Language of document : ECLI:EU:T:2013:80

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

20 febbraio 2013 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei fondi – Entità posseduta al 100% da un’entità della quale è stato riconosciuto il coinvolgimento nella proliferazione nucleare – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa T‑492/10,

Melli Bank plc, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata inizialmente da S. Gadhia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC, e R. Blakeley, barrister, successivamente da S. Ashley, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitors, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bishop e R. Liudvinaviciute‑Cordeiro, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da S. Boelaert e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente, e, dall’altro lato, una domanda di declaratoria di inapplicabilità dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 e dell’articolo 23, paragarafo 2, del regolamento n. 267/2012 nei confronti della ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La Melli Bank plc, odierna ricorrente, è una società per azioni registrata e avente la propria sede sociale nel Regno Unito, autorizzata e soggetta ai poteri di regolazione della Financial Services Authority (autorità del Regno Unito di regolazione dei servizi finanziari). Essa ha iniziato ad esercitare le proprie attività bancarie nel Regno Unito il 1º gennaio 2002, in seguito alla trasformazione della succursale britannica della Bank Melli Iran (in prosieguo: la «BMI»). La BMI, società madre che detiene l’intero capitale sociale della ricorrente, è una banca iraniana controllata dallo Stato iraniano.

2        La presente causa si inscrive nel contesto delle misure restrittive adottate per esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e alla messa a punto di sistemi di lancio di armi nucleari (in prosieguo: la «proliferazione nucleare»).

3        Tanto la BMI che le sue controllate, ivi compresa la ricorrente, sono state inserite nell’elenco di cui all’allegato II della posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 61, pag. 49), ad opera della posizione comune 2008/479/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica la posizione comune 2007/140 (GU L 163, pag. 43).

4        Di conseguenza, i nomi della BMI e della ricorrente sono stati inseriti nell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1), mediante la decisione 2008/475/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 423/2007 (GU L 163, pag. 29), con conseguente congelamento dei fondi delle società suddette.

5        Sia nella posizione comune 2008/479 che nella decisione 2008/475, il Consiglio dell’Unione europea ha addotto i seguenti motivi relativamente alla BMI nonché a tutte le sue succursali e controllate:

«Fornisce o cerca di fornire sostegno finanziario a società che procurano merci per i programmi nucleari e missilistici iraniani o sono coinvolte in tale attività (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company e DIO). La [BMI] funge da facilitatore per le attività sensibili dell’Iran. Ha mediato numerosi acquisti di materiali sensibili per i programmi nucleari e missilistici iraniani. Ha fornito una serie di servizi finanziari [per conto] di entità collegate alle industrie nucleari e missilistiche iraniane, compres[e] l’apertura di lettere di credito e la tenuta [di] conti. Molte delle società sopramenzionate sono indicate nelle [risoluzioni 1737 (2006) e 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite]».

6        Avverso la decisione 2008/475 la ricorrente ha proposto due ricorsi dinanzi al Tribunale, il quale li ha respinti con sentenza del 9 luglio 2009, Melli Bank/Consiglio (T‑246/08 e T‑332/08, Racc. pag. II‑2629).

7        Nel contesto del mantenimento delle misure restrittive riguardanti la ricorrente, tra quest’ultima e il Consiglio si è verificato un intenso scambio di corrispondenza nel periodo estendentesi dal luglio 2009 al maggio 2010. La ricorrente ha infatti inviato al Consiglio lettere in data 6, 15 e 24 luglio, 20 agosto e 15 ottobre 2009, nonché 22 marzo 2010, alle quali detta istituzione ha risposto in data 23 luglio, 1º ottobre e 18 novembre 2009 nonché 11 maggio 2010.

8        Da un lato, gli scambi di corrispondenza vertevano sulle ragioni giustificanti l’adozione e il mantenimento di misure restrittive nei confronti della BMI e della ricorrente. A questo proposito, nella lettera del 23 luglio 2009, il Consiglio ha precisato che la ricorrente veniva assoggettata a misure restrittive a motivo della sua qualità di controllata della BMI. Nella lettera del 18 novembre 2009, il Consiglio ha constatato, a seguito di riesame, in primo luogo, che la BMI forniva un sostegno alla proliferazione nucleare, in secondo luogo, che la ricorrente era posseduta dalla BMI, la quale poteva esercitare un influsso su di essa, e, in terzo luogo, che le misure alternative proposte dalla ricorrente non consentivano di evitare il rischio che la BMI eludesse le misure restrittive imposte a suo carico, per il tramite della ricorrente. Il Consiglio ha ribadito tale punto di vista nella lettera dell’11 maggio 2010.

9        Dall’altro lato, la ricorrente ha chiesto di avere accesso al fascicolo del Consiglio. In tale contesto, nella lettera del 23 luglio 2009, il Consiglio ha rifiutato l’accesso alla proposta iniziale di adozione delle misure restrittive riguardanti la BMI e la ricorrente (in prosieguo: la «proposta iniziale») a motivo del carattere riservato di tale documento. Con la lettera del 1º ottobre 2009, esso ha comunicato alla ricorrente alcuni motivi di decisione supplementari riguardanti il presunto coinvolgimento della BMI nella proliferazione nucleare. Con la lettera del 18 novembre 2009, il Consiglio ha comunicato alla ricorrente una versione non riservata della proposta di adozione delle misure restrittive vertente sui motivi di decisione supplementari forniti nella lettera del 1º ottobre 2009 (in prosieguo: la «proposta supplementare»).

