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Ricorso proposto il 1° marzo 2010 - Prionics / Commissione e EFSA

(Causa T-112/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Prionics AG (rappresentanti: H. Janssen e M. Franz, Rechtsanwälte)

Convenute: Commissione europea e Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni della ricorrente

Annullare il "Parere scientifico sulla sensibilità analitica dei test rapidi approvati per le TSE" dell'EFSA e della Commissione, nella parte in cui esso raccomandava all'epoca di non utilizzare due test elaborati dalla ricorrente, il Prionics(r)-Check LIA e il Prionics(r)-Check PrioSTRIP, per il controllo della BSE;

condannare l'EFSA e la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta il parere scientifico dell'EFSA del 10 dicembre 2009 sulla sensibilità analitica dei test rapidi approvati per le TSE (in prosieguo: il "parere EFSA"). In tale parere si raccomanda, tra l'altro, che la sensibilità analitica dei due sistemi di test della ricorrente per la BSE (Prionics(r)-Check LIA e Prionics(r)-Check PrioSTRIP) sia rivalutata tramite esperimenti appropriati.

A sostegno della sua istanza la ricorrente solleva quattro motivi.

Nell'ambito del primo motivo essa rileva una violazione del principio di buona amministrazione, in quanto le convenute hanno basato il parere EFSA su un'errata valutazione degli elementi di fatto e su dati contraddittori.

Nel secondo motivo si solleva la violazione del principio secondo cui, in qualsiasi procedimento che possa sfociare in un atto che rechi pregiudizio all'interessato, dev'essere riconosciuto a quest'ultimo il diritto ad essere sentito. Si argomenta inoltre, in tale contesto, che sussiste una violazione dei principi generali della parità di trattamento e della tutela del legittimo affidamento in quanto l'EFSA, in contrasto con le proprie disposizioni amministrative da essa stessa pubblicate, non ha sentito la ricorrente prima della pubblicazione del parere EFSA.

Con il terzo motivo si allega una violazione dei principi generali della parità di trattamento e della tutela del legittimo affidamento causata dal fatto che l'EFTA, in contrasto con le proprie disposizioni amministrative da essa stessa pubblicate, non ha resi noti i mezzi di impugnazione di tale parere.

Infine si sostiene la sussistenza di una violazione dei principi fondamentali della libertà professionale e della libertà d'impresa causata dalla pubblicazione del parere EFSA senza aver previamente valutato le conseguenze negative in capo alla ricorrente.

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