Language of document :

Ricorso presentato il 23 maggio 2006 - Guarnieri / Commissione

(Causa F-62/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Daniela Guarnieri (St-Stevens-Woluwe, Belgio) (Rappresentante: E. Boigelot, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 5 agosto 2005, che pregiudica la ricorrente procedendo, ai sensi della regola anti-cumulo prevista dall'art. 67, n. 2, dello Statuto, alla deduzione della pensione belga di orfano dall'assegno familiare e disponendo, quindi, la trattenuta di un determinato importo sulla sua retribuzione, in forza dell'art. 85 dello Statuto;

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 14 febbraio 2006, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente contro la decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente della Commissione e madre di due bambini, percepiva l'assegno per figli a carico di cui all'art. 67, n. 2, dello Statuto. In seguito al decesso di suo marito, il 10 aprile 2005, ella è stata informata del fatto che, a causa della modifica dell'art. 80 dello Statuto, la Commissione non le avrebbe versato alcuna pensione di orfano. Invece, ella ha ottenuto assegni familiari ed una pensione di orfano da parte dell'amministrazione belga. Poiché l'importo totale delle prestazioni versate da quest'ultima superano l'importo degli assegni familiari comunitari, la Commissione ha ritenuto che la ricorrente non avesse più diritto a detti assegni.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, innanzi tutto, una violazione dell'art. 67, n. 2, dello Statuto. Infatti, gli assegni che la ricorrente riceve dall'amministrazione belga non sarebbero assegni aventi la stessa natura di quelli versati dalla Comunità e, quindi, non dovrebbero dar luogo alla deduzione prevista da tale disposizione.

Inoltre, la ricorrente fa valere la violazione dell'obbligo di motivazione delle decisioni individuali, previsto dall'art. 25 dello Statuto, la violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della parità di trattamento e di buon andamento dell'amministrazione nonché del dovere di sollecitudine.

Essa solleva anche un'eccezione di illegittimità del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità 1, nella parte in cui modifica l'art. 80, n. 4, dello Statuto senza prevedere disposizioni transitorie. Infatti, secondo la ricorrente, l'abolizione della pensione di orfano per i figli di un genitore che non fosse funzionario o agente temporaneo avrebbe dovuto essere accompagnata da disposizioni transitorie che permettano al dipendente di procedere al calcolo attuariale della sua situazione.

____________

1 - GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1