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Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2016 – CW/Consiglio

(Causa T-516/13)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali – Inserimento del nome del ricorrente basato su una nuova motivazione a seguito dell’annullamento di misure anteriori di congelamento dei capitali – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Errore di fatto – Sviamento di potere – Responsabilità extracontrattuale – Nesso di causalità»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CW (rappresentante: A. Tekari, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Da una parte, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2013, che attua la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 204, pag. 52), nei limiti in cui riguarda il ricorrente e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta al risarcimento del danno.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

CW sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

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1 GU C 351 del 6.10.2014.