il procedimento giurisdizionale e relative al metodo effettivamente applicato.

140    Tuttavia, il presente caso è di diversa natura.

141    Infatti, occorre anzitutto rilevare che la decisione impugnata ha esposto, al considerando 48, una formula matematica che ha presentato come base per la determinazione del livello-obiettivo annuale. Ciò posto, risulta che questa formula non integra gli elementi del metodo effettivamente applicato dal SRB, come spiegato in udienza. In effetti, come risulta dai precedenti punti da 127 a 130 il SRB ha ottenuto l’importo del livello-obiettivo annuale, nell’ambito di detto metodo, deducendo dal livello-obiettivo finale i mezzi finanziari disponibili nel SRF al fine di calcolare l’importo che doveva essere ancora riscosso entro il termine del periodo iniziale e dividendo detto importo per tre. Orbene, queste due fasi del calcolo non sono espresse nella suddetta formula matematica.

142    Peraltro, tale constatazione non può essere messa in discussione dall’affermazione del SRB secondo cui esso ha pubblicato, nel maggio del 2021, la scheda descrittiva, che conteneva una forcella indicante gli eventuali importi del livello-obiettivo finale, e, sul suo sito Internet, l’importo dei mezzi finanziari disponibili nel SRF. Infatti, indipendentemente dalla questione di stabilire se la ricorrente fosse effettivamente a conoscenza di tali importi, questi ultimi non erano di per sé tali da consentirle di comprendere che le due operazioni menzionate nel precedente punto 141 fossero state effettivamente applicate dal SRB, fermo restando, inoltre, che la formula matematica prevista al considerando 48 della decisione impugnata non li menzionava neanche.

143    Simili incongruenze riguardano anche il modo in cui è stato fissato il coefficiente dell’1,35%, che tuttavia riveste un ruolo fondamentale nella formula matematica menzionata nel precedente punto 142. Infatti, tale coefficiente potrebbe essere inteso come basato, tra altri parametri, sulla previsione di crescita dei depositi protetti durante gli anni rimanenti del periodo iniziale. Tuttavia, come riconosciuto dal SRB in udienza, detto coefficiente è stato fissato in modo tale da poter giustificare il risultato del calcolo dell’importo del livello-obiettivo annuale, ossia dopo che il SRB ha calcolato tale importo applicando le quattro fasi esposte nei precedenti punti da 127 a 130 e, in particolare, dividendo per tre l’importo risultante dalla detrazione dei mezzi finanziari disponibili nel SRF dal livello-obiettivo finale. Tale modo di procedere non risulta però affatto dalla decisione impugnata.

144    Occorre ricordare inoltre che, secondo la scheda descrittiva, l’importo del livello-obiettivo finale stimato si collocava in una forcella compresa tra EUR 70 miliardi e EUR 75 miliardi. Ciò detto, tale forcella risulta incoerente con la forcella del tasso di crescita dei depositi protetti compresa tra il 4% e il 7% figurante nel considerando 41 della decisione impugnata. Infatti, il SRB ha indicato in udienza che, ai fini della determinazione del livello-obiettivo annuale, esso aveva tenuto conto del tasso di crescita dei depositi protetti del 4% – che era il tasso più basso della seconda forcella – e aveva così ottenuto il livello-obiettivo finale stimato di EUR 75 miliardi – che costituiva il valore più elevato della prima forcella. Risulta quindi sussistere una discordanza tra queste due forcelle. Infatti, da un lato, la forcella relativa al tasso di evoluzione dei depositi protetti comprende anche valori superiori al tasso del 4%, la cui applicazione avrebbe tuttavia comportato un importo stimato del livello-obiettivo finale superiore a quelli inclusi nella forcella relativa a tale livello-obiettivo. Dall’altro lato, per la ricorrente è impossibile comprendere la ragione per cui il SRB abbia incluso nella forcella relativa a detto livello-obiettivo importi inferiori a EUR 75 miliardi. Infatti, per arrivare a tali importi, sarebbe stato necessario applicare un tasso inferiore al 4%, che, tuttavia, non è compreso nella forcella relativa al tasso di crescita dei depositi protetti. Date le circostanze, la ricorrente non era in grado di stabilire in che modo il SRB si fosse avvalso della forcella relativa al tasso di crescita di detti depositi per pervenire al calcolo del livello-obiettivo finale stimato.

