Language of document : ECLI:EU:T:2019:879

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

19 dicembre 2019 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo CINKCIARZ – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere distintivo – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Termine peggiorativo associato ai prodotti o ai servizi di cui trattasi»

Nella causa T‑501/18,

Currency One S.A., con sede in Poznań (Polonia), rappresentata da P. Szmidt e B. Jóźwiak, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Walicka, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Cinkciarz.pl sp. z o.o., con sede in Zielona Góra (Polonia), rappresentata da E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 giugno 2018 (procedimento R 2598/2017-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Currency One e la Cinkciarz.pl,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da P. Nihoul, facente funzione di presidente, J. Svenningsen (relatore) e U. Öberg, giudici,

cancelliere: J. Palácio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 agosto 2018,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2018,

visto il controricorso dell’interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2018,

in seguito all’udienza del 7 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 26 gennaio 2015 l’interveniente, la Cinkciarz.pl sp. z o.o., presentava una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il marchio di cui era stata chiesta la registrazione è il segno denominativo CINKCIARZ.

3        I prodotti e i servizi per i quali era stata chiesta la registrazione appartengono alle classi 9, 36 e 41 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, in particolare, alla seguente descrizione:

–        classe 9: «Software; Software di giochi per computer; Software registrati; Programmi per computer scaricabili; Applicazioni informatiche da scaricare da Internet; Programmi di elaborazione dati; Programmi per computer multimediali interattivi; Pubblicazioni in forma elettronica scaricabili da Internet; Hardware e accessori per computer; Supporti di dati (magnetici ed ottici); Apparecchi di registrazione, trasmissione o riproduzione di suoni o immagini; Occhiali da sole»;

–        classe 36: «Affari bancari; Operazioni di cambio; Servizi di agenzia di cambiavalute; Fornitura di informazioni in materia di tassi di cambio; Fornitura di valuta estera; Compravendita di valute; Compravendita di valute on-line in tempo reale; Informazioni finanziarie sotto forma di tassi di cambio; Quotazioni di tassi di cambio di valute; Previsioni relative ai tassi di cambio di valuta estera; Mercato dei cambi; Servizi finanziari computerizzati riguardanti operazioni in valuta estera; Preparazione e quotazione di informazioni sul tasso di cambio; Swap di tassi di cambio; Fornitura di informazioni relative alla determinazione di prezzi in materia di tassi di cambio valuta; Cambio valutario; Servizi di consulenza in materia di cambio di valuta estera; Servizi di banche dati finanziarie relativi al cambio di valuta estera; Cambio e trasferimento di denaro; Listini dei cambi; Agenzie di cambio; Servizi di contanti, assegni e ordini monetari; Trasferimento elettronico di fondi mediante telecomunicazioni; Servizi di pagamento automatizzato; Servizi di trasmissione di denaro; Servizi di pagamento elettronico; Servizi di agenzie immobiliari; Agenzie di recupero di crediti; Analisi finanziaria; Online banking; Informazioni finanziarie; Affari bancari; Servizi di prestito su pegno; Uffici informazioni sul credito; Riscossione di pigioni; Consulenza in materia finanziaria; Consulenza in materia di assicurazioni; Amministrazione di patrimoni; Stime finanziarie per le assicurazioni, banche e immobili; Consulenza in materia finanziaria; Informazioni finanziarie; Affari bancari; Affari finanziari; Costituzione di fondi d’investimento; Servizi di fondi assicurativi; Quotazione di borsa; Mediazione in borsa; Garanzie come cauzioni; Informazioni in materia di assicurazioni; Informazioni finanziarie; Informazioni finanziarie; Investimento di capitali; Investimenti di capitali; Trasferimento elettronico di fondi; Servizi relativi a carte di credito e di debito; Servizi di carte di debito e di carte di credito; Emissione di carte di credito e di debito; Intermediazione assicurativa; Mediazione in borsa; Quotazione di borsa; Servizi di perizie fiscali; Mediazione in borsa; Mediazione in assicurazioni; Prestiti finanziari; Affari bancari; Assicurazioni; Operazioni di cambio; Amministrazione di patrimoni; Amministrazione di beni immobiliari; Gestione di attivi»;

–        classe 41: «Pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; Pubblicazione elettronica online di materiali non scaricabili; Pubblicazione di materiali accessibili tramite banche dati o Internet; Giochi elettronici e competizioni forniti per mezzo di Internet; Informazioni relative al campo dell’istruzione accessibili on-line tramite una banca dati o su Internet; Educazione; Educazione (informazioni in materia di-); Studi cinematografici; Fotografia; Reportage fotografici; Fornitura di sale giochi; Giochi disponibili on-line; Giochi d’azzardo o scommesse; Servizi del club (divertimento od istruzione); Pubblicazioni tramite computer; Esercitazione pratica (dimostrazione); Organizzazione e conduzione di workshop e formazione; Organizzazione e direzione di concerti; Organizzazione e direzione di conferenze; Organizzazione e direzione di congressi; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e direzione di convegni; Organizzazione di competizioni (istruzione o divertimento); Pubblicazione elettronica di libri e di riviste on line; Fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari».

4        Il marchio contestato veniva registrato il 15 giugno 2015 con il numero 13678991, in particolare per i prodotti e i servizi di cui al punto 3 supra.

