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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Jégo-Quéré & Cie S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 aprile 2002

    (Causa T-108/02)

    Lingua processuale: il francese

Il 9 aprile 2000 la società Jégo-Quéré & Cie S.A., con sede in Lorient (Francia), rappresentata dagli avv.ti Antonio Creus Carreras Begoña Uriarte Valiente e Albert Agustinoy Guilayn, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(annullare gli artt. 3 d) e 5 del regolamento (CE) della Commissione 19 marzo 2002, n. 494, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e;

(condannare la convenuta alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il regolamento impugnato nella presente causa la Commissione proroga alcune misure volte a ricostituire lo stock di naselli in determinate zone di pesca. Queste misure erano già state istituite per un periodo di sei mesi con il regolamento della Commissione n. 1162/2001 1. La ricorrente contesta questo regolamento nella causa T-177/01, Jégo-Quéré & Cie/Commissione 2.

La ricorrente indica che il regolamento contestato nel presente ricorso è stato adottato dalla Commissione sulla base dell'art. 45, n. 1, del regolamento CEE del Consiglio n. 850/98 3, cioè con un fondamento normativo diverso da quello su cui poggia il regolamento della Commissione n. 1162/2001, impugnato nella causa T-177/01, la cui disciplina sarebbe stata prorogata. In effetti, questo precedente regolamento era stato adottato sulla base dell'art. 15, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3760/92 4. Il periodo massimo di sei mesi previsto dalla suddetta disposizione per la durata delle citate misure della Commissione è trascorso senza che il Consiglio abbia adottato, esso stesso, misure di conservazione. Ciò obbligherebbe la Commissione a cercare, nel presente caso, un altro fondamento normativo che le consenta di prorogare le misure di cui trattasi, come essa ha fatto con il regolamento impugnato. A questo proposito, la ricorrente invoca un errore nella scelta del fondamento normativo su cui poggia il regolamento controverso, nonché la violazione del principio della certezza del diritto.

D'altra parte, secondo la ricorrente, la convenuta potrebbe aver commesso un eccesso di potere, arrogandosi competenze che spettano manifestamente al Consiglio.

Gli altri motivi e principali argomenti svolti nella presente causa sono simili a quelli già dedotti nella causa T-177/01.

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1 - (Regolamento (CE) della Commissione 14 giugno 2001, n. 1162, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca (GU L 159 del 15.6.2001, pag. 4).

2 - (GU C 289 del 13.10.2001, pag. 23.

3 - (Regolamento (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.3.1998, pag. 1).

4 - (Regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicultura (GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1).