145    Ne consegue che, per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale, il metodo realmente applicato dal SRB, quale illustrato in udienza, non corrisponde a quello descritto nella decisione impugnata, cosicché le ragioni effettive, alla luce delle quali è stato fissato tale livello-obiettivo, non potevano essere individuate sulla base della decisione impugnata né dagli enti né dal Tribunale.

146    Alla luce di quanto precede, si deve constatare che la decisione impugnata è inficiata da difetti di motivazione per quanto concerne la determinazione del livello-obiettivo annuale.

147    Di conseguenza, la seconda parte del secondo motivo di ricorso deve essere accolta. Tenuto conto delle implicazioni giuridiche ed economiche della presente causa, è tuttavia nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia proseguire l’esame degli altri motivi di ricorso.

[omissis]

4.      Sul sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione degli articoli 6, 7 e 20 del regolamento delegato 2015/63

250    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola gli articoli 6 e 7 nonché l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, in quanto il SRB non avrebbe preso in considerazione, ai fini del calcolo del fattore di correzione, gli indicatori NSFR e MREL e i sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione». In particolare, gli articoli 6 e 7 di tale regolamento delegato non conferirebbero al SRB il potere discrezionale di ignorare taluni indicatori di rischio. Inoltre, neppure l’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento delegato, in combinato disposto con l’articolo 14 del medesimo regolamento delegato, potrebbe giustificare la mancata presa in considerazione di tali indicatori di rischio. L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 si applicherebbe infatti solo alle informazioni di cui al suo allegato II. Orbene, tale allegato non menzionerebbe, quantomeno, l’indicatore MREL né i sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione».

251    Il SRB contesta tali argomenti.

252    Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 5, lettera a), del regolamento delegato 2015/63, il SRB deve, in linea di principio, tenere conto degli indicatori NSFR e MREL e dei sottoindicatori di rischi «complessità» e «possibilità di risoluzione» per determinare il profilo di rischio degli enti interessati.

253    Tuttavia, conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, intitolato «Disposizioni transitorie», un indicatore di rischio non si applica finché le informazioni richieste a titolo di tale indicatore di rischio specifico, menzionato all’allegato II di tale regolamento delegato, non siano contemplate dagli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza menzionati all’articolo 14 del medesimo regolamento delegato, ossia gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza stabiliti dal regolamento di esecuzione n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento n. 575/2013 (GU 2014, L 191, pag. 1), o, se del caso, dal diritto nazionale.

254    L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, la cui legittimità non è stata contestata nella presente causa, subordina così la possibilità di non applicare un indicatore di rischio alla duplice condizione che, in primo luogo, le informazioni richieste ai sensi di un siffatto indicatore non siano contemplate dagli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza menzionati all’articolo 14 di tale regolamento delegato e che, in secondo luogo, tale indicatore sia menzionato nell’allegato II di detto regolamento delegato, il quale è intitolato «Dati da trasmettere all’autorità di risoluzione» e contiene quindici categorie di dati.

255    Per quanto riguarda la prima condizione, occorre rilevare che, per stabilire se, conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, le informazioni richieste da un indicatore di rischio specifico siano contemplate dagli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza, spetta al SRB verificare se gli enti fossero tenuti a segnalare tali informazioni a fini di vigilanza all’autorità competente per l’esercizio di riferimento in questione conformemente al regolamento di esecuzione n. 680/2014 o al diritto nazionale. Secondo una lettura congiunta dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafi da 1 a 4, del regolamento delegato 2015/63, tale esercizio di riferimento è quello dell’anno al quale si riferiscono i bilanci annuali approvati disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente il periodo di contribuzione. Ne consegue che, per quanto riguarda la presente causa, l’esercizio di riferimento è quello dell’anno al quale si riferiscono i bilanci annuali approvati disponibili al 31 dicembre 2020 (in prosieguo: l’«esercizio di riferimento pertinente»). Come afferma il SRB, senza essere contestato dalla ricorrente, tale esercizio corrisponde a quello del 2019.

256    Per quanto concerne la seconda condizione menzionata al precedente punto 254, occorre rilevare che, secondo la formulazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, tale disposizione è destinata ad applicarsi, in particolare, quando i dati menzionati all’allegato II di tale regolamento delegato costituiscono di per sé indicatori di rischio.

