Language of document : ECLI:EU:T:2021:102

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

24 febbraio 2021 (*)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuto alla ristrutturazione preventiva della Banca Monte dei Paschi di Siena – Fase di esame preliminare – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Eccezione di irricevibilità – Qualità di interessato – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Ricevibilità»

Nella causa T‑161/18,

Anthony Braesch, residente a Lussemburgo (Lussemburgo),

Trinity Investments DAC, con sede in Dublino (Irlanda),

Bybrook Capital Master Fund LP, con sede in Grand Cayman (Isole Cayman),

Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, con sede in Grand Cayman,

Bybrook Capital Badminton Fund LP, con sede in Grand Cayman,

rappresentati da M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella e L. Prosperetti, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Blanck e A. Bouchagiar, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 4690 final della Commissione, del 4 luglio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47677 (2017/N) – Italia, nuovi aiuti e modifica del piano di ristrutturazione della Banca Monte dei Paschi di Siena,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da A.M. Collins, presidente, V. Kreuschitz, Z. Csehi, G. De Baere (relatore) e G. Steinfatt, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il sig. Anthony Braesch, la Trinity Investments DAC, la Bybrook Capital Master Fund LP, la Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP e la Bybrook Capital Badminton Fund LP, ricorrenti, sono, il primo, un rappresentante di detentori di obbligazioni denominate «Floating Rate Equity-Linked Subordinated Hybrid-FRESH» 2008 (in prosieguo: le «obbligazioni FRESH») e, le altre, detentrici di tali obbligazioni.

2        In aprile 2008 la Banca Monte dei Paschi di Siena (in prosieguo: la «BMPS») ha effettuato un aumento di capitale di EUR 950 milioni riservato alla J.P. Morgan Securities Ltd (in prosieguo: la «JPM»), che ha sottoscritto azioni della BMPS, le «azioni FRESH». Allo stesso tempo, il 16 aprile 2008, la JPM ha stipulato con la BMPS un contratto di usufrutto, secondo il quale la JPM conserva la nuda proprietà delle azioni mentre la BMPS ha diritto all’usufrutto, e un accordo societario di scambio (in prosieguo: i «contratti FRESH»). La JPM ha ottenuto i fondi necessari alla sottoscrizione delle azioni FRESH della Bank of New-York Mellon (Lussemburgo), sostituita dalla Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Lussemburgo) SA (in prosieguo: la «MUFJ»), la quale ha emesso le obbligazioni FRESH, il 16 aprile 2008, in forza del diritto lussemburghese, per un importo di EUR 1 miliardo. La JPM ha stipulato con la MUFJ un accordo di scambio soggetto al diritto lussemburghese e la MUFJ ha stipulato con i detentori delle obbligazioni FRESH un contratto fiduciario anch’esso soggetto al diritto lussemburghese. In forza di questi diversi contratti, qualificati dai ricorrenti come «strumenti FRESH», i canoni che la JPM riscuote dalla BMPS a titolo dei contratti FRESH sono trasmessi alla MUFJ e successivamente ai detentori di obbligazioni FRESH sotto forma di cedole.

3        Con decisione del 27 novembre 2013, la Commissione europea ha approvato l’aiuto alla ristrutturazione concesso dalla Repubblica italiana alla banca italiana BMPS, sulla base di un piano di ristrutturazione e di determinati impegni. Nel giugno 2015 la BMPS aveva interamente rimborsato l’aiuto.

4        Il 29 luglio 2016 l’Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato i risultati della prova di stress condotta a livello europeo nel 2016, la quale ha rivelato una carenza di capitale della BMPS nell’ambito dello scenario avverso.

5        Il 23 dicembre 2016 le autorità italiane hanno adottato il decreto-legge n. 237, Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (GURI n. 299 del 23 dicembre 2016), convertito in legge con modificazioni con la legge di conversione 17 febbraio 2017 (GURI n. 43, del 21 febbraio 2017) (in prosieguo: il «decreto-legge 237/2016»), che fissa il contesto normativo del sostegno alla liquidità e delle ricapitalizzazioni precauzionali.