5        Il 22 dicembre 2015 la Currency One S.A., ricorrente, presentava una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato, in forza dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], per tutti i prodotti e i servizi di cui al punto 3 supra, basata, da un lato, sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, il cui testo è identico e al quale si farà riferimento in prosieguo], per il motivo che il segno che compone detto marchio sarebbe descrittivo di detti prodotti e servizi, e, dall’altro, sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il cui testo è identico e al quale si farà riferimento in prosieguo], per il motivo che detto marchio sarebbe privo di carattere distintivo.

6        Detta domanda di dichiarazione di nullità veniva respinta con decisione della divisione di annullamento del 6 ottobre 2017.

7        Il 5 dicembre 2017 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001.

8        Con decisione del 18 giugno 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso respingeva il ricorso.

9        Per quanto concerne, da un lato, il motivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, essa considerava che nessun significato del termine «cinkciarz» era descrittivo dei prodotti o dei servizi di cui trattasi o di una loro caratteristica essenziale. In particolare, essa riteneva che tale termine, che designava originariamente, durante la Repubblica popolare di Polonia, le persone dedite al commercio illegale di valute estere, contenesse, nel suo significato attuale relativo ad un’attività di cambio di valute, soltanto connotazioni negative, ad esclusione di una designazione neutra di tale attività. Pertanto, detto termine costituirebbe un nome di fantasia, certamente suggestivo o allusivo, ma che, per ciò stesso, sarebbe descrittivo di tale attività solo indirettamente e potrebbe orientare i consumatori verso le caratteristiche dei servizi connessi a detta attività solo attraverso un’associazione mentale. Per quanto riguarda, dall’altro lato, il motivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la commissione di ricorso rilevava che il segno CINKCIARZ è percepito dal pubblico di riferimento come un nome originale, ingannevole o ironico e, di conseguenza, sorprendente, idoneo ad indicare l’origine commerciale dei servizi relativi all’attività di cambio di valute. Infine, essa riteneva che dette osservazioni valessero a maggior ragione per gli altri prodotti o servizi di cui trattasi.

 Conclusioni delle parti

10      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

11      L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

12      La ricorrente solleva tre motivi, relativi, il primo, alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 per quanto concerne i servizi di cambio di valute, il secondo, alla violazione della medesima disposizione e dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda gli altri prodotti e servizi di cui trattasi e, il terzo, alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

13      In via preliminare occorre ricordare, da un lato, che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

14      Perché un segno possa essere considerato descrittivo e, pertanto, incorrere nel divieto enunciato da detta disposizione, è necessario che esso abbia un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti o i servizi in questione, tale da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente e senza ulteriore riflessione una descrizione dei medesimi prodotti o servizi o di una loro caratteristica [v. sentenza del 12 gennaio 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/UAMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

15      Dall’altro lato, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

16      Dire che un marchio ha carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto o il servizio per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto o tale servizio da quelli di altre imprese (v. sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

17      Un segno può essere identificato come proveniente da un’impresa determinata e quindi possedere un carattere distintivo quando rende necessario uno sforzo interpretativo da parte del pubblico di riferimento e presenta una certa originalità e ricchezza di significato che lo rendono facilmente memorizzabile (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, punto 59).

18      Da tali considerazioni preliminari si evince che, al fine di valutare la fondatezza dei motivi sollevati dalla ricorrente, è necessario determinare in anticipo il significato del termine polacco «cinkciarz», che deve essere stabilito in relazione alla percezione del pubblico di riferimento [v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2008, Lancôme/UAMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, EU:T:2008:261, punto 44 e giurisprudenza ivi citata].

19      In proposito, dai documenti prodotti nell’ambito del procedimento amministrativo risulta che il termine «cinkciarz» riguardava una persona che esercitava clandestinamente un’attività illegale di cambio di valute quando, all’epoca della Repubblica popolare di Polonia o immediatamente dopo, tale attività era oggetto di un monopolio di Stato. Una connotazione negativa era associata a detto termine concernente un’attività considerata come traffico e svolta da persone di dubbia reputazione. In considerazione della legalizzazione, avvenuta nel 1989, dell’esercizio dell’attività di cambio di valute da parte di persone di diritto privato, tale attività ha potuto ormai essere svolta apertamente dagli uffici di cambio che, per la loro natura legittima, sono stati distinti dalle persone designate da detto termine. A partire da tale momento, quest’ultimo sembra aver acquisito una connotazione essenzialmente storica, designante le persone che esercitavano fino al 1989 un’attività illegale e clandestina di cambio di valute.

20      Tenuto conto del fatto che il contesto all’origine del termine «cinkciarz» è venuto meno unicamente nel 1989 e della notorietà, nella cultura polacca, della figura storica delle persone designate da detto termine, quale attestata, in particolare, da diversi titoli di articoli riferentisi a tale figura (allegati E.20, da E.24 a E.26), ma anche da pubblicazioni recenti al riguardo (allegati E.19, E.21, da E.36 a E.41), si deve osservare che, al momento della presentazione della domanda di registrazione del marchio contestato, il 26 gennaio 2015, la maggior parte del pubblico di riferimento conosceva il significato storico di tale termine.