257    Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 si applica anche in una situazione in cui l’allegato II di tale regolamento delegato si riferisce ai dati che, senza costituire indicatori di rischio di per sé, sono determinanti per il calcolo di tali indicatori di rischio che, dal canto loro, non sono menzionati in tale allegato. Un indicatore di rischio può quindi non essere applicato quando i dati indispensabili per il suo calcolo figurano in detto allegato.

258    A tale riguardo, occorre ricordare che, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 19 luglio 2012, ebookers.com Deutschland, C‑112/11, EU:C:2012:487, punto 12). Inoltre, occorre tener conto dell’effetto utile di quest’ultima (v. sentenza del 13 dicembre 2012, BLV Wohn- und Gewerbebau, C‑395/11, EU:C:2012:799, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

259    Per quanto concerne il contesto e gli obiettivi perseguiti dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, tale disposizione tiene conto del fatto che il processo di definizione dei requisiti prudenziali e degli obblighi di informazione corrispondenti riveste un carattere progressivo che si estende nel tempo. Infatti, come risulta, in particolare, dal considerando 6 della direttiva 2014/59, il regolamento delegato 2015/63 è stato adottato in un momento in cui tali requisiti non erano ancora definitivamente stabiliti o erano ancora oggetto di adeguamenti. A tale riguardo, la ricorrente non ha seriamente contestato l’affermazione del SRB secondo cui le autorità competenti determinerebbero progressivamente alcuni di detti requisiti che, a loro volta, influenzerebbero i dati che devono essere disponibili per calcolare gli indicatori di rischio previsti dal regolamento delegato 2015/63. Ne consegue che tali dati necessari per il calcolo di alcuni di tali indicatori di rischio potevano non essere disponibili per tutti gli enti interessati o, quantomeno, per tutti gli enti aventi sede in uno Stato membro, per almeno una parte del periodo iniziale, fermo restando che tali dati potevano non essere segnalati a fini di vigilanza secondo il diritto dell’Unione o, se del caso, il diritto nazionale.

260    In tale contesto, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 mira ad evitare che oneri sproporzionati o discriminatori siano, se del caso, imposti agli enti in sede di calcolo dei contributi ex ante proprio a causa di tale attuazione progressiva dei requisiti prudenziali e dei relativi obblighi di segnalazione. Infatti, tale calcolo implica un esercizio comparativo. A questo proposito, il SRB ha spiegato, in sostanza, senza essere contraddetto, che, se i dati indispensabili per il calcolo di taluni indicatori di rischio non fossero segnalati a fini di vigilanza da tutti gli enti o, quanto meno, da tutti gli enti aventi sede in uno Stato membro, il SRB sarebbe stato obbligato a prendere in considerazione dati relativi a tali indicatori che tuttavia non sono comparabili.

261    Tale rischio sussiste non solo quando i dati in questione costituiscono di per sé indicatori di rischio, ma anche quando tali dati, senza costituire di per sé indicatori di rischio, sono tuttavia necessari per il calcolo di questi ultimi.

262    In tali circostanze, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica non soltanto quando i dati menzionati all’allegato II di tale regolamento delegato costituiscono di per sé indicatori di rischio, ma anche quando i dati menzionati in tale allegato sono indispensabili per il calcolo degli indicatori di rischio.

263    È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se il SRB potesse astenersi dall’applicare, in sede di calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contributo 2021, due indicatori di rischio, ossia gli indicatori NSFR e MREL, e due sottoindicatori di rischio, ossia i sottoindicatori «complessità» e «possibilità di risoluzione», senza violare gli articoli 6 e 7 nonché l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63.

264    Per quanto riguarda l’indicatore NSFR, in primo luogo, dall’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento n. 575/2013 per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione n. 680/2014 (GU 2021, L 97, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 23, secondo comma, del medesimo regolamento di esecuzione, risulta che gli enti dovevano segnalare all’autorità competente i dati specifici dell’indicatore NSFR a fini di vigilanza e su base armonizzata solo a partire dal 28 giugno 2021, vale a dire successivamente all’esercizio di riferimento pertinente.

