Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della BetzDearborn, Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 5 aprile 2002.

    (Causa T-107/02)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 5 aprile 2002, la BetzDearborn, Inc., rappresentata dall'avv. Geert Glas dello studio legale Allen & Overy, Bruxelles (Belgio), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era l'Atofina Chemicals, Inc.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

--annullare la decisione della Prima commissione di ricorso 17 gennaio 2002 (procedimento R 1003/2000-1) nella parte in cui annulla la decisione della divisione d'opposizione 7 settembre 2000, n. 2004/2000; rinviare la questione alla divisione d'opposizione per nuova decisione; condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese di causa sostenute dinanzi alla commissione di ricorso;

--condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: BetzDearborn, Inc.

Marchio comunitario di cui

si chiede la registrazione:Marchio denominativo "BIOMATE" per

determinati beni della classe 1

Titolare del diritto di marchio

o del segno rivendicato in

sede di opposizione:Elf Atochem North America, Inc.

ora Atofina Chemicals Inc.

Marchio o segno rivendicato in

sede di opposizione:                I marchi figurativi nazionali e                             internazionali "Biomet" e il marchio                             denominativo nazionale "Biomet" per                             determinati beni delle classi 1 e                             5

Decisione della divisione d'opposizione:     Rigetto dell'opposizione della                             Atofina Chemicals Inc.

Decisione della commissione di ricorso:    Annullamento parziale della                             decisione della divisione                             d'opposizione

Motivi di ricorso:                Violazione della regola 17, n. 2,                             del regolamento della Commissione                             n. 2868/95 1, per mancata                             presentazione, entro il termine                             prescritto, di una traduzione     delle                             prove addotte nella lingua di                             procedura.

____________

1 - (Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303 del 15/12/95, pag. 1)