10      Successivamente all’adozione della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), sia la BMI che la ricorrente sono state inserite nell’elenco di cui all’allegato II di detta decisione. Nei confronti della BMI è stata addotta la seguente motivazione:

«Fornisce o cerca di fornire sostegno finanziario a società che procurano merci per i programmi nucleari e missilistici iraniani o sono coinvolte in tale attività (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company e DIO). La [BMI] funge da facilitatore per le attività sensibili dell’Iran. Ha mediato numerosi acquisti di materiali sensibili per i programmi nucleari e missilistici iraniani. Ha fornito una serie di servizi finanziari [per conto] di entità collegate alle industrie nucleari e missilistiche iraniane, compres[e] l’apertura di lettere di credito e la tenuta [di] conti. Molte delle società sopramenzionate sono indicate nelle [risoluzioni 1737 (2006) e 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite]. La [BMI] continua a svolgere questo ruolo assumendo un comportamento volto a sostenere e facilitare le attività sensibili dell’Iran. Servendosi delle sue relazioni bancarie continua a fornire sostegno e servizi finanziari a entità inserite negli elenchi dell’ONU e dell’UE in relazione a tali attività. Opera anche [per conto] e sotto la direzione di dette entità, Banca Sepah compresa, spesso per il tramite delle loro controllate e associate».

11      L’iscrizione della ricorrente nell’allegato V del regolamento n. 423/2007 non ha subito modifiche a seguito dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento n. 423/2007 (GU L 195, pag. 25).

12      Con lettera del 27 luglio 2010, il Consiglio ha informato la ricorrente in merito alla sua iscrizione nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413.

13      Con lettera del 17 agosto 2010, la ricorrente ha chiesto al Consiglio di procedere ad un riesame della decisione di inserirla nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413 e di mantenerla nell’elenco di cui all’allegato V del regolamento n. 423/2007. In tale occasione, essa ha chiesto la comunicazione di una copia dell’intero fascicolo del Consiglio relativo all’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti. La ricorrente ha altresì reiterato la propria proposta di garanzie intese a prevenire qualsiasi rischio di elusione delle misure restrittive riguardanti la BMI.

14      L’iscrizione della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413 è stata confermata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81).

15      Poiché il regolamento n. 423/2007 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 281, pag. 1), i nomi della BMI e della ricorrente sono stati inseriti dal Consiglio nell’allegato VIII di quest’ultimo regolamento. Di conseguenza, i fondi e le risorse economiche della ricorrente sono stati congelati in forza dell’articolo 16, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

16      I motivi addotti a carico della BMI nella decisione 2010/644 e nel regolamento n. 961/2010 sono identici a quelli indicati nella decisione 2010/413.

17      Con lettera del 28 ottobre 2010, il Consiglio ha informato la ricorrente del mantenimento del suo nome nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413 e della sua iscrizione nell’elenco di cui all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010. In proposito esso ha precisato che le osservazioni presentate dalla ricorrente il 17 agosto 2010 non giustificavano la soppressione delle misure restrittive a suo carico e che il fascicolo di cui esso disponeva non conteneva informazioni od elementi nuovi riguardanti detta ricorrente.

18      Con lettera del 29 luglio 2011, la ricorrente ha chiesto al Consiglio di procedere ad un riesame della decisione di mantenerla nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413 e in quello di cui all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010. Essa ha ribadito la propria proposta di garanzie volte a prevenire qualsiasi rischio di elusione delle misure restrittive disposte a carico della BMI, in particolare per quanto riguardava la nomina e la revoca dei suoi direttori, ed ha sottolineato l’efficacia e la fattibilità di tali garanzie.

19      L’iscrizione della BMI e della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413 e in quello di cui all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 non ha subito modifiche per effetto dell’entrata in vigore della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11).

20      Con lettera del 5 dicembre 2011, il Consiglio ha informato la ricorrente del mantenimento del suo nome negli elenchi di cui all’allegato II della decisione 2010/413 e all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010. Esso ha constatato che le osservazioni presentate dalla ricorrente il 29 luglio 2011 non giustificavano la soppressione delle misure restrittive a suo carico, tenendo presente in particolare che le garanzie da essa proposte riguardo alla nomina e alla revoca dei suoi direttori erano insufficienti per assicurare la sua indipendenza nei confronti della BMI.

21      Con lettera del 31 gennaio 2012, la ricorrente ha fatto valere che, a suo avviso, il riesame relativo al mantenimento delle misure restrittive a suo carico era viziato da errori. Essa ha constatato, in particolare, che – sempre a suo avviso – il Consiglio non aveva motivato in forma giuridicamente sufficiente, nella lettera del 5 dicembre 2011, il rifiuto di prendere in considerazione le garanzie supplementari da essa proposte.

22      Con sentenza del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio (C‑380/09 P), la Corte ha respinto l’impugnazione proposta dalla ricorrente contro la sentenza del Tribunale del 9 luglio 2009, Melli Bank/Consiglio, cit. al punto 6 supra.

23      Poiché il regolamento n. 961/2010 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 88, pag. 1), i nomi della BMI e della ricorrente sono stati inseriti dal Consiglio nell’elenco di cui all’allegato IX di quest’ultimo regolamento. I motivi addotti nei confronti della BMI, ivi comprese tutte le sue succursali e controllate, sono gli stessi indicati nella decisione 2010/413. Di conseguenza, i fondi e le risorse economiche della ricorrente sono stati congelati in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento.

24      Con lettera del 24 aprile 2012, il Consiglio ha informato la ricorrente del mantenimento del suo nome nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413 e della sua iscrizione nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento n. 267/2012. In tale occasione, il Consiglio ha rinviato agli argomenti da esso precedentemente esposti sia nella corrispondenza intercorsa con la ricorrente che dinanzi al Tribunale. Il Consiglio ha inoltre richiamato l’attenzione della ricorrente sulle constatazioni effettuate dalla Corte nella sentenza del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio, cit. al punto 22 supra.

