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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della SFT Gondrand Frères contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 aprile 2002

    (causa T-104/02)

    Lingua processuale: il francese

L'8 aprile 2002 la SFT Gondrand Frères, con sede a Parigi, rappresentata dalla sig.ra M. Famchon, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(dichiarare nulla la decisione (REM 06/01) 14 gennaio 2002 e accordare alla Società SFT Gondrand Frères lo sgravio dei dazi antidumping da essa richiesto.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente è uno spedizioniere doganale autorizzato. Nel 1997 essa ha immesso in consumo tre carichi di una soluzione di urea e di nitrato d'ammonio, originari della Polonia. Nel sottoscrivere le dichiarazioni in dogana, la ricorrente ha chiesto l'applicazione del beneficio dell'esenzione dal dazio antidumping che si applica alle importazioni di tale prodotto in quanto originario della Polonia. In seguito a controllo l'amministrazione doganale francese ha constatato che il dazio antidumping avrebbe dovuto essere applicato ed ha ingiunto alla ricorrente il pagamento del dazio specifico.

Dopodiché la ricorrente ha sollecitato lo sgravio dei dazi antidumping e dell'IVA corrispondente. Questa richiesta è stata trasmessa dalle autorità francesi alla Commissione, che ha stabilito che nel caso lo sgravio dei dazi antidumping non è giustificato. La ricorrente contesta, nella presente causa, tale decisione.

A suo avviso, ai sensi al regolamento CE n. 3319/94 1 non sussiste l'obbligo di pagare il dazio antidumping. Le merci sarebbero state fatturate direttamente dalla società polacca Zaklady Azotowe Pulawy ad una società di diritto francese, l'Evertrade. In più, il loro prezzo sarebbe stato superiore a quello minimo all'importazione. Secondo la ricorrente, l'assoggettamento delle importazioni controverse ai dazi antidumping non sarebbe, in questo caso, giustificato.

La ricorrente ritiene, inoltre, che lo sgravio dei dazi sia, nella specie, giustificato dalla presenza di una situazione particolare. A suo avviso, il dazio antidumping è stato istituito per evitare che misure antidumping siano eluse mediante l'allestimento di circuiti d'importazione che prevedono l'intervento di società d'intermediazione aventi sede in Paesi terzi. Ebbene, questa finalità sarebbe stata realizzata, essendo il primo acquirente dell'esportatore polacco una società francese. Il regolamento di cui trattasi sarebbe, inoltre, di difficile interpretazione. La ricorrente sostiene che le autorità francesi ne hanno dato la medesima interpretazione che essa ne ha dato. Aggiunge pure che l'errore attiene meramente alla forma e che non ha avuto reali conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale.

La ricorrente afferma, infine, che non le si può contestare nessuna manovra fraudolenta e che non ha mostrato una manifesta negligenza.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, 3319/94, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie della Bulgaria e dalla Polonia, esportate da imprese non esentate dal dazio, e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 350, del 31 dicembre 1994, pag. 20).