Language of document : ECLI:EU:T:2010:338

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

1° settembre 2010


Causa T‑91/09 P


Carina Skareby

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2005 — Rapporto semplificato redatto per il periodo gennaio‑settembre 2005 — Riproduzione integrale di valutazioni contenute nel rapporto di evoluzione della carriera 2004 parzialmente annullato successivamente alla sentenza impugnata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 15 dicembre 2008, causa F‑34/07, Skareby/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑477 e II‑A‑1‑2637).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 15 dicembre 2008, causa F‑34/07, Skareby/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑477 e II‑A‑1‑2637), è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la censura relativa alla mancata valutazione del rendimento della sig.ra Carina Skareby per il periodo gennaio‑settembre 2005. La decisione 18 luglio 2006 che stabilisce il rapporto di evoluzione della carriera della sig.ra Skareby per il periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2005 è annullata in quanto essa riguarda il punto 6.1, intitolato «Rendimento». Per il resto, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica con il numero F‑34/07 è respinto. La Commissione europea è condannata a sopportare tutte le spese relative al presente grado di giudizio e a quello svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Massime

1.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Insufficienza di motivazione — Ricorso a una motivazione implicita da parte del Tribunale della funzione pubblica — Ammissibilità — Presupposti

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, n. 1)

2.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Errore di diritto

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 10, n. 2)

3.      Funzionari — Ricorso — Oggetto — Ingiunzione rivolta all’amministrazione — Irricevibilità

(Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      Anche se il Tribunale della funzione pubblica è tenuto a motivare le sue sentenze, conformemente all’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia, ad esso applicabile ai sensi dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I dello stesso Statuto, tale obbligo di motivazione non gli impone di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può essere quindi implicita, a condizione che consenta alla parte interessata di conoscere le ragioni per le quali il giudice di primo grado non ha accolto i suoi argomenti e al giudice dell’impugnazione di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo sindacato.

(v. punto 36)

Riferimento:

Corte 9 settembre 2008, cause riunite C‑120/06 P e C‑121/06 P, FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑6513, punto 96), e 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione (Racc. pag. I‑2665, punto 42)

2.      Il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto ammettendo il prolungamento, in un rapporto semplificato, di una valutazione che, in realtà, era inesistente a seguito di un annullamento parziale, da parte del Tribunale, del rapporto di evoluzione della carriera dell’anno precedente. Il giudice di primo grado era consapevole del rischio che assumeva fondandosi su tale rapporto, dato che ha attirato l’attenzione sul fatto che la sua sentenza relativa alla legittimità di tale rapporto formava oggetto di impugnazione.

(v. punto 57)

3.      Non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni alle istituzioni né formulare dichiarazioni o affermazioni di principio. Conformemente all’art. 266 TFUE, incombe infatti all’istituzione da cui emana l’atto annullato adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza che pronuncia l’annullamento comporta.

(v. punto 70)

Riferimento:

Tribunale 28 ottobre 2004, causa T‑76/03, Meister/UAMI (Racc. PI pagg. I‑A‑325 e II‑1477, punto 38)