 Procedimento e conclusioni delle parti

25      La ricorrente ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2010.

26      In seguito all’adozione della decisione 2010/644 e del regolamento n. 961/2010, la ricorrente ha adeguato i capi delle sue conclusioni con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 novembre 2010.

27      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2011, la Commissione europea ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno del Consiglio. Con ordinanza dell’8 marzo 2011, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento.

28      Nella sua replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2011, la ricorrente ha rinunciato al ricorso nella parte in cui era diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione n. 668/2010.

29      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2012, la ricorrente, da un lato, ha adeguato i capi delle sue conclusioni in seguito all’adozione della decisione 2011/783 e del regolamento di esecuzione n. 1245/2011 e, dall’altro, ha chiesto che gli atti impugnati vengano, se del caso, annullati con effetto immediato.

30      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 aprile 2012, la ricorrente ha adeguato i capi delle sue conclusioni in seguito all’adozione del regolamento n. 267/2012.

31      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del proprio regolamento di procedura, ha posto alle parti quesiti scritti in ordine alle conseguenze da trarre, ai fini della presente causa, dalla sentenza del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio, cit. al punto 22 supra, e in ordine alla ricevibilità del quarto motivo di ricorso dedotto dalla ricorrente. Le parti hanno risposto ai quesiti del Tribunale.

32      Nella sua risposta ai quesiti del Tribunale, depositata presso la cancelleria di quest’ultimo l’8 giugno 2012, la ricorrente ha, anzitutto, rinunciato ad una parte delle censure presentate nell’ambito del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del principio del rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, indi, ha rinunciato ad una parte delle censure presentate nell’ambito del secondo motivo di ricorso, concernente un errore di valutazione riguardo al possesso o al controllo esercitato sulla ricorrente dalla BMI, e, infine, ha rinunciato al terzo motivo di ricorso, relativo al carattere illegittimo dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012.

33      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 3 luglio 2012.

34      Con ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 4 settembre 2012, la fase orale del procedimento è stata riaperta al fine di raccogliere le osservazioni della ricorrente in merito all’ordinanza del presidente della Corte del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio [C‑110/12 P(R), non pubblicata nella Raccolta], nonché le osservazioni delle altre parti. La fase orale del procedimento è stata nuovamente chiusa il 4 ottobre 2012.

35      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare, con effetto immediato, il punto 5 della tabella B dell’allegato II della decisione 2010/413, il punto 5 della tabella I.B dell’allegato della decisione 2010/644, il punto 5 della tabella B dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, la decisione 2011/783, il regolamento di esecuzione n. 1245/2011 e il regolamento n. 267/2012, nei limiti in cui tali atti la riguardano;

–        dichiarare che l’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 e l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 sono inapplicabili nei suoi confronti;

–        condannare il Consiglio alle spese.

36      Il Consiglio e la Commissione chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

37      Nelle sue memorie difensive, la ricorrente ha fatto valere cinque motivi di ricorso. Il primo motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del principio del rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il secondo motivo ha ad oggetto un errore di valutazione riguardo al possesso o al controllo esercitato sulla ricorrente dalla BMI. Il terzo motivo riguarda il carattere sproporzionato e dunque illegittimo dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012. Il quarto motivo verte su un errore di valutazione riguardo al coinvolgimento della BMI nella proliferazione nucleare. Il quinto motivo ha ad oggetto una violazione del principio di proporzionalità, nonché del diritto di proprietà e del diritto ad esercitare un’attività economica di cui gode la ricorrente.

38      Come risulta dal punto 32 supra, la ricorrente ha rinunciato in corso di causa al suo terzo motivo di ricorso, nonché ad una parte delle censure dedotte nell’ambito del primo e del secondo motivo. Poiché il terzo motivo era l’unico invocato a sostegno del secondo capo delle sue conclusioni, inteso alla declaratoria di inapplicabilità dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 423/2007, dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012, la rinuncia parziale agli atti da parte della ricorrente implica altresì che il suddetto capo delle conclusioni è divenuto privo di oggetto.

39      Il Consiglio e la Commissione contestano la fondatezza dei motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente. Inoltre, nella controreplica, il Consiglio ha eccepito che la ricorrente non era legittimata a far valere una violazione dei suoi diritti fondamentali, essendo essa un’emanazione dello Stato iraniano.

40      In limine occorre esaminare, anzitutto, la ricevibilità dell’adeguamento delle conclusioni effettuato dalla ricorrente, poi, la ricevibilità del quarto motivo di ricorso e, infine, quella degli argomenti del Consiglio riguardanti la possibilità per la ricorrente di invocare la tutela dei propri diritti fondamentali.

 Sulla ricevibilità

 Sulla ricevibilità dell’adeguamento delle conclusioni della ricorrente

41      Come risulta dai punti 14, 15 e 23 supra, successivamente alla proposizione del ricorso l’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413 è stato sostituito da un nuovo elenco, stabilito nella decisione 2010/644, e il regolamento n. 423/2007 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 961/2010, a sua volta sostituito e abrogato dal regolamento n. 267/2012. Inoltre, nei considerando della decisione 2011/783 e del regolamento di esecuzione n. 1245/2011, il Consiglio ha espressamente dichiarato che aveva proceduto a un riesame completo dell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413 e all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 ed era pervenuto alla conclusione che le persone, entità ed organismi i cui nomi vi erano elencati, tra cui la ricorrente, dovevano restare oggetto delle misure restrittive. La ricorrente ha adeguato le sue conclusioni iniziali in modo tale che il suo ricorso di annullamento avesse ad oggetto, oltre alla decisione 2010/413, anche la decisione 2010/644, il regolamento n. 961/2010, la decisione 2011/783, il regolamento di esecuzione n. 1245/2011 e il regolamento n. 267/2012 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»). Il Consiglio e la Commissione non hanno sollevato obiezioni a tale adeguamento.