21      Constatando, al punto 10 del ricorso, a proposito del termine «cinkciarz», che tale «professione (...) non è ufficialmente riconosciuta» o che «il suo momento di gloria è terminato», la ricorrente ammette implicitamente che detto termine designa essenzialmente una persona che, all’epoca della Repubblica popolare di Polonia, praticava clandestinamente il cambio di valute. Inoltre, essa riconosce espressamente, al punto 11 del ricorso, che detto termine è utilizzato principalmente nelle pubblicazioni per designare una persona del genere. Tuttavia, negli stessi due punti del ricorso, essa afferma che la «professione» relativa al «commercio clandestino di valute» non è scomparsa e che una persona che svolge attualmente tale attività può ancora essere designata con il termine «cinkciarz», pur ammettendo, al punto 12 del ricorso, che tale termine ha una connotazione negativa ed è impiegato in modo critico e principalmente peggiorativo.

22      Tali affermazioni sono avvalorate da alcuni elementi di prova prodotti nell’ambito del procedimento amministrativo.

23      Al riguardo, le definizioni ricavate dai dizionari (allegati da E.1 a E.15) sono ambigue. Infatti, sebbene indichino tutte che il sostantivo «cinkciarz» è un termine familiare che designa un trafficante di valute, le citazioni sembrano corrispondere al significato storico di tale termine. Tuttavia, alcuni articoli pubblicati su Internet attestano che detto termine ha continuato ad essere utilizzato e inteso per designare una persona che si dedica attualmente al cambio di valute in modo clandestino e fraudolento, e pertanto illegale, al pari dei «cinkciarz» esistiti all’epoca della Repubblica popolare di Polonia (allegati E.32 e E.33) e, per connessione, ad una qualsiasi attività avente natura fraudolenta, irregolare o disonesta, o considerata tale (allegato E.31).

24      Tuttavia, affermando, al punto 10 del ricorso, che il termine «cinkciarz» può anche designare «un operatore che fornisce» «servizi di cambio di valute al di fuori del circuito ufficiale» e, al punto 25 del ricorso, che tale termine «è comunemente utilizzato nel contesto della fornitura di servizi relativi al cambio di valute al di fuori del circuito ufficiale da parte di diversi operatori», aggiungendo, al punto 24 del ricorso, che detto termine «è impiegato, in condizioni normali, per presentare i prodotti o i servizi» di cui trattasi, la ricorrente sembra sottintendere che il termine «cinkciarz» può essere utilizzato anche in modo neutro, vale a dire privo di connotazione negativa o peggiorativa, per designare una persona fisica o giuridica che esercita un’attività di cambio di valute. Il ricorso, tuttavia, non contiene alcun rinvio ai documenti prodotti nell’ambito del procedimento amministrativo.

25      Interrogata a tale proposito in udienza, la ricorrente ha osservato che detta affermazione era suffragata dagli allegati E.29, E.30 e E.34.

26      Presentando, poi, l’articolo che costituisce l’allegato E.30, intitolato «È così che i cinkciarz estorcono denaro ai viaggiatori negli aeroporti», essa ha ammesso, tuttavia, che tale articolo faceva riferimento, in modo critico, ad un’attività consistente in una truffa. Per quanto concerne l’articolo che costituisce l’allegato E.29, intitolato «Il governo gioca a cinkciarz?», essa ha unicamente sottolineato che tale articolo dimostrava l’utilizzo attuale del termine «cinkciarz», senza asserire che non aveva alcuna portata critica.

27      Per contro, la ricorrente ha sostenuto, sempre in udienza, che, nell’articolo che costituisce l’allegato E.34, pubblicato il 17 aprile 2014 e intitolato «I cinkciarz di Internet. La storia dei quattro ragazzi che hanno “soffiato” 20 miliardi alle banche», il termine «cinkciarz» era stato impiegato per designare molteplici entità economiche differenti, tra cui la ricorrente e l’interveniente, o per designare i «servizi di commercio di valute al di fuori del circuito ufficiale».

28      Dal contenuto di quest’ultimo articolo si può dedurre che, con l’espressione «entità economiche differenti», la ricorrente indicava le imprese che esercitano attività di cambio di valute attraverso un canale diverso, vale a dire su Internet, e distinguendosi dalle banche per quanto riguarda i tassi di cambio praticati. Da detto articolo risulta che tali imprese sono fiorite a seguito di una legge del 2011, che ha autorizzato i mutuatari che avevano sottoscritto prestiti espressi in franchi svizzeri presso banche polacche a rimborsare le mensilità di tali prestiti con valute acquistate ricorrendo a operatori diversi da tali banche. Nell’articolo in questione si affermava che la ricorrente e l’interveniente condividevano la quasi totalità del mercato polacco del cambio di valute su Internet in parti approssimativamente uguali e che anche una quarantina di altre imprese era presente, in modo molto marginale, su tale mercato.

29      Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, detto articolo non dimostra che il termine «cinkciarz» è utilizzato per designare in modo neutro talune imprese che forniscono servizi di cambio di valute, vale a dire quelle che operano su Internet, o per designare i servizi forniti da tali imprese.