6        A seguito della dichiarazione della Banca centrale europea (BCE) del 23 dicembre 2016, secondo cui la BMPS era solvibile, la Commissione ha temporaneamente approvato, con decisione del 29 dicembre 2016, un sostegno alla liquidità individuale di EUR 15 miliardi a favore della BMPS, sulla base degli impegni proposti dalle autorità italiane. Le autorità italiane si sono impegnate a presentare un piano di ristrutturazione entro un termine di due mesi a decorrere dalla concessione delle garanzie, a meno che l’aiuto non fosse rimborsato entro lo stesso termine.

7        Il 30 dicembre 2016, non avendo avuto esito positivo il tentativo della BMPS di reperire nuovi capitali privati, essa ha presentato una domanda di sostegno finanziario pubblico straordinario sotto forma di ricapitalizzazione precauzionale ai sensi del decreto-legge 237/2016.

8        Il 28 giugno 2017 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un aiuto alla ricapitalizzazione della BMPS per un importo di EUR 5,4 miliardi, accompagnato da un nuovo piano di ristrutturazione e da nuovi impegni.

9        Lo stesso giorno, la BCE ha inviato alla Commissione una lettera in cui indicava che la BMPS era solvibile a tale data.

10      Nella decisione C(2017) 4690 final, del 4 luglio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47677 (2017/N) – Italia, nuovi aiuti e modifica del piano di ristrutturazione della Banca Monte dei Paschi di Siena (in prosieguo: la «decisione impugnata»), adottata al termine della fase di esame preliminare, la Commissione ha valutato due misure di aiuto. La prima misura (in prosieguo: la «misura 1») consiste in un sostegno alla liquidità di EUR 15 miliardi sotto forma di garanzie statali sui debiti di primo rango, menzionato al precedente punto 6. La seconda misura (in prosieguo: la «misura 2») consiste in un aiuto alla ricapitalizzazione precauzionale della BMPS per un importo di EUR 5,4 miliardi, menzionato al precedente punto 8.

11      Dopo aver considerato che le misure 1 e 2 costituivano aiuti di Stato, la Commissione ha indicato che la base giuridica per valutarne la compatibilità era l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, relativo agli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. Essa ha ritenuto che le misure 1 e 2 costituissero aiuti alla ristrutturazione della BMPS ed ha esaminato la loro compatibilità sulla base del piano di ristrutturazione alla luce delle sei comunicazioni sulla crisi finanziaria mondiale, in particolare, la comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU 2009, C 195, pag. 9), la comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU 2011, C 356, pag. 7), e la comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore bancario») (GU 2013, C 216, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione sul settore bancario»).

12      Per quanto riguarda la compatibilità delle misure di aiuto alla luce delle comunicazioni sulla crisi, in primo luogo, la Commissione ha ritenuto che il piano di ristrutturazione fosse idoneo a ripristinare la redditività a lungo termine della BMPS. In secondo luogo, essa ha ritenuto che la condivisione degli oneri dei detentori di azioni e di titoli subordinati fosse adeguata, limitando i costi di ristrutturazione e l’importo dell’aiuto al minimo, conformemente ai requisiti di cui alla comunicazione sul settore bancario, ed è giunta alla conclusione che il piano di ristrutturazione conteneva sufficienti misure di condivisione degli oneri. In terzo luogo, essa ha ritenuto che il piano di ristrutturazione contenesse garanzie sufficienti per limitare le distorsioni indebite della concorrenza. Essa ha altresì rilevato che era garantita una vigilanza adeguata dell’attuazione del piano di ristrutturazione. Pertanto, essa è giunta alla conclusione che le misure di aiuti erano proporzionate per porre rimedio alle conseguenze di un grave turbamento dell’economia italiana.

13      La Commissione ha poi esaminato la conformità delle misure di aiuto alle disposizioni della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190). Essa ha ritenuto che le condizioni alle quali le misure di aiuto (misure 1 e 2) erano state concesse fossero conformi all’esenzione prevista all’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/59.

14      Nel dispositivo della decisione impugnata, la Commissione è giunta alla conclusione, in primo luogo, che le misure 1 e 2 costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, in secondo luogo, che tali misure soddisfacevano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e che esse erano compatibili con il mercato interno per motivi di stabilità finanziaria.

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 marzo 2018, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

16      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 maggio 2018, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità a titolo dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale. I ricorrenti hanno depositato le proprie osservazioni su tale eccezione il 10 luglio 2018.

17      Con decisione dell’8 ottobre 2018, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale, conformemente all’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura, ha deciso di sospendere il procedimento nella presente causa fino alla decisione della Corte conclusiva del procedimento nella causa C‑544/17 P, BPC Lux 2 e a./Commissione.

18      Il 30 gennaio 2019, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento prevista all’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sulle conseguenze da trarre, nella presente causa, dalla sentenza del 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e a./Commissione (C‑544/17 P, EU:C:2018:880) e a rispondere a taluni quesiti e ha chiesto alla Commissione di produrre una versione non riservata del piano di ristrutturazione della BMPS. La Commissione e i ricorrenti hanno depositato le loro risposte rispettivamente il 7 e l’8 marzo 2019.

19      A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

20      Su proposta della Terza Sezione, il Tribunale, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, ha deciso di rinviare la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

21      Il 3 febbraio 2020, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento prevista all’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti. La Commissione e i ricorrenti hanno depositato le loro risposte rispettivamente il 14 e il 19 febbraio 2020.

22      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha rivolto alle parti taluni quesiti scritti, invitandole a rispondervi in udienza.

23      Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti scritti e orali del Tribunale all’udienza del 9 luglio 2020.

24      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in via subordinata, annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda il trattamento degli strumenti FRESH;

–        condannare la Commissione alle spese;

–        adottare ogni misura che reputi opportuna, comprese misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura e/o misure istruttorie ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del medesimo regolamento.

25      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

26      Nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, i ricorrenti chiedono altresì che il Tribunale voglia respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

 In diritto

27      A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

28      Con il primo motivo, i ricorrenti fanno valere che la Commissione ha illegittimamente approvato misure di condivisione degli oneri nell’ambito della ricapitalizzazione precauzionale e deducono una violazione degli articoli 18 e 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), nonché un difetto di motivazione.

29      Con il secondo motivo, i ricorrenti fanno valere che la Commissione ha richiesto illegittimamente l’annullamento dei contratti FRESH. A tale riguardo, essi sostengono che la Commissione ha approvato misure di condivisione degli oneri che vanno al di là della comunicazione sul settore bancario e sono incompatibili con quest’ultima, e che essa ha quindi violato i principi fondamentali di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento. La decisione impugnata sarebbe altresì viziata da difetti di motivazione, in quanto la Commissione non fornirebbe alcuna motivazione o spiegazione a sostegno dell’annullamento dei contratti FRESH.

30      Con il terzo motivo, i ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata è discriminatoria nei confronti dei detentori delle obbligazioni FRESH. La decisione impugnata sarebbe illegittima in quanto approva misure di condivisione degli oneri previste nel piano di ristrutturazione in violazione del principio di parità di trattamento sancito agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e all’articolo 14 e nel protocollo n. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nei limiti in cui tali misure riservano ai detentori di obbligazioni FRESH un trattamento discriminatorio rispetto agli altri creditori della BMPS.

31      Con il quarto motivo, i ricorrenti sostengono che la Commissione, approvando l’applicazione di misure di condivisione degli oneri agli strumenti FRESH, ha violato i diritti di proprietà dei detentori delle obbligazioni FRESH, garantiti dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

32      Con il quinto motivo, i ricorrenti fanno valere che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE, l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (GU 2015, L 248, pag. 9), e i loro diritti procedurali nel non avviare il procedimento di indagine formale, sebbene sussistessero «seri dubbi» riguardo alla compatibilità delle misure di condivisione degli oneri con il diritto dell’Unione.

33      A norma dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto ne fa richiesta, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, nella sua eccezione di irricevibilità, la Commissione fa valere che il ricorso è irricevibile per i motivi che, da un lato, i ricorrenti non hanno interesse ad agire e, dall’altro, che essi non sono legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

34      Il Tribunale ritiene necessario valutare preliminarmente se i ricorrenti siano «interessati», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE o ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, dato che, nel caso di specie, tale qualificazione determina la sussistenza sia del loro interesse ad agire sia della loro legittimazione ad agire per l’annullamento della decisione impugnata, in quanto decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

 Sulla qualità di «interessati» dei ricorrenti

35      L’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 definisce la nozione di «interessati», equivalente di quella di «interessati», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, come, in particolare, «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali». L’impiego dell’espressione «in particolare» indica che tale disposizione contiene soltanto un elenco non tassativo delle persone che possono essere qualificate come interessati, cosicché la nozione in parola fa riferimento ad un insieme indeterminato di destinatari (v., in tal senso, sentenze del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione, 323/82, EU:C:1984:345, punto 16; del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 63, e del 13 giugno 2019, Copebi, C‑505/18, EU:C:2019:500, punto 34).

36      Alla luce di tale definizione, il giudice dell’Unione ha interpretato in senso ampio la nozione di interessati. Così, dalla giurisprudenza risulta che l’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 non esclude che un’impresa che non sia una concorrente diretta del beneficiario dell’aiuto possa essere qualificata come interessata, a condizione che faccia valere che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione dell’aiuto e che, a tal fine, è sufficiente che essa dimostri, in modo giuridicamente adeguato, che l’aiuto rischia di incidere concretamente sulla sua situazione (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punti da 63 a 65 e giurisprudenza ivi citata). Analogamente, un sindacato di lavoratori può essere qualificato come «interessato» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, qualora dimostri che i suoi stessi interessi o quelli dei suoi aderenti saranno eventualmente lesi dalla concessione di un aiuto, a condizione che tale sindacato dimostri, in modo giuridicamente adeguato, che l’aiuto rischia di incidere concretamente sulla sua situazione o su quella degli aderenti che rappresenta (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2009, 3F/Commissione, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punto 33).

37      Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dimostrato, in modo giuridicamente adeguato, che la concessione delle misure di aiuto di cui trattasi e, pertanto, l’adozione della decisione impugnata rischiano di incidere concretamente sulla loro situazione, cosicché essi devono essere qualificati come «interessati» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589.

38      I ricorrenti sostengono che l’annullamento della decisione impugnata e l’avvio del procedimento di indagine formale consentirebbero loro di far valere le proprie osservazioni, in quanto interessati, esercitando i diritti procedurali loro conferiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, al fine di garantire un esame più approfondito da parte della Commissione delle misure di condivisione degli oneri, previste dal piano di ristrutturazione, nonché degli impegni presentati dalle autorità italiane al riguardo. L’avvio del procedimento di indagine formale potrebbe condurre a misure di condivisione degli oneri diverse e compatibili con il diritto dell’Unione.

39      Più precisamente, i ricorrenti ritengono che la parte della decisione impugnata relativa alla condivisione degli oneri leda i loro interessi in quanto il piano di ristrutturazione, quale approvato dalla Commissione, prevede la possibilità di annullare i contratti FRESH, il che è avvenuto successivamente a loro discapito. In udienza, i ricorrenti hanno precisato a tale riguardo, in sostanza, che, grazie all’interdipendenza tra i diversi vincoli contrattuali sottesi agli strumenti FRESH, la perdita economica che ne deriva a lungo termine, tenuto conto delle perdite di pagamento di cedole collegate alle obbligazioni FRESH da essi detenute, è sostanziale, se non addirittura rientra nell’ordine di diverse centinaia di milioni di euro.

40      Ne consegue che i ricorrenti hanno dimostrato che l’insieme delle misure di aiuto di cui trattasi, come notificate e dichiarate compatibili con il mercato interno nella decisione impugnata, rischia di incidere concretamente sulla loro situazione ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 36. A tale riguardo, è irrilevante che i ricorrenti non contestino la compatibilità in quanto tale di dette misure con il mercato interno, quale riconosciuta nella suddetta decisione. Infatti, gli impegni delle autorità italiane riguardanti il piano di ristrutturazione e la condivisione degli oneri costituiscono parte integrante delle misure di aiuti notificate, cosicché la decisione in parola verte su tali misure e su detti impegni considerati nel loro insieme (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 1º dicembre 2015, Banco Espírito Santo/Commissione, T‑814/14, non pubblicata, EU:T:2015:936, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del 19 settembre 2019, FIH Holding e FIH/Commissione, T‑386/14 RENV, non pubblicata, EU:T:2019:623, punto 52). Dal momento che le misure di aiuti notificate e gli impegni presentati dalle autorità italiane che sono stati oggetto della valutazione della Commissione sono indissociabili, in quanto questi ultimi condizionano la dichiarazione di compatibilità e la decisione impugnata ha autorizzato l’attuazione di dette misure di aiuto, rendendo al contempo tali impegni vincolanti, tutti questi elementi incidono necessariamente sulla situazione dei ricorrenti, i quali possono difendere i propri interessi solo chiedendo l’annullamento integrale di tale decisione.

41      Ne consegue che le misure di aiuto di cui trattasi, come notificate e dichiarate compatibili con il mercato interno nella decisione impugnata, rischiano di incidere concretamente sulla situazione dei ricorrenti che giustifica la loro qualificazione come «interessati».

42      È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare se i ricorrenti abbiano un interesse ad agire, nonché la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

 Sullinteresse ad agire

43      La Commissione sostiene che i ricorrenti non hanno interesse ad agire per l’annullamento della decisione impugnata, adottata sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, che dichiara compatibile l’aiuto di Stato concesso alla BMPS sulla base di impegni assunti volontariamente dalle autorità italiane. Nella sua risposta a un quesito scritto del Tribunale riguardante le conseguenze che occorre trarre dalla sentenza del 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e a./Commissione (C‑544/17 P, EU:C:2018:880), essa ha precisato, in sostanza, che i ricorrenti dovrebbero dimostrare di avere un interesse ad agire sul fondamento di un procedimento contenzioso nazionale avviato contro le misure di condivisione degli oneri attuate dalle autorità italiane e dalla BMPS nell’ambito dell’aiuto di Stato concesso a quest’ultima. Orbene, i ricorrenti non avrebbero spiegato in che misura un annullamento della decisione impugnata avrebbe evidenti implicazioni positive sul procedimento da essi avviato dinanzi al giudice lussemburghese e non avrebbero quindi dimostrato il loro interesse ad agire.

44      I ricorrenti contestano gli argomenti della Commissione.

45      Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo qualora quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento di detto atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa quindi, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto. Inoltre, tale interesse deve essere esistente ed attuale e va valutato nel giorno in cui il ricorso è proposto (v. sentenza del 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e a./Commissione, C‑544/17 P, EU:C:2018:880, punti 28 e 29 e giurisprudenza ivi citata).

46      Spetta al ricorrente fornire la prova del proprio interesse ad agire, il quale costituisce il presupposto primo ed essenziale di qualsiasi azione in giudizio. In particolare, affinché un ricorso di annullamento di un atto, presentato da una persona fisica o giuridica, sia ricevibile, occorre che il ricorrente giustifichi in modo pertinente l’interesse che per esso riveste l’annullamento di tale atto (v. sentenza del 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e a./Commissione, C‑544/17 P, EU:C:2018:880, punti 33 e 34 e giurisprudenza ivi citata).

47      Inoltre, l’interesse ad agire può derivare da qualsiasi azione intentata dinanzi ai giudici nazionali nel cui ambito l’eventuale annullamento dell’atto impugnato dinanzi al giudice dell’Unione possa procurare un vantaggio al ricorrente (v. sentenza del 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e a./Commissione, C‑544/17 P, EU:C:2018:880, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

48      Infine, non spetta al giudice dell’Unione, ai fini dell’esame dell’interesse ad agire dinanzi ad esso, valutare la probabilità della fondatezza di un ricorso proposto dinanzi ai giudici nazionali in forza del diritto interno e, di conseguenza, sostituirsi ad essi ai fini di una siffatta valutazione. Per contro, è necessario, ma sufficiente, che, con il suo esito, il ricorso di annullamento proposto dinanzi al giudice dell’Unione possa procurare un beneficio alla parte che lo ha intentato (v. sentenza del 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e a./Commissione, C‑544/17 P, EU:C:2018:880, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

49      A sostegno del loro interesse ad agire, i ricorrenti fanno valere, in sostanza, che, in primo luogo, l’annullamento della decisione impugnata eliminerebbe l’obbligo per le autorità italiane di garantire il rispetto delle misure di condivisione degli oneri. In secondo luogo, esso avrebbe come effetto che il piano di ristrutturazione, sul cui fondamento detta decisione è stata adottata, non vincolerebbe più la BMPS, il che consentirebbe loro, in quanto detentori di obbligazioni FRESH, di ottenere o il ripristino dei loro diritti o un risarcimento. In terzo luogo, l’annullamento della decisione impugnata condurrebbe all’avvio del procedimento di indagine formale, nell’ambito del quale essi avrebbero la possibilità di esercitare i loro diritti procedurali formulando osservazioni, le autorità italiane o la BMPS potrebbero allora modificare le misure di condivisione degli oneri per garantire la loro conformità al diritto dell’Unione e la Commissione potrebbe imporre condizioni e obblighi diversi e meno penalizzanti rispetto alle misure di condivisione degli oneri da essa prese in considerazione. Infine, secondo i ricorrenti, il riconoscimento del fatto che la BMPS li abbia illegittimamente privati dei propri diritti rafforzerebbe la loro posizione nell’ambito del procedimento civile avviato contro la BMPS dinanzi al Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo), dal sig. Braesch, in qualità di rappresentante dei detentori di obbligazioni FRESH, nei confronti della BMPS, della MUFJ, della JPM e della società di diritto americano JP Morgan Chase Bank, diretto a far dichiarare illegittima la risoluzione dei contratti FRESH e, in particolare, dell’accordo societario di scambio.

50      A tale riguardo, i ricorrenti precisano, in particolare, che la decisione della BMPS di risolvere i contratti FRESH, contestata dinanzi al giudice lussemburghese, è inestricabilmente legata alla decisione impugnata. La stessa BMPS sosterrebbe che il piano di ristrutturazione si basa sul principio che i contratti FRESH devono essere risolti e che la valutazione della Commissione, nella decisione impugnata, secondo cui la condivisione degli oneri è sufficiente, si fonda sulla risoluzione, da parte della BMPS, dei contratti FRESH. Essi ne deducono che, se la decisione impugnata fosse annullata, il giudice lussemburghese sarebbe in grado di ripristinare i contratti FRESH.

51      Si deve necessariamente constatare che, in quanto interessati ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, i ricorrenti dimostrano un interesse ad agire per l’annullamento della decisione impugnata, il cui contenuto non può essere dissociato dagli impegni delle autorità italiane relativi al piano di ristrutturazione della BMPS, ivi comprese le misure di condivisione degli oneri (v. precedenti punti da 37 a 41). Tale interesse ad agire risulta in particolare dal fatto che, a seguito di un siffatto annullamento, la Commissione sarebbe indotta ad avviare il procedimento di indagine formale nell’ambito del quale essi potrebbero esercitare i loro diritti procedurali ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE al fine di influire sulla valutazione di tale istituzione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e, pertanto, sul contenuto della sua decisione. Infatti, i ricorrenti invocano, nell’ambito del loro quinto motivo, una violazione di tali garanzie procedurali di cui possono ottenere il rispetto solo se hanno la possibilità di contestare la decisione impugnata dinanzi al giudice dell’Unione (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 47 e giurisprudenza ivi citata, e del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punto 41). Ciò è tanto più vero in quanto, nel caso di specie, la Commissione, dopo una lunga fase di pre-notifica comprendente numerosi scambi con le autorità italiane e la notifica delle misure in questione, il 28 giugno 2017, si è limitata ad un esame preliminare di soli sei giorni, prima di adottare la decisione impugnata, il 4 luglio 2017, senza che le parti interessate abbiano avuto l’occasione di presentare le proprie osservazioni.

52      Peraltro, non si può escludere che un eventuale annullamento della decisione impugnata possa influire sull’esito del contenzioso pendente, segnatamente, dinanzi al giudice lussemburghese. In tale contesto, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti a indicare se l’annullamento dei contratti FRESH derivasse dal piano di ristrutturazione della BMPS. Nella sua risposta, la Commissione ha considerato che l’annullamento dei suddetti contratti derivava dal piano di ristrutturazione in relazione al decreto‑legge 237/2016 e che le autorità italiane e la BMPS hanno collaborato strettamente al momento dell’elaborazione di detto piano, che faceva parte degli impegni presentati dalle autorità italiane nel corso dell’esame delle misure di aiuto da parte della Commissione. Per contro, nella loro risposta alla medesima questione, i ricorrenti hanno indicato che tale piano di ristrutturazione presupponeva espressamente che i contratti FRESH fossero inefficaci e inopponibili.

53      A tale riguardo, è sufficiente ricordare che la valutazione della Commissione, nella decisione impugnata, si fonda su un esame della compatibilità degli aiuti alla ristrutturazione della BMPS sulla base del piano di ristrutturazione, il cui contenuto e la cui attuazione sono strettamente connessi agli impegni presentati dalle autorità italiane nel loro complesso, quali allegati a detta decisione (v. precedenti punti da 39 a 41). Orbene, in tali circostanze, non spetta al giudice dell’Unione sostituire la propria valutazione a quella del giudice nazionale, o addirittura anticipare il giudizio sulla fondatezza del ricorso proposto dinanzi ad esso alla luce del diritto interno applicabile, in considerazione della cessazione degli effetti giuridici della decisione impugnata a seguito del suo eventuale annullamento (v. giurisprudenza citata al precedente punto 48).

54      Pertanto, i ricorrenti hanno dimostrato in modo giuridicamente adeguato che l’eventuale annullamento della decisione impugnata poteva procurare loro un beneficio.

55      Di conseguenza, è a torto che la Commissione sostiene che i ricorrenti non hanno dimostrato il loro interesse ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, al fine di ottenere l’annullamento della decisione impugnata.

 Sulla legittimazione ad agire

56      La Commissione sostiene che i ricorrenti non sono legittimati ad agire. Essa fa valere, in particolare, che, con il loro quinto motivo, i ricorrenti contestano la decisione impugnata nei limiti in cui non è stato avviato il procedimento di indagine formale e che essi devono dimostrare di essere «interessati» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589. Orbene, essa rileva che i ricorrenti non sono i beneficiari delle misure di aiuto in questione, che la loro qualità di detentori di obbligazioni non può essere sufficiente a conferire loro la qualità di interessati e che nulla indica che essi possano essere concorrenti del beneficiario.

57      I ricorrenti contestano gli argomenti della Commissione.

58      È sufficiente ricordare le considerazioni esposte ai precedenti punti da 35 a 41 per respingere l’argomento principale della Commissione secondo cui i ricorrenti non avrebbero dimostrato la loro qualità di «interessati». È pertanto invano che la Commissione ha fatto valere, in udienza, alla luce della sentenza del 19 dicembre 2019, BPC Lux 2 e a./Commissione (T‑812/14 RENV, non pubblicata, EU:T:2019:885), che la decisione impugnata produceva soltanto effetti sulla loro situazione economica ed effetti indiretti sulla loro situazione giuridica, per il motivo, in particolare, che solo la JPM aveva un rapporto contrattuale con la BMPS, era il suo creditore e aveva stipulato un contratto separato con la MUFJ, la quale ha stipulato un altro contratto con i ricorrenti, detentori di obbligazioni FRESH. Lo stesso vale per il suo argomento secondo cui l’annullamento dei contratti FRESH derivava dal decreto-legge 237/2016 ed era previsto dal piano di ristrutturazione. In ogni caso, dalle considerazioni di cui ai precedenti punti da 37 a 41 risulta che i ricorrenti fanno giustamente valere che le misure di aiuto di cui trattasi incidono concretamente sulla loro situazione che giustifica la loro qualificazione di «interessati».

59      Inoltre, nella specie, si deve necessariamente constatare che la decisione impugnata è una decisione di non sollevare obiezioni fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, la cui legittimità dipende dall’esistenza di dubbi circa la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno. Dal momento che siffatti dubbi devono dar luogo all’avvio di un procedimento di indagine formale al quale possono partecipare gli interessati contemplati all’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, deve ritenersi che una decisione del genere riguardi direttamente ed individualmente ogni interessato ai sensi di quest’ultima disposizione. Infatti, i beneficiari delle garanzie procedurali previste all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di contestare dinanzi al giudice dell’Unione la decisione di non sollevare obiezioni. Di conseguenza, la qualità particolare di «interessato» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, legata all’oggetto specifico del ricorso, è sufficiente per individualizzare, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, il ricorrente che contesta una decisione di non sollevare obiezioni (v., in tal senso, sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punti 47 e 48 e giurisprudenza ivi citata; del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punti 43 e 44 e giurisprudenza ivi citata, e del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punto 41).

60      Inoltre, occorre ricordare che, con il quinto motivo, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE, l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento 2015/1589 e i loro diritti procedurali, mentre esistevano «seri dubbi» riguardo alla compatibilità delle misure di condivisione degli oneri con il diritto dell’Unione che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare un procedimento di indagine formale, tenuto conto, in particolare, delle illegittimità che i ricorrenti addebitano alla Commissione nell’ambito dei loro quattro motivi, ossia la violazione della direttiva 2014/59, nell’approvare e rendere obbligatorio l’annullamento dei contratti FRESH, e la violazione del regolamento n. 806/2014, della comunicazione sul settore bancario, nonché dei principi generali di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.

61      Infatti, da una giurisprudenza consolidata risulta che, quando un ricorrente chiede l’annullamento di una decisione adottata in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, esso mette in discussione essenzialmente il fatto che tale decisione sia stata adottata senza che detta istituzione avviasse il procedimento di indagine formale, violando così i suoi diritti procedurali. A sostegno di un siffatto ricorso, il ricorrente può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva o poteva disporre, al momento della fase di esame preliminare, avrebbe dovuto suscitare serie difficoltà nella determinazione dell’esistenza di un aiuto di Stato o dubbi circa la compatibilità di un siffatto aiuto con il mercato interno, senza che ciò abbia la conseguenza di trasformare l’oggetto del ricorso o di modificarne le condizioni di ricevibilità. Al contrario, secondo tale giurisprudenza, l’esistenza di siffatte difficoltà è proprio la prova che deve essere fornita per dimostrare che la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 59 e giurisprudenza ivi citata, e del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punti 45 e 46).

62      A tale riguardo, occorre sottolineare che, analogamente a quanto rilevato in passato dalla giurisprudenza (v., in tal senso, sentenze del 10 dicembre 2008, Kronoply e Kronotex/Commissione, T‑388/02, non pubblicata, EU:T:2008:556, punto 85, e del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punto 44), i ricorrenti affermano espressamente, al punto 141 del ricorso, che i primi quattro motivi dimostrano che, quanto meno, la Commissione avrebbe dovuto nutrire seri dubbi riguardo alla compatibilità delle misure di condivisione degli oneri con il diritto dell’Unione. Poiché si tratta nel caso di specie di un ricorso che contesta la legittimità di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, senza avviare il procedimento formale, occorrerà esaminare, in sede di esame del ricorso nel merito, tutte le censure e gli argomenti sollevati dai ricorrenti nell’ambito dei motivi dedotti, al fine di valutare se essi consentano di individuare serie difficoltà riguardo alla compatibilità delle misure di aiuto di cui trattasi, in presenza delle quali la Commissione sarebbe stata tenuta ad avviare detto procedimento (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punti 45, 46 e 49 e giurisprudenza ivi citata).

63      Si deve pertanto giungere alla conclusione che l’approvazione delle misure di aiuto alla luce del piano di ristrutturazione nella decisione impugnata riguarda direttamente e individualmente i ricorrenti in quanto «interessati», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589.

64      I ricorrenti sono, pertanto, legittimati ad agire.

65      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’eccezione di irricevibilità deve essere respinta.

 Sulle spese

66      Ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che definisce il giudizio. Posto che la presente sentenza non definisce il giudizio, le spese vanno riservate.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      L’eccezione di irricevibilità è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Collins

Kreuschitz

Csehi

De Baere

 

      Steinfatt

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 febbraio 2021.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.