Language of document : ECLI:EU:C:2013:390

Causa C‑45/12

Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)

contro

Radia Hadj Ahmed

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles)

«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Ambito di applicazione ratione personae — Concessione di prestazioni familiari ad una cittadina di uno Stato terzo titolare di un diritto di soggiorno in uno Stato membro — Regolamento (CE) n. 859/2003 — Direttiva 2004/38/CE — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Requisito di durata della residenza»

Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2013

1.        Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Normativa dell’Unione — Ambito di applicazione ratione personae — Familiari di un lavoratore migrante — Cittadina di uno Stato terzo, con sua figlia, anch’essa cittadina di uno Stato terzo, che abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un’unione registrata, con un lavoratore migrante, cittadino di un altro Stato membro, dal quale essa ha avuto un figlio, anch’egli avente la cittadinanza di quest’ultimo Stato membro — Coabitazione nel frattempo cessata, con i due figli facenti parte del nucleo familiare della madre — Esclusione — Presupposti

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 1, f), ii)]

2.        Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento di un’unione registrata — Cittadina di uno Stato terzo, con sua figlia, anch’essa cittadina di uno Stato terzo, che abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un’unione registrata, con un lavoratore migrante, cittadino di un altro Stato membro, dal quale essa ha avuto un figlio, anch’egli avente la cittadinanza di quest’ultimo Stato membro — Coabitazione nel frattempo cessata, con i due figli facenti parte del nucleo familiare della madre — Requisito di durata quinquennale della residenza ai fini della concessione di prestazioni familiari garantite — Ammissibilità

(Art. 18 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 13, § 2, e 14)

3.        Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Identificazione dei pertinenti elementi di diritto dell’Unione

(Art. 267 TFUE)

4.        Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Diritto di soggiorno dei familiari — Genitore che ha l’affidamento effettivo di un figlio di un lavoratore migrante o di un ex lavoratore migrante — Necessità che il figlio abbia cominciato a frequentare il sistema scolastico dello Stato membro ospitante

(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 12)

1.        Il regolamento n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, deve essere interpretato nel senso che una cittadina di uno Stato terzo, ovvero sua figlia, anch’essa cittadina di uno Stato terzo, le quali si trovino nella seguente situazione:

– detta cittadina di uno Stato terzo abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un’unione registrata, con un cittadino di un altro Stato membro, dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest’ultimo Stato membro;

– soltanto il summenzionato cittadino di un altro Stato membro abbia lo status di lavoratore;

– la coabitazione tra detta cittadina di uno Stato terzo e detto cittadino di un altro Stato membro sia nel frattempo cessata, e

– i due figli facciano parte del nucleo familiare della loro madre,

non rientrano nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento sopra citato, salvo che detta cittadina di uno Stato terzo oppure sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell’applicazione di quest’ultima, quali «familiari» del summenzionato cittadino di un altro Stato membro, oppure, in ipotesi negativa, che possano essere considerate come «prevalentemente a carico» di costui.

(v. punto 34, dispositivo 1)

2.        Gli articoli 13, paragrafo 2, e 14 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, letti in combinato disposto con l’articolo 18 TFUE, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, mediante la quale quest’ultimo imponga ad una cittadina di uno Stato terzo, ove essa si trovi nella seguente situazione:

‑ detta cittadina di uno Stato terzo abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un’unione registrata, con un cittadino di un altro Stato membro, dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest’ultimo Stato membro;

‑ soltanto il summenzionato cittadino di un altro Stato membro abbia lo status di lavoratore;

‑ la coabitazione tra detta cittadina di uno Stato terzo e detto cittadino di un altro Stato membro sia nel frattempo cessata, e

‑ i due figli facciano parte del nucleo familiare della loro madre,

un requisito di durata quinquennale della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, mentre invece detto Stato membro non lo impone ai propri cittadini.

Infatti, risulta espressamente dal tenore letterale dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 che il diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro viene mantenuto – in virtù di detta disposizione e a certe condizioni – soltanto in caso di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento di un’unione registrata. Mancando un matrimonio o un’unione registrata, un cittadino di uno Stato terzo non può invocare un diritto di soggiorno in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, e neppure in forza dell’articolo 14 di quest’ultima, il quale, al paragrafo 2, si limita a ricordare la necessità per le persone interessate di soddisfare le condizioni fissate, in particolare, all’articolo 13 della medesima direttiva per poter beneficiare del mantenimento di un diritto di soggiorno. La presa in considerazione dell’articolo 18 TFUE non vale a modificare tale conclusione.

(v. punti 36-38, 54, dispositivo 2)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punto 42)

4.        Perché il cittadino di uno Stato terzo – quale genitore che ha l’affidamento effettivo del figlio di un cittadino di uno Stato membro che sia o sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro – possa beneficiare di un diritto di soggiorno fondato sull’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, occorre che tale figlio abbia cominciato a frequentare il sistema scolastico dello Stato membro ospitante.

(v. punto 52)