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Ricorso proposto il 16 luglio 2014 – CW / Consiglio

(Causa T-516/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CW (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. A. Tekari)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2013, che attua la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia, in quanto riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio dell'Unione europea al pagamento della somma di EUR centomila a risarcimento del danno morale e materiale subito dal ricorrente;

condannare il Consiglio dell'Unione europea a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente su un difetto di fondamento giuridico, in quanto, basandosi su un motivo estraneo a quello previsto dall'articolo 1 della decisione 2011/72/PESC1 , che costituisce la sua base giuridica, la decisione 2013/409/PESC2 sarebbe priva di fondamento giuridico.

Secondo motivo, vertente su una violazione del diritto di proprietà, in quanto le misure restrittive inflitte alla parte ricorrente costituirebbero una restrizione ingiustificata del suo diritto di proprietà.

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1 Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62).

2 Decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2013, che attua la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 204, pag. 52).