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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Ineos Phenol GmbH & Co KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 aprile 2002

(Causa T-103/02)

Lingua processuale: l'inglese

Il 5 aprile 2002 la Ineos Phenol GmbH & Co KG, rappresentata dai sigg. Julian Ellison, Mark Clough, QC, e Matthew Hall, dello studio legale Ashurst Morris Crisp, Bruxelles (Belgio), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare, ai sensi dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione nel caso n. COMP/M.2533-BP/E.ON, nella parte in cui implicitamente si riferisce alla fornitura sul mercato di cumene;

-condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un importante acquirente di un prodotto petrochimico denominato cumene, dalla BP e dalla Veba Oel AG.

La ricorrente contesta la decisione con cui la Commissione ha dichiarato compatibile, a determinate condizioni, con il mercato comune e con l'accordo SEE, un'operazione con cui la BP, insieme all'E.ON, acquisirebbe il controllo congiunto della Veba Oel. I motivi del presente ricorso riguardano il fatto che la Commissione, nella sua decisione, ha omesso di considerare le questioni relative alla concorrenza derivanti dall'unione della BP con la Veba Oel per quanto attiene alla loro fornitura di cumene.

Ad avviso della ricorrente, la decisione contestata contiene numerosi errori di valutazione ed errori di diritto. In primo luogo la Commissione ha sbagliato nel concludere che la fornitura sul mercato di cumene ad uno dei siti di produzione della ricorrente non costituisca un mercato distinto. In secondo luogo la Commissione non ha esaminato se sarebbe stata creata in tale mercato una posizione dominante e ha omesso di concludere che una posizione dominante era stata creata. In alternativa, la Commissione non ha definito un relativo mercato più ampio per la vendita di cumene ed ha omesso di esaminare la creazione di una posizione dominante in tale mercato.

La ricorrente lamenta inoltre la violazione di una forma sostanziale, lo sviamento di potere e la violazione del principio di buona amministrazione. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto richiedere informazioni a terzi sulla vendita di cumene da parte di Bp e Veba Oel.

Infine,la ricorrente sostiene che nella decisione contestata vi sia stata carenza di motivazione poiché la Commissione ha omesso di analizzare la fornitura di cumene da parte della BP e della Veba Oel e non ha considerato le questioni di cui al presente ricorso.

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