42      In proposito occorre rammentare che, quando una decisione o un regolamento riguardante in modo diretto e individuale un singolo viene sostituito nel corso del giudizio da un atto avente lo stesso oggetto, questo va considerato come un elemento nuovo che consente al ricorrente di adeguare le conclusioni e i motivi precedentemente presentati. Sarebbe, infatti, in contrasto con una corretta amministrazione della giustizia e con il requisito dell’economia processuale costringere il ricorrente a proporre un nuovo ricorso. Sarebbe inoltre ingiusto che l’istituzione in questione, per far fronte alle critiche contenute in un ricorso presentato al giudice dell’Unione europea contro un atto, potesse adeguare l’atto impugnato o sostituirlo con un altro e valersi, in corso di causa, di tale modifica o di tale sostituzione al fine di privare la controparte della possibilità di estendere all’atto successivo le conclusioni e i motivi inizialmente formulati ovvero della possibilità di presentare conclusioni e motivi ulteriori contro tale atto successivo (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio, T‑256/07, Racc. pag. II‑3019, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).

43      La stessa conclusione si applica agli atti, quali la decisione 2011/783 e il regolamento di esecuzione n. 1245/2011, che accertano che una decisione o un regolamento devono continuare a riguardare direttamente e individualmente taluni soggetti in seguito a un procedimento di riesame espressamente imposto da detta decisione o da detto regolamento.

44      Nella specie occorre quindi dichiarare che la ricorrente è legittimata a chiedere l’annullamento della decisione 2010/644, del regolamento n. 961/2010, della decisione 2011/783, del regolamento di esecuzione n. 1245/2011 e del regolamento n. 267/2012, nei limiti in cui tali atti la riguardano (v., in tal senso e per analogia, sentenza People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio, cit. al punto 42 supra, punto 47).

 Sulla ricevibilità del quarto motivo di ricorso, concernente un errore di valutazione riguardo al coinvolgimento della BMI nella proliferazione nucleare

45      Con il suo quarto motivo, la ricorrente sostiene che l’adozione delle misure restrittive nei confronti della BMI non è giustificata. In ordine a tale aspetto, essa rinvia ai ricorsi presentati dinanzi ai giudici dell’Unione dalla BMI e chiarisce che se quest’ultima non sarà più oggetto di misure restrittive al momento della pronuncia della presente sentenza, le misure riguardanti essa ricorrente dovranno essere annullate.

46      Ciò detto, la ricorrente non deduce alcuna censura concreta per contestare la legittimità delle misure restrittive concernenti la BMI. In particolare essa non si esprime, con un grado di precisione sufficiente, in merito ai motivi di decisione supplementari riguardanti il presunto coinvolgimento della BMI nella proliferazione nucleare che le sono stati comunicati con lettera del Consiglio del 1º ottobre 2009 (v. punto 9 supra), dal momento che essa non chiarisce neppure se le sue contestazioni abbiano ad oggetto l’esistenza dei fatti addebitati alla BMI oppure la qualificazione di tali fatti come sostegno alla proliferazione nucleare.

47      Date tali circostanze, il Tribunale non è in condizione di statuire sul quarto motivo di ricorso, stante l’insufficiente precisione degli argomenti della ricorrente. Pertanto, detto motivo deve essere dichiarato irricevibile a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, come richiesto dalla Commissione.

 Sulla ricevibilità degli argomenti del Consiglio riguardanti la ricevibilità dei motivi di ricorso vertenti sulla presunta violazione dei diritti fondamentali della ricorrente

48      Nella controreplica, il Consiglio ha fatto valere che la ricorrente doveva essere considerata come un’emanazione dello Stato iraniano e dunque non poteva invocare a proprio vantaggio le tutele e le garanzie connesse ai diritti fondamentali. Di conseguenza, a suo avviso, i motivi del ricorso vertenti sulla presunta violazione di tali diritti debbono essere dichiarati irricevibili.

49      A questo proposito, in primo luogo, occorre osservare che il Consiglio non contesta il diritto stesso della ricorrente di chiedere l’annullamento degli atti impugnati. Esso si limita a negare che la ricorrente sia titolare di alcuni diritti da essa invocati al fine di ottenere tale annullamento.

50      Orbene, in secondo luogo, la questione se la ricorrente sia o no titolare del diritto invocato nell’ambito di un motivo di annullamento non riguarda la ricevibilità di tale motivo, bensì la sua fondatezza. Pertanto, le argomentazioni del Consiglio relative al fatto che la ricorrente sarebbe un’emanazione dello Stato iraniano devono essere respinte nei limiti in cui sono intese a far dichiarare l’irricevibilità parziale del ricorso.

51      In terzo luogo, le suddette argomentazioni sono state presentate per la prima volta nella controreplica, senza che il Consiglio abbia asserito che esse fossero fondate su elementi di diritto o di fatto emersi nel corso del procedimento. Pertanto, nella misura in cui viene in questione il merito della controversia, le argomentazioni di cui sopra costituiscono un motivo nuovo ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura, sicché devono essere dichiarate irricevibili.

 Nel merito

52      A seguito della rinuncia parziale agli atti effettuata dalla ricorrente, e tenuto conto dell’irricevibilità del quarto motivo di ricorso, occorre esaminare unicamente il primo, il secondo e il quinto motivo.

