Language of document : ECLI:EU:F:2011:159

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

28 settembre 2011

Causa F‑42/07

Antonio Prieto

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Nomina – Concorso interno pubblicato prima del 1° maggio 2004 – Agente temporaneo iscritto nell’elenco degli idonei prima del 1° maggio 2006 – Inquadramento nel grado – Artt. 5, n. 4, e 13, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto – Indennità di segreteria – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Prieto chiede l’annullamento della decisione del Parlamento del 9 giugno 2006, con cui viene nominato in qualità di funzionario in prova a partire dal 1° luglio 2006, nella parte in cui tale decisione fissa il suo inquadramento nel grado AST 2, terzo scatto.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, art. 31, n. 1; allegato XIII, artt. 5, n. 4, 12, n. 3, e 13, n. 1; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

2.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado e inquadramento nello scatto – Agente temporaneo nominato in ruolo

(Statuto dei funzionari, art. 32; allegato XIII, art. 5, n. 4; Regime applicabile agli altri agenti, art. 8)

3.      Diritto dell’Unione – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

1.      L’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto riguarda gli agenti temporanei iscritti «in un elenco di candidati idonei a passare ad un’altra categoria» nonché quelli «iscritti in un elenco di vincitori di un concorso interno». Benché un concorso di «passaggio di categoria» sia anch’esso, per natura, un concorso interno, occorre interpretare la disposizione di cui trattasi in maniera tale da attribuirle un effetto utile, evitando, per quanto possibile, ogni interpretazione che conduca alla conclusione che tale disposizione è superflua. È chiaro che, con il termine «concorso interno», il legislatore ha inteso considerare i concorsi detti di nomina in ruolo il cui oggetto è quello di permettere, nel rispetto dell’insieme delle disposizioni statutarie che disciplinano l’accesso alla funzione pubblica europea, l’assunzione, in qualità di funzionari, di agenti che abbiano già maturato una certa esperienza nell’istituzione e che abbiano già dato prova della loro idoneità ad occupare i posti da coprire. Tale interpretazione è corroborata dai termini dell’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto, i quali riguardano solo i funzionari iscritti «in un elenco di candidati idonei a passare ad un’altra categoria», senza alcuna menzione dei funzionari «iscritti in un elenco di vincitori di un concorso interno». Una menzione del genere sarebbe stata priva di giustificazione dato che non vi è proprio ragione di procedere alla nomina in ruolo di agenti che sono già funzionari.

Perché sia applicabile l’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto, occorre che vi sia il passaggio da una «categoria precedente» ad una «nuova categoria», in esito vuoi ad un concorso che porti alla redazione di un «elenco di candidati idonei a passare ad un’altra categoria», vuoi ad un concorso interno di nomina in ruolo, che abbia avuto l’effetto di comportare un siffatto passaggio di categoria. Il legislatore, nell’ambito dell’esercizio del suo ampio potere discrezionale in materia – nel contempo – di disposizioni transitorie e di criteri di inquadramento, si è così scostato dalla regola generale in materia di inquadramento di funzionari neoassunti, sancita all’art. 31, n. 1, dello Statuto, quale integrato dall’art. 12, n. 3, o dall’art. 13, n. 1, dell’allegato XIII del detto Statuto, relativamente ai vincitori di concorso iscritti in un elenco degli idonei prima del 1° maggio 2006 e assunti, rispettivamente, tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, e dopo il 1° maggio 2006, riservando il beneficio dell’inquadramento in un grado diverso da quello indicato nel bando di concorso agli agenti assunti in qualità di funzionari in prova già in possesso di un’esperienza nell’istituzione e che abbiano dimostrato, in esito ai concorsi di cui sopra, la loro idoneità ad occupare posti in una categoria superiore.

(v. punti 48, 49, 54 e 55)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 marzo 1997, cause riunite T‑40/96 e T‑55/96, de Kerros e Kohn-Bergé/Commissione, punti 45 e 46; 12 novembre 1998, causa T‑294/97, Carrasco Benítez/Commissione, punto 51

Tribunale della funzione pubblica: 12 maggio 2010, causa F‑13/09, Peláez Jimeno/Parlamento, punti 40, 41, 46 e 47

2.      Il diritto dell’Unione non sancisce espressamente né un principio dell’unità della carriera né un principio della carriera. A fortiori, la vocazione alla carriera per un agente temporaneo divenuto funzionario non è riconosciuta in maniera generale dal diritto dell’Unione. L’art. 32, terzo comma, dello Statuto prevede soltanto che l’agente temporaneo, quando viene nominato funzionario, conserva l’anzianità di scatto da lui acquisita.

L’art. 32 dello Statuto e l’art. 8 del Regime applicabile agli altri agenti, nella loro versione in vigore sino al 30 aprile 2004, mettono in rilievo, per gli agenti temporanei, la possibilità di continuare la loro carriera in qualità di funzionari, conformemente alle procedure statutarie e, in questo caso, l’anzianità di scatto acquisita in qualità di agente temporaneo è preservata se l’agente di cui trattasi è stato nominato funzionario nello stesso grado immediatamente al termine di tale periodo.

Non è meno vero, da una parte, che le citate disposizioni si limitano a garantire l’anzianità di scatto all’agente temporaneo nominato funzionario nello stesso grado e, dall’altra, che la continuità della carriera è garantita conformemente alle procedure istituite dallo Statuto. Infine, è giocoforza constatare che, ad eccezione dell’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto, il quale, trattandosi di una disposizione transitoria, va interpretato in maniera restrittiva, le altre disposizioni dello Statuto non riconoscono agli altri agenti temporanei la possibilità di essere nominati funzionari nel grado da essi detenuto ove quest’ultimo fosse superiore a quello per il quale è stato pubblicato il concorso da loro superato.

(v. punti 61, 69 e 70)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 5 marzo 2008, causa F‑33/07, Toronjo Benitez/Commissione, punto 87

3.      Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione comunitaria abbia fatto sorgere in lui speranze fondate, fornendogli assicurazioni precise sotto forma di informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili.

Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che l’amministrazione gli abbia fornito.

Anche se un messaggio di posta elettronica di un collega del funzionario interessato, che «conferma che l’inquadramento in qualità di funzionario avverrà nello stesso grado/scatto detenuto quale agente temporaneo», è un’informazione precisa, tuttavia tale informazione non proviene dall’autorità che ha il potere di nomina, che è la sola autorizzata a decidere l’inquadramento dei funzionari.

(v. punti 98, 99, 101 e 102)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 19 marzo 2003, causa T‑273/01, Innova Privat-Akademie/Commissione, punto 26; 11 luglio 2007, causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione, punto 96

Tribunale della funzione pubblica: 30 settembre 2010, causa F‑20/06, De Luca/Commissione, punto 102; 28 ottobre 2010, causa F‑85/05, Sørensen/Commissione, punto 84