265    Inoltre, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se l’eventuale esistenza di un obbligo di segnalazione delle informazioni richieste per l’indicatore NSFR a fini di vigilanza nel diritto nazionale obbligasse il SRB a tenerne conto per la determinazione di tale indicatore, quanto meno nell’ambito del calcolo del contributo ex ante su base nazionale, il SRB ha spiegato, nel suo controricorso e nella sua controreplica nonché in udienza, senza essere contraddetto, che, in ogni caso, un siffatto obbligo non derivava dal diritto dello Stato membro in cui era stabilita la ricorrente, vale a dire la Germania, per quanto riguardava l’esercizio di riferimento pertinente. Di conseguenza, nessun elemento del fascicolo di cui dispone il Tribunale dimostra che, per l’esercizio di riferimento pertinente, i dati relativi all’indicatore NSFR fossero contemplati dagli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza in forza del diritto tedesco.

266    Il fatto che la ricorrente abbia dichiarato tali dati in Germania è irrilevante, a tale titolo, poiché non è stato dimostrato che tali dichiarazioni fossero effettuate sulla base di obblighi di segnalazione a fini di vigilanza, conformemente al regolamento n. 680/2014 o al diritto tedesco.

267    In secondo luogo, l’indicatore NSFR fa parte dei dati esplicitamente elencati nell’allegato II del regolamento delegato 2015/63.

268    In tali circostanze, il SRB non ha violato gli articoli 6, 7 e 20 del regolamento delegato 2015/63 non tenendo conto dell’indicatore NSFR nel calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2021.

269    Per quanto riguarda l’indicatore MREL, nessuna disposizione del regolamento di esecuzione n. 680/2014 imponeva agli enti di segnalare, per l’esercizio di riferimento pertinente, informazioni sulle loro passività ammissibili a fini di vigilanza all’autorità competente. Un siffatto obbligo è stato introdotto solo a partire dal 28 giugno 2021, come risulta dal titolo I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione, del 23 aprile 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento n. 575/2013 e della direttiva 2014/59 per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l’informativa al pubblico in materia di MREL (GU 2021, L 168, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 17, secondo comma, di tale regolamento di esecuzione.

270    L’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59, invocato dalla ricorrente, non mette in discussione tale constatazione. La disposizione citata obbliga gli Stati membri a garantire che gli enti soddisfino in ogni momento i requisiti in materia di fondi propri e passività ammissibili qualora ciò sia imposto da detto articolo o da altre disposizioni di tale direttiva. Per contro, detta disposizione non comporta l’obbligo di segnalare le passività ammissibili a fini di vigilanza durante l’esercizio di riferimento pertinente.

271    Inoltre, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se l’eventuale esistenza di un obbligo di segnalazione delle passività ammissibili a titolo di informazioni a fini di vigilanza nel diritto nazionale obbligasse il SRB a tenerne conto per la determinazione dell’indicatore MREL per quanto riguarda, quantomeno, il calcolo del contributo ex ante su base nazionale, il SRB ha spiegato, nel suo controricorso e nella sua controreplica nonché in udienza, senza essere contraddetto dalla ricorrente, che, in ogni caso, un siffatto obbligo non derivava dal diritto tedesco per quanto riguardava l’esercizio di riferimento pertinente. In tali circostanze, nessun elemento nel fascicolo di cui dispone il Tribunale dimostra che, in forza del diritto tedesco, le informazioni relative all’indicatore MREL fossero soggette ad obblighi di segnalazione a fini di vigilanza durante l’esercizio di riferimento pertinente.

272    La circostanza che la ricorrente abbia dichiarato in Germania, a partire dal 2017, informazioni relative all’indicatore MREL non consente di fornire la prova contraria, poiché, come risulta dal precedente punto 271, non è dimostrato che, alla luce del diritto nazionale, tali informazioni fossero segnalate a fini di vigilanza.

273    Inoltre, sebbene l’indicatore MREL non sia menzionato in quanto tale nell’allegato II del regolamento delegato 2015/63, tale allegato menziona tuttavia le «passività ammissibili» tra i dati da trasmettere all’autorità di risoluzione. Tali impegni costituiscono del resto dati determinanti per il calcolo di tale indicatore di rischio. Infatti, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e all’allegato I, sotto il titolo «Fase 1», del regolamento delegato 2015/63, detto indicatore si basa su dati quali, in particolare, i fondi propri, le passività ammissibili e il MREL, fermo restando che, ai fini del calcolo di tale indicatore, il SRB deve determinare l’eccedenza di fondi propri e passività ammissibili rispetto al MREL.

