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Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 aprile 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht - Austria) – XXXX

(Causa C-116/231 , Sozialministeriumservice)

(Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Prestazioni di malattia – Ambito di applicazione – Indennità di congedo per prestatore di assistenza – Cittadino di uno Stato membro che risiede e lavora in un altro Stato membro e assiste un suo familiare nel primo Stato membro – Carattere accessorio rispetto all’assegno di assistenza per persone non autosufficienti – Articolo 4 – Parità di trattamento)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: XXXX

con l’intervento di: Sozialministeriumservice

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

dev’essere interpretato nel senso che:

la nozione di «prestazioni di malattia», ai sensi di tale disposizione, comprende un’indennità di congedo per prestatore di assistenza versata ad un lavoratore dipendente che assiste o cura un parente titolare di un assegno di assistenza per persone non autosufficienti in un altro Stato membro e che beneficia, a questo titolo, di un congedo non retribuito. Di conseguenza, una siffatta indennità rientra parimenti nella nozione di «prestazioni in denaro» ai sensi di detto regolamento.

L’articolo 45, paragrafo 2, TFUE, l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 nonché l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale la concessione di un’indennità di congedo per prestatore di assistenza è subordinata alla condizione che la persona che beneficia dell’assistenza riceva un assegno di assistenza per persone non autosufficienti di un determinato livello in forza della normativa di tale Stato membro, salvo che tale condizione sia obiettivamente giustificata da uno scopo legittimo relativo, in particolare, al mantenimento dell’equilibrio finanziario del regime di previdenza sociale nazionale, e costituisca un mezzo proporzionato atto al conseguimento di tale scopo.

L’articolo 4 del regolamento n. 883/2004

dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che, da un lato, subordinano la concessione di un’indennità di congedo per prestatore di assistenza e di un’indennità di congedo di solidarietà familiare a condizioni diverse e, dall’altro, non consentono di riqualificare una domanda di congedo per prestatore di assistenza come domanda di congedo di solidarietà familiare.

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1 GU C 223, del 26.06.2023.