53      Il Tribunale reputa che occorra esaminare congiuntamente, in un primo momento, il secondo motivo di ricorso, concernente un errore di valutazione riguardo al possesso o al controllo esercitato sulla ricorrente dalla BMI, ed il quinto motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, del diritto di proprietà e del diritto ad esercitare un’attività economica. In un secondo momento dovrà essere esaminato il primo motivo di ricorso, riguardante la violazione dell’obbligo di motivazione, del principio del rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

 Sul secondo motivo di ricorso, concernente un errore di valutazione riguardo al possesso o al controllo esercitato sulla ricorrente dalla BMI, e sul quinto motivo di ricorso, relativo ad una violazione del principio di proporzionalità, del diritto di proprietà e del diritto ad esercitare un’attività economica

54      Nella risposta ai quesiti del Tribunale, depositata nella cancelleria di quest’ultimo l’8 giugno 2012 (v. punto 32 supra), la ricorrente ha dichiarato che, a seguito della sentenza del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio, cit. al punto 22 supra, essa non sosteneva più di non essere posseduta dalla BMI ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012. La ricorrente ritiene nondimeno che l’adozione e il mantenimento delle misure restrittive nei suoi confronti costituiscano una restrizione sproporzionata del suo diritto di proprietà e del suo diritto ad esercitare un’attività economica.

55      A questo proposito, risulta dalla giurisprudenza che, quando vengono congelati i fondi di un’entità riconosciuta quale partecipante alla proliferazione nucleare, sussiste un rischio non trascurabile che tale entità eserciti pressioni sulle entità da essa possedute o controllate per eludere l’effetto dei provvedimenti che la riguardano. Di conseguenza, il congelamento dei fondi di tali entità – che è imposto al Consiglio dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, nonché dall’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012 – è necessario ed appropriato per assicurare l’efficacia delle misure adottate e garantire che queste ultime non vengano eluse (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio, cit. al punto 22 supra, punti 39 e 58).

56      Sempre secondo la giurisprudenza, allorché un’entità è posseduta al 100% da un’entità considerata come coinvolta nella proliferazione nucleare, il requisito del possesso previsto dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dall’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 risulta soddisfatto (v., per analogia, sentenza del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio, cit. al punto 22 supra, punto 79). La medesima conclusione deve essere applicata alla nozione – contenuta nell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012 – di entità «appartenant à», ossia «posseduta» da un’entità ritenuta coinvolta nella proliferazione nucleare.

57      Ne consegue che l’adozione delle misure restrittive nei confronti di un’entità posseduta al 100% da un’entità ritenuta coinvolta nella proliferazione nucleare (in prosieguo: l’«entità posseduta») non è il risultato di una valutazione del Consiglio in ordine al rischio che la suddetta entità sia portata ad eludere l’effetto delle misure adottate nei confronti della sua entità madre, bensì consegue direttamente dall’attuazione delle pertinenti disposizioni della decisione 2010/413, del regolamento n. 961/2010 e del regolamento n. 267/2012, come interpretate dal giudice dell’Unione.

58      Pertanto, eventuali argomenti volti a contestare la proporzionalità del congelamento dei fondi di un’entità posseduta non riguardano la legittimità di una qualche valutazione delle circostanze del caso di specie, quale operata dal Consiglio. Detti argomenti vertono, in definitiva, sulla legittimità delle disposizioni generali che impongono al Consiglio il congelamento dei fondi di tutte le entità possedute, ossia disposizioni quali l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 e l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012.

59      Di conseguenza, qualora un’entità posseduta intenda contestare la proporzionalità delle misure restrittive che la riguardano, è tenuta a far valere – nell’ambito del ricorso inteso all’annullamento degli atti con cui tali misure sono state adottate o confermate – l’inapplicabilità delle succitate disposizioni generali, attraverso un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

60      Nel caso di specie, è incontestato che la ricorrente è posseduta al 100% dalla BMI. Del pari incontestata è la circostanza che la BMI è stata ritenuta dal Consiglio coinvolta nella proliferazione nucleare.

61      Orbene, non è possibile ritenere che la ricorrente abbia sollevato un’eccezione di illegittimità fondata sugli argomenti invocati nell’ambito del secondo e del quinto motivo di ricorso.

62      Infatti, da un lato, un’eccezione di illegittimità fondata su detti argomenti non è stata espressamente formulata né negli scritti difensivi della ricorrente, né nella sua risposta dell’8 giugno 2012 ai quesiti del Tribunale, né all’udienza.

63      Dall’altro lato, gli argomenti addotti dalla ricorrente nell’ambito del secondo e del quinto motivo di ricorso sono fondati su circostanze ad essa proprie, dal momento che sono stati formulati con riferimento alla sua situazione concreta e alle misure specifiche che essa ha proposto al Consiglio. Di conseguenza, essi non sono pertinenti in rapporto all’esame della legittimità delle norme generali dettate dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, dall’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 e dall’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012.

64      Date tali premesse, occorre respingere il secondo e il quinto motivo di ricorso in quanto inoperanti.

 Sul primo motivo di ricorso, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione, del principio del rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

65      Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato l’obbligo di motivazione, i suoi diritti della difesa e il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto, da un lato, non le ha comunicato informazioni sufficienti per consentirle di formulare osservazioni utili in merito all’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti e per garantirle un processo equo e, dall’altro, il riesame periodico delle misure restrittive a suo carico è viziato da vari errori.

66      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente. Esso sostiene, in particolare, che la ricorrente non può legittimamente invocare il principio del rispetto dei diritti della difesa.

67      Occorre in primo luogo ricordare che l’obbligo di motivare un atto che arreca pregiudizio, quale previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE e più in particolare, nella specie, dall’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413, dall’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 961/2010 e dall’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 267/2012, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo di legittimità su tale atto. L’obbligo di motivazione così enunciato costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, al quale si può derogare solo sulla scorta di ragioni imperative. Pertanto, in linea di principio, la motivazione deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente all’atto che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑390/08, Racc. pag. II‑3967, punto 80 e la giurisprudenza ivi citata).

