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Ricorso proposto il 15 marzo 2013 - Zanjani / Consiglio

(Causa T-155/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Babak Zanjani (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: avv.ti L. Defalque e C. Malherbe)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il paragrafo I.I.1 (nell'elenco "persona") dell'allegato alla decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 71);

annullare il paragrafo I.I.1 (nell'elenco "persona") dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 55),

dichiarare l'inapplicabilità della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nella parte in cui l'articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c) della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), si applica al ricorrente e dichiarare che le misure restrittive in essa previste non riguardano quest'ultimo; e

condannare il convenuto alle spese del ricorrente per il presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha adottato le misure restrittive contestate, previste dall'articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, in assenza di qualsiasi disposizione normativa/fondamento.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, dell'obbligo di motivazione. La motivazione della decisione e della risoluzione contestate è vaga e generica e non espone gli specifici ed attuali motivi per i quali, nell'esercizio della sua ampia discrezionalità, il Consiglio considerava che il ricorrente dovesse essere oggetto delle misure restrittive contestate.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, dei diritti della difesa del ricorrente, del diritto ad un equo processo e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il ricorrente non è stato né informato, né gli è stata comunicata alcuna possibile prova addotta a suo carico per giustificare la misura che gli arreca pregiudizio. Il Consiglio non ha né consentito al ricorrente di accedere al suo fascicolo, né gli ha fornito i documenti richiesti (che includono informazioni precise e personalizzate che giustificano le misure restrittive contestate), e neppure gli ha rivelato quali fossero le prove addotte a suo carico. Al ricorrente è stato negato di essere ascoltato dal Consiglio, quando egli lo ha espressamente richiesto. La violazione summenzionata dei diritti della difesa del ricorrente - segnatamente l'aver mancato di informare il ricorrente delle prove addotte a suo carico - determina una violazione del diritto del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Quarto motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione commesso dal Consiglio nell'adottare le misure restrittive contro il ricorrente. I motivi sui quali si è basato il Consiglio a carico del ricorrente non costituiscono una motivazione adeguata. Inoltre, il Consiglio non ha fornito né prove né informazioni per determinare i motivi dallo stesso invocati per giustificare le misure restrittive contestate, che sono fondate su mere affermazioni.

Quinto motivo, vertente sul fatto che le misure restrittive contestate sono viziate e inficiate da illegittimità dovuta ai vizi nella valutazione del Consiglio antecedente alla loro adozione. Il Consiglio non ha svolto una effettiva valutazione delle circostanze del caso, bensì si è limitato a seguire le raccomandazioni dell'UNSC e ad adottare le proposte trasmesse dagli Stati membri.

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