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Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2013 - Bank Saderat Iran / Consiglio

(Causa T-494/10) 

("Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei fondi - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore manifesto di valutazione")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Saderat Iran (Teheran, Iran) (rappresentanti: inizialmente S. Gadhia e S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC, e R. Blakeley, barrister, successivamente S. Gadhia, S. Ashley, R. Blakeley e D. Wyatt, QC, e infine S. Ashley, R. Blakeley, D. Wyatt, S. Jeffrey e A. Irvine, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Parte interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Bolaert e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente

Dispositivo

Sono annullati, nei limiti in cui riguardano la Bank Saderat Iran:

il punto 7 della tabella B dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;

il punto 5 della tabella B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;

il punto 7 della tabella B, sotto il titolo I, dell'allegato della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413;

il punto 7 della tabella B dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007;

la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010;

il punto 7 della tabella B, sotto il titolo I, dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010.

Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644 e dalla decisione 2011/783, sono mantenuti, per quanto riguarda la Bank Saderat Iran, fino a quando non prenderà effetto l'annullamento del regolamento n. 267/2012.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Bank Saderat Iran.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 328 del 4.12.2010.