Language of document : ECLI:EU:T:2001:197

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

2 agosto 2001 (1)

«Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Aiuti di Stato - Interesse ad agire - Urgenza»

Nel procedimento T-111/01 R,

Saxonia Edelmetalle GmbH, con sede in Halsbrücke (Germania), rappresentata dall'avv. P. von Woedtke,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e V. Di Bucci, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 28 marzo 2001, K (2001) 1028, riguardante l'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania a favore della EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (attualmente Lintra Beteiligungsholding GmbH, società holding che raggruppa le società seguenti: Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH; LandTechnik Schlüter GmbH; ILKA MAFA Kältetechnik GmbH; SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH; SKL Spezialapparatebau GmbH; Magdeburger Eisengießerei GmbH; Saxonia Edelmetalle GmbH; e Gothaer Fahrzeugwerk GmbH),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1.
    In esito al procedimento previsto dall'art. 88 CE, il 28 marzo 2001 la Commissione ha adottato la decisione K (2001) 1028, riguardante l'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania a favore della EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (attualmente Lintra Beteiligungsholding GmbH, società holding che raggruppa le società seguenti: Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH; LandTechnik Schlüter GmbH; ILKA MAFA Kältetechnik GmbH; SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH; SKL Spezialapparatebau GmbH; Magdeburger Eisengießerei GmbH; Saxonia Edelmetalle GmbH; e Gothaer Fahrzeugwerk GmbH) (in prosieguo: la «decisione»), con la quale una parte del detto aiuto è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune.

2.
    Secondo l'art. 2 della decisione, la detta parte è pari a 34,978 milioni di marchi tedeschi (DEM).

3.
    L'art. 3 della decisione della Commissione obbliga la Repubblica federale di Germania ad adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare l'importo di DEM 34,978 milioni presso la Lintra Beteiligungsholding GmbH e le società controllate dalla medesima, tra le quali la richiedente. Per quanto concerne in particolare quest'ultima, si tratta di un'obbligazione solidale con la Lintra Beteiligungsholding GmbH di rimborsare DEM 3 195 559, più i relativi interessi.

4.
    La Repubblica federale di Germania ha avviato il procedimento per il recupero delle somme di cui trattasi. Pertanto, con lettere datate 17 aprile e 9 maggio 2001,la richiedente è stata invitata a rimborsare l'importo di DEM 3 195 559, più DEM 907 406,47, a titolo di interessi.

5.
    Il 23 maggio 2001 la richiedente ha adito il Tribunale, ex art. 230 CE, proponendo un ricorso diretto all'annullamento della decisione.

6.
    Con separata istanza, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 14 giugno 2001, essa ha parimenti inoltrato la presente domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione. Tale domanda era basata sull'art. «243 UE».

7.
    Il 2 luglio 2001, la Commissione ha presentato le sue osservazioni in merito a quest'ultima domanda.

8.
    Benché non sia stata invitata a farlo, il 10 luglio 2001 la richiedente ha presentato alcune osservazioni scritte complementari in risposta a quelle della Commissione. Il giudice del procedimento sommario ha deciso di inserire agli atti queste nuove osservazioni della richiedente, alle quali la Commissione ha risposto, depositando altre osservazioni complementari il 12 luglio 2001.

9.
    Allo stato degli atti, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per decidere sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, senza che occorra ascoltare le osservazioni orali delle parti.

In diritto

10.
    Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.

11.
    L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni juris) l'adozione dei provvedimenti richiesti. Tali presupposti sono cumulativi, talché una domanda di sospensione dell'esecuzione va respinta nel caso in cui manchi uno di essi (ordinanza del presidente del Tribunale 10 febbraio 1999, causa T-211/98 R, Willeme/Commissione, Racc. pagg. I-A-15 e II-57, punto 18). Il giudice del procedimento sommario procede altresì, eventualmente, al confronto tra gli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 29 giugno 1999, causa C-107/99 R, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4011, punto 59).

12.
    Nell'ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l'ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria (ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 1998, causa C-363/98 P(R), Emesa Sugar/Consiglio, Racc. pag. I-8787, punto 50).

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

13.
    La Commissione osserva, a titolo di rilievo preliminare e senza sollevare formalmente un'eccezione d'irricevibilità, che la richiedente ha presentato la sua domanda in base all'art. 243 UE, e non all'art. 242 CE. Essa allega che il riferimento al Trattato UE è manifestamente sbagliato, poiché tale trattato non contiene nessun art. 243, il che significa che non può che trattarsi certamente dell'art. 243 CE. Per di più, essa allega che l'art. 243 CE non disciplina la sospensione dell'esecuzione di un atto impugnato con separata istanza, bensì autorizza la Corte ad adottare provvedimenti provvisori. Secondo la Commissione, la domanda di cui trattasi induce piuttosto a ritenere che la richiedente miri in realtà ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione, conformemente all'art. 242 CE.

