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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2004, nella causa T-107/02: GE Betz Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1.

["Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Precedente marchio figurativo - Domanda di marchio comunitario denominativo BIOMATE - Mancata produzione di prove nella lingua processuale del procedimento di opposizione - Legittimo affidamento - Regole 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 2868/95]

    (Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-107/02, GE Betz Inc., ex BetzDearborn Inc., con sede in Trevose, Pennsilvania (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti G. Glas e K. Manhaeve, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: inizialmente sig. E. Joly e, in seguito, sig. G. Schneider), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio, intervenuta dinanzi al Tribunale, Atofina Chemicals Inc., con sede in Philadelfia, Pennsilvania (Stati Uniti), rappresentata dal sig. M. Edenborough, barrister, e dalla sig.ra M. Medyckyj, solicitor, avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 gennaio 2002 (caso R 1003/2002-1), relativo ad un procedimento di opposizione tra Atofina Chemicals Inc. e GE Betz Inc., il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij (relatore), giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 30 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni) (UAMI) 17 gennaio 2002 (fascicolo R 1003/2000-1) è annullata nella parte in cui annulla la decisione della divisione di opposizione 7 settembre 2000, rinvia la causa dinanzi alla divisione di opposizione per il seguito e condanna ciascuna delle parti alle spese esposte nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

2)    L'Ufficio è condannato alle spese esposte dalla ricorrente, comprese quelle esposte da quest'ultima nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

3)    L'interveniente sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 169 del 13.7.2002.