Language of document : ECLI:EU:T:2016:377





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 giugno 2016 –
CW / Consiglio

(causa T‑516/13)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali – Inserimento del nome del ricorrente basato su una nuova motivazione a seguito dell’annullamento di misure anteriori di congelamento dei capitali – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Errore di fatto – Sviamento di potere – Responsabilità extracontrattuale – Nesso di causalità»

1.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Distrazione di fondi pubblici – Nozione – Interpretazione autonoma e uniforme – Interpretazione ampia (Decisione del Consiglio 2011/72/PESC, art. 1, § 1) (v. punti 60, 69‑72, 76)

2.                     Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica – Effetto utile (Decisione del Consiglio 2011/72/PESC, art. 1, § 1) (v. punti 62, 63, 67, 68, 80, 110, 112, 118, 120, 123, 124)

3.                     Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Decisione concernente l’adozione di misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Articolo 29 TUE – Ammissibilità (Artt. 21 TUE, 23 TUE, 24, § 1, TUE, 25 TUE, 28 TUE e 29 TUE; art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2011/72/PESC) (v. punti 65, 66)

4.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del sindacato giurisdizionale – Prova della fondatezza della misura – Obbligo per il Consiglio di verificare sistematicamente gli elementi di prova forniti dalle autorità di un paese terzo – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2011/72/PESC e 2013/409/PESC) (v. punti 129‑131, 141‑143, 148‑150)

5.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 21, § 2, b) e d), TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17, § 1, e 52, § 1; decisioni del Consiglio 2011/72/PESC e 2013/409/PESC] (v. punti 162‑168, 173, 174, 183, 184, 187, 188)

6.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione (v. punto 193)

7.                     Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Portata – Rigetto, in una prima sentenza, di una domanda di risarcimento di un danno, in mancanza di prova dell’effettiva esistenza e dell’entità di tale danno nonché della sussistenza di un nesso di causalità – Nuova domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dal medesimo illecito che veniva in questione nella sentenza di rigetto – Irricevibilità (Artt. 268 TFUE e 340 TFUE) (v. punti 216, 217)

8.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 220, 225, 242, 243)

9.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno certo ed effettivo – Onere della prova (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 227, 228)

Oggetto

Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2013, che attua la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2013, L 204, pag. 52), nei limiti in cui riguarda il ricorrente, e, dall’altro lato, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta al risarcimento del danno asseritamente sofferto dal ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

CW sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.