Language of document :

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht - Germania) - Flachglas Torgau GmbH / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-204/09)

(Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Aarhus -Direttiva 2003/4/CE - Accesso alle informazioni in materia ambientale - Organismi o istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze legislative - Riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche - Condizione secondo la quale tale riservatezza deve essere prevista dal diritto)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Flachglas Torgau GmbH

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Bundesverwaltungsgericht - Interpretazione dell'articolo. 2, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 2, prima frase, lettera a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26) - Normativa nazionale che esonera dall'obbligo di informazione le autorità federali supreme, a condizione che esse agiscano nell'ambito del procedimento legislativo, e che prevede, in generale, che una domanda di informazioni debba essere respinta qualora la divulgazione delle informazioni pregiudichi la riservatezza delle deliberazioni - Limiti al potere degli Stati membri di escludere dalla nozione di "autorità pubblica" prevista dalla direttiva 2003/4/CE gli organi che agiscono nell'esercizio dei poteri legislativi - Condizioni per l'applicazione della deroga relativa alla riservatezza delle deliberazioni

Dispositivo

L'articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la facoltà concessa da tale disposizione agli Stati membri di non considerare come autorità pubbliche "gli organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze (...) legislative" può applicarsi ai ministeri in quanto essi partecipino al procedimento legislativo, segnatamente mediante la presentazione di progetti di legge o di pareri, e che tale facoltà non è subordinata all'osservanza delle condizioni enunciate all'articolo 2, punto 2, secondo comma, seconda frase, di tale direttiva.

L'articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la facoltà concessa da tale disposizione agli Stati membri di non considerare come autorità pubbliche gli organismi e le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze legislative non può più essere esercitata una volta concluso il procedimento legislativo di cui trattasi.

L'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, secondo cui la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche deve essere prevista dal diritto, può essere considerata soddisfatta allorché esiste, nel diritto nazionale dello Stato membro interessato, una norma che dispone, in modo generale, che la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche costituisce un motivo di diniego di accesso a informazioni ambientali detenute da tali autorità, purché il diritto nazionale determini chiaramente la nozione di deliberazione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

____________

1 - GU C 193 del 15.8.2009.