274    In tali circostanze, il SRB ha potuto astenersi dall’applicare l’indicatore MREL senza violare gli articoli 6, 7 e 20 del regolamento delegato 2015/63.

275    Per quanto riguarda i sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione», dall’articolo 6, paragrafo 6, lettera a), iv), del regolamento delegato 2015/63 risulta che, per determinare il sottoindicatore di rischio «complessità», esso deve tener conto della misura in cui il modello aziendale e la struttura organizzativa dell’ente interessato sono considerati complessi ai sensi del titolo II, capo II, della direttiva 2014/59. Analogamente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, lettera b), ii), del medesimo regolamento delegato, per determinare il sottoindicatore di rischio «possibilità di risoluzione», il SRB deve tenere conto della misura in cui l’ente può essere risolto prontamente e senza impedimenti di diritto ai sensi del titolo II, capo II, della medesima direttiva.

276    Il SRB deve quindi determinare i sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione» tenendo conto delle prescrizioni derivanti dal titolo II, capo II, della direttiva 2014/59, ossia «Possibilità di risoluzione», che comprende gli articoli da 15 a 18.

277    A tale riguardo, in forza dell’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2014/59, la valutazione della possibilità di risoluzione di un ente è effettuata dall’autorità di risoluzione contestualmente e ai fini della preparazione e all’aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell’articolo 10 di detta direttiva.

278    Analogamente, come illustrato dal SRB in udienza, senza essere contraddetto, al fine di valutare la possibilità di risoluzione di un ente, è necessario tener conto della sua complessità, fermo restando che più la struttura di un siffatto ente è complessa, più l’impatto sulla sua possibilità di risoluzione è significativo. In tali circostanze e tenuto conto del rinvio dell’articolo 6, paragrafo 6, lettera a), iv), del regolamento delegato 2015/63 agli articoli da 15 a 18 della direttiva 2014/59, compreso quindi il suo articolo 15, paragrafo 3, la valutazione della complessità è parimenti effettuata al momento dell’elaborazione del piano di risoluzione.

279    Ne consegue che l’elaborazione dei piani di risoluzione costituisce una condizione preliminare per la determinazione, da parte del SRB, dei sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione».

280    Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, ai fini dell’elaborazione del piano di risoluzione degli enti, l’autorità di risoluzione tiene conto, come minimo, degli aspetti specificati nella sezione C dell’allegato di detta direttiva. Tra tali aspetti, essa deve prendere in considerazione, conformemente alla sezione C, punto 17, di tale allegato, l’ammontare delle passività utilizzabili per il bail-in dell’ente nonché la loro tipologia, passività che sono definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 71, della direttiva 2014/59 nella versione modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (GU 2019, L 150, pag. 296).

281    Dunque, come risulta dal combinato disposto dell’articolo 3, punto 17, del regolamento delegato 2015/63 e dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71, della direttiva 2014/59, dette passività corrispondono alle «passività ammissibili» ai sensi di tale regolamento delegato.

282    Ne consegue che le passività ammissibili costituiscono un dato necessario affinché il SRB possa fissare i sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione».

283    A tale riguardo, dai precedenti punti da 269 a 271 risulta che, da un lato, gli enti non erano tenuti a segnalare le passività ammissibili a fini di vigilanza all’autorità competente per l’esercizio di riferimento pertinente, in forza del regolamento di esecuzione n. 680/2014. Dall’altro lato, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se l’eventuale esistenza di un siffatto obbligo di segnalazione delle passività ammissibili obbligasse il SRB a tenerne conto per la determinazione dei sottoindicatori «complessità» e «possibilità di risoluzione» per quanto riguarda, quantomeno, il calcolo del contributo ex ante su base nazionale, nessun elemento di cui dispone il Tribunale dimostra che un siffatto obbligo esistesse nel diritto tedesco.

284    Di conseguenza, la prima condizione prevista dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 è soddisfatta per quanto riguarda i sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione».

285    Per quanto riguarda la seconda condizione prevista dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, sebbene i sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione» non figurino, in quanto tali, nell’allegato II del regolamento delegato 2015/63, le passività ammissibili, che sono un dato necessario per la loro determinazione, vi sono esplicitamente menzionate.