30      Infatti, l’articolo in questione riguarda essenzialmente due imprese, tra cui l’interveniente, la cui denominazione è menzionata più volte. In tale contesto, la presenza del termine «cinkciarz» nel titolo e in un passaggio di detto articolo non può essere presa in considerazione senza tener conto della denominazione dell’interveniente. Inoltre, come si evince dal titolo di detto articolo, l’utilizzo in esso di tale termine non si riferisce alle due imprese oggetto dell’articolo di cui trattasi in sé, bensì alle quattro persone che le hanno fondate, le cui carriere professionali sono descritte e le cui affermazioni sono riportate nello stesso articolo. Del pari, il termine «cinkciarz», che compare una sola volta nel testo di detto articolo, non fa riferimento a tali due imprese, ma ai loro fondatori, che sono presentati come «la loro impresa». Inoltre, dette imprese, quando non sono menzionate con riferimento alla loro denominazione commerciale o ai nomi che rinviano ai loro siti Internet (Currency One, Internetowykantor.pl e Walutomat.pl, da un lato, Cinkciarz.pl, dall’altro), sono designate nell’articolo in questione con termini quali «uffici di cambio su Internet» o «uffici di cambio virtuali».

31      A fini di completezza, si può rilevare che, al punto 33 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha effettuato un’analisi sostanzialmente simile dei documenti su cui si basava il parere che costituisce l’allegato E.43, l’unico parere che indicava un significato neutro del termine «cinkciarz». La ricorrente non ha contestato detta analisi né, del resto, ha invocato tale parere dinanzi al Tribunale.

32      In conclusione sul punto in esame, due accezioni del termine «cinkciarz» sembrano collegate ai servizi di cambio di valute. In primo luogo, si tratta di un’accezione storica, in cui esso designa una persona che esercitava clandestinamente e illegalmente il cambio di valute all’epoca della Repubblica popolare di Polonia. In secondo luogo, detto termine ha un’accezione contemporanea, in cui è utilizzato in senso derivato, generale, come sinonimo di truffatore o di frodatore, ma anche, in un senso che si avvicina all’accezione storica, per designare una persona che ancora oggi pratica il commercio clandestino e fraudolento, e quindi illegale, di valute. Per contro, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso, non è stato dimostrato che il termine «cinkciarz» designi attualmente, in modo neutro, una persona o un’impresa che fornisce servizi di cambio di valute.

33      È sulla base di dette accezioni del termine «cinkciarz» che occorre esaminare la fondatezza dei motivi della ricorrente.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dellarticolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 per quanto concerne i servizi di cambio di valute

34      La ricorrente sostiene che il termine «cinkciarz» può essere utilizzato per designare un operatore che fornisce servizi di cambio di valute al di fuori del circuito ufficiale e che, di conseguenza, si tratta di un nome di professione di cui deve potersi far uso liberamente, indipendentemente dal fatto che sia principalmente utilizzato in senso negativo.

35      L’EUIPO e l’interveniente contestano la fondatezza di tale motivo. Secondo l’interveniente, il termine «cinkciarz» ha solo un significato storico, designante una persona che si dedicava al traffico clandestino di valute all’epoca della Repubblica popolare di Polonia, e non è utilizzato per designare l’attività di cambio di valute attuale.

36      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

37      Come ricordato al punto 14 della presente sentenza, perché un segno ricada nel divieto enunciato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o i servizi in questione, tale da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente e senza ulteriore riflessione una descrizione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche.

38      La valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione del pubblico di riferimento e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi considerati (v. sentenza dell’8 luglio 2008, COLOR EDITION, T‑160/07, EU:T:2008:261, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

39      Nel caso di specie, i prodotti e i servizi di cui trattasi sono, in sostanza, per quanto concerne la classe 9, i software, le pubblicazioni elettroniche e i supporti di dati, per la classe 36, i servizi bancari e finanziari, i servizi relativi al cambio di valute, i servizi di agenzia e di gestione immobiliare, i servizi di recupero crediti, i servizi assicurativi e i servizi di accertamento fiscale, e, per quanto riguarda la classe 41, i servizi di pubblicazione e di editoria, i servizi di gioco e i servizi connessi all’educazione e alla formazione. La commissione di ricorso ha constatato che siffatti prodotti e servizi sono destinati sia a professionisti sia al grande pubblico e che il livello di attenzione del pubblico di riferimento varia da medio ad elevato. Inoltre, essa ha considerato che il carattere descrittivo del marchio contestato doveva essere valutato dal punto di vista del pubblico di lingua polacca, poiché tale marchio è costituito da un termine che possiede un significato in tale lingua.

40      Tali valutazioni non sono contestate e nessun elemento induce a rimetterle in discussione. Va tuttavia sottolineato che il fatto che il pubblico di riferimento sia, in parte, specializzato non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere descrittivo di un segno [sentenza del 7 maggio 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, punto 14].

41      Vietando la registrazione come marchio dei segni o delle indicazioni cui esso fa riferimento, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o di servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (v. sentenza del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

42      La scelta, da parte del legislatore dell’Unione europea, del termine «caratteristica» mette in evidenza il fatto che i segni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 sono soltanto quelli che servono a designare una proprietà, facilmente riconoscibile dal pubblico di riferimento, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione. Pertanto, la registrazione di un segno può essere rifiutata sulla base di tale disposizione soltanto qualora sia ragionevole prevedere che esso sarà effettivamente riconosciuto dal pubblico di riferimento come una descrizione di una delle suddette caratteristiche (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 50, e del 7 maggio 2019, vita, T 423/18, EU:T:2019:291, punto 43).

