Language of document : ECLI:EU:F:2007:175

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

17 ottobre 2007

Causa F‑63/06

Luigi Mascheroni

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Obbligo di assistenza a carico dell’amministrazione – Art. 24 dello Statuto – Molestie psicologiche da parte del superiore gerarchico – Inchiesta dell’IDOC – Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Mascheroni chiede in particolare l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina 14 luglio 2005, recante rigetto della sua domanda di assistenza del 26 marzo 2004, fondata su un preteso comportamento persecutorio e diffamatorio da parte del sig. V. H., suo superiore gerarchico.

Decisione: Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente infondato e in parte in quanto manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Oggetto – Ingiunzione rivolta all’amministrazione – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, art. 91)

2.      Funzionari – Obbligo d’assistenza incombente all’amministrazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 24)

3.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento del Tribunale di primo grado, art. 44, n. 1, lett. c)]

1.      Non spetta al Tribunale, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie o emettere dichiarazioni di principio.

(v. punto 23)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 giugno 1994, causa T‑94/92, X/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑481, punto 33); 2 luglio 1997, causa T‑28/96, Chew/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑165 e II‑497, punto 17); 11 luglio 2000, causa T‑134/99, Skrzypek/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑139 e II‑633, punto 16), e 2 marzo 2004, causa T‑14/03, Di Marzio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑167, punto 63)

2.      In forza dell’obbligo di assistenza previsto all’art. 24, primo comma, dello Statuto, l’amministrazione, in presenza di un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, deve intervenire con tutta l’energia necessaria, rispondendo con la tempestività e la sollecitudine richieste dal caso di specie al fine di accertare i fatti e di poter, in tal modo, trarne con cognizione di causa le dovute conseguenze. A tal fine, è sufficiente che il funzionario che chiede la tutela alla propria istituzione fornisca un principio di prova del carattere reale delle pretese aggressioni subite. In presenza di tali elementi, la rispettiva istituzione è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine, al fine di accertare i fatti all’origine delle doglianze, in collaborazione con l’autore di queste ultime.

A questo proposito, una relazione finale dell’Ufficio per le investigazioni e la disciplina, servizio incaricato, in seno alla Commissione, di effettuare indagini amministrative miranti ad accertare i fatti sulla base dei quali l’autorità che ha il potere di nomina potrà pronunciarsi con cognizione di causa quanto alla domanda di assistenza, non costituisce assolutamente una decisione sulla domanda di assistenza, ma la risposta alla domanda di indagare sui fatti ad esso rivolta da tale autorità.

(v. punti 36, 40 e 41)

Riferimento:

Corte: 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione (Racc. pag. 99, punti 15 e 16)

Tribunale di primo grado: 21 aprile 1993, causa T‑5/92, Tallarico/Parlamento (Racc. pag. II‑477, punto 31); 5 dicembre 2000, causa T‑136/98, Campogrande/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑267 e II‑1225, punto 42)

3.      A termini dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I del detto Statuto e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, l’atto introduttivo del ricorso deve, in particolare, indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale presentazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso.

Pertanto, il ricorrente non può limitarsi a fare un’enunciazione astratta dei suoi motivi, in particolare limitandosi ad affermare che l’atto impugnato viola una data disposizione dello Statuto, senza corroborare ulteriormente tale affermazione specificando in cosa consiste il motivo sul quale il ricorso è basato.

Al riguardo, anche se il corpo del ricorso può essere suffragato e integrato, su punti specifici, mediante rinvio ad estratti di documenti ad esso allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche se allegati al ricorso, non può sanare la mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che devono comparire nel ricorso. Non spetta al Tribunale ricercare e determinare, negli allegati, i motivi e gli argomenti che potrebbero essere considerati fondanti il ricorso.

(v. punti 52, 53, 56 e 57)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 novembre 1992, causa T‑16/91, Rendo e a./Commissione (Racc. pag. II‑2417, punto 130); 16 marzo 1993, cause riunite T‑33/89 e T‑74/89, Blackman/Parlamento (Racc. pag. II‑249, punti 64 e 65); 28 aprile 1993, causa T‑85/92, De Hoe/Commissione (Racc. pag. II‑523, punto 20); 17 marzo 1994, causa T‑43/91, Hoyer/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑91 e II‑297, punto 22); 21 maggio 1999, causa T‑154/98, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II‑1703, punto 49); 15 giugno 1999, causa T‑277/97, Ismeri Europa/Corte dei conti (Racc. pag. II‑1825, punto 29); 8 dicembre 2005, causa T‑91/04, Just/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑395 e II‑1801, punto 35); 8 dicembre 2005, causa T‑92/04, Moren Abat/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑399 e II‑1817, punto 31), e 5 dicembre 2006, causa T‑424/04, Angelidis/Parlamento (Racc. FP pagg. I-A-2-323 e II-A-2-1649, punti 39‑42)