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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l’11 novembre 2020 – Reprensus GmbH / S-V Pavlovi Trejd EOOD

(Causa C-591/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente in primo grado e per cassazione: Reprensus GmbH

Resistente in primo grado e per cassazione: S-V Pavlovi Trejd EOOD

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 7, punto 1, lettera a), e punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 1 (GU L 351 del 20 dicembre 2012), debba essere interpretato nel senso che un’azione di risarcimento del danno ricada nella competenza giurisdizionale del foro del fatto illecito, qualora il ricorrente sia stato indotto con l’inganno alla conclusione di un contratto di compravendita e al pagamento del relativo prezzo.

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1 GU 2012, L 351, pag. 1.