43      Affinché la registrazione di un segno sia rifiutata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, non è necessario che i segni e le indicazioni che compongono il marchio previsti da detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o di servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal testo stesso di detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine (sentenza del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, punto 32).

44      Infine, va ricordato che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultimo è applicabile anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione, che può limitarsi ad un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 83).

45      Con il presente motivo, la ricorrente sostiene che il termine «cinkciarz» è descrittivo dei servizi di cambio di valute, cosicché la registrazione del marchio contestato, costituito esclusivamente da tale termine, avrebbe dovuto essere annullata in quanto tale marchio copre detti servizi.

46      Dalle considerazioni che figurano ai punti da 19 a 32 della presente sentenza si evince che il termine «cinkciarz», nelle sue accezioni rilevanti nel caso di specie, da un lato, ha una connessione storica ma anche attuale con i servizi di cambio di valute e, dall’altro, ha una connotazione esclusivamente peggiorativa, ossia comportante un’idea negativa che svilisce la persona designata, vale a dire una persona dedita a traffici, a truffe o ad atti considerati disonesti, in particolare, ma non unicamente, nell’ambito di operazioni di cambio di valute realizzate clandestinamente.

47      La ricorrente sostiene che l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 non richiede che un’indicazione descrittiva sia positiva o neutra, ma solo che descriva un prodotto o un servizio oggetto di una domanda di registrazione o una loro caratteristica. Inoltre, la connotazione negativa del termine «cinkciarz» potrebbe scomparire con il tempo.

48      Conformemente alla giurisprudenza richiamata ai punti 37 e 38 supra, l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 è possibile solo se, tenendo conto della percezione che il pubblico di riferimento ha del segno contestato, quest’ultimo presenta con il servizio di cui trattasi un nesso sufficientemente diretto e concreto tale da consentire a tale pubblico di percepire immediatamente e senza ulteriore riflessione una descrizione di detto servizio o di una sua caratteristica.

49      Tale giurisprudenza va posta in relazione alla giurisprudenza secondo cui i segni e le indicazioni descrittivi ai sensi di detta disposizione sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del consumatore, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, un prodotto o un servizio come quello per cui è richiesta la registrazione (v. sentenza del 28 giugno 2012, XXXLutz Marken/UAMI, C‑306/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:401, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

50      Occorre rilevare, in proposito, che, come emerge dal suo considerando 3, il regolamento 2017/1001 mira a contribuire all’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi nel mercato interno. Orbene, tali libertà riguardano unicamente le merci che sono introdotte lecitamente nel circuito economico e commerciale dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2010, Josemans, C‑137/09, EU:C:2010:774, punto 42) e, per analogia, la fornitura di servizi leciti. Ne consegue che la protezione prevista dal diritto dei marchi dell’Unione può essere concessa a un marchio solo nei limiti in cui quest’ultimo designa prodotti e servizi leciti e forniti legalmente.

51      Si deve presumere che il consumatore medio, considerato normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia consapevole di tale fatto, quantomeno perché sa che l’Unione si fonda sui valori dello Stato di diritto, come emerge dall’articolo 2 TUE, e che è insito in uno Stato di diritto che l’obiettivo della legge non può essere quello di proteggere o di favorire atti illegali, considerato che tale caratteristica di uno Stato di diritto è di pubblica notorietà. Va sottolineato, in proposito, che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non si può ritenere che il termine «cinkciarz» designi una «professione» quando è riferito esclusivamente al compimento di atti illegali.

52      Pertanto, nel caso di specie, il pubblico di riferimento è consapevole del fatto che i servizi contrassegnati dal marchio contestato non possono essere attività clandestine e illegali di cambio di valute.

53      Ne consegue che il termine «cinkciarz», che costituisce tale marchio e che designa siffatte attività clandestine e illegali, non può essere utilizzato, nell’ambito di un uso normale dal punto di vista del pubblico di riferimento, per designare i servizi di cambio di valute leciti. Al riguardo, è possibile effettuare un confronto con la giurisprudenza secondo cui, per quanto riguarda i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica del prodotto o del servizio per il quale è chiesta la registrazione, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 non osta alla registrazione di nomi geografici per i quali, date le caratteristiche del luogo designato, non è verosimile che gli ambienti interessati possano ritenere che la categoria di prodotti di cui trattasi provenga da tale luogo (v. sentenza del 6 settembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

54      Di conseguenza, il termine «cinkciarz» non consente al pubblico di riferimento di percepire immediatamente e senza ulteriore riflessione una descrizione dei servizi di cambio di valute leciti o di un’entità che fornisce servizi del genere. Infatti, poiché una caratteristica intrinseca a detto termine, ossia il fatto che faccia riferimento ad attività clandestine e illegali, è in totale contrasto con una caratteristica di tali servizi, vale a dire la loro natura intrinsecamente lecita, il pubblico di riferimento potrà stabilire un collegamento tra il marchio contestato e i servizi leciti di cambio di valute solo superando tale contraddizione, per giungere alla conclusione che, per ironia e per effetto di un gioco mentale, il marchio contestato, contrariamente al suo significato, copre i servizi di cambio di valute forniti legalmente.

