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Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 – Ryanair/Commissione

(Causa T-512/11) 1

(«Aiuti di Stato – Settore aereo – Tassa irlandese sul trasporto aereo – Esenzione per passeggeri in transito o in trasferimento– Decisione che dichiara l’assenza di aiuto di Stato – Mancato avvio del procedimento d’indagine formale – Gravi difficoltà– Diritti processuali delle parti interessate»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida e I. G. Metaxas-Maragkidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan e T. Maxian Rusche, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti) ; e Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, A. Joyce e E. Mc Phillips, agenti, assistiti da E. Regan, SC)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione C (2011) 4932 final della Commissione, del 13 luglio 2011, in quanto dichiara che la mancata applicazione della tassa irlandese sul trasporto aereo ai passeggeri in transito o in trasferimento non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE [aiuto di Stato SA.29064 (2011C ex 2011/NN)].

Dispositivo

    La decisione C (2011) 4932 final della Commissione, del 13 luglio 2011, in quanto dichiara che la mancata applicazione della tassa irlandese sul trasporto aereo ai passeggeri in transito o in trasferimento non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE [aiuto di Stato SA.29064 (2011C ex 2011/NN)], è annullata

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Ryanair Ltd.

    La repubblica federale di Germania e l’Irlanda sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 347 del 26.11.2011.