14.
    La Commissione sostiene poi che, nel contesto della causa principale, la richiedente non ha interesse ad ottenere l'annullamento della decisione. Infatti, se il Tribunale accogliesse il suo ricorso, la Commissione dovrebbe adottare una nuova decisione con la quale sarebbe costretta a dare atto della responsabilità solidale delle società controllate dalla Lintra Beteiligungsholding GmbH per l'integralità del debito, di modo che la richiedente dovrebbe partecipare alla restituzione dell'aiuto per un importo molto più elevato. Di conseguenza, la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta, dato che il ricorso su cui essa si basa è irricevibile.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

15.
    E' palese, come osservato dalla Commissione, che la domanda di provvedimenti provvisori dev'essere letta nel senso che, invece di fondarsi sull'art. 243 UE, che non esiste, essa si basa sull'art. 243 CE. Inoltre, nonostante il fatto che l'art. 242 CE preveda espressamente che la Corte è competente a disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, come è richiesto nella fattispecie, non è escluso che anche l'art. 243 CE possa servire quale base giuridica per una siffatta domanda.

16.
    Secondo una giurisprudenza costante, il problema della ricevibilità del ricorso principale non deve, in via di principio, essere esaminato nell'ambito del procedimento sommario per evitare di pregiudicare il merito della causa. Ciònondimeno, quando, come nella fattispecie, viene eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso principale, sul quale s'innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, è necessario accertare l'esistenza di determinati elementi che consentano di giudicare, a prima vista, sulla ricevibilità di un tale ricorso (ordinanze del presidente della Corte 16 ottobre 1986, causa 221/86 R, Gruppo delle destre europee/Parlamento, Racc. pag. 2969, punto 19, e 27 gennaio 1988, causa 376/87 R, Distrivet/Consiglio, Racc. pag. 209, punto 21; ordinanza del presidente del Tribunale 25 novembre 1999, causa T-222/99 R, Martinez e de Gaulle/Parlamento, Racc. pag. II-3397, punto 60).

17.
    Per quanto concerne la questione, se la richiedente abbia interesse ad agire, basti rilevare che la decisione fa gravare sulla medesima un'obbligazione solidale di rimborsare un importo pari a DEM 3 195 559, più i relativi interessi. Ne consegue che essa ha interesse ad ottenere l'annullamento di quest'atto. L'argomento della Commissione, secondo il quale, in caso di vittoria in sede di ricorso principale, la nuova decisione che dovrebbe essere adottata sarebbe necessariamente più sfavorevole alla richiedente, non può essere accolto. Infatti, la Commissione non può determinare, sin da ora, il contenuto dell'atto che essa potrebbe essere indotta ad adottare qualora il ricorso principale fosse giudicato fondato.

18.
    Non essendo possibile escludere la ricevibilità del ricorso principale, si deve procedere all'esame del requisito relativo all'urgenza.

Sull'urgenza

Argomenti delle parti

19.
    A sostegno della sua domanda di sospensione dell'esecuzione, la richiedente si è limitata ad esporre quanto segue:

«In forza della decisione impugnata della resistente, la BVS ha ordinato alla richiedente, con lettere datate 17 aprile 2001 (allegato K2) e 9 maggio 2001 (allegato K1), di restituire, in breve termine, la somma di DEM 3 195 559 più i relativi interessi, d'importo pari a DEM 907 406,47.

Dalle lettere della BVS si evince l'urgenza necessaria ai fini dell'adozione di un'ordinanza di sospensione dell'esecuzione. E' ben concreto il rischio che la BVS tenti di ricuperare la somma che essa richiede, o per via amministrativa o nell'ambito di uno speciale procedimento, diretto avverso la richiedente. In entrambi i casi, la richiedente si opporrebbe. Con lettera datata 16 maggio 2001, essa ha già rifiutato direttamente alla BVS di accogliere la sua richiesta. Anche solo per ragioni di economia collegate al giudizio, è bene evitare che il procedimento continui.

2.    L'urgenza si evince dall'allegata corrispondenza della BVS.

L'esecuzione da parte della richiedente delle misure ipotizzate dalla BVS causerebbe alla parte istante un danno rilevante. L'importo di circa DEM 4 000 000 porrebbe seri problemi alla richiedente. In base alle informazioni a nostra disposizione, la richiedente non è in grado di raccogliere tale somma senza mettere a rischio la sua esistenza. Ciò rappresenta un danno irreparabile.

Il pagamento dell'importo richiesto è fonte di una minaccia concreta per l'esistenza della richiedente».