55      Pertanto, il marchio contestato non presenta un nesso sufficientemente diretto e concreto con i servizi di cambio di valute da esso designati.

56      Tale conclusione è avvalorata da un esame alla luce dell’obiettivo di interesse generale perseguito dal divieto di registrazione previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, di cui occorre tener conto nell’ambito dell’esame concreto di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano una domanda di registrazione (v., per analogia, sentenza dell’8 aprile 2003, Linde e a., da C‑53/01 a C‑55/01, EU:C:2003:206, punto 75) o, come nel caso di specie, una registrazione di cui si chiede la nullità.

57      Conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 41 supra, detta disposizione mira a salvaguardare il libero utilizzo da parte di tutti gli operatori interessati dei segni o delle indicazioni descrittivi delle caratteristiche dei servizi di cui trattasi. Infatti, se un’impresa fosse autorizzata a monopolizzare l’uso di un termine descrittivo, ne conseguirebbe una limitazione della portata del vocabolario di cui disporrebbero i suoi concorrenti per descrivere i propri prodotti [v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2014, Larrañaga Otaño/UAMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, punto 18 e giurisprudenza ivi citata]. Lo stesso obiettivo di interesse generale si colloca nell’ambito del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato FUE desidera stabilire e conservare, e di cui il diritto dei marchi costituisce un elemento essenziale (v., per analogia, sentenza del 6 maggio 2003, Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, punti da 48 a 52).

58      Orbene, dalle constatazioni effettuate in merito al significato del termine «cinkciarz» risulta che quest’ultimo è strettamente connesso ad un aspetto essenziale dell’attività che designa, ossia il suo carattere clandestino e illegale, che è in totale contrasto con una caratteristica dei servizi di cambio di valute in questione, vale a dire la loro natura intrinsecamente lecita.

59      Infine, è vero che, conformemente ai termini stessi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, i segni e le indicazioni di cui è vietata la registrazione ai sensi di tale disposizione sono quelli che possono essere utilizzati solamente a fini descrittivi, senza che sia necessario che detti segni o indicazioni siano effettivamente utilizzati al momento della domanda di registrazione.

60      Tuttavia, tale possibilità di utilizzo può essere presa in considerazione solo se si può ragionevolmente presumere che il segno di cui trattasi costituisca in futuro, agli occhi degli ambienti interessati, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione (v., per analogia, sentenza del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, detta possibilità non può basarsi su mere speculazioni, ma, al contrario, deve essere suffragata da alcuni elementi che la rendono, in particolare, ragionevolmente plausibile [v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2008, Compagnie générale de diététique/UAMI (GARUM), T‑341/06, non pubblicata, EU:T:2008:70, punto 43].

61      Orbene, costituisce tale speculazione l’eventualità, prevista dalla ricorrente, che il termine «cinkciarz» perda in futuro la connotazione negativa connessa alla natura clandestina e illegale dell’attività cui fa riferimento, che costituisce una delle sue caratteristiche essenziali, e, di conseguenza, designi in modo neutro l’esercizio di un’attività di cambio di valute.

62      Va rammentato, in proposito, che, come risulta dai documenti prodotti nell’ambito del procedimento amministrativo e dalle constatazioni di cui ai punti 19, 23 e 32 supra, il termine «cinkciarz», nelle sue accezioni rilevanti nel caso di specie, ha assunto sin dall’origine un significato negativo connesso alla natura illegale e clandestina dell’attività delle persone da esso designate e, dopo la modifica del contesto storico in cui è apparso, la sua portata si è evoluta mettendo in evidenza tale aspetto negativo, poiché il suo utilizzo si è generalizzato per fare riferimento a una persona che svolge un’attività considerata illegale, fraudolenta o disonesta. Inoltre, come si evince dai punti 29 e 30 supra, non vi è alcun indizio rilevante del fatto che detto termine sia usato anche in modo neutro per designare un operatore che fornisce servizi di cambio di valute.

63      Alla luce di detti elementi, non risulta che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio contestato, fosse ragionevole presumere che il termine «cinkciarz» avrebbe costituito in futuro, agli occhi degli ambienti interessati, una descrizione dei servizi di cui trattasi.

64      Dall’insieme delle considerazioni che precedono si evince che la commissione di ricorso ha giustamente dichiarato che il marchio contestato non può essere annullato in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 per quanto concerne i servizi di cambio di valute. Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione dellarticolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e dellobbligo di motivazione per quanto concerne i prodotti e i servizi di cui trattasi diversi dai servizi di cambio di valute

65      La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata per quanto riguarda il rigetto della domanda di dichiarazione di nullità nei limiti in cui quest’ultima si basava sul carattere descrittivo dei prodotti e dei servizi di cui trattasi diversi dal cambio di valute, in quanto la commissione di ricorso avrebbe preso in considerazione tali altri prodotti e servizi nel loro insieme, e non categoria per categoria.

66      Al punto 59 della decisione impugnata, facendo propria, al riguardo, la motivazione della decisione della divisione di annullamento, la commissione di ricorso ha rilevato che, poiché il termine «cinkciarz» non era descrittivo dei servizi di cambio di valute, ciò valeva a maggior ragione per gli altri servizi e prodotti di cui trattasi, che erano ancor meno correlati con detto termine.

