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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso promosso il 6 aprile 2002 Matratzen Concord GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)

    (Causa T-105/02)

    Lingua processuale:

(da stabilirsi ai sensi dell'art. 131, § 2 del regolamento di procedura ( Lingua nella quale il ricorso è stato confezionato: il tedesco

In data 6 aprile 2002, è stato promosso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dalla Matratzen Concord GmbH ( con sede in Colonia (Germania) rappresentata dal sig. W.-W. Wodrich, Rechtsanwalt con domicilio eletto in Lussemburgo. Oltre parte nel procedimento dinanzi alla camera di ricorso erano Hukla Germany S.A., Castellbisal (Spagna).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione del convenuto (seconda camera di ricorso) 25 gennaio 2002 (numero di protocollo del ricorso: R 1045/200-2);

(respingere l'opposizione dell'apponente 17 dicembre 1998 (numero di protocollo B 115 057);

(porre a carico del convenuto e dell'apponente tutte le spese e i tributi relativi ai procedimenti dinanzi alla sezione competente per le opposizioni, alla camera di ricorso e nonché quelle del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Depositante del Marchio comunitario:    la ricorrente

Marchio depositato:                Il Marchio figurativo "MATRATZEN                             CONCORD" per le merci delle classi                             10, 20 e 24

                            Deposito n. 739722

Titolare del Marchio o del segno

oggetto del procedimento di opposizione:    Hukla Germany S.A.

Contenuto del Marchio segno apposto:    Il marchio verbale spagnolo                             "MATRATZEN" per le merci della                             classe 20

Decisione della sezione per le

opposizioni:                    Rigetto del deposito per le merci                             della classe 20 e 24 rigetto del                             deposito relativo alle merci della                             classe 10

Decisione della camera di ricorso:        Rigetto del ricorso della ricorrente

Motivi di ricorso:                (Nessun pericolo di confusione ai sensi dell'art. 8 del regolamento CE n. 40/94;

                            (Nessuna analogia circa i marchi che vengono in collisione;

                            (Smembramento non consentito dal Marchio nelle sue singole componenti;

                            (Inosservanza della giurisprudenza della Corte di giustizia nell'impressione generale del marchio;

                            (Diritto di un concorrente sul mercato di combinare i segni distintivi del suo prodotto principale con la denominazione della sua ditta;

                            (Nessuna capacità di protezione del marchio apposto.

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