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Impugnazione proposta l’8 aprile 2022 dalla Scania AB, dalla Scania CV AB e dalla Scania Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 2 febbraio 2022, causa T-799/17, Scania e a./Commissione

(Causa C-251/22 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Scania AB, Scania CV AB, Scania Deutschland GmbH (rappresentanti: D. Arts, advocaat, F. Miotto, avocate, N. De Backer, advocate, C.E. Schillemans, advocaat, C. Langenius, S. Falkner, L. Ulrichs, P. Hammarskiöld, advokater)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata;

annullare, in tutto o in parte, la decisione C(2017) 6467 final, del 27 settembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri) e/o revocare o ridurre le ammende corrispondenti;

oppure, rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, e

condannare la Commissione europea alle spese del giudizio di primo grado e della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono i seguenti quattro motivi:

Nell’ambito del primo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, omettendo di riconoscere che la Commissione, adottando la decisione di transazione1 e proseguendo successivamente la sua indagine nei confronti della Scania facendo ricorso al medesimo gruppo di lavoro, avrebbe violato l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Nell’ambito del secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, qualificando la portata geografica del comportamento al livello tedesco come estesa all’intero territorio del SEE, mentre essa sarebbe stata limitata alla Germania.

Nell’ambito del terzo motivo di impugnazione le ricorrenti sostengono che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, qualificando la serie di atti ai tre diversi livelli come un’infrazione unica.

In subordine, nell’ambito del quarto motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, confermando un’ammenda relativa a un comportamento ormai prescritto.

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1 Decisione C(2016) 4673 final della Commissione, del 19 luglio 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri).