Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 5 ottobre 2010 – Strategi Group / UAMI – RBI (STRATEGI)
(causa T‑92/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Demanda di marchio comunitario denominativo STRATEGI – Marchio nazionale denominativo anteriore Stratégies – Impedimento relativo alla registrazione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 42, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009) e regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95»
Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso parziale – Rilevanza (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punto 45)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 18 dicembre 2008 (procedimento R 1581/2007-2), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Reed Business Information (RBI) e la Strategi Group Ltd. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Strategi Group Ltd |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo STRATEGI per servizi della classe 35. |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | Reed Business Information (RBI) |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Registrazione francese n. 1 240 001 del marchio denominativo Stratégies per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28, 35, 41 e 42. |
Decisione della divisione di opposizione: | Rigetto dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | Annullamento della decisione della divisione di opposizione. |
Dispositivo
2) | | La Strategi Group Ltd è condannata alle spese. |