68      Pertanto, salvo che ragioni imperative riguardanti la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o la gestione delle loro relazioni internazionali ostino alla comunicazione di determinati elementi, il Consiglio è tenuto a portare a conoscenza dell’entità interessata da misure restrittive le ragioni specifiche e concrete per cui esso stima che queste ultime dovessero essere adottate. Esso deve dunque menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione giuridica delle misure di cui trattasi e le ragioni che l’hanno indotto ad adottarle (v., in tal senso, sentenza Bank Melli Iran/Consiglio, cit. al punto 67 supra, punto 81 e la giurisprudenza ivi citata).

69      Peraltro, la motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione ed al contesto in cui esso è stato adottato. Il requisito della motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, tra le quali figurano, in particolare, il contenuto dell’atto, la natura dei motivi esposti e l’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da questo direttamente e individualmente riguardati possono avere a ricevere spiegazioni. Non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la sufficienza di una motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. In particolare, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza Bank Melli Iran/Consiglio, cit. al punto 67 supra, punto 82 e la giurisprudenza ivi citata).

70      In secondo luogo, in base a una costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa, e in particolare del diritto al contraddittorio, in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di un’entità e idoneo a sfociare in un atto lesivo per quest’ultima, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che dev’essere garantito anche in mancanza di una normativa riguardante il procedimento in questione (sentenza Bank Melli Iran/Consiglio, cit. al punto 67 supra, punto 91).

71      Il principio del rispetto dei diritti della difesa impone, da un lato, che gli elementi accolti a carico dell’entità interessata per fondare l’atto che le arreca pregiudizio le vengano comunicati. Dall’altro, essa dev’essere posta in condizione di far valere utilmente il proprio punto di vista in merito a tali elementi (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, T‑228/02, Racc. pag. II‑4665, punto 93).

72      Pertanto – riguardo ad un primo atto con il quale i fondi di un’entità vengono congelati – salvo che ragioni imperative riguardanti la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o la gestione delle loro relazioni internazionali non vi ostino, la comunicazione degli elementi a carico deve avvenire contemporaneamente all’adozione dell’atto in questione o il prima possibile dopo detta adozione. Su richiesta dell’entità interessata, quest’ultima ha inoltre il diritto di far valere il proprio punto di vista riguardo a tali elementi dopo l’adozione dell’atto. Alle stesse condizioni, qualsiasi decisione successiva di congelamento dei fondi deve in linea di principio essere preceduta da una comunicazione dei nuovi elementi a carico e da una nuova possibilità per l’entità interessata di far valere il proprio punto di vista (v., per analogia, sentenza Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, cit. al punto 71 supra, punto 137).

73      Si deve inoltre sottolineare che, qualora siano state comunicate informazioni sufficientemente precise, che permettano all’entità interessata di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sugli elementi addebitatile dal Consiglio, il principio del rispetto dei diritti della difesa non implica per tale istituzione l’obbligo di concedere spontaneamente l’accesso ai documenti contenuti nel suo fascicolo. Soltanto su richiesta della parte interessata il Consiglio è tenuto a consentire l’accesso a tutti i documenti amministrativi non riservati relativi alla misura di cui trattasi (v. sentenza Bank Melli Iran/Consiglio, cit. al punto 67 supra, punto 97 e la giurisprudenza ivi citata).

74      In terzo luogo, il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389). L’efficacia del controllo giurisdizionale implica l’obbligo per l’autorità dell’Unione di cui trattasi di comunicare i motivi di una misura restrittiva all’entità interessata, per quanto possibile, nel momento in cui tale misura viene adottata o, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale adozione, in modo da consentire a detta entità di esercitare, entro i termini, il proprio diritto di ricorso. Il rispetto di tale obbligo di comunicare i suddetti motivi è infatti necessario sia per permettere ai destinatari delle misure restrittive di difendere i loro diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile adire il giudice dell’Unione, sia per consentire pienamente a quest’ultimo di esercitare il controllo che gli incombe in merito alla legittimità dell’atto in questione (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, Racc. pag. I‑6351, punti 335‑337 e la giurisprudenza ivi citata).

75      Alla luce della giurisprudenza di cui sopra, il Tribunale reputa opportuno esaminare, anzitutto, l’argomento preliminare del Consiglio e della Commissione secondo cui la ricorrente non può invocare il principio del rispetto dei diritti della difesa. Occorre poi esaminare la presunta violazione dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa della ricorrente e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, risultante dal fatto che essa non avrebbe ottenuto sufficienti informazioni in merito all’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti. Infine, il Tribunale affronterà gli argomenti relativi ai vizi che inficerebbero il riesame periodico delle misure restrittive riguardanti la ricorrente.

–       Sulla possibilità per la ricorrente di invocare il principio del rispetto dei diritti della difesa

76      Il Consiglio e la Commissione contestano l’applicabilità del principio del rispetto dei diritti della difesa al caso di specie. Facendo riferimento alla sentenza del Tribunale del 19 maggio 2010, Tay Za/Consiglio (T‑181/08, Racc. pag. II‑1965, punti 121‑123), essi sostengono che la ricorrente non è stata oggetto di misure restrittive a causa della propria attività, ma per via della sua appartenenza alla categoria generale delle persone e delle entità che hanno appoggiato la proliferazione nucleare. Di conseguenza, il procedimento di adozione delle misure restrittive non sarebbe stato avviato nei confronti della ricorrente ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 70 supra, ed essa non potrebbe quindi avvalersi dei diritti della difesa, o potrebbe avvalersene soltanto in misura limitata.