286    In tali circostanze, il SRB non ha violato gli articoli 6, 7 e 20 del regolamento delegato 2015/63, non tenendo conto dei sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione» per il periodo di contributo 2021.

287    Tale conclusione non è inficiata dagli argomenti dedotti dalla ricorrente.

288    In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il SRB avrebbe dovuto procurarsi le informazioni richieste per l’adozione di una decisione che fissava i contributi ex ante con un mezzo diverso dalla comunicazione di tali informazioni mediante segnalazioni a fini di vigilanza rese da ciascun ente, è sufficiente constatare che un siffatto obbligo non deriva da alcuna disposizione della normativa applicabile.

289    Su tale punto, la ricorrente non può, in particolare, sostenere che il SRB fosse obbligato ad applicare l’indicatore NSFR utilizzando i dati nazionali delle autorità nazionali di risoluzione, dal momento che, come risulta dal precedente punto 265, nessun elemento nel fascicolo di cui dispone il Tribunale dimostra che le informazioni relative a tale indicatore di rischio dovessero essere segnalate a fini di vigilanza in forza del diritto tedesco.

290    In secondo luogo, l’argomento della ricorrente vertente sul punto 137 della sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601), deve essere respinto, in quanto né tale punto né tale sentenza si sono pronunciati sull’applicabilità dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63.

291    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che, in ogni caso, l’approccio del SRB relativo all’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 è errato per quanto riguarda la parte del contributo ex ante calcolata su base nazionale, poiché è pacifico che gli indicatori NSFR e MREL nonché i sottoindicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione» erano disponibili per gli enti tedeschi. Pertanto, il SRB avrebbe dovuto prenderli in considerazione per calcolare il contributo determinato su base nazionale. Ciò varrebbe a maggior ragione in quanto la mancata applicazione di tali indicatori e sottoindicatori di rischio non potrebbe essere giustificata dal principio della parità di trattamento, dal momento che, nell’ambito della direttiva 2014/59, solo gli enti di uno stesso Stato membro potrebbero essere confrontati. Ciò premesso, non sarebbe contrario a tale principio il fatto che le informazioni relative a tali indicatori disponibili in ciascuno degli Stati membri non siano identiche tra ciascuno di tali Stati.

292    A tale riguardo, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se l’eventuale esistenza di un obbligo di segnalazione dei dati relativi agli indicatori NSFR e MREL ai sottoindicatori «complessità» e «possibilità di risoluzione» nel diritto nazionale obbligasse il SRB a tenerne conto in relazione, quanto meno, al calcolo del contributo ex ante su base nazionale, occorre rilevare che, come risulta dai precedenti punti 265, 271 e 283, non è stato dimostrato che esistesse in Germania, per l’esercizio di riferimento pertinente, un siffatto obbligo. In tali circostanze, dal fascicolo dinanzi al Tribunale non risulta che esistesse una base giuridica che consentisse o obbligasse il SRB a tener conto di tali dati per quanto riguardava unicamente la base nazionale.

293    In quarto luogo, la ricorrente ritiene che sarebbe stato effettivamente possibile e, pertanto, obbligatorio prendere in considerazione tutti gli indicatori e sottoindicatori di rischio, poiché il SRB doveva garantire l’organizzazione di una raccolta di dati adeguati o l’adeguamento a posteriori dei dati forniti in modo non uniforme per conferire loro il livello di uniformità richiesto. Inoltre, il SRB avrebbe potuto integrare i dati mancanti con l’ausilio di una stima o di una perizia.

294    Su tale punto, è sufficiente rilevare che la normativa applicabile non richiede che il SRB completi i dati mancanti nell’ambito degli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza né che esso adegui, in qualsiasi modo, i dati raccolti in modo non uniforme.

295    Alla luce di quanto precede, il sesto motivo di ricorso dev’essere respinto.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico, è annullata nella parte in cui riguarda la UniCredit Bank AG.

2)      Gli effetti della decisione SRB/ES/2021/22, nella parte in cui riguarda la UniCredit Bank AG, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il periodo di contribuzione 2021.

3)      Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla UniCredit Bank AG.

4)      Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese.

Kornezov

De Baere

Petrlík

Kecsmár

 

      Kingston

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 luglio 2024.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.