20.
    La Commissione allega che la richiedente non ha dimostrato di rischiare di subire un danno grave e irreparabile qualora non venga disposta la richiesta sospensione dell'esecuzione. Nelle sue osservazioni del 12 luglio 2001, in risposta alle osservazioni della richiedente, essa ha sottolineato, in particolare, che la controparte non avrebbe contestato l'analisi della Commissione sull'urgenza, contenuta nelle sue osservazioni del 2 luglio 2001.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

21.
    Secondo una giurisprudenza costante, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. E' quest'ultimo che è tenuto a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura (ordinanze del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-73/98 R, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II-2769, punto 36, e 20 luglio 2000, causa T-169/00 R, Esedra/Commissione, Racc. pag. II-2951, punto 43; ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-8787, punto 14).

22.
    Sebbene sia esatto che, per provare l'esistenza di un danno del genere, non è necessario richiedere che la sopravvenienza del medesimo sia dimostrata con certezza assoluta e che è sufficiente che detto danno sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non di meno la richiedente rimane con l'onere di provare i fatti che si ritiene siano alla base della prospettiva di tale danno grave e irreparabile [ordinanze del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P (R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 67, 25 luglio 2000, causa C-377/98 R, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-6229, punto 51, e Grecia/Commissione, citata, punto 15].

23.
    Nella fattispecie, il danno lamentato dalla richiedente è di natura economica. A tal proposito occorre rilevare che, come asserito dalla Commissione, secondo una giurisprudenza consolidata, un danno del genere non può, in linea di principio, essere considerato irreparabile né difficilmente riparabile, dal momento che può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (ordinanze del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C-213/91 R, Abertal ea./Commissione, Racc. pag. I-5109, punto 24, e del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-70/99 R, Alpharma/Consiglio, Racc. pag. II-2027, punto 128).

24.
    In applicazione di questi principi e alla luce delle circostanze del caso di specie, la sospensione richiesta si giustificherebbe solo se risultasse evidente che, in mancanza di una misura del genere, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza.

25.
    Nel caso di specie occorre rilevare che la richiedente non ha fornito il benché minimo elemento di prova relativo alla sua situazione finanziaria. Infatti, essa si è limitata ad affermare, senza nessuna motivazione, che, qualora non fosse disposta la sospensione dell'esecuzione della decisione, il rimborso della quota dell'aiuto di cui trattasi metterebbe in pericolo la sua esistenza. Viceversa, dai documenti prodotti dalla Commissione in allegato alle sue osservazioni, non contestati sul punto dalla richiedente nelle sue osservazioni del 10 luglio 2001, si evince che il gruppo Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG, che ha proceduto all'acquisizione della richiedente in data 13 giugno 1997, gode di una solida posizione finanziaria, la quale dovrebbe consentire, prima facie, di rimborsare la quota di aiuti di cui trattasi.

26.
    A tal proposito, è opportuno sottolineare che dagli stessi documenti si ricava che non sembra che la richiedente o il detto gruppo si trovino in difficoltà economiche. Infatti, dal consuntivo relativo all'esercizio 2000 nonché da un comunicato stampa del gruppo di cui trattasi si evince che l'utile annuo di quest'ultimo è passato da DEM 48,9 milioni nel 1999 a DEM 64,3 milioni nel 2000, la qual cosa rappresenta un aumento pari al 31,5%. Se ne ricava parimenti che la richiedente ha realizzato, per il 2000, un fatturato pari a DEM 312 milioni, il che equivale a un aumento dell'86,8% rispetto all'anno precedente, quando il fatturato aveva raggiunto i DEM 167 milioni.

27.
    E' importante ricordare che, nell'ambito dell'esame delle condizioni economiche della richiedente, la valutazione della sua situazione di fatto può essere effettuata prendendo in considerazione, in particolare, le caratteristiche del gruppo al quale essa si collega col suo azionariato [ordinanza del presidente della Corte 15 aprile 1998, causa C-43/98 P (R), Camar/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-1815, punto 36; ordinanze del presidente del Tribunale 10 dicembre 1997, causa T-260/97 R, Camar/Commissione e Consiglio, Racc. pag. II-2357, punto 50, e 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II-1961, punto 155, confermata con ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 1999, causa C-329/99 P (R), Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. I-8343, punto 67].

28.
    Poiché la richiedente non ha assolutamente suffragato le sue affermazioni relative al danno irreparabile che deriverebbe dall'esecuzione della decisione, il requisito relativo all'urgenza non è soddisfatto. A tal proposito, occorre sottolineare che nonspetta al giudice del procedimento sommario di rimediare, d'ufficio, a una siffatta lacuna probatoria.

29.
    Di conseguenza, la domanda di provvedimenti provvisori dev'essere respinta, senza che sia necessario esaminare se sia soddisfatto il requisito relativo al fumus boni juris.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)    La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)    Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 2 agosto 2001.

Il cancelliere

Il presidente facente funzioni

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: il tedesco.