77      Questo argomento non può essere accolto.

78      Infatti, da un lato, la sentenza Tay Za/Consiglio, cit. al punto 76 supra, è stata annullata su impugnazione, nella sua interezza, dalla sentenza della Corte del 13 marzo 2012, Tay Za/Consiglio (C‑376/10 P). Di conseguenza, le constatazioni operate in detta sentenza non appartengono più all’ordinamento giuridico dell’Unione e non possono quindi essere utilmente invocate dal Consiglio e dalla Commissione.

79      Dall’altro lato, l’articolo 24, paragrafi 3 e 4, della decisione 2010/413, l’articolo 36, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 961/2010 e l’articolo 46, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 267/2012 prevedono disposizioni a garanzia dei diritti della difesa delle entità oggetto di misure restrittive adottate in forza di tali testi normativi. Il rispetto di tali diritti è oggetto del controllo del giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Bank Melli Iran/Consiglio, cit. al punto 67 supra, punto 37).

80      Date tali circostanze, si deve concludere che il principio del rispetto dei diritti della difesa, come rammentato ai punti 70‑73 supra, può essere invocato dalla ricorrente nella fattispecie.

–       Sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa della ricorrente e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, risultante dal fatto che essa non avrebbe ottenuto sufficienti informazioni in merito all’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti

81      Nella risposta ai quesiti del Tribunale, depositata nella cancelleria di quest’ultimo l’8 giugno 2012 (v. punti 32 e 54 supra), la ricorrente ha dichiarato che, a seguito della sentenza del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio, cit. al punto 22 supra, essa non sosteneva più che il Consiglio avesse violato l’obbligo di motivazione e i suoi diritti della difesa per il fatto di non averle comunicato, da un lato, le ragioni per le quali riteneva che essa fosse posseduta dalla BMI e, dall’altro, elementi a sostegno di tale constatazione.

82      La ricorrente asserisce però che, malgrado ripetute richieste di informazioni, essa non ha ricevuto informazioni sufficienti in merito all’adozione delle misure restrittive nei confronti della BMI e, in particolare, non avrebbe ricevuto alcuna prova riguardante il presunto coinvolgimento della BMI nella proliferazione nucleare. A questo proposito, essa contesta il carattere riservato della proposta iniziale, oppostole dal Consiglio, e sottolinea che gli elementi comunicati il 1º ottobre e il 18 novembre 2009 non sono adeguati.

83      La ricorrente ne deduce che la comunicazione di tali elementi non le ha consentito di formulare osservazioni utili in merito all’adozione delle misure restrittive tanto nei suoi confronti quanto nei riguardi della BMI e non era idonea a garantirle un processo equo.

84      In via preliminare, occorre ricordare che la ricorrente costituisce l’oggetto di misure restrittive dal 23 giugno 2008. Tra tale data e la data di adozione del primo degli atti impugnati, ossia il 26 luglio 2010, vari documenti sono stati scambiati tra la ricorrente e il Consiglio, tra cui, in particolare, le lettere di quest’ultimo del 1º ottobre e del 18 novembre 2009, con le quali detta istituzione ha informato la ricorrente dei motivi supplementari giustificanti l’adozione di misure restrittive e le ha comunicato una versione non riservata della proposta supplementare. Tali documenti rientrano nel contesto dell’adozione degli atti impugnati e possono dunque essere presi in considerazione in sede di esame del presente motivo di ricorso.

85      Occorre altresì rilevare che le misure restrittive riguardanti la ricorrente hanno un duplice fondamento, vale a dire, da un lato, la proposta iniziale e, dall’altro, gli elementi comunicati il 1º ottobre e il 18 novembre 2009.

86      Orbene, stante il carattere autonomo dei due fondamenti suddetti, un’eventuale violazione dei diritti procedurali della ricorrente per quanto riguarda la proposta iniziale – anche supponendola dimostrata – potrebbe giustificare l’annullamento degli atti impugnati soltanto se fosse altresì provato che gli elementi comunicati il 1º ottobre e il 18 novembre 2009 non erano idonei di per sé soli a fondare l’adozione delle misure restrittive riguardanti la ricorrente.

87      A questo proposito, si è già constatato ai punti 45‑47 supra che il quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto in particolare la fondatezza sostanziale dei motivi di decisione comunicati il 1º ottobre 2009, era irricevibile.

88      Peraltro, come risulta dal punto 82 supra, nell’ambito del primo motivo di ricorso, la ricorrente contesta la sufficienza degli elementi comunicati il 1º ottobre e il 18 novembre 2009, sottolineando in particolare che essi non contengono alcuna prova relativa al presunto coinvolgimento della BMI nella proliferazione nucleare.

89      Orbene, da un lato, occorre rilevare che i motivi supplementari di adozione delle misure restrittive, comunicati il 1º ottobre 2009, sono sufficientemente precisi per soddisfare i criteri giurisprudenziali illustrati ai punti 67‑74 supra. Infatti, tali elementi consentono di identificare le entità alle quali la BMI avrebbe fornito servizi finanziari e che costituiscono l’oggetto di misure restrittive adottate dall’Unione o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come pure il periodo durante il quale i servizi in questione sarebbero stati forniti e, in alcuni casi, le transazioni specifiche alle quali essi sarebbero stati correlati.

90      Dall’altro lato, per quanto riguarda la mancata comunicazione delle prove, occorre rilevare che, in virtù del principio del rispetto dei diritti della difesa, il Consiglio non è tenuto a comunicare elementi diversi da quelli contenuti nel suo fascicolo. Orbene, nella specie, il Consiglio afferma, senza essere contraddetto dalla ricorrente, che il suo fascicolo non contiene prove supplementari riguardanti i motivi di decisione comunicati il 1º ottobre 2009.