67      Va ricordato che l’obbligo di motivazione imposto alla commissione di ricorso, derivante in particolare dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, ha il duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di tutelare i loro diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione in questione. La motivazione deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, senza che sia necessario che detta motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, atteso che, per stabilire se la motivazione di un atto soddisfi tali requisiti, occorre prendere in considerazione non solo il suo tenore letterale, ma anche il contesto in cui si inserisce e il complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, punti 64 e 65 e giurisprudenza ivi citata).

68      Si deve osservare, in proposito, che l’argomento che la ricorrente aveva sviluppato dinanzi agli organi dell’EUIPO, come presentato, inoltre, nel ricorso, si limitava ad indicare in che modo alcune categorie di prodotti e di servizi di cui trattasi, diversi dai servizi di cambio di valute, potevano, a suo avviso, essere collegate con tali ultimi servizi o con le persone che fornivano servizi del genere. Essa ne aveva dedotto che il termine «cinkciarz», che considerava descrittivo per quanto concerne i servizi di cambio, era anche descrittivo di una caratteristica di tali altri prodotti o servizi.

69      In un siffatto contesto, e poiché la commissione di ricorso aveva precedentemente constatato che il termine «cinkciarz» non era descrittivo dei servizi di cambio di valute, respingendo così la premessa su cui era basato l’argomento della ricorrente relativo ai prodotti e ai servizi diversi dai servizi di cambio di valute, essa avrebbe potuto limitarsi a fornire una motivazione globale per tutti i prodotti o i servizi in questione.

70      Infatti, l’EUIPO è autorizzato ad adottare una motivazione globale, per quanto riguarda un impedimento alla registrazione assoluto, per i prodotti o i servizi che presentano tra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto per formare una categoria di prodotti o di servizi di sufficiente omogeneità in particolare sulla base delle caratteristiche che sono loro comuni e che sono pertinenti per l’analisi dell’opponibilità dell’impedimento alla registrazione di cui trattasi. La valutazione deve essere effettuata in concreto in ciascun caso di specie, senza che sia escluso che i prodotti e i servizi oggetto di una domanda di registrazione presentino tutti una caratteristica pertinente per l’analisi di un impedimento alla registrazione assoluto e che possano essere pertanto raggruppati, ai fini dell’esame della domanda di registrazione in questione, in relazione a tale impedimento assoluto alla registrazione, in una sola categoria sufficientemente omogenea (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, punti da 30 a 34).

71      Orbene, nel caso di specie, la stessa ricorrente aveva classificato i prodotti e i servizi di cui trattasi diversi dai servizi di cambio di valute sulla base di una caratteristica globale e unica che avrebbe giustificato che fosse riconosciuto il carattere descrittivo del segno CINKCIARZ relativamente a tali altri prodotti e servizi, vale a dire il fatto che essi presentassero tutti un collegamento con l’attività di cambio di valute.

72      Pertanto, dopo aver considerato che il marchio contestato non era descrittivo per quanto concerne i servizi di cambio di valute stessi, la commissione di ricorso ha potuto ritenere, nell’ambito di un esame sufficiente, che tale conclusione valesse a maggior ragione per i prodotti e i servizi diversi dai servizi di cambio di valute che avrebbero presentato un certo collegamento con questi ultimi. Infatti, in tal modo, essa ha effettuato una valutazione in concreto, pronunciandosi in merito al collegamento su cui la stessa ricorrente aveva basato la sua domanda di annullamento, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, in relazione a tali altri prodotti e servizi. Inoltre, da detto esame è emersa una conclusione conforme a tale disposizione.

73      Pertanto, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione dellarticolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

74      In primo luogo, la ricorrente sostiene che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 deve essere applicato in ragione del carattere descrittivo del segno CINKCIARZ, poiché un segno descrittivo è necessariamente privo di carattere distintivo.

75      In secondo luogo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver esaminato il carattere distintivo del marchio contestato in relazione ai prodotti e ai servizi di cui trattasi e alla percezione che il pubblico di riferimento ha di tale marchio. In particolare, il carattere peggiorativo del termine «cinkciarz» non osterebbe a che sia constatata l’assenza di carattere distintivo. Nel caso di specie, poiché detto termine sarebbe comunemente utilizzato nell’ambito della fornitura di servizi di cambio di valute al di fuori del circuito ufficiale, il marchio consistente in tale termine non potrebbe soddisfare la funzione di identificare l’origine commerciale dei prodotti e dei servizi di cui trattasi. Per la stessa ragione, detto termine non presenterebbe per il pubblico polacco un aspetto fantasioso, atipico, inaspettato o sorprendente.

76      La commissione di ricorso ha considerato che il segno denominativo CINKCIARZ sarebbe inteso dal pubblico di riferimento come volto a designare una persona che si dedica al commercio illegale di valute, uno speculatore, un truffatore. Utilizzato con riferimento ai prodotti e ai servizi in questione, esso sarebbe percepito da detto pubblico come una denominazione originale, ingannevole o ironica e, per ciò stesso, sorprendente, idonea ad indicare l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi e facilmente riconoscibile come tale.

