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Ricorso proposto il 27 settembre 2011 - LTTE / Consiglio

(Causa T-508/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Danimarca) (rappresentante: avv. V. Koppe)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 18 luglio 2011, n. 6871, nella parte in cui riguarda il LTTE e dichiarare che il regolamento (CE) del Consiglio n. 2580/20012 non si applica al LTTE;

in subordine, applicare una misura meno restrittiva rispetto all'inserimento permanente nell'elenco delle persone, gruppi ed entità cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001;

concedere al ricorrente il rimborso delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

Primo motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 687/2011 nella parte in cui concerne il LTTE e/o sull'inapplicabilità del regolamento (CE) del Consiglio n. 2580/2011, in quanto non tiene conto del diritto dei conflitti armati.

Secondo motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 687/2011 nella parte in cui concerne il LTTE, in quanto quest'ultimo non può essere qualificato come un'organizzazione terroristica ai sensi dell'art. 1, n. 3, della posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC.

Terzo motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 687/2011 nella parte in cui concerne il LTTE, poiché non è stata adottata alcuna decisione da parte di un'autorità competente, come previsto dall'art. 1, n. 4, della posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC.

Quarto motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 687/2011 nella parte in cui concerne il LTTE, in quanto il Consiglio non ha proceduto al riesame di cui all'art. 1, n. 6, della posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC.

Quinto motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 687/2011 nella parte in cui concerne il LTTE, in quanto la decisione non soddisfa i requisiti di proporzionalità e sussidiarietà.

Sesto motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 687/2011 nella parte in cui concerne il LTTE, in quanto la decisione non ottempera all'obbligo di motivazione di cui all'art. 296 TFUE.

Settimo motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 687/2011 nella parte in cui concerne il LTTE, poiché esso viola i diritti della difesa del ricorrente nonché il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

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1 - Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 18 luglio 2011, n. 687, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 610/2010 e (UE) n. 83/2011 (GU L 188, pag. 2).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).