91      Alla luce di quanto sopra esposto, gli argomenti della ricorrente relativi al carattere asseritamente insufficiente degli elementi comunicati il 1º ottobre e il 18 novembre 2009 devono essere respinti perché infondati.

92      Stanti tali premesse, tenuto conto di quanto chiarito ai punti 85 e 86 supra, occorre inoltre respingere perché inoperante l’argomentazione della ricorrente volta a contestare la mancata comunicazione della proposta iniziale.

–       Sui presunti vizi che inficerebbero il riesame periodico delle misure restrittive riguardanti la ricorrente

93      In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Consiglio non ha effettuato un vero riesame delle misure restrittive che la riguardano, essendosi fondato unicamente sugli elementi esistenti, ivi compresi gli elementi che non le sono stati comunicati. In particolare, il Consiglio non avrebbe esaminato le garanzie da essa proposte, idonee a prevenire qualsiasi rischio di elusione delle misure restrittive riguardanti la BMI.

94      A questo proposito, occorre anzitutto constatare come dai punti 85 e 86 supra risulti che le misure restrittive riguardanti la ricorrente hanno un duplice fondamento, vale a dire, da un lato, la proposta iniziale e, dall’altro, gli elementi comunicati il 1º ottobre e il 18 novembre 2009. Date tali circostanze, i vizi inficianti il riesame dei motivi di decisione inclusi nella proposta iniziale, anche a supporli dimostrati, non incidono in alcun modo sulla legittimità del riesame dei motivi di decisione fondati sugli elementi comunicati alle date suddette.

95      Inoltre, il Consiglio fa valere, senza essere contraddetto dalla ricorrente, che, prima dell’adozione degli atti impugnati, le delegazioni degli Stati membri avevano ricevuto le osservazioni presentate dalla BMI e dalla ricorrente, di modo che tali osservazioni hanno potuto essere prese in considerazione. Del pari, risulta dalle lettere del Consiglio in data 18 novembre 2009, 11 maggio e 28 ottobre 2010, 5 dicembre 2011 e 24 aprile 2012 che detta istituzione ha esaminato le osservazioni di cui sopra e vi ha dato risposta, anche per quanto riguarda le garanzie supplementari proposte dalla ricorrente.

96      Infine, per quanto riguarda queste ultime garanzie, occorre ricordare che, come constatato al punto 57 supra, l’adozione delle misure restrittive nei confronti di un’entità posseduta non è il risultato di una valutazione del Consiglio in ordine al rischio che tale entità sia portata ad eludere l’effetto delle misure adottate nei confronti della sua entità madre, bensì consegue direttamente dall’attuazione delle pertinenti disposizioni della decisione 2010/413, del regolamento n. 961/2010 e del regolamento n. 267/2012, come interpretate dal giudice dell’Unione. Ciò premesso, nell’ambito del riesame delle misure restrittive effettuato dal Consiglio, quest’ultimo non era comunque tenuto a prendere in considerazione le garanzie supplementari proposte dalla ricorrente per ovviare al rischio di elusione delle misure in questione.

97      In secondo luogo, ad avviso della ricorrente, risulta dai dispacci diplomatici che gli Stati membri, e in particolare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, hanno subito pressioni da parte del governo degli Stati Uniti d’America dirette a far adottare misure restrittive nei confronti delle entità iraniane. Dunque, a dire della ricorrente, tale circostanza fa sorgere un dubbio riguardo alla legittimità delle misure adottate e del procedimento conclusosi con la loro adozione.

98      Orbene, il fatto che alcuni Stati membri avrebbero subito pressioni diplomatiche – anche supponendolo dimostrato – non implica, di per sé stesso, che queste pressioni abbiano inficiato gli atti impugnati adottati dal Consiglio o l’esame operato da quest’ultimo in occasione della loro adozione.

99      Considerate tali premesse, occorre respingere perché infondati gli argomenti relativi all’esistenza di presunti vizi che inficerebbero il riesame periodico delle misure restrittive riguardanti la ricorrente.

100    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere il primo motivo di ricorso e, dunque, il ricorso nella sua interezza, risultando così priva di oggetto la domanda intesa a che gli atti impugnati vengano annullati con effetto immediato.

 Sulle spese

101    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente, la ricorrente deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda del Consiglio in tal senso.

102    A norma dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, la Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Melli Bank plc sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 febbraio 2013.

Firme

Indice


FattiII – 2

Procedimento e conclusioni delle partiII – 6

In dirittoII – 8

Sulla ricevibilitàII – 9

Sulla ricevibilità dell’adeguamento delle conclusioni della ricorrenteII – 9

Sulla ricevibilità del quarto motivo, relativo ad un errore di valutazione riguardo al coinvolgimento della BMI nella proliferazione nucleareII – 10

Sulla ricevibilità degli argomenti del Consiglio riguardanti la ricevibilità dei motivi di ricorso attinenti alla presunta violazione dei diritti fondamentali della ricorrenteII – 11

Nel meritoII – 11

Sul secondo motivo di ricorso, relativo ad un errore di valutazione riguardo al possesso o al controllo della ricorrente da parte della BMI, e sul quinto motivo di ricorso, relativo ad una violazione del principio di proporzionalità, del diritto di proprietà e del diritto ad esercitare un’attività economicaII – 12

Sul primo motivo di ricorso, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione, del principio del rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettivaII – 13

– Sulla possibilità per la ricorrente di invocare il principio del rispetto del diritto della difesaII – 16

– Sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa della ricorrente e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, risultante dal fatto che essa non avrebbe ottenuto sufficienti informazioni in merito all’adozione delle misure restrittive nei suoi confrontiII – 17

– Sui presunti vizi che inficerebbero il riesame periodico delle misure restrittive riguardanti la ricorrenteII – 19

Sulle speseII – 20


* Lingua processuale: l’inglese.