77      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

78      Come ricordato al punto 16 supra, dire che un marchio ha carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto o il servizio per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto o tale servizio da quelli di altre imprese (v. sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

79      Detto carattere distintivo dev’essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e, dall’altro, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico di riferimento (v. sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

80      Va constatato anzitutto che, tenuto conto delle risposte fornite al primo e al secondo motivo, l’argomento della ricorrente dev’essere respinto nella parte in cui si basa sull’affermazione secondo cui il marchio contestato ha carattere descrittivo per i prodotti e i servizi di cui trattasi.

81      Dai punti 53 e 54 della decisione impugnata risulta, poi, che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la commissione di ricorso ha esaminato il carattere distintivo del marchio contestato tenendo conto della percezione del pubblico di riferimento nonché dei prodotti e dei servizi in questione. Sebbene dal contesto risulti che, implicitamente, l’analisi contenuta in detti punti riguarda, in sostanza, i servizi di cambio di valute, va tenuto presente che, ai punti 59 e 60 di detta decisione, la commissione di ricorso ha esteso il suo ragionamento ritenendo che le constatazioni relative ai servizi di cambio di valute valessero a maggior ragione per gli altri prodotti e servizi contestati, in considerazione del legame più debole esistente tra tali altri prodotti e servizi e il termine «cinkciarz».

82      Infine, poiché l’affermazione relativa all’assenza di carattere distintivo del marchio contestato si basa sull’argomento secondo cui il termine «cinkciarz» è «comunemente utilizzato nel contesto della fornitura di servizi relativi al cambio di valute al di fuori del circuito ufficiale», occorre rilevare che, nell’ambito della risposta al primo motivo, si è constatato che tale argomento non è dimostrato nei limiti in cui presuppone che detto termine possa designare in modo neutro le attività di cambio di valute, indipendentemente dalla loro natura legale o illegale.

83      Per contro, alla luce dell’uso normale del termine «cinkciarz» in relazione ad un’attività clandestina e illegale di cambio di valute, uso che è noto al pubblico di riferimento, si deve ammettere, al pari della commissione di ricorso, che tale termine presenta carattere allusivo o suggestivo rispetto ai servizi leciti di cambio di valute.

84      Tuttavia, come rilevato al punto 54 supra, poiché una caratteristica intrinseca al termine «cinkciarz», ossia il fatto che faccia riferimento ad attività clandestine e illegali, è in totale contrasto con una caratteristica dei servizi di cambio di valute di cui trattasi, vale a dire la loro natura intrinsecamente lecita, il pubblico di riferimento potrà stabilire un collegamento tra il marchio contestato e i servizi leciti di cambio di valute solo superando tale contraddizione, per giungere alla conclusione che, per ironia e per effetto di un gioco mentale, detto marchio, contrariamente al suo significato, copre servizi di cambio di valute forniti lecitamente. Se ne deduce che, per quanto concerne tali servizi, tale termine richiede uno sforzo interpretativo da parte di detto pubblico e presenta, per ciò stesso, una certa originalità e ricchezza di significato che lo rendono facilmente memorizzabile (v., per analogia, sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, punto 59) ed è idoneo ad indicare al consumatore l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione. Pertanto, si deve riconoscere a detto termine un carattere distintivo relativamente ai servizi di cambio di valute.

85      Tali considerazioni si applicano anche per quanto concerne i servizi di cui trattasi rientranti nella classe 36 che presentano un nesso con i servizi di cambio di valute, vale a dire, in sostanza, i servizi bancari e finanziari.

86      Per quanto riguarda gli altri prodotti e servizi in questione, come osservato dalla commissione di ricorso, il nesso tra il significato del termine «cinkciarz» evidenziato dalla ricorrente, ossia quello relativo ad un’attività illegale e clandestina di cambio di valute, e tali altri prodotti e servizi, che non sono direttamente collegati al commercio di valute, è debole, se non addirittura inesistente. Di conseguenza, il marchio contestato potrebbe presentare tutt’al più un carattere allusivo molto ridotto per alcuni di tali altri prodotti o servizi, cosicché l’argomento della ricorrente – essenzialmente basato sul carattere descrittivo di detto marchio per quanto concerne i servizi di cambio di valute e sulla relazione che esisterebbe tra tali servizi e gli altri prodotti e servizi di cui trattasi – non può essere accolto. Del resto, si può rilevare che le considerazioni enunciate al punto 84 supra valgono anche, in sostanza, per gli altri prodotti e servizi in questione, tenuto conto del significato generale di detto termine, che designa una persona che svolge una qualsiasi attività considerata illegale, ingannevole o disonesta. Infatti, la contraddizione derivante dall’utilizzo di detto termine per designare prodotti o servizi leciti genera un effetto sorpresa e richiede una riflessione che comporta un certo carattere distintivo.

87      Di conseguenza, occorre altresì respingere il terzo motivo in quanto infondato e, pertanto, l’intero ricorso.

 Sulle spese

88      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

89      Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese sostenute dall’EUIPO e dall’interveniente, conformemente alla domanda di questi ultimi.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Currency One S.A. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Cinkciarz.pl sp. z o.o..

Nihoul

Svenningsen

Öberg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 dicembre 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.