Language of document : ECLI:EU:C:2012:407

Causa C‑128/11

UsedSoft GmbH

contro

Oracle International Corp.

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesgerichtshof)

«Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet — Direttiva 2009/24/CE — Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 — Esaurimento del diritto di distribuzione — Nozione di legittimo acquirente»

Massime della sentenza

1.        Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2009/24 — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Attività riservate — Esaurimento del diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore — Presupposti — Autorizzazione, da parte del titolare del diritto d’autore sulla copia, allo scaricamento e al diritto d’uso di tale copia

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/24, art. 4, § 2)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2009/24 — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Deroghe relative alle attività riservate — Uso del programma per elaboratore da parte del legittimo acquirente in modo conforme alla sua destinazione — Legittimo acquirente — Nozione — Successivo acquirente di una copia del programma per elaboratore inizialmente scaricato, dal primo acquirente, dal sito Internet del titolare del diritto d’autore — Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/24, artt. 4, § 2, e 5, § 1)

1.        L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d’autore che abbia autorizzato, foss’anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l’ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.

Il download di una copia di un programma per elaboratore e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione costituiscono un tutt’uno indivisibile. Infatti, il download di una copia di un programma per elaboratore è privo di utilità qualora la copia stessa non possa essere utilizzata dal suo detentore. Le due operazioni devono essere quindi esaminate, ai fini della loro qualificazione giuridica, nel loro complesso.

Le suddette operazioni implicano il trasferimento del diritto di proprietà sulla copia del programma per elaboratore interessato, dato che la messa a disposizione, da parte del titolare del diritto d’autore, di una copia del proprio programma per elaboratore e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione sono volte a consentire che i clienti stessi possano utilizzare detta copia, in modo permanente, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto d’autore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui questi è proprietario. A tal riguardo resta irrilevante il fatto che la copia del programma per elaboratore sia stata messa a disposizione del cliente da parte del titolare del diritto di cui trattasi per mezzo di download dal sito Internet di quest’ultimo ovvero per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD.

(v. punti 44-47, 72, dispositivo 1)

2.        Gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d’autore – licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a quest’ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera –, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da quest’ultima disposizione.

(v